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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1167/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
MINIO EMILIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5499/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Montendonzelli 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2342/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
27 e pubblicata il 11/02/2025
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240078978536 CONTRIBUTO UNIF 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 78/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
ENTRAMBE LE PARTI SI RIPORTANO AGLI ATTI DEPOSITATI NEL FASCICOLO E NE RICHIEDONO
L'ACCOGLIMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava la cartella di pagamento n. 071/2024/0097117172/000, emessa dall'Agenzia dell'Entrate – ON - notificatogli in data 18/09/2024, relativa alle spese di giudizio di cui alla Sentenza
n. 2845/18/2023 della CGT di II grado della Campania, con il quale era stato condannato alle spese del doppio grado di giudizio liquidate in favore di ogni parte, Comune di Napoli ed Agenzia dell'entrate Ufficio
Provinciale di Napoli Territorio, in complessivi € 500,00 oltre accessori. Chiedeva l'annullamento della cartella impugnata, emessa per il recupero delle spese di giudizio riconosciute con la predetta Sentenza, facendo presente che il Comune di Napoli in data 16/11/2023, prot. gen. N. 935821/2023, aveva accolto l'Istanza di
Definizione Agevolata delle controversie Tributarie pendenti, I.M.U 2018., ai sensi dell'art. 1, comma 186-205 della Legge n. 197 del 29/01/2022.
Si costituiva l'Ufficio il quale ritenendo che la parte avesse definito in via agevolata, esclusivamente con il
Comune di Napoli, la controversia relativa al provvedimento Tributario emesso da quest'ultimo, riteneva inefficace la previsione di legge relativa alla non debenza delle spese di giudizio nei propri confronti, trovando applicazione solo nei confronti del Comune e non nei confronti dell'Ammistrazione.
Agezia delle Entrate - ON, costituita, eccepiva il proprio dietto di legittimazione passiva e chiedeva dichiararsi la propria estraneità alla controversia.
Il primo giudice dichiarava il difetto di giurisdizione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli in favore del giudice ordinario con termine per riassumere il processo di tre mesi a far data dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con condanna alle spese.
Presenta appello il contribuente che chiede la riforma della sentenza gravata per l'errore dei primi giudici nell'aver ritenuto la questione controversa di competenza della giurisdizione ordinaria, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che espressamente riconosce la giurisdizione tributaria competente a decidere controversie concernente la debenza di somme, liquidate a titolo di spese processuali dalle Corti di Giustizia
Tributarie nel corso di giudizio innanzi alle stesse svoltosi su materie devolute alla relativa giurisdizione, in quanto le spese di giustizia sono reputate rientranti tra gli “altri accessori nelle materie di cui al comma 1” dell'articolo 2 del Dlgs n. 546/1992 sul contenzioso tributario. Nel merito, ribadisce i motivi non vagliati dal giudice di prime cure, chiedendone l'accoglimento.
Si costituisce l'Ufficio, che contesta le avverse deduzioni, chiedendo confermarsi la sentenza gravata, spese vinte.
Risultano agli atti memorie illustrative del contribuente.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto.
In via preliminare, il Collegio osserva che la questione del riparto di giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto la debenza di somme liquidate a titolo di spese processuali in giudizi celebrati dinanzi
Corti di giustizia tributaria risulta ormai definitivamente chiarita dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, ed in particolare dalle Sezioni Unite. Come affermato da Cass., SS.UU., ordinanza 13 luglio 2015, n. 14554, rientra nella giurisdizione tributaria, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, la controversia concernente la debenza di somme liquidate a titolo di spese processuali dalle Commissioni tributarie nel corso di giudizi instaurati dinanzi alle stesse e relativi a materie devolute alla giurisdizione tributaria, dovendosi ritenere che le espressioni utilizzate dal legislatore — «ogni altro accessorio» o «altri accessori» — per la loro ampiezza e latitudine semantica, ricomprendano senz'altro anche le spese processuali.
Le Sezioni Unite hanno, quindi, chiarito che la giurisdizione va individuata avendo riguardo non già allo strumento di riscossione o alla fase esecutiva della pretesa, bensì alla natura della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, la quale, nel caso delle spese liquidate nel processo tributario, si pone in rapporto di accessorietà funzionale rispetto al giudizio principale ed alla materia tributaria oggetto dello stesso. Tale principio è stato costantemente ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità, che ha confermato come la giurisdizione tributaria si estenda a tutte le controversie che traggono origine diretta e immediata da un giudizio tributario, comprese quelle relative alle spese di lite ivi liquidate (cfr., in termini,
Cass., sez. VI, ord. 8 aprile 2022, n. 11480, la quale, pur occupandosi di una diversa fattispecie, ribadisce che il criterio dirimente è rappresentato dalla natura del credito azionato e dalla sua riconducibilità al rapporto tributario). La stessa pronuncia da ultimo citata, nel distinguere le ipotesi in cui le spese processuali siano estranee al rapporto tributario in senso proprio, conferma a contrario che, laddove tali spese trovino la loro fonte in una decisione resa dal giudice tributario nell'ambito di materie a lui devolute, la relativa controversia non può che rientrare nella giurisdizione del medesimo giudice speciale. Ne consegue che, in applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite e fatto proprio dalla giurisprudenza successiva, deve essere riconosciuta ed affermata la giurisdizione del giudice tributario a conoscere della controversia in esame.
Nel merito della questione controversa, ll Collegio rileva che il sig. Nominativo_3 aveva impugnato l'avviso di accertamento IMU n. 7031413351 per l'anno d'imposta 2018, deducendo, tra l'altro, la mancata notifica delle rendite catastali relative alle unità immobiliari identificate al foglio 7, particella 96, subalterni 1 e 2, sezione SGO, chiamando in causa, quale terzo, l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale Territorio di
Napoli. Nel corso del giudizio di secondo grado, definito con sentenza n. 2845/18/2023, l'appello del contribuente è stato rigettato ed egli è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore sia del
Comune di Napoli sia dell'Agenzia delle Entrate – UPT Napoli. Successivamente, il contribuente ha aderito alla definizione agevolata della controversia nei confronti del Comune di Napoli, con conseguente estinzione del giudizio relativo all'atto impositivo IMU oggetto di impugnazione.
Ciò posto, il Collegio osserva che la definizione agevolata delle liti tributarie costituisce un istituto di carattere eccezionale e deflattivo, finalizzato a consentire la chiusura del contenzioso mediante il pagamento di importi predeterminati, con effetti estintivi del giudizio e con la conseguente regolazione delle spese secondo criteri derogatori rispetto al principio ordinario della soccombenza. In assenza di una disciplina espressa che regoli il trattamento delle spese di giudizio nei confronti del terzo chiamato in causa, deve ritenersi che l'estinzione della lite per definizione agevolata incida sull'intero assetto processuale del giudizio, venendo meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del processo e alla permanenza delle statuizioni accessorie, ivi comprese quelle relative alle spese.
Le spese di giudizio liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale Territorio trovano infatti la loro origine nella partecipazione al medesimo giudizio instaurato avverso l'atto impositivo, giudizio che risulta integralmente definito ed estinto per effetto dell'adesione del contribuente alla procedura agevolata.
In tale contesto, la permanenza dell'obbligo di pagamento delle spese di lite nei confronti del terzo chiamato determinerebbe un effetto incompatibile con la ratio dell'istituto della definizione agevolata, che è quella di assicurare una chiusura complessiva e definitiva del contenzioso, evitando ulteriori oneri economici connessi alla lite. Deve pertanto ritenersi che la definizione agevolata della controversia principale comporti il venir meno della debenza delle spese di giudizio anche nei confronti del terzo chiamato in causa, in quanto strettamente connesse al giudizio definito ed insuscettibili di autonoma sopravvivenza una volta estinto il processo. Ne consegue che le spese di lite liquidate con la sentenza n. 2845/18/2023 in favore dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale Territorio di Napoli non sono dovute, dovendosi dichiarare l'integrale compensazione delle spese di giudizio ovvero la loro non debenza per effetto della definizione agevolata intervenuta.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello, compensando le spese del doppio grado di giudizio, attesa la complessità della questione, specificatamente in ragione della particolare difficoltà delle questioni trattate, nonché per il riferimento ad aspetti interpretativi non equitativamente comparabili per effetto di orientamenti giurisprudenziali non uniformi.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
MINIO EMILIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5499/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Montendonzelli 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2342/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
27 e pubblicata il 11/02/2025
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240078978536 CONTRIBUTO UNIF 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 78/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
ENTRAMBE LE PARTI SI RIPORTANO AGLI ATTI DEPOSITATI NEL FASCICOLO E NE RICHIEDONO
L'ACCOGLIMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava la cartella di pagamento n. 071/2024/0097117172/000, emessa dall'Agenzia dell'Entrate – ON - notificatogli in data 18/09/2024, relativa alle spese di giudizio di cui alla Sentenza
n. 2845/18/2023 della CGT di II grado della Campania, con il quale era stato condannato alle spese del doppio grado di giudizio liquidate in favore di ogni parte, Comune di Napoli ed Agenzia dell'entrate Ufficio
Provinciale di Napoli Territorio, in complessivi € 500,00 oltre accessori. Chiedeva l'annullamento della cartella impugnata, emessa per il recupero delle spese di giudizio riconosciute con la predetta Sentenza, facendo presente che il Comune di Napoli in data 16/11/2023, prot. gen. N. 935821/2023, aveva accolto l'Istanza di
Definizione Agevolata delle controversie Tributarie pendenti, I.M.U 2018., ai sensi dell'art. 1, comma 186-205 della Legge n. 197 del 29/01/2022.
Si costituiva l'Ufficio il quale ritenendo che la parte avesse definito in via agevolata, esclusivamente con il
Comune di Napoli, la controversia relativa al provvedimento Tributario emesso da quest'ultimo, riteneva inefficace la previsione di legge relativa alla non debenza delle spese di giudizio nei propri confronti, trovando applicazione solo nei confronti del Comune e non nei confronti dell'Ammistrazione.
Agezia delle Entrate - ON, costituita, eccepiva il proprio dietto di legittimazione passiva e chiedeva dichiararsi la propria estraneità alla controversia.
Il primo giudice dichiarava il difetto di giurisdizione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli in favore del giudice ordinario con termine per riassumere il processo di tre mesi a far data dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con condanna alle spese.
Presenta appello il contribuente che chiede la riforma della sentenza gravata per l'errore dei primi giudici nell'aver ritenuto la questione controversa di competenza della giurisdizione ordinaria, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che espressamente riconosce la giurisdizione tributaria competente a decidere controversie concernente la debenza di somme, liquidate a titolo di spese processuali dalle Corti di Giustizia
Tributarie nel corso di giudizio innanzi alle stesse svoltosi su materie devolute alla relativa giurisdizione, in quanto le spese di giustizia sono reputate rientranti tra gli “altri accessori nelle materie di cui al comma 1” dell'articolo 2 del Dlgs n. 546/1992 sul contenzioso tributario. Nel merito, ribadisce i motivi non vagliati dal giudice di prime cure, chiedendone l'accoglimento.
Si costituisce l'Ufficio, che contesta le avverse deduzioni, chiedendo confermarsi la sentenza gravata, spese vinte.
Risultano agli atti memorie illustrative del contribuente.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto.
In via preliminare, il Collegio osserva che la questione del riparto di giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto la debenza di somme liquidate a titolo di spese processuali in giudizi celebrati dinanzi
Corti di giustizia tributaria risulta ormai definitivamente chiarita dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, ed in particolare dalle Sezioni Unite. Come affermato da Cass., SS.UU., ordinanza 13 luglio 2015, n. 14554, rientra nella giurisdizione tributaria, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, la controversia concernente la debenza di somme liquidate a titolo di spese processuali dalle Commissioni tributarie nel corso di giudizi instaurati dinanzi alle stesse e relativi a materie devolute alla giurisdizione tributaria, dovendosi ritenere che le espressioni utilizzate dal legislatore — «ogni altro accessorio» o «altri accessori» — per la loro ampiezza e latitudine semantica, ricomprendano senz'altro anche le spese processuali.
