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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rovigo, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rovigo |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 13:30 in composizione monocratica:
BERTO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 138/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Rovigo - Via Del Sacro Cuore, 5 45100 Rovigo RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09920259001465860000 TARES
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso dichiarando la nullità e/o l'annullabilità dell'atto impugnato e, per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento n. 09920259001465860000, notificata il 02.07.2025 e ogni atto presupposto;
con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio
Resistente: dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, nato a [...] il data di nascita_1, residente in [...], c.f.
CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso, dall'avv. Difensore_1 del Foro di Bologna, c.f.:
CF_Difensore_1, ricorreva control'Agenzia delle Entrate–Riscossione, Direzione Provinciale di
Rovigo, c.f. P.IVA_1, per sentir dichiarare l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
09920259001465860000, notificata a mezzo posta il 02.07.2025. Il sig. Ricorrente_1, è nato il data di nascita_1 nella Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia. Nell'anno 1987 è emigrato in Italia e, in tale occasione, gli è stato attribuito il codice fiscale CF_Ricorrente_1. In data successiva e prossima alla costituzione della Repubblica di Serbia (05.06.2006), veniva attribuito al ricorrente un nuovo codice fiscale CF_Ricorrente_1 (doc. 2). La documentazione notificata dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione reca il primo codice fiscale, cioè CF_Ricorrente_1. Dopo la notifica dell'intimazione di pagamento, il ricorrente presentava istanza di accesso agli atti. Dall'analisi della documentazione acquisita emergevano una serie di irregolarità delle attività di notifica e ricerca del destinatario degli atti presupposti dall'intimazione impugnata, dettagliatamente descritte e contestate nel ricorso introduttivo. Su tali premesse eccepiva la nullità delle notifiche di detti atti e la prescrizione dei crediti oggetto di intimazione. Osservava che le notifiche potrebbero essere state viziate dal fatto che le ricerche del ricevente erano state eseguite con l'utilizzo del vecchio codice fiscale CF_Ricorrente_1, così ottenendo l'esito “nessun dato trovato” e non “irreperibile” (pag. 5 ricorso-doc. 20). Opponeva che la nullità delle notifiche ha comportato l'inidoneità di cartelle e precedenti intimazioni a interrompere la prescrizione dei crediti vantati dagli enti impositori. L'Agenzia delle entrate–Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, si costituiva in giudizio, rappresentata e difesa dal dipendente delegato Difensore_2, e depositava Atto di controdeduzioni 20.11.2025. Riguardo all'errata indicazione del codice fiscale precisava che le cartelle di pagamento, quale atto a forma vincolata, recepiscono necessariamente i dati del ruolo, come specificato dall'art. 12, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, e che sia i dati relativi al codice fiscale che quelli riferiti al domicilio fiscale del contribuente erano stati forniti dall'ente impositore. Non si opponeva alle eccezioni del ricorrente e conveniva che le pretese azionate sono incise dal decorso della prescrizione per come eccepita, con la conseguenza che per le entrate di cui alle cartelle oggetto di intimazione nulla
è dovuto dalla parte ricorrente. Rimarcava la propria estraneità ai fatti che avevano determinato le irregolarità delle notifiche e la propria buona fede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Sig. Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, ha opposto l'intimazione di pagamento n.
09920259001465860000, notificata a mezzo posta il 02.07.2025. A fondamento del ricorso ha eccepito la nullità delle notifiche degli atti presupposti e la prescrizione dei crediti azionati. In effetti, dalla documentazione acquisita dal ricorrente, con istanza di accesso presso l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, emerge che le notifiche degli atti menzionati nell'intimazione sono state eseguite facendo ricorso all'affissione presso la Casa Comunale, ma senza l'effettivo compimento di diligenti ricerche sull'esatta individuazione della casa di abitazione o ufficio del destinatario, perciò in violazione degli artt.
140 c.p.c. e 60 d.P.R. 600/1973. Difatti le relate depositate dal ricorrente recano formule generiche e indeterminate senza evidenza del reale svolgimento di alcuna adeguata specifica ricerca preventiva. Per contro, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la notificazione effettuata con la procedura di cui alla norma predetta richiede che il notificante dimostri di aver svolto ricerche volte a stabilire che il contribuente non abbia più l'abitazione, l'ufficio o l'azienda o la sede nel Comune del domicilio fiscale, non potendo, pertanto, ritenersi valida in difetto di evidenze concrete circa il compimento di tali ricerche (cfr.
