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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 15/01/2026, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 614/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente e Relatore
GRASSO BARBARA MODESTA, Giudice
TRIASSI LAURA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4937/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80133 NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357- 2782 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357- 2782 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357- 2782 TARI 2021 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357- 2782 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 141/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore dichiara che l'atto emesso in rettifica non è stato notificato al ricorrente , ed insiste per l'annullamento dell'atto rettificativo in accoglimento del primo motivo di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 26/2/2025 e depositato il 14/3/2025, Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti del Comune di Napoli – Ufficio Tributi, e della sua concessionaria Società_1, l'avviso di accertamento n. prot. 175357/2782 del 06.12.2024 notificatogli il 02.01.2025, con cui gli si richiedeva il pagamento per imposta TARI anni 2019-2020-2021-2022, accessori e oltre sanzioni ed interessi per Euro
63.541,00.
Il ricorrente ha svolto i seguenti motivi.
1) Nullità ed inefficacia dell'atto impugnato per violazione di legge.
L'avviso di accertamento impugnato si riferisce ad un immobile che per gli anni in contestazione ovvero le annualità 2019-2020-2021-2022 è stato oggetto di lavori di manutenzione straordinaria, in quanto trattavasi di una grotta tufacea naturale senza servizi di alcun tipo e privo di impiantistica, che ne hanno determinato la rifunzionalizzazione da deposito destinato al rimessaggio di barche (C/2) in un locale ricettivo per Associazione_1 senza fini di lucro (C/4), come si evince dal permesso di costruire rilasciato dal Comune di Napoli con determina dirigenziale n.158 del 14 maggio 2019 pratica edilizia n. 347/2018.
In base al quadro giuridico di riferimento – che prevede che il presupposto impositivo della Tari ai sensi dell'art. 62 comma 1 d.lgs. n. 507 del 1993 è “l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti” e “non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione” (cfr. Cass. n. 19469/2014; n. 11351/2012; n. 17703/2004 ); lo stesso Regolamento Tari del Comune di Napoli prevede all'art. 3 che il presupposto per l'applicazione del tributo alle aree e i locali ad uso non domestico debbano essere forniti di impianti, attrezzature o utenze, o comunque, ogniqualvolta ufficialmente autorizzati all'esercizio di un'attività nei locali medesimi;
ancora, l'art. 5 del detto regolamento prevede che: … i locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati,
o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori - l'Ente Comunale era a conoscenza sia dell'inizio dei lavori volti alla manutenzione straordinaria dell'immobile de quo avendo rilasciato il sopracitato permesso a costruire e anche della fine dei lavori, la cui comunicazione è stata depositata allo Sportello Unico Edilizia
Privata del Comune di Napoli con prot. N. 2024.0847864 del 03.10.2024.
Pertanto, dal quadro normativo di riferimento e come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità nulla è dovuto dal contribuente sussistendo i requisiti per l'esclusione dal pagamento dell'imposta
Tari per gli anni 2019-2020-2021-2022 oggetto dell'avviso di accertamento impugnato. Ha inoltre dedotto che l'avviso di accertamento erroneamente accerta una superficie catastale di 975 mq anziché in 595 mq effettivi e l'altra nell'erronea classificazione catastale in C/2 anziché in C/4.
Ed ancora, l'accertamento viene fatto per la destinazione di negozi di abbigliamento, calzature e librerie, ma, come detto sopra, i lavori di manutenzione straordinaria ne hanno determinato la rifunzionalizzazione dell'immobile da deposito destinato al rimessaggio di barche (C/2) in un locale ricettivo per
Associazione_1 senza fini di lucro (C/4).
2) CARENZA DI SOGGETTIVITA'
L'atto impugnato è illegittimo per carenza di soggettività attiva della società che lo ha emanato, invero, la pretesa attiene alla tassa sui rifiuti che è di competenza del Comune di Napoli.
L'atto impositivo, però, è stato emesso dalla Società_1 e lo stesso non reca alcuna indicazione circa il potere della predetta società ad emanare l'avviso de quo.
Pertanto, l'atto impugnato è da considerarsi illegittimo per carenza assoluta del potere della Concessionaria
Società_1 ad emanarlo e, comunque, per difetto di motivazione in quanto non riporta alcun riferimento ad un eventuale provvedimento con il quale detto potere sarebbe stato attribuito alla società.
3) INESISTENZA E NULLITA' DELL'ATTO PER ASSENZA DI SOTTOSCRIZIONE
Altresì, l'atto impugnato è inesistente e, comunque, nullo in quanto non sottoscritto.
Come si evince dalla semplice lettura dell'atto, infatti, lo stesso non è stato sottoscritto ma riporta semplicemente il nominativo del responsabile della riscossione. Vero è che, ai sensi del comma 87 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il funzionario responsabile può non sottoscrivere in maniera autografa gli atti impositivi ma, come si evince dal dettato legislativo e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità
(Corte di Cassazione sentenze nn. 13231 e 25573 del 2009, n. 15447 del 2010 e n. 3941 del 2011), la scelta deve risultare da apposito atto a contenuto dirigenziale quanto meno richiamato nell'atto impositivo non sottoscritto in maniera autografa.
4) SOMME RICHIESTE E NON DOVUTE, ERRONEA APPLICAZIONE INTERESSI, MANCATA ANALITICA
INDICAZIONE CALCOLO INTERESSI
In ogni caso va evidenziato come la Corte di Cassazione ha avuto modo di censurare costantemente l'uso dell'indicazione della somma finale indicata a titolo di interessi senza rendere partecipe il contribuente circa le modalità di calcolo degli stessi.
5) PRESCRIZIONE DELLE SOMME RICHIESTE IN PAGAMENTO.
Il credito vantato dal Comune di Napoli è da ritenersi a tutti gli effetti di legge inesorabilmente prescritto e come di conseguenza l'Ente creditore sia decaduto da ogni pretesa creditoria. Come noto, infatti, il termine entro cui si prescrive il diritto dell'amministrazione al recupero della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani non corrisposte è di cinque anni, nel caso di specie decorso.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Si sono costituiti Società_1 S.R.L., Municipia S.p.A. ed il Comune di Napoli.
Le prime due hanno resistito al ricorso, evidenziando che nella specie si versa in caso di omessa denuncia dell'occupazione ai fini TARI, deducendo l'infondatezza dei motivi di ricorso ma dando atto dell'emissione di nuovo atto, in rettifica dell'avviso impugnato, recante la riduzione della superficie occupata in aderenza alla prospettazione del ricorrente.
Il Comune di Napoli ha invece eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il processo è estinto per la cessazione della materia del contendere conseguente all'annullamento dell'atto impugnato e all'emissione di nuovo atto in rettifica, che ha ridotto da 975 mq. (misura corrispondente alla superficie catastale) a 595 mq. (misura corrispondente alla consistenza catastale) la superficie occupata alla quale è stata commisurata la tassa dovuta dal ricorrente.
4. Quanto alle spese, occorre ricordare che “in tema di processo tributario, in caso di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere a seguito di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ex art. 15, comma 1, purché all'esito di una valutazione complessiva da parte del giudice, trattandosi di ipotesi diversa quella prevista nel comma 3 dello stesso art. 46, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione, e dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte cost. n. 274 del 2005. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, motivando sul punto, aveva compensato le spese a seguito di cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto impugnato, a cui l'ente locale aveva provveduto appena verificata l'illegittimità, così mostrando una condotta conforme al principio di lealtà ex art. 88 c.p.c.)” (così Cass. n. 33157 del 2023).