Le Sezioni Unite hanno, quindi, chiarito che la giurisdizione va individuata avendo riguardo non già allo strumento di riscossione o alla fase esecutiva della pretesa, bensì alla natura della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, la quale, nel caso delle spese liquidate nel processo tributario, si pone in rapporto di accessorietà funzionale rispetto al giudizio principale ed alla materia tributaria oggetto dello stesso. Tale principio è stato costantemente ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità, che ha confermato come la giurisdizione tributaria si estenda a tutte le controversie che traggono origine diretta e immediata da un giudizio tributario, comprese quelle relative alle spese di lite ivi liquidate (cfr., in termini,
Cass., sez. VI, ord. 8 aprile 2022, n. 11480, la quale, pur occupandosi di una diversa fattispecie, ribadisce che il criterio dirimente è rappresentato dalla natura del credito azionato e dalla sua riconducibilità al rapporto tributario). La stessa pronuncia da ultimo citata, nel distinguere le ipotesi in cui le spese processuali siano estranee al rapporto tributario in senso proprio, conferma a contrario che, laddove tali spese trovino la loro fonte in una decisione resa dal giudice tributario nell'ambito di materie a lui devolute, la relativa controversia non può che rientrare nella giurisdizione del medesimo giudice speciale. Ne consegue che, in applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite e fatto proprio dalla giurisprudenza successiva, deve essere riconosciuta ed affermata la giurisdizione del giudice tributario a conoscere della controversia in esame.
Nel merito della questione controversa, ll Collegio rileva che il sig. Nominativo_3 aveva impugnato l'avviso di accertamento IMU n. 7031413351 per l'anno d'imposta 2018, deducendo, tra l'altro, la mancata notifica delle rendite catastali relative alle unità immobiliari identificate al foglio 7, particella 96, subalterni 1 e 2, sezione SGO, chiamando in causa, quale terzo, l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale Territorio di
Napoli. Nel corso del giudizio di secondo grado, definito con sentenza n. 2845/18/2023, l'appello del contribuente è stato rigettato ed egli è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore sia del
Comune di Napoli sia dell'Agenzia delle Entrate – UPT Napoli. Successivamente, il contribuente ha aderito alla definizione agevolata della controversia nei confronti del Comune di Napoli, con conseguente estinzione del giudizio relativo all'atto impositivo IMU oggetto di impugnazione.
Ciò posto, il Collegio osserva che la definizione agevolata delle liti tributarie costituisce un istituto di carattere eccezionale e deflattivo, finalizzato a consentire la chiusura del contenzioso mediante il pagamento di importi predeterminati, con effetti estintivi del giudizio e con la conseguente regolazione delle spese secondo criteri derogatori rispetto al principio ordinario della soccombenza. In assenza di una disciplina espressa che regoli il trattamento delle spese di giudizio nei confronti del terzo chiamato in causa, deve ritenersi che l'estinzione della lite per definizione agevolata incida sull'intero assetto processuale del giudizio, venendo meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del processo e alla permanenza delle statuizioni accessorie, ivi comprese quelle relative alle spese.
Le spese di giudizio liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale Territorio trovano infatti la loro origine nella partecipazione al medesimo giudizio instaurato avverso l'atto impositivo, giudizio che risulta integralmente definito ed estinto per effetto dell'adesione del contribuente alla procedura agevolata.
In tale contesto, la permanenza dell'obbligo di pagamento delle spese di lite nei confronti del terzo chiamato determinerebbe un effetto incompatibile con la ratio dell'istituto della definizione agevolata, che è quella di assicurare una chiusura complessiva e definitiva del contenzioso, evitando ulteriori oneri economici connessi alla lite. Deve pertanto ritenersi che la definizione agevolata della controversia principale comporti il venir meno della debenza delle spese di giudizio anche nei confronti del terzo chiamato in causa, in quanto strettamente connesse al giudizio definito ed insuscettibili di autonoma sopravvivenza una volta estinto il processo. Ne consegue che le spese di lite liquidate con la sentenza n. 2845/18/2023 in favore dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale Territorio di Napoli non sono dovute, dovendosi dichiarare l'integrale compensazione delle spese di giudizio ovvero la loro non debenza per effetto della definizione agevolata intervenuta.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello, compensando le spese del doppio grado di giudizio, attesa la complessità della questione, specificatamente in ragione della particolare difficoltà delle questioni trattate, nonché per il riferimento ad aspetti interpretativi non equitativamente comparabili per effetto di orientamenti giurisprudenziali non uniformi.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio.