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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 23/02/2026, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1102/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IANNINI GIOVANNI, Presidente
CONTINO IDA, AT
FE US NN, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6303/2024 depositato il 18/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249013032975000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140007028203000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3030902776/2014 IVA-ALTRO 2010 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3030902776/2014 IRAP 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3030900428/2017 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 124/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. ha adito questa Corte di giustizia tributaria per ottenere la declaratoria di nullità dell'intimazione di pagamento n. 034 2024 90130329 75 000, notificata il 28.08.2024, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento e avvisi di accertamento:
cartella n. 03420140007028203000, del valore di €. 31.344,03 notificata il 20.03.2014 , avente a oggetto mancato pagamento IVA;
avviso di accertamento TD3030902776/2014, del valore di €. 9.679,32 notificato il 12.12.2014, avente a oggetto IVA e IRAP;
avviso di accertamento TD3030900428/2017, del valore di €. 16.250,99, notificato il 28.02.2017, avente a oggetto IVA.
Il valore totale della controversia è pari ad € 57.274,34.
A sostegno delle propria pretesa eccepisce: a) la mancata notifica degli atti presupposti;
b) la prescrizione dei crediti;
c) l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TD3030900428/2017, avvenuto con la sentenza n. 4400/2023 di questa Corte di giustizia tributaria, depositata in data 8.9.2023 e non impugnata.
Con memoria, depositata agli atti il 30.10.2024, si è costituita Agenzia delle Entrate controdeducendo esclusivamente al terzo motivo di gravame. In proposito oppone che la sentenza n. 2440/2023, richiamata da parte ricorrente, non è passata in giudicato avendo Agenzia delle Entrate Riscossione proposto appello.
Peraltro, al contrario di quanto assunto da parte ricorrente, la fondatezza dell'avviso di accertamento n.
TD3030900428/2017, sarebbe stata confermata con la sentenza n. 2945/06/2021. Cio precisato ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria del 9.11.2024, si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle censure formulate dal ricorrente. In ogni caso ha controdedotto opponendo la regolare notifica degli atti impugnati e la interruzione del decorso prescrizionale in ragione di atti interruttivi regolarmente notificati.
All'odierna udienza, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere in fatto, che l'intimazione di pagamento impugnata, notificata in data 28.08.2024, del valore complessivo di € 192.618,18, attiene a una molteplicità di cartelle e avvisi di addebito, e che, tuttavia, la ricorrente società, con il presente giudizio, ha inteso impugnare solo i crediti oggetto della cartella n. cartella n. 03420140007028203000 di €. 31.344,03, dell'avviso di accertamento TD3030902776/2014 di €.
9.679,32 e dell'avviso di accertamento TD3030900428/2017 di €. 16.250,99 notificato il 28.02.2017, il cui valore complessivo è pari ad € 57.274,34.
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Riguardo alla cartella n. 03420140007028203000, del valore €. 31.344,03, si precisa che dagli atti di causa risulta la notifica avvenuta il 20.03.2014; sicché la prima censura è infondata.
Ma è infondato altresì il secondo motivo di ricorso.
Si consideri, infatti, che il credito tributario oggetto della cartella in esame è l'Imposta sul Valore aggiunto, sicché il termine prescrizionale è decennale. Non solo;
risulta dagli atti che tale termine è stato interrotto con l'intimazione di pagamento n.03420199005653522000, notificata in data 16.04.2019 e con la comunicazione preventiva di ipoteca n. n.03476201900000837000, notificata il 11/09/2019.
Ne consegue che il termine prescrizionale non è decorso.
L'avviso di accertamento n.TD3030900428/2017, invece, non risulta notificato.
Tuttavia tale censura avrebbe dovuto essere eccepita impugnando l'intimazione di pagamento n.03420189003383026000, notificata al ricorrente in data 26/03/2018, che è il primo atto successivo all'atto non notificato.
Come è noto, infatti, nell'ordinamento tributario vige un principio in ragione del quale ogni atto deve essere impugnato per vizi suoi propri. Ebbene, nella fattispecie, la mancata notifica dell'avviso di accertamento è un vizio che ha inficiato la successiva intimazione di pagamento, e cioè la n. 03420189003383026000; e, tuttavia, non essendo stata impugnata la testè citata intimazione, il vizio in esame si è cristallizzato e non può più essere impugnatoin questa sede.
Ciò posto, anche riguardo all'avviso di accertamento n.TD3030900428/2017, è infondato il primo motivo di ricorso.
E' altresì infondata la seconda censura relativa al decorso del termine prescrizionale.
L'avviso in esame ha ad oggetto l'Imposta sul Valore Aggiunto e l'IRPAP; entrambe le imposte hanno un termine prescrizionale decennale.
Ne consegue che a decorrere dalla notifica dell'intimazione di pagamento 03420189003383026000, notificata il 26/03/2018, non è decorso alcun termine;
si aggiunge altresì che in data 11.9.2019 è stata notificata alla ricorrente società altra intimazione di pagamento sicché il termine è stato ulteriormente interrotto.
Avviso di pagamento n.TD3030900428/2017.
Il ricorso è infondato anche con riguardo al credito di cui all'avviso di pagamento n.TD3030900428/2017
Anche tale atto non risulta notificato.
Tuttavia anche in questo caso, all'avviso di pagamento in esame è seguita l'intimazione di pagamento n.
03420189003383026000, notificata il 26/03/2018, sicché, per i motivi innanzi evidenziati il vizio di mancata notifica dell'avviso in esame, avrebbe dovuto essere censurato in sede di impugnazione della successiva intimazione di pagamento. Poiché dagli atti di causa non risulta che tale atto sia stato impugnato, il vizio si è cristallizzato e non può essere più oggetto di verifica.
Anche per tale credito tributario, dunque, è infondato il primo motivo di gravame.
Così come è infondata altresì la censura, veicolata nel secondo motivo di ricorso, di intervenuta prescrizione.
Anche in questo caso, il credito attiene all'omesso pagamento dell'Imposta sul valore aggiunto, sicché il termine prescrizionale è decennale. Ne consegue che dal 26 marzo 2018 a oggi tale termine non è decorso.
Si aggiunge che, anche in questo caso, all'intimazione n. 03420189003383026000, notificata il 26/03/2018, sono seguiti ulteriori atti che hanno interrotto il termine.
Infine, deve evidenziarsi che, con riferimento a tale atto, la ricorrente società ha altresì opposto l'annullamento avvenuto con la sentenza n. 2440/2023.
A prescindere dal rilievo assorbente che la ricorrente non ha allegato tale sentenza, comunque Agenzia delle Entrate ha controdedotto che non è passata in giudicato avendo Agenzia delle Entrate Riscossione proposto appello.
Ebbene, trattandosi di una eccezione in senso sostanziale, la ricorrente società avrebbe dovuto provare l'assunto passaggio in giudicato in ragione dell'art. 2967 c.c.; tale disposizione infatti statuisce che chi vuol far valere in giudizio un fatto impeditivo del diritto invocato da altri deve fornirne la prova.
Anche la terza censura, dunque, è infondata.
Alla luce di quanto sin qui considerato, il ricorso deve essere rigettato. Si condanna la ricorrente Ricorrente_1 S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore delle parti resistenti costituite, di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00), da suddividere in parti uguali tra le parti vincitrici, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione VIII, definitivamente decidendo nel contraddittorio tra le parti, così provvede: rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore delle parti resistenti costituite, di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00
(tremila/00), da suddividere in parti uguali tra le parti vincitrici, oltre accessori di legge. Così deciso in
Cosenza, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IANNINI GIOVANNI, Presidente
CONTINO IDA, AT
FE US NN, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6303/2024 depositato il 18/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249013032975000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140007028203000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3030902776/2014 IVA-ALTRO 2010 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3030902776/2014 IRAP 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3030900428/2017 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 124/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. ha adito questa Corte di giustizia tributaria per ottenere la declaratoria di nullità dell'intimazione di pagamento n. 034 2024 90130329 75 000, notificata il 28.08.2024, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento e avvisi di accertamento:
cartella n. 03420140007028203000, del valore di €. 31.344,03 notificata il 20.03.2014 , avente a oggetto mancato pagamento IVA;
avviso di accertamento TD3030902776/2014, del valore di €. 9.679,32 notificato il 12.12.2014, avente a oggetto IVA e IRAP;
avviso di accertamento TD3030900428/2017, del valore di €. 16.250,99, notificato il 28.02.2017, avente a oggetto IVA.
Il valore totale della controversia è pari ad € 57.274,34.
A sostegno delle propria pretesa eccepisce: a) la mancata notifica degli atti presupposti;
b) la prescrizione dei crediti;
c) l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TD3030900428/2017, avvenuto con la sentenza n. 4400/2023 di questa Corte di giustizia tributaria, depositata in data 8.9.2023 e non impugnata.
Con memoria, depositata agli atti il 30.10.2024, si è costituita Agenzia delle Entrate controdeducendo esclusivamente al terzo motivo di gravame. In proposito oppone che la sentenza n. 2440/2023, richiamata da parte ricorrente, non è passata in giudicato avendo Agenzia delle Entrate Riscossione proposto appello.
Peraltro, al contrario di quanto assunto da parte ricorrente, la fondatezza dell'avviso di accertamento n.
TD3030900428/2017, sarebbe stata confermata con la sentenza n. 2945/06/2021. Cio precisato ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria del 9.11.2024, si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle censure formulate dal ricorrente. In ogni caso ha controdedotto opponendo la regolare notifica degli atti impugnati e la interruzione del decorso prescrizionale in ragione di atti interruttivi regolarmente notificati.
All'odierna udienza, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere in fatto, che l'intimazione di pagamento impugnata, notificata in data 28.08.2024, del valore complessivo di € 192.618,18, attiene a una molteplicità di cartelle e avvisi di addebito, e che, tuttavia, la ricorrente società, con il presente giudizio, ha inteso impugnare solo i crediti oggetto della cartella n. cartella n. 03420140007028203000 di €. 31.344,03, dell'avviso di accertamento TD3030902776/2014 di €.