Cass. n. 23223/2024, Cass. n. 21384/2024, n. 14658 del 2024 Cass. n. 8823/2024, Cass. n. 1172/2024) .
È stato, inoltre, precisato che deve considerarsi insufficiente la semplice dicitura "sconosciuto" apposta sulla relata di notifica, senza indicazione delle concrete attività di ricerca espletate (cfr. Cass. n.
19769/2024)” (Cass. civ., sez. V, sent. n. 14990/2025). Verosimilmente le notifiche sono risultate viziate per il fatto che le ricerche del contribuente destinatario sono avvenute con l'utilizzo dell'originario codice fiscale CF_Ricorrente_1 assegnato nell'anno 1987, come riportato sugli atti da notificare, senza tener conto che nell'anno 2006 allo stesso era stato attribuito un nuovo e diverso codice fiscale. L'Agenzia delle entrate–Riscossione non ha contestato la documentazione prodotta dal ricorrente, ha concordato sui vizi denunciati dal sig. Ricorrente_1 riguardo le attività di notifica nonché sull'eccezione di prescrizione dei crediti azionati. Ha fatto presente che la cartella di pagamento, quale atto a forma vincolata, riporta obbligatoriamente i dati del ruolo (art. 12 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.
602) e che sia il codice fiscale che il domicilio fiscale del ricorrente sono stati fissati dall'ente impositore.
Alla luce della documentazione allegata dal ricorrente, deve essere accolta l'eccezione di nullità delle notifiche degli atti presupposti dall'ingiunzione impugnata. Tenuto conto dell'anno di riferimento delle somme azionate (doc. 1 ric.-pag. 3 e ss.: Dettaglio del debito”), la nullità delle notifiche di tali atti ha determinato la prescrizione dei crediti alla data di notifica dell'ingiunzione in esame. Per queste ragioni, i motivi di ricorso devono essere accolti.
Considerato che
la notifica degli atti sottesi all'intimazione è avvenuta sulla scorta dei dati del ruolo, sia per quanto riguarda il codice fiscale che per il domicilio fiscale, da ascrivere all'ente impositore, ritenuta altresì la novità delle questioni trattate, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Compensa tra le parti le spese di lite.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 13:30 in composizione monocratica:
BERTO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 138/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Rovigo - Via Del Sacro Cuore, 5 45100 Rovigo RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09920259001465860000 TARES
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso dichiarando la nullità e/o l'annullabilità dell'atto impugnato e, per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento n. 09920259001465860000, notificata il 02.07.2025 e ogni atto presupposto;
con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio
Resistente: dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, nato a [...] il data di nascita_1, residente in [...], c.f.
CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso, dall'avv. Difensore_1 del Foro di Bologna, c.f.:
CF_Difensore_1, ricorreva control'Agenzia delle Entrate–Riscossione, Direzione Provinciale di
Rovigo, c.f. P.IVA_1, per sentir dichiarare l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
09920259001465860000, notificata a mezzo posta il 02.07.2025. Il sig. Ricorrente_1, è nato il data di nascita_1 nella Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia. Nell'anno 1987 è emigrato in Italia e, in tale occasione, gli è stato attribuito il codice fiscale CF_Ricorrente_1. In data successiva e prossima alla costituzione della Repubblica di Serbia (05.06.2006), veniva attribuito al ricorrente un nuovo codice fiscale CF_Ricorrente_1 (doc. 2). La documentazione notificata dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione reca il primo codice fiscale, cioè CF_Ricorrente_1. Dopo la notifica dell'intimazione di pagamento, il ricorrente presentava istanza di accesso agli atti. Dall'analisi della documentazione acquisita emergevano una serie di irregolarità delle attività di notifica e ricerca del destinatario degli atti presupposti dall'intimazione impugnata, dettagliatamente descritte e contestate nel ricorso introduttivo. Su tali premesse eccepiva la nullità delle notifiche di detti atti e la prescrizione dei crediti oggetto di intimazione. Osservava che le notifiche potrebbero essere state viziate dal fatto che le ricerche del ricevente erano state eseguite con l'utilizzo del vecchio codice fiscale CF_Ricorrente_1, così ottenendo l'esito “nessun dato trovato” e non “irreperibile” (pag. 5 ricorso-doc. 20). Opponeva che la nullità delle notifiche ha comportato l'inidoneità di cartelle e precedenti intimazioni a interrompere la prescrizione dei crediti vantati dagli enti impositori. L'Agenzia delle entrate–Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, si costituiva in giudizio, rappresentata e difesa dal dipendente delegato Difensore_2, e depositava Atto di controdeduzioni 20.11.2025. Riguardo all'errata indicazione del codice fiscale precisava che le cartelle di pagamento, quale atto a forma vincolata, recepiscono necessariamente i dati del ruolo, come specificato dall'art. 12, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, e che sia i dati relativi al codice fiscale che quelli riferiti al domicilio fiscale del contribuente erano stati forniti dall'ente impositore. Non si opponeva alle eccezioni del ricorrente e conveniva che le pretese azionate sono incise dal decorso della prescrizione per come eccepita, con la conseguenza che per le entrate di cui alle cartelle oggetto di intimazione nulla
è dovuto dalla parte ricorrente. Rimarcava la propria estraneità ai fatti che avevano determinato le irregolarità delle notifiche e la propria buona fede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Sig. Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, ha opposto l'intimazione di pagamento n.
09920259001465860000, notificata a mezzo posta il 02.07.2025. A fondamento del ricorso ha eccepito la nullità delle notifiche degli atti presupposti e la prescrizione dei crediti azionati. In effetti, dalla documentazione acquisita dal ricorrente, con istanza di accesso presso l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, emerge che le notifiche degli atti menzionati nell'intimazione sono state eseguite facendo ricorso all'affissione presso la Casa Comunale, ma senza l'effettivo compimento di diligenti ricerche sull'esatta individuazione della casa di abitazione o ufficio del destinatario, perciò in violazione degli artt.
140 c.p.c. e 60 d.P.R. 600/1973. Difatti le relate depositate dal ricorrente recano formule generiche e indeterminate senza evidenza del reale svolgimento di alcuna adeguata specifica ricerca preventiva. Per contro, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la notificazione effettuata con la procedura di cui alla norma predetta richiede che il notificante dimostri di aver svolto ricerche volte a stabilire che il contribuente non abbia più l'abitazione, l'ufficio o l'azienda o la sede nel Comune del domicilio fiscale, non potendo, pertanto, ritenersi valida in difetto di evidenze concrete circa il compimento di tali ricerche (cfr.
Cass. n. 23223/2024, Cass. n. 21384/2024, n. 14658 del 2024 Cass. n. 8823/2024, Cass. n. 1172/2024) .
È stato, inoltre, precisato che deve considerarsi insufficiente la semplice dicitura "sconosciuto" apposta sulla relata di notifica, senza indicazione delle concrete attività di ricerca espletate (cfr. Cass. n.
19769/2024)” (Cass. civ., sez. V, sent. n. 14990/2025). Verosimilmente le notifiche sono risultate viziate per il fatto che le ricerche del contribuente destinatario sono avvenute con l'utilizzo dell'originario codice fiscale CF_Ricorrente_1 assegnato nell'anno 1987, come riportato sugli atti da notificare, senza tener conto che nell'anno 2006 allo stesso era stato attribuito un nuovo e diverso codice fiscale. L'Agenzia delle entrate–Riscossione non ha contestato la documentazione prodotta dal ricorrente, ha concordato sui vizi denunciati dal sig. Ricorrente_1 riguardo le attività di notifica nonché sull'eccezione di prescrizione dei crediti azionati. Ha fatto presente che la cartella di pagamento, quale atto a forma vincolata, riporta obbligatoriamente i dati del ruolo (art. 12 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.
602) e che sia il codice fiscale che il domicilio fiscale del ricorrente sono stati fissati dall'ente impositore.
Alla luce della documentazione allegata dal ricorrente, deve essere accolta l'eccezione di nullità delle notifiche degli atti presupposti dall'ingiunzione impugnata. Tenuto conto dell'anno di riferimento delle somme azionate (doc. 1 ric.-pag. 3 e ss.: Dettaglio del debito”), la nullità delle notifiche di tali atti ha determinato la prescrizione dei crediti alla data di notifica dell'ingiunzione in esame. Per queste ragioni, i motivi di ricorso devono essere accolti.
Considerato che
la notifica degli atti sottesi all'intimazione è avvenuta sulla scorta dei dati del ruolo, sia per quanto riguarda il codice fiscale che per il domicilio fiscale, da ascrivere all'ente impositore, ritenuta altresì la novità delle questioni trattate, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Compensa tra le parti le spese di lite.