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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 24/02/2026, n. 1672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1672 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1672/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9698/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 A R.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Misterbianco - Casa Comunale 95045 Misterbianco CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 95446 TARI 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto telematicamente dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 23.12.2024, la Ecoprefabricati soc. coop. a r.l. si opponeva all'avviso di pagamento n. 95446, notificato in data 26.09.2024, per Tari anno 2024, dovuta al Comune di Misterbianco, per la somma di € 2.911,00.
Eccepiva la insussistenza del presupposto impositivo.
Il Comune di Misterbianco si costituiva in giudizio;
chiedeva dichiararsi la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, deducendo che la ricorrente aveva richiesto la rateazione del proprio debito fiscale ed aveva pagato diverse rate.
Parte ricorrente presentava memorie illustrative, nelle quali dichiarava di rinunciare al ricorso e chiedeva che fosse dichiarata la estinzione del giudizio.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico, Dr. Pasquale Nigro.
La causa veniva decisa all'udienza del 19.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la estinzione del processo, avendo la società ricorrente rinunciato al ricorso.
Le spese vanno compensate, tenuto conto dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara estinto il procedimento.
Compensa le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
19.02.2026.
Il Giudice Monocratico Dr. Pasquale Nigro
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9698/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 A R.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Misterbianco - Casa Comunale 95045 Misterbianco CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 95446 TARI 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto telematicamente dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 23.12.2024, la Ecoprefabricati soc. coop. a r.l. si opponeva all'avviso di pagamento n. 95446, notificato in data 26.09.2024, per Tari anno 2024, dovuta al Comune di Misterbianco, per la somma di € 2.911,00.
Eccepiva la insussistenza del presupposto impositivo.
Il Comune di Misterbianco si costituiva in giudizio;
chiedeva dichiararsi la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, deducendo che la ricorrente aveva richiesto la rateazione del proprio debito fiscale ed aveva pagato diverse rate.
Parte ricorrente presentava memorie illustrative, nelle quali dichiarava di rinunciare al ricorso e chiedeva che fosse dichiarata la estinzione del giudizio.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico, Dr. Pasquale Nigro.
La causa veniva decisa all'udienza del 19.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la estinzione del processo, avendo la società ricorrente rinunciato al ricorso.
Le spese vanno compensate, tenuto conto dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara estinto il procedimento.
Compensa le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
19.02.2026.
Il Giudice Monocratico Dr. Pasquale Nigro