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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/12/2025, n. 1861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1861 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
RGAC 2694/24
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico ES PA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 2694/2024, trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2025 e decisa, ai sensi dell'art. 281 quinquies c. 1, c.p.c., vertente
TRA
(P. IVA ), quale cessionaria dei crediti vantati dalla Parte_1 P.IVA_1 [...] nei confronti dell' elettivamente presso l'avv.ta Alessia Parte_2 Controparte_1
RI che la rappresenta e difende giusta procura in calce dell'atto di citazione
- Attrice - e
(P. IVA ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del rappresentante legale p.t. Commissario Straordinario dott.ssa CP_3 elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale sito in via S. Anna II Tronco – , Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. ES Creaco, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- Convenuta -
OGGETTO: cessione del credito – pagamento somme per prestazioni sanitarie in regime di accreditamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, la evocava in giudizio l' Parte_1 [...]
chiedendo di accertare e dichiarare “che la è ancora Controparte_1 Controparte_1 debitrice di € 51.323,97 a titolo di sorte capitale oltre interessi ex D.Lgs.. 231/02 maturati anche sui ritardati pagamenti di € 131.651,20, pari ad € 8.276,10 (Cfr.doc.n. 10), condannare la CP_1
al pagamento di € 51.323,97 quale residuo non corrisposto oltre interessi moratori ex D.Lgs
[...] n. 231/02, nonché di € 8.276,10 a titolo di interessi moratori maturati sul ritardato pagamento di € 131.651,20, ovvero, in subordine, condannare la al pagamento di € Controparte_1 51.323,97 quale sorte ancora dovuta oltre agli interessi al tasso legale, anche sul ritardato versamento, a decorrere dalla notifica delle cessioni sino al soddisfo, oltre al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 C.C. da liquidarsi nell'eventualità anche in via equitativa. Con condanna altresì, in ogni caso, della al pagamento degli interessi moratori nella misura Controparte_1 prevista dal decreto 231/2002 e dal decreto 192/2012, con decorrenza dal momento della proposizione della presente domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1284 C.C., oltre al pagamento degli 1 interessi maturati sugli interessi scaduti nella misura legale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1283 e 1224 C.C.. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
A sostegno della propria pretesa, la società attrice premetteva di essere cessionaria dei crediti vantati dalla a sua volta ceduti dalla nei confronti dell' Parte_2 Controparte_4 [...] derivanti dalla gestione di un laboratorio di analisi cliniche in regime di Controparte_1 accreditamento con il SSN.
Precisava che, in data 12.10.2007 la aveva stipulato un contratto con l' Controparte_4 [...] per l'accreditamento di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale Controparte_1 relativamente all'anno 2007. Di conseguenza, la predetta società aveva erogato in favore degli utenti prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale maturando un credito complessivo di € 182.975,17. Tale credito era stato ceduto alla con atto di cessione ep. n. 86581 racc. Parte_2 n. 15299 del 31/07/2008.
Successivamente, l' aveva provveduto ad effettuare dei pagamenti in acconto Controparte_1 rispetto ad alcune delle partite creditorie, residuando un complessivo ammontare di € 51.323,97.
In data 30.11.2015 la prima cessionaria e la Regione Calabria, quale soggetto delegato dall'
[...]
, avevano stipulato l'accordo transattivo n. 274, in cui era confluita la somma residua, Parte_3 secondo il quale i pagamenti dovevano essere eseguiti nel termine di 60 giorni dalla sottoscrizione dello stesso. Tale accordo, tuttavia, non era stato adempiuto in maniera puntuale e satisfattiva.
In data 05.12.2018, la Detto Factor spa in liquidazione aveva ceduto i crediti e le relative fatture all'odierna istante, mediante operazione di cartolarizzazione pubblicata nella G. U. dell'11.12.2018 e seguita da apposita PEC del 29.04.2019, interruttiva della prescrizione. Rappresentava di aver, ulteriormente, diffidato l' al pagamento di tutte le somme ancora dovute in data CP_5 16.07.2020.
Invocava la nuova formulazione dell'art. 1284 c.c. affermando l'applicabilità, nel caso di specie, del tasso di interesse previsto in tema di ritardo dei pagamento nelle transazioni commerciali (pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale Europea maggiorato di 7 punti percentuale, con decorrenza dal 31° giorno dalla presentazione delle singole fatture, ai sensi dei D. lgs. n. 231/2002 e D.lgs. 192/2012.
In subordine, chiedeva il riconoscimento degli interessi di mora nella misura legale oltre al maggior danno nella misura pari alla svalutazione monetaria oltreché al costo del denaro.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 06.02.2025, si costituiva l' CP_1
chiedendo di: “1. In via preliminare e pregiudiziale accertare e dichiarare estinto il credito
[...] per mancata adesione della società al procedimento di circolarizzazione.
2. Sempre Parte_1 in via preliminare accertare e dichiarare la prescrizione del credito fatto valere nel presente giudizio, per le ragioni meglio esposte in narrativa;
3. Ancora in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla società per le ragioni di cui in Parte_1 narrativa;
4. Sempre in Via preliminare, dichiarare nullo e/o annullabile l'atto di citazione per indeterminatezza della pretesa;
5. In Via Principale e nel merito rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto per le ragioni di cui in narrativa;
6. In Via subordinata e nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Giudice accerti la posizione debitoria dell' CP_1
nei confronti della società ridurre la pretesa avversa delle somme non
[...] Parte_1 dovute per tutti i motivi meglio indicati nel presente atto;
7. In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte, opponendosi sin d'ora alla richiesta di ordine di
2 esibizione formulata da controparte in quanto finalizzata ad invertire l'onere della prova.
8. Con vittoria di spese e compensi oltre il 15% per rimborso forfettario per spese generali come per legge.”.
Preliminarmente eccepiva la non dovutezza dei crediti vantati in ragione della mancata adesione dell'attrice alla procedura di circolazione dei crediti. Eccepiva, poi, la prescrizione di ogni pretesa risarcitoria, tenuto conto che le somme oggetto di domanda non erano mai state richieste prima del 2019 e rilevava, comunque, la prescrizione quinquennale degli interessi ex art. 2948 n. 4 c.c. In ogni caso, pure a voler considerare applicabile la prescrizione decennale, evidenziava che l'unica messa in mora prodotta dall'attrice era risalente al 16.07.2020, non essendo idonea a tal fine la comunicazione di cessione del 29.04.2019.
Sempre in via preliminare, deduceva il difetto di legittimazione attiva del cessionario stante la produzione in giudizio di un atto di cessione quasi totalmente oscurato inidoneo a provare la titolarità del credito in capo all'istante. Deduceva, altresì, la nullità dell'atto di citazione del presente giudizio per indeterminatezza.
Nel merito, affermava l'infondatezza della pretesa attorea priva di qualsivoglia allegazione ulteriore rispetto alle fatture: rilevava, infatti, la mancata prova dei contratti sottoscritti dalla struttura accreditata, l'assenza di specifica dimostrazione in ordine alle effettive prestazioni sanitarie rese e l'assenza di qualsiasi elemento idoneo a ricondurre le prestazioni eventualmente erogate ai rapporti contrattuali specifici. Precisava che la documentazione depositata a sostegno dell'accreditamento riguardava anni differenti (2011, 2014) rispetto all'anno cui si riferiscono le fatture azionate (2009).
Affermava il mancato assolvimento dell'onere della prova in tema di presunto ritardato pagamento e deduceva l'inapplicabilità degli interessi moratori (D.lgs. 231/2002) alle prestazioni sanitarie fornite dalla cedente invocando il contenuto del decreto 70/2011 con cui il Presidente della CP_4 Giunta Regionale aveva integrato il contenuto dell'accordo contrattuale stabilendo la non Cont applicabilità delle norme di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, ai contratti stipulati dalle con le strutture accreditate.
Allegava, altresì, la mancata maturazione degli interessi in ragione della natura querable delle obbligazioni in esame e della mancata formale costituzione in mora. Rilavava la mancata produzione di alcun contratto.
Sulla domanda subordinata formulata dalla controparte evidenziava la mancata allegazione di alcunché a sostegno della richiesta di maggior danno.
2. La domanda è infondata.
Si rileva, in applicazione del principio della ragione più liquida, l'infondatezza della domanda in ragione della mancata prova della stipula del contratto in forma scritta per l'anno 2009 da cui sarebbero derivati i crediti in questa sede azionati. Infatti, l'odierna attrice risulta essere la cessionaria dei crediti, a seguito dell'avvicendarsi di due cessioni, tuttavia, non è stata provata l'esistenza del titolo originario sulla base del quale sono state emesse le fatture azionate.
Ebbene, è noto che i contratti con la PA debbano essere redatti in forma scritta e stipulati da chi ha la rappresentanza esterna dell'ente; tale regola è funzionale all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, al fine di agevolare l'esercizio dei controlli e di tutelare le risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere.
Sul punto, si evidenzia che l'onere probatorio gravante sul creditore-cessionario comprende tutta la documentazione relativa alla sussistenza del contratto stipulato nel rispetto della forma scritta quale valida fonte del credito azionato, attesa la natura, della controparte, di organismo di diritto pubblico 3 destinatario di risorse economiche di sanità soggette a controllo di contabilità. Essendo richiesta la forma scritta per la validità del contratto, la prova dell'esistenza dello stesso non può essere sostituita da altri mezzi, dal comportamento delle parti ovvero mediante l'applicazione del base del principio di non contestazione.
In sostanza, non avendo assolto, parte attrice, l'onere della prova sulla stessa gravante, i crediti in esame non possono ritenersi esistenti sulla base delle mere fatture prodotte, anche se in parte pagate, né sulla base dei contratti di cessione che presuppongono comunque l'esistenza di un valido contratto che giustifichi l'esistenza del credito.
Restano assorbite tutte le altre questioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto, parte attrice deve essere condannata a versare in favore della convenuto la complessiva somma di € 4.217,00 ex DM 55/2014 (valori minimi, esclusa la fase istruttoria non tenutasi, scaglione da € 52.001 ad € 260.000), oltre iva, cpa e rimborso forfettario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Reggio Calabria 4.12.25 il Giudice
ES PA
4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico ES PA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 2694/2024, trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2025 e decisa, ai sensi dell'art. 281 quinquies c. 1, c.p.c., vertente
TRA
(P. IVA ), quale cessionaria dei crediti vantati dalla Parte_1 P.IVA_1 [...] nei confronti dell' elettivamente presso l'avv.ta Alessia Parte_2 Controparte_1
RI che la rappresenta e difende giusta procura in calce dell'atto di citazione
- Attrice - e
(P. IVA ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del rappresentante legale p.t. Commissario Straordinario dott.ssa CP_3 elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale sito in via S. Anna II Tronco – , Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. ES Creaco, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- Convenuta -
OGGETTO: cessione del credito – pagamento somme per prestazioni sanitarie in regime di accreditamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, la evocava in giudizio l' Parte_1 [...]
chiedendo di accertare e dichiarare “che la è ancora Controparte_1 Controparte_1 debitrice di € 51.323,97 a titolo di sorte capitale oltre interessi ex D.Lgs.. 231/02 maturati anche sui ritardati pagamenti di € 131.651,20, pari ad € 8.276,10 (Cfr.doc.n. 10), condannare la CP_1
al pagamento di € 51.323,97 quale residuo non corrisposto oltre interessi moratori ex D.Lgs
[...] n. 231/02, nonché di € 8.276,10 a titolo di interessi moratori maturati sul ritardato pagamento di € 131.651,20, ovvero, in subordine, condannare la al pagamento di € Controparte_1 51.323,97 quale sorte ancora dovuta oltre agli interessi al tasso legale, anche sul ritardato versamento, a decorrere dalla notifica delle cessioni sino al soddisfo, oltre al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 C.C. da liquidarsi nell'eventualità anche in via equitativa. Con condanna altresì, in ogni caso, della al pagamento degli interessi moratori nella misura Controparte_1 prevista dal decreto 231/2002 e dal decreto 192/2012, con decorrenza dal momento della proposizione della presente domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1284 C.C., oltre al pagamento degli 1 interessi maturati sugli interessi scaduti nella misura legale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1283 e 1224 C.C.. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
A sostegno della propria pretesa, la società attrice premetteva di essere cessionaria dei crediti vantati dalla a sua volta ceduti dalla nei confronti dell' Parte_2 Controparte_4 [...] derivanti dalla gestione di un laboratorio di analisi cliniche in regime di Controparte_1 accreditamento con il SSN.
