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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1429/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
PISAPIA AR GRAZIA, Relatore
VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8609/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scafati
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00042 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3646/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 4 e pubblicata il 16/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202400001474000 IMU
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202400001474000 TARI
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202400001474000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140028802013 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200014740909 000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200014740909 000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200014741010 000 IMU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe, la C. di G. Tributaria di primo grado ha rigettato il ricorso proposto avverso la comunicazione preventiva di ipoteca, N. 10076202400001474000, notificata in data 06.03.2024 e riferita tre cartelle di pagamento per TARI, IMU, Tassa Auto.
Ha argomentato che l'Agenzia dell'entrate-riscossione aveva prodotto prova della notifica delle cartelle nonché di intimazione di pagamento, interruttiva della prescrizione relativa alla tassa automobilistica. Ha altresì statuito che non risultava violata la prescrizione normativa relativa all'importo minimo di euro
20.000,00, al netto da interessi e sanzioni, per l'iscrizione ipotecaria ex art 77 DPR 602/1973.
Avverso tale sentenza propone appello la parte in epigrafe, affidato a tre motivi
Si è costituita controparte ed ha contrastato l'avverso gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Con il primo motivo, l'appellante deduce che, in relazione a due cartelle notificate in data 9.12.2021 -la n.
10020200014740909000, avente ad oggetto la Tari 2014, 2015, 2016 e 2017, e la n. 100 2020 00147410
10 000, avente ad oggetto l'IMU 2013- è comunque maturata la prescrizione decorrente dalla data di maturazione dei tributi (2013, 2014, 2015).
Il motivo è infondato. Deve ritenersi coperta da giudicato interno la questione relativa alla notifica della cartella di pagamento n.
10020200014740909000, avente ad oggetto la Tari 2014, 2015, 2016 e 2017, e della cartella n. 100 2020
00147410 10 000, avente ad oggetto l' IMU 2013, non più messa in discussione dalla parte appellante, che invoca la prescrizione maturata antecedentemente alla notifica del 9.12.2021, accertata dai primi Giudici e non più messa in discussione con l'atto di gravame.
La prescrizione dei tributi, già maturata al momento della notifica delle cartelle, poteva però essere fatta valere solo con l'impugnazione delle stesse.
La mancata impugnazione delle cartelle, pacificamente notificate il 9.12.2021, rende comunque la pretesa definitiva, con conseguente irretrattabilità del credito e cristallizzazione del ruolo così come formatosi (cfr.
Corte di Cassazione ordinanza n. 21006 del 1° luglio 2022, Cass. 17 novembre 2016, n. 23397); da ciò consegue che, una volta divenuta definitiva la cartella di pagamento (e dunque il ruolo in essa portato) per omessa impugnazione, seppur la prescrizione della stessa, se sottoposta a termine breve, non si converte nel termine ordinario decennale, il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione non è più l'anno di imposta ma la data di notifica della cartella di pagamento.
Con il secondo motivo lamenta che la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria N.
10076202400001474000 notificata in data 06.03.2024 è nulla e/o giuridicamente inesistente in quanto l'importo del credito di cui € 10.913,15 a titolo di imposte (ed € 11.277,75 a titolo di sanzioni ed interessi) è inferiore al limite di € 20.000,00.
Sul punto si richiama quanto correttamente affermato dai primi giudici, non scalfito dalle deduzione del appellante, posto che l'art. 77 DPR 602/1973, secondo il quale "L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro”, non esclude dall'importo del credito da garantire con ipoteca gli interessi e le sanzioni (cfr
Cass. civ. sez. trib n. 30898/2021).
L'appello va pertanto rigettato.
Il grado di controvertibilità della questione da ultimo esaminata, oggetto di chiarimento da parte dell'organo di legittimità di recente, determina la Corte a ravvisare gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese del presente grado.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
PISAPIA AR GRAZIA, Relatore
VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8609/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scafati
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00042 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3646/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 4 e pubblicata il 16/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202400001474000 IMU
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202400001474000 TARI
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202400001474000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140028802013 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200014740909 000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200014740909 000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200014741010 000 IMU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe, la C. di G. Tributaria di primo grado ha rigettato il ricorso proposto avverso la comunicazione preventiva di ipoteca, N. 10076202400001474000, notificata in data 06.03.2024 e riferita tre cartelle di pagamento per TARI, IMU, Tassa Auto.
Ha argomentato che l'Agenzia dell'entrate-riscossione aveva prodotto prova della notifica delle cartelle nonché di intimazione di pagamento, interruttiva della prescrizione relativa alla tassa automobilistica. Ha altresì statuito che non risultava violata la prescrizione normativa relativa all'importo minimo di euro
20.000,00, al netto da interessi e sanzioni, per l'iscrizione ipotecaria ex art 77 DPR 602/1973.
Avverso tale sentenza propone appello la parte in epigrafe, affidato a tre motivi
Si è costituita controparte ed ha contrastato l'avverso gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Con il primo motivo, l'appellante deduce che, in relazione a due cartelle notificate in data 9.12.2021 -la n.
10020200014740909000, avente ad oggetto la Tari 2014, 2015, 2016 e 2017, e la n. 100 2020 00147410
10 000, avente ad oggetto l'IMU 2013- è comunque maturata la prescrizione decorrente dalla data di maturazione dei tributi (2013, 2014, 2015).
Il motivo è infondato. Deve ritenersi coperta da giudicato interno la questione relativa alla notifica della cartella di pagamento n.
10020200014740909000, avente ad oggetto la Tari 2014, 2015, 2016 e 2017, e della cartella n. 100 2020
00147410 10 000, avente ad oggetto l' IMU 2013, non più messa in discussione dalla parte appellante, che invoca la prescrizione maturata antecedentemente alla notifica del 9.12.2021, accertata dai primi Giudici e non più messa in discussione con l'atto di gravame.
La prescrizione dei tributi, già maturata al momento della notifica delle cartelle, poteva però essere fatta valere solo con l'impugnazione delle stesse.
La mancata impugnazione delle cartelle, pacificamente notificate il 9.12.2021, rende comunque la pretesa definitiva, con conseguente irretrattabilità del credito e cristallizzazione del ruolo così come formatosi (cfr.
Corte di Cassazione ordinanza n. 21006 del 1° luglio 2022, Cass. 17 novembre 2016, n. 23397); da ciò consegue che, una volta divenuta definitiva la cartella di pagamento (e dunque il ruolo in essa portato) per omessa impugnazione, seppur la prescrizione della stessa, se sottoposta a termine breve, non si converte nel termine ordinario decennale, il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione non è più l'anno di imposta ma la data di notifica della cartella di pagamento.
Con il secondo motivo lamenta che la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria N.
10076202400001474000 notificata in data 06.03.2024 è nulla e/o giuridicamente inesistente in quanto l'importo del credito di cui € 10.913,15 a titolo di imposte (ed € 11.277,75 a titolo di sanzioni ed interessi) è inferiore al limite di € 20.000,00.
Sul punto si richiama quanto correttamente affermato dai primi giudici, non scalfito dalle deduzione del appellante, posto che l'art. 77 DPR 602/1973, secondo il quale "L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro”, non esclude dall'importo del credito da garantire con ipoteca gli interessi e le sanzioni (cfr
Cass. civ. sez. trib n. 30898/2021).
L'appello va pertanto rigettato.
Il grado di controvertibilità della questione da ultimo esaminata, oggetto di chiarimento da parte dell'organo di legittimità di recente, determina la Corte a ravvisare gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese del presente grado.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese