Ordinanza cautelare 27 giugno 2024
Sentenza 23 giugno 2025
Ordinanza cautelare 1 agosto 2025
Accoglimento
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/03/2026, n. 2291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2291 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02291/2026REG.PROV.COLL.
N. 05523/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5523 del 2025, proposto da
Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bordighera, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Piciocchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, corso Torino n. 30/18;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00743/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bordighera;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il Cons. AN EN VI e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Sartorio e Gaia Stivali per delega dell'avvocato Pietro Piciocchi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 29 gennaio 2024, la società Wind Tre S.p.A., congiuntamente alla Società Cellnex S.p.A., ha presentato presso il SUAP del Comune di Bordighera una Segnalazione Certificata di Inizio Attività ex art. 45 del D. Lgs. n. 259/2003, per lavori di adeguamento di un preesistente impianto di telefonia mobile di proprietà della Cellnex Italia S.p.a. installato sulla copertura dell’edificio sito in Bordighera, Corso Italia n. 3.
Il progettato intervento avrebbe comportato la rimozione della finta canna fumaria, al cui interno sono posizionate le antenne Wind Tre, e di una piccola palina su cui sono installate due parabole, e la contestuale realizzazione, in sostituzione, di una nuova struttura nella quale ricollocare le tre antenne, per la trasmissione del servizio 5G.
Con atto prot. n. 3621 del 1° febbraio 2024, il Comune di Bordighera ha indetto una Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2, L. n. 241/1990 al fine di acquisire tutti i pareri ed i nulla osta necessari l’adozione del relativo provvedimento autorizzatorio.
In data 9 febbraio 2024, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPA) ha rilasciato parere favorevole all’intervento di adeguamento tecnologico dell’impianto attestando il rispetto dei limiti radioprotezionistici previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.
Con nota prot. n. 5013 del 13 febbraio 2024, l’Ufficio Tecnico - Servizio Edilizia Privata del Comune di Bordighera ha avanzato richiesta di integrazioni.
In data 29 febbraio 2024, la Commissione Locale per il Paesaggio ha rilasciato il proprio parere favorevole rispetto all’intervento in discorso, con la puntualizzazione per cui “visto il progetto presentato, consiglia di posizionare gli apparati arretrandoli in corrispondenza dell’attuale antenna (finta canna fumaria) che risultava maggiormente inserita nel contesto edilizio”.
Con il provvedimento prot. n. 7852 del 7 marzo 2024, il Comune di Bordighera ha adottato la determinazione conclusiva positiva della summenzionata Conferenza di Servizi, subordinandola “all’esatto adempimento delle prescrizioni sopra richiamate”.
In rettifica in autotutela rispetto alla precedente determinazione, l’Amministrazione comunale ha adottato il provvedimento prot. n. 7985 dell’8 marzo 2024, precisando che:
“- Nelle zone di ambito urbano possono essere installati esclusivamente impianti di potenza, in singola antenna, non superiore a 20 watt come previsto dall’art.7 del Piano Comunale approvato con Decreto del Presidente della Provincia n.H/1085 del 05.10.2006;
- L’altezza del supporto non potrà superare i 7 m. dall’estradosso dell’ultimo solaio calpestabile, limiti previsti dal Piano Comunale di Teleradiocomunicazione;
- Prima dell’inizio dei lavori, occorre dimostrare la titolarità ad eseguire l’intervento, tramite delibera condominiale”.
Con ricorso numero di registro generale 421, notificato il 6 maggio 2024 e depositato il successivo 13 maggio 2024, la Wind Tre S.p.a. ha impugnato dinanzi al T.A.R. Liguria, chiedendone l’annullamento, le predette determinazioni del 7 marzo 2024 e dell’8 marzo 2024, il Piano comunale ed i relativi atti presupposti, previa domanda cautelare.
A sostegno del ricorso di primo grado, la società ricorrente ha affidato il gravame ai seguenti motivi, così rubricati:
I) Illegittimità della determinazione positiva prot. 7852 del 7 marzo 2024 Impossibilità di adeguamento della SRB alle condizioni imposte dal Comune di Bordighera - Eccesso di potere;
II) Illegittimità della determinazione positiva prot. 7985 dell’8 marzo 2024 Limiti di potenza in singola antenna - Incompetenza ed eccesso di potere Illegittimità dell’art. 7 del Piano comunale del Comune di Bordighera;
III) Illegittimità della determinazione prot. 7985 dell’8 marzo 2024 - Violazione del principio di semplificazione - Violazione di legge - Documentazione ultronea e non dovuta;
IV) Illegittimità del provvedimento prot. 7985 dell’8 marzo 2024 - Limite di altezza dell’impianto - Violazione di legge - Estradosso - Mancata indicazione delle norme - Difetto assoluto di motivazione;
V) Violazione di legge - Violazione dell’art. 10-bis della l. 241/90 - Mancata comunicazione di preavviso di diniego.
Il Comune di Bordighera si è costituito in giudizio in data 13 maggio 2024.
Con l’ordinanza n. 135 del 27 giugno 2024, l’istanza cautelare è stata rigettata.
A seguito di appello ex art. 62 c.p.a., l’ordinanza del T.A.R. è stata riformata ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito ex art. 55, comma 1, c.p.a.
All’esito del relativo giudizio, l’adito T.A.R., con la sentenza ora appellata, ha accolto parzialmente il ricorso.
In particolare, il T.A.R., quanto al primo motivo, ha osservato che ≪la relazione tecnica versata agli atti del giudizio precisa che la “nuova posizione è finalizzata principalmente alla risoluzione di problemi strutturali” in quanto consente “di scaricare sulla muratura portante, permettendo così l’implementazione dei nuovi carichi a progetto”. Non risultando che l’Amministrazione abbia valutato tali aspetti nonché le criticità di carattere statico e strutturale che, a fronte dei carichi aggiuntivi dovuti al nuovo impianto, sarebbero provocate dalla contestata soluzione localizzativa, la gravata determinazione è illegittima per difetto di istruttoria e di motivazione nella parte in cui, al solo fine di garantire il decoro estetico urbanistico dell’area, prescrive che il nuovo impianto sia collocato in una posizione diversa da quella indicata dall’operatore≫, con conseguente annullamento in parte qua del provvedimento prot. n. 7852 del 7 marzo 2024.
Per il resto, il Primo Giudice ha respinto il gravame avverso le prescrizioni dettate con il successivo provvedimento prot. 7985 dell’8 marzo 2024.
Quanto al secondo motivo, il T.A.R. ha affermato che “neppure nel presente giudizio, parte ricorrente ha fornito elementi atti a dimostrare che le localizzazioni alternative previste dal piano comunale non sarebbero idonee a garantire la copertura di rete del territorio comunale”, richiamando la sentenza n. 2665 del 14 marzo 2023 di Codesto Consiglio di Stato, in cui è stata sollevata censura identica a quella dell’odierno giudizio.
Con riferimento al terzo motivo, il primo giudice ha ritenuto che “l’installazione di un impianto per telefonia mobile costituisce pur sempre un’opera edile, come tale pacificamente soggetta all’obbligo di dimostrare la sussistenza, soprattutto nel caso di soggetto non proprietario, di un titolo statuente la legittimazione a realizzarla”, affermando l’illegittimità della prescrizione con cui parte ricorrente ha dedotto che il Comune non avrebbe potuto richiedere che, prima dell’inizio dei lavori, fosse prodotta una deliberazione condominiale per dimostrare la titolarità ad eseguire l’intervento, poiché tale documento non è incluso nell’elenco di cui all’allegato 13 del d.lgs. n. 259 del 2003.
Con riguardo al quarto motivo, il T.A.R. ha rilevato l’infondatezza della “censura inerente all’imposizione di una ‘misura altimetrica unica’ di cui non vi è traccia nel piano comunale che si limita ad imporre un limite di altezza in ambito urbano. Fermo restando che la capacità di tale limite di tradursi a discapito della funzionalità del servizio è stata labialmente affermata dalla ricorrente senza il supporto di elementi a comprova”.
Infine, quanto all’ultimo motivo, il primo giudice ha disatteso la censura di omessa comunicazione del preavviso di rigetto, ritenendo che “il modulo procedimentale ex art. 45, d.lgs. n. 259/2003, essendo attinente alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività inidonea ad instaurare un procedimento amministrativo, non determina un obbligo dell’amministrazione di inoltrare alla parte privata il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis, l. n. 241/1990”.
Con ricorso notificato il 3 luglio 2025 e depositato il successivo 7 luglio 2025, la Wind Tre S.p.a. ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, chiedendone la riforma, previa sospensione cautelare.
In particolare, l’appellante ha affidato il gravame a quattro motivi, così rubricati:
I. Error in iudicando – Erroneità del rinvio al contenuto della sentenza del Consiglio di Stato n. 2665/2023 – Illegittimità dell’art. 7, comma 3, del Piano comunale di organizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione approvato con D.P. n. H/1085 del 05.10.2006 – Violazione e mancata applicazione dell’art. 8, comma 6, della L. n. 36/2001, come sostituito dall’art. 38, comma 6, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, e successivamente modificato dall’art. 18, comma 8, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 – Violazione dell’art. 45 C.C.E.;
II. Error in iudicando – Violazione dell’art. 45 C.C.E. – Principio di tassatività dei documenti da allegare alla S.C.I.A.;
III. Error in iudicando – Illegittimità derivata – Contrasto dell’art. 9, comma 4, del Piano comunale di organizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione approvato con D.P. n. H/1085 del 05.10.2006 con norme di legge sovraordinate;
IV. Error in iudicando – Violazione di legge – Violazione dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990 – Mancata comunicazione del preavviso di diniego.
In data 28 luglio 2025, il Comune di Bordighera si è costituito in resistenza.
Con ricorso notificato in data 24 settembre 2025 e depositato il successivo 29 settembre, il Comune stesso ha proposto appello incidentale, affidato ad un unico motivo rubricato: “Sull’illegittimità della sentenza impugnata ex adverso, laddove è stato parzialmente accolto il primo motivo del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio. Violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti”.
In data 11 novembre 2025, Wind Tre S.p.a. ha depositato una memoria, con la quale ha eccepito l’infondatezza dell’appello incidentale, l’illegittimità della determinazione positiva prot. 7852 del 7 marzo 2024, l’impossibilità di adeguamento della stazione radio base alle tre condizioni imposte dal Comune di Bordighera, l’eccesso di potere ed ha concluso per la reiezione del ricorso.
Con successiva memoria del 29 dicembre 2025, il Comune ha insistito per l’accoglimento del ricorso in appello incidentale.
La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza pubblica del 29 gennaio 2026.
DIRITTO
Con il primo mezzo, l’appellante principale ha contestato il capo della sentenza con cui il TAR ha respinto la censura proposta avverso la prescrizione con cui è stato imposto il rispetto del limite di 20 watt di potenza in singola antenna dell’impianto in applicazione dell’art. 7, comma 3, del Piano comunale di organizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione.
La censura è fondata.
L’art. 8, comma 6, della L. n. 8/2001, nella versione ratione temporis vigente, prevede che “ I comuni possono adottare un regolamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4 ”.
Il legislatore, pertanto, ha espressamente escluso che i regolamenti comunali possano incidere, anche in via indiretta, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
Pertanto, il regolamento de quo , prevedendo un limite massimo di potenza degli impianti, si pone in contrasto con la previsione legislativa tastale e, di conseguenza, deve essere disapplicato.
Né possono rilevare le diverse considerazioni contenute nella sentenza di questo Consiglio n. 2665/2023, in quanto le considerazioni ivi espresse sono riferite alla versione previgente dell’art. 8, comma 6, cit.
Le censure di costituzionalità prospettate che il Comune, con la memoria depositata in vista dell’udienza, con riguardo alla richiamata disciplina statale sono manifestatamente infondate.
Le disposizioni in esame, infatti, non determinano l’indebita compressione delle prerogative comunali lamentata dalla difesa dell’amministrazione civica. Esse attengono, piuttosto, alla tutela della salute, materia rientrante nella competenza legislativa concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, nella quale spetta allo Stato la determinazione dei principi fondamentali della disciplina, cui la legislazione regionale e l’azione amministrativa degli enti territoriali sono tenute a conformarsi.
Ne consegue che la normativa statale richiamata non si pone in contrasto con le competenze attribuite agli enti locali, limitandosi a fissare criteri e limiti volti ad assicurare un livello uniforme di tutela sul territorio nazionale.
Con il secondo motivo l’appellante impugna il capo di sentenza che ha respinto il terzo motivo di ricorso, con il quale era stata contestata l’illegittimità della determinazione prot. 7985 nella parte in cui il Comune aveva richiesto di dimostrare, prima dell’inizio dei lavori, la titolarità ad eseguire l’intervento, tramite delibera condominiale.
Il motivo è infondato.
Come correttamente evidenziato dal Tar, l’installazione di un impianto per telefonia mobile costituisce pur sempre un’opera edile, come tale pacificamente soggetta all’obbligo di dimostrare la sussistenza, soprattutto nel caso di soggetto non proprietario, di un titolo statuente la legittimazione a realizzarla.
Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, l’installazione di un impianto di telefonia mobile integra comunque un intervento edilizio e, come tale, presuppone la dimostrazione della disponibilità giuridica dell’immobile sul quale l’opera deve essere realizzata, soprattutto nei casi in cui il soggetto proponente non coincida con il proprietario del bene. In tale prospettiva, la richiesta della deliberazione condominiale costituisce una modalità di verifica della legittimazione ad intervenire su parti comuni dell’edificio e non integra un aggravamento procedimentale arbitrario.
Né può condividersi l’assunto dell’appellante principale secondo cui l’elenco della documentazione previsto dalla disciplina di settore avrebbe carattere tassativo, con conseguente preclusione per l’amministrazione di richiedere ulteriori elementi istruttori. Tale elenco, infatti, attiene alla documentazione tecnica necessaria ai fini della valutazione del progetto sotto il profilo urbanistico, edilizio e radioprotezionistico, ma non esclude la possibilità per l’amministrazione di richiedere la dimostrazione della disponibilità del bene oggetto dell’intervento, requisito che costituisce presupposto generale per l’esercizio dell’attività edilizia.
Deve inoltre osservarsi che la prescrizione impugnata non incide sulla legittimità del titolo abilitativo né ne condiziona il rilascio, limitandosi a richiedere la produzione della deliberazione condominiale prima dell’avvio dei lavori, al fine di verificare la sussistenza del titolo di legittimazione all’esecuzione dell’intervento.
Ne consegue che correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto legittima la prescrizione in esame e ha respinto la relativa censura.
Con il terzo motivo di gravame l’appellante principale censura il capo della sentenza che ha respinto il quarto motivo di ricorso, proposto avverso la prescrizione concernente l’altezza massima del supporto dell’impianto, che, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del Piano comunale, non può superare il limite di 7 metri dall’estradosso dell’ultimo solaio calpestabile nelle zone ricadenti in ambito urbano.
Secondo l’appellante, la prescrizione sarebbe illegittima sia per difetto di motivazione, in quanto il provvedimento impugnato si limiterebbe a richiamare genericamente la disciplina del piano comunale senza indicare le specifiche disposizioni applicabili al caso concreto, sia perché l’imposizione di una misura altimetrica uniforme impedirebbe il corretto funzionamento dell’impianto e, conseguentemente, la regolare erogazione del servizio di telefonia mobile.
La censura non è fondata.
In primo luogo, deve osservarsi che la prescrizione contestata costituisce applicazione diretta di una disposizione del piano comunale di organizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione, che stabilisce espressamente il limite di altezza dei supporti degli impianti nelle aree urbane. In tale contesto, il richiamo operato dal provvedimento alla disciplina pianificatoria risulta sufficiente a rendere intelligibile la ragione della prescrizione, non essendo necessario che l’amministrazione riproduca o espliciti analiticamente il contenuto delle norme pianificatorie già richiamate.
In secondo luogo, non può condividersi l’assunto secondo cui il limite altimetrico previsto dal piano comunale si tradurrebbe, di per sé, in una compressione irragionevole delle esigenze di copertura del servizio. L’appellante si limita, infatti, ad affermare in termini generici che il limite di altezza inciderebbe negativamente sulla funzionalità dell’impianto, senza tuttavia fornire elementi tecnici o istruttori idonei a dimostrare che l’osservanza del parametro pianificatorio renda impossibile o gravemente inefficiente l’esercizio del servizio.
Va peraltro ricordato che la pianificazione comunale in materia di localizzazione e caratteristiche degli impianti di telecomunicazione costituisce espressione dei poteri riconosciuti agli enti locali dall’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, finalizzati a garantire un ordinato assetto del territorio e il corretto inserimento degli impianti nel contesto urbanistico ed edilizio, purché non si traducano in divieti generalizzati o in limitazioni tali da compromettere la copertura del servizio.
Nel caso di specie, la previsione di un limite massimo di altezza dei supporti nelle aree urbane non integra una misura irragionevole o sproporzionata, trattandosi di un parametro urbanistico generale applicabile a tutti gli impianti e finalizzato ad assicurarne il corretto inserimento nel contesto edilizio.
Con il quarto e ultimo motivo l’appellante reitera la doglianza relativa alla violazione dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990.
Il motivo è infondato.
Nel caso di specie il provvedimento impugnato è stato adottato nell’ambito del modulo procedimentale attivato a seguito della presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 259/2003.
Come noto, tale modello procedimentale non dà luogo ad un procedimento amministrativo su istanza di parte, ma attribuisce all’amministrazione un potere di verifica e controllo successivo sull’attività intrapresa dal privato. Ne consegue che non trova applicazione l’istituto del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, il quale presuppone l’adozione di un provvedimento negativo all’esito di un procedimento avviato su domanda dell’interessato.
Pertanto, non ricorrendo i presupposti applicativi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, la relativa doglianza deve essere respinta.
Passando all’esame del gravame incidentale proposto dal Comune, con l’unico motivo articolato l’amministrazione civica impugna il capo della sentenza che ha accolto parzialmente il ricorso di Wind ravvisando un difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento oggetto di giudizio nella parte in cui, al solo fine di garantire il decoro estetico-urbanistico dell’area, prescrive che gli apparati vengano realizzati “arretrandoli in corrispondenza dell’attuale antenna (finta canna fumaria) che risultava maggiormente inserita nel contesto edilizio”.
Il Comune sostiene che quelle operate dall’amministrazione siano valutazioni connotate da discrezionalità tecnica sindacabili solo in caso di manifesta irragionevolezza e difetto dei presupposti di fatto. Secondo l’appellante incidentale, l’intervento edilizio che Wind intende realizzare comporterebbe un maggior impatto visivo, l’operatore non ha dimostrato l’impossibilità di adeguare l’impianto alle prescrizioni formulate della Commissione Locale per il Paesaggio e, al contrario, dalla stessa documentazione tecnica emerge come non sarebbe impossibile arretrare il nuovo impianto e ancorarlo alla muratura portante, proprio come il precedente.
Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il primo giudice.
È vero che le valutazioni espresse dall’amministrazione in materia di tutela del paesaggio e di inserimento urbanistico delle opere presentano profili di discrezionalità tecnica, sindacabili in sede giurisdizionale nei soli limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Tuttavia, anche nell’esercizio di tale discrezionalità, l’amministrazione è tenuta a svolgere un’adeguata istruttoria e a dar conto, con congrua motivazione, delle ragioni per le quali la soluzione progettuale prescelta dal privato non sia ritenuta compatibile con gli interessi pubblici tutelati.
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, il provvedimento impugnato si limita a recepire il “parere” formulato dalla Commissione locale per il paesaggio circa l’opportunità di arretrare la collocazione dell’impianto, senza tuttavia confrontarsi con le specifiche osservazioni tecniche formulate dall’operatore, il quale aveva evidenziato come la soluzione progettuale proposta fosse finalizzata alla risoluzione di problematiche di carattere strutturale e statico dell’edificio.
In particolare, non risulta che l’amministrazione abbia effettivamente valutato se la diversa collocazione prescritta fosse compatibile con le esigenze tecniche rappresentate dall’operatore né abbia esplicitato le ragioni per le quali le considerazioni di ordine estetico e paesaggistico dovessero ritenersi prevalenti rispetto alle criticità strutturali prospettate.
Le deduzioni svolte dall’appellante incidentale in ordine alla possibilità tecnica di arretrare comunque l’impianto e di ancorarlo alla muratura portante, analogamente alla precedente installazione, si risolvono in argomentazioni difensive che non trovano riscontro nella motivazione del provvedimento impugnato e non sono idonee, pertanto, a colmare ex post il rilevato deficit istruttorio e motivazionale.
In conclusione, l’appello di Wind è fondato limitatamente al primo motivo. Pertanto, in accoglimento parziale del gravame, la sentenza di primo grado deve essere riformata in parte qua e, per l’effetto, in accoglimento parziale del ricorso di primo grado, il provvedimento prot. n. 7985 dell’8 marzo 2024 deve essere annullato nella parte in cui prescrive che l’impianto debba avere una potenza massima di 20 watt.
L’appello incidentale del Comune deve essere rigettato siccome infondato e, per l’effetto, deve essere confermata la sentenza impugnata laddove ha annullato in parte qua il provvedimento prot. 7852 del 7 marzo 2024 stante il riscontrato difetto di istruttoria e di motivazione. Rimane salvo il conseguente riesercizio del potere da parte del Comune nel rispetto del vincolo conformativo discendente dalla pronuncia giurisdizionale.
Le spese del doppio grado di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti alla luce della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti:
- in accoglimento parziale dell’appello principale e in riforma parziale della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento prot. n. 7985 dell’8 marzo 2024 nei sensi esposti in motivazione;
- rigetta l’appello incidentale.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR OR, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
AN EN VI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN EN VI | AR OR |
IL SEGRETARIO