9.679,32 e dell'avviso di accertamento TD3030900428/2017 di €. 16.250,99 notificato il 28.02.2017, il cui valore complessivo è pari ad € 57.274,34.
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Riguardo alla cartella n. 03420140007028203000, del valore €. 31.344,03, si precisa che dagli atti di causa risulta la notifica avvenuta il 20.03.2014; sicché la prima censura è infondata.
Ma è infondato altresì il secondo motivo di ricorso.
Si consideri, infatti, che il credito tributario oggetto della cartella in esame è l'Imposta sul Valore aggiunto, sicché il termine prescrizionale è decennale. Non solo;
risulta dagli atti che tale termine è stato interrotto con l'intimazione di pagamento n.03420199005653522000, notificata in data 16.04.2019 e con la comunicazione preventiva di ipoteca n. n.03476201900000837000, notificata il 11/09/2019.
Ne consegue che il termine prescrizionale non è decorso.
L'avviso di accertamento n.TD3030900428/2017, invece, non risulta notificato.
Tuttavia tale censura avrebbe dovuto essere eccepita impugnando l'intimazione di pagamento n.03420189003383026000, notificata al ricorrente in data 26/03/2018, che è il primo atto successivo all'atto non notificato.
Come è noto, infatti, nell'ordinamento tributario vige un principio in ragione del quale ogni atto deve essere impugnato per vizi suoi propri. Ebbene, nella fattispecie, la mancata notifica dell'avviso di accertamento è un vizio che ha inficiato la successiva intimazione di pagamento, e cioè la n. 03420189003383026000; e, tuttavia, non essendo stata impugnata la testè citata intimazione, il vizio in esame si è cristallizzato e non può più essere impugnatoin questa sede.
Ciò posto, anche riguardo all'avviso di accertamento n.TD3030900428/2017, è infondato il primo motivo di ricorso.
E' altresì infondata la seconda censura relativa al decorso del termine prescrizionale.
L'avviso in esame ha ad oggetto l'Imposta sul Valore Aggiunto e l'IRPAP; entrambe le imposte hanno un termine prescrizionale decennale.
Ne consegue che a decorrere dalla notifica dell'intimazione di pagamento 03420189003383026000, notificata il 26/03/2018, non è decorso alcun termine;
si aggiunge altresì che in data 11.9.2019 è stata notificata alla ricorrente società altra intimazione di pagamento sicché il termine è stato ulteriormente interrotto.
Avviso di pagamento n.TD3030900428/2017.
Il ricorso è infondato anche con riguardo al credito di cui all'avviso di pagamento n.TD3030900428/2017
Anche tale atto non risulta notificato.
Tuttavia anche in questo caso, all'avviso di pagamento in esame è seguita l'intimazione di pagamento n.
03420189003383026000, notificata il 26/03/2018, sicché, per i motivi innanzi evidenziati il vizio di mancata notifica dell'avviso in esame, avrebbe dovuto essere censurato in sede di impugnazione della successiva intimazione di pagamento. Poiché dagli atti di causa non risulta che tale atto sia stato impugnato, il vizio si è cristallizzato e non può essere più oggetto di verifica.
Anche per tale credito tributario, dunque, è infondato il primo motivo di gravame.
Così come è infondata altresì la censura, veicolata nel secondo motivo di ricorso, di intervenuta prescrizione.
Anche in questo caso, il credito attiene all'omesso pagamento dell'Imposta sul valore aggiunto, sicché il termine prescrizionale è decennale. Ne consegue che dal 26 marzo 2018 a oggi tale termine non è decorso.
Si aggiunge che, anche in questo caso, all'intimazione n. 03420189003383026000, notificata il 26/03/2018, sono seguiti ulteriori atti che hanno interrotto il termine.
Infine, deve evidenziarsi che, con riferimento a tale atto, la ricorrente società ha altresì opposto l'annullamento avvenuto con la sentenza n. 2440/2023.
A prescindere dal rilievo assorbente che la ricorrente non ha allegato tale sentenza, comunque Agenzia delle Entrate ha controdedotto che non è passata in giudicato avendo Agenzia delle Entrate Riscossione proposto appello.
Ebbene, trattandosi di una eccezione in senso sostanziale, la ricorrente società avrebbe dovuto provare l'assunto passaggio in giudicato in ragione dell'art. 2967 c.c.; tale disposizione infatti statuisce che chi vuol far valere in giudizio un fatto impeditivo del diritto invocato da altri deve fornirne la prova.
Anche la terza censura, dunque, è infondata.
Alla luce di quanto sin qui considerato, il ricorso deve essere rigettato. Si condanna la ricorrente Ricorrente_1 S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore delle parti resistenti costituite, di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00), da suddividere in parti uguali tra le parti vincitrici, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione VIII, definitivamente decidendo nel contraddittorio tra le parti, così provvede: rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore delle parti resistenti costituite, di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00
(tremila/00), da suddividere in parti uguali tra le parti vincitrici, oltre accessori di legge. Così deciso in
Cosenza, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026