Precisava che, in data 12.10.2007 la aveva stipulato un contratto con l' Controparte_4 [...] per l'accreditamento di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale Controparte_1 relativamente all'anno 2007. Di conseguenza, la predetta società aveva erogato in favore degli utenti prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale maturando un credito complessivo di € 182.975,17. Tale credito era stato ceduto alla con atto di cessione ep. n. 86581 racc. Parte_2 n. 15299 del 31/07/2008.
Successivamente, l' aveva provveduto ad effettuare dei pagamenti in acconto Controparte_1 rispetto ad alcune delle partite creditorie, residuando un complessivo ammontare di € 51.323,97.
In data 30.11.2015 la prima cessionaria e la Regione Calabria, quale soggetto delegato dall'
[...]
, avevano stipulato l'accordo transattivo n. 274, in cui era confluita la somma residua, Parte_3 secondo il quale i pagamenti dovevano essere eseguiti nel termine di 60 giorni dalla sottoscrizione dello stesso. Tale accordo, tuttavia, non era stato adempiuto in maniera puntuale e satisfattiva.
In data 05.12.2018, la Detto Factor spa in liquidazione aveva ceduto i crediti e le relative fatture all'odierna istante, mediante operazione di cartolarizzazione pubblicata nella G. U. dell'11.12.2018 e seguita da apposita PEC del 29.04.2019, interruttiva della prescrizione. Rappresentava di aver, ulteriormente, diffidato l' al pagamento di tutte le somme ancora dovute in data CP_5 16.07.2020.
Invocava la nuova formulazione dell'art. 1284 c.c. affermando l'applicabilità, nel caso di specie, del tasso di interesse previsto in tema di ritardo dei pagamento nelle transazioni commerciali (pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale Europea maggiorato di 7 punti percentuale, con decorrenza dal 31° giorno dalla presentazione delle singole fatture, ai sensi dei D. lgs. n. 231/2002 e D.lgs. 192/2012.
In subordine, chiedeva il riconoscimento degli interessi di mora nella misura legale oltre al maggior danno nella misura pari alla svalutazione monetaria oltreché al costo del denaro.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 06.02.2025, si costituiva l' CP_1
chiedendo di: “1. In via preliminare e pregiudiziale accertare e dichiarare estinto il credito
[...] per mancata adesione della società al procedimento di circolarizzazione.
2. Sempre Parte_1 in via preliminare accertare e dichiarare la prescrizione del credito fatto valere nel presente giudizio, per le ragioni meglio esposte in narrativa;
3. Ancora in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla società per le ragioni di cui in Parte_1 narrativa;
4. Sempre in Via preliminare, dichiarare nullo e/o annullabile l'atto di citazione per indeterminatezza della pretesa;
5. In Via Principale e nel merito rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto per le ragioni di cui in narrativa;
6. In Via subordinata e nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Giudice accerti la posizione debitoria dell' CP_1
nei confronti della società ridurre la pretesa avversa delle somme non
[...] Parte_1 dovute per tutti i motivi meglio indicati nel presente atto;
7. In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte, opponendosi sin d'ora alla richiesta di ordine di
2 esibizione formulata da controparte in quanto finalizzata ad invertire l'onere della prova.
8. Con vittoria di spese e compensi oltre il 15% per rimborso forfettario per spese generali come per legge.”.
Preliminarmente eccepiva la non dovutezza dei crediti vantati in ragione della mancata adesione dell'attrice alla procedura di circolazione dei crediti. Eccepiva, poi, la prescrizione di ogni pretesa risarcitoria, tenuto conto che le somme oggetto di domanda non erano mai state richieste prima del 2019 e rilevava, comunque, la prescrizione quinquennale degli interessi ex art. 2948 n. 4 c.c. In ogni caso, pure a voler considerare applicabile la prescrizione decennale, evidenziava che l'unica messa in mora prodotta dall'attrice era risalente al 16.07.2020, non essendo idonea a tal fine la comunicazione di cessione del 29.04.2019.
Sempre in via preliminare, deduceva il difetto di legittimazione attiva del cessionario stante la produzione in giudizio di un atto di cessione quasi totalmente oscurato inidoneo a provare la titolarità del credito in capo all'istante. Deduceva, altresì, la nullità dell'atto di citazione del presente giudizio per indeterminatezza.
Nel merito, affermava l'infondatezza della pretesa attorea priva di qualsivoglia allegazione ulteriore rispetto alle fatture: rilevava, infatti, la mancata prova dei contratti sottoscritti dalla struttura accreditata, l'assenza di specifica dimostrazione in ordine alle effettive prestazioni sanitarie rese e l'assenza di qualsiasi elemento idoneo a ricondurre le prestazioni eventualmente erogate ai rapporti contrattuali specifici. Precisava che la documentazione depositata a sostegno dell'accreditamento riguardava anni differenti (2011, 2014) rispetto all'anno cui si riferiscono le fatture azionate (2009).
Affermava il mancato assolvimento dell'onere della prova in tema di presunto ritardato pagamento e deduceva l'inapplicabilità degli interessi moratori (D.lgs. 231/2002) alle prestazioni sanitarie fornite dalla cedente invocando il contenuto del decreto 70/2011 con cui il Presidente della CP_4 Giunta Regionale aveva integrato il contenuto dell'accordo contrattuale stabilendo la non Cont applicabilità delle norme di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, ai contratti stipulati dalle con le strutture accreditate.
Allegava, altresì, la mancata maturazione degli interessi in ragione della natura querable delle obbligazioni in esame e della mancata formale costituzione in mora. Rilavava la mancata produzione di alcun contratto.
Sulla domanda subordinata formulata dalla controparte evidenziava la mancata allegazione di alcunché a sostegno della richiesta di maggior danno.
2. La domanda è infondata.
Si rileva, in applicazione del principio della ragione più liquida, l'infondatezza della domanda in ragione della mancata prova della stipula del contratto in forma scritta per l'anno 2009 da cui sarebbero derivati i crediti in questa sede azionati. Infatti, l'odierna attrice risulta essere la cessionaria dei crediti, a seguito dell'avvicendarsi di due cessioni, tuttavia, non è stata provata l'esistenza del titolo originario sulla base del quale sono state emesse le fatture azionate.
Ebbene, è noto che i contratti con la PA debbano essere redatti in forma scritta e stipulati da chi ha la rappresentanza esterna dell'ente; tale regola è funzionale all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, al fine di agevolare l'esercizio dei controlli e di tutelare le risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere.
Sul punto, si evidenzia che l'onere probatorio gravante sul creditore-cessionario comprende tutta la documentazione relativa alla sussistenza del contratto stipulato nel rispetto della forma scritta quale valida fonte del credito azionato, attesa la natura, della controparte, di organismo di diritto pubblico 3 destinatario di risorse economiche di sanità soggette a controllo di contabilità. Essendo richiesta la forma scritta per la validità del contratto, la prova dell'esistenza dello stesso non può essere sostituita da altri mezzi, dal comportamento delle parti ovvero mediante l'applicazione del base del principio di non contestazione.
In sostanza, non avendo assolto, parte attrice, l'onere della prova sulla stessa gravante, i crediti in esame non possono ritenersi esistenti sulla base delle mere fatture prodotte, anche se in parte pagate, né sulla base dei contratti di cessione che presuppongono comunque l'esistenza di un valido contratto che giustifichi l'esistenza del credito.
Restano assorbite tutte le altre questioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto, parte attrice deve essere condannata a versare in favore della convenuto la complessiva somma di € 4.217,00 ex DM 55/2014 (valori minimi, esclusa la fase istruttoria non tenutasi, scaglione da € 52.001 ad € 260.000), oltre iva, cpa e rimborso forfettario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Reggio Calabria 4.12.25 il Giudice
ES PA
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