Nel caso in esame, avendo la concessionaria aderito alla doglianza svolta dal ricorrente in tema di misura della superficie rilevante ai fini dell'imposizione, ma risultando palesemente prive di pregio le ulteriori doglianze (la TARI è dovuta per il sol fatto dell'occupazione, che in questo caso è incontroversa ed è anche documentata dal Comune mediante dimostrazione dell'attivazione delle abituali utenze per le forniture di energia elettrica ed altro;
l'atto impugnato risulta chiaramente emesso da Municipia, ed esso illustra le circostanze a base del potere concessole dal Comune di Napoli;
non è maturata alcuna prescrizione, che peraltro è fenomeno estintivo della pretesa tributaria che segue l'esercizio del potere d'accertamento da parte dell'Ufficio entro il termine decadenziale, in questo caso tempestivamente effettuato entro il periodo quinquennale ex art. 1, comma 161, l. 296 del 2006), possono dirsi sussistenti le ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del processo per la cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
Napoli, 12 gennaio 2026.
Il Presidente estensore - dott. Michelangelo Petruzziello
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente e Relatore
GRASSO BARBARA MODESTA, Giudice
TRIASSI LAURA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4937/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80133 NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357- 2782 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357- 2782 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357- 2782 TARI 2021 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175357- 2782 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 141/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore dichiara che l'atto emesso in rettifica non è stato notificato al ricorrente , ed insiste per l'annullamento dell'atto rettificativo in accoglimento del primo motivo di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 26/2/2025 e depositato il 14/3/2025, Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti del Comune di Napoli – Ufficio Tributi, e della sua concessionaria Società_1, l'avviso di accertamento n. prot. 175357/2782 del 06.12.2024 notificatogli il 02.01.2025, con cui gli si richiedeva il pagamento per imposta TARI anni 2019-2020-2021-2022, accessori e oltre sanzioni ed interessi per Euro
63.541,00.
Il ricorrente ha svolto i seguenti motivi.
1) Nullità ed inefficacia dell'atto impugnato per violazione di legge.
L'avviso di accertamento impugnato si riferisce ad un immobile che per gli anni in contestazione ovvero le annualità 2019-2020-2021-2022 è stato oggetto di lavori di manutenzione straordinaria, in quanto trattavasi di una grotta tufacea naturale senza servizi di alcun tipo e privo di impiantistica, che ne hanno determinato la rifunzionalizzazione da deposito destinato al rimessaggio di barche (C/2) in un locale ricettivo per Associazione_1 senza fini di lucro (C/4), come si evince dal permesso di costruire rilasciato dal Comune di Napoli con determina dirigenziale n.158 del 14 maggio 2019 pratica edilizia n. 347/2018.
In base al quadro giuridico di riferimento – che prevede che il presupposto impositivo della Tari ai sensi dell'art. 62 comma 1 d.lgs. n. 507 del 1993 è “l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti” e “non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione” (cfr. Cass. n. 19469/2014; n. 11351/2012; n. 17703/2004 ); lo stesso Regolamento Tari del Comune di Napoli prevede all'art. 3 che il presupposto per l'applicazione del tributo alle aree e i locali ad uso non domestico debbano essere forniti di impianti, attrezzature o utenze, o comunque, ogniqualvolta ufficialmente autorizzati all'esercizio di un'attività nei locali medesimi;
ancora, l'art. 5 del detto regolamento prevede che: … i locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati,
o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori - l'Ente Comunale era a conoscenza sia dell'inizio dei lavori volti alla manutenzione straordinaria dell'immobile de quo avendo rilasciato il sopracitato permesso a costruire e anche della fine dei lavori, la cui comunicazione è stata depositata allo Sportello Unico Edilizia
Privata del Comune di Napoli con prot. N. 2024.0847864 del 03.10.2024.
Pertanto, dal quadro normativo di riferimento e come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità nulla è dovuto dal contribuente sussistendo i requisiti per l'esclusione dal pagamento dell'imposta
Tari per gli anni 2019-2020-2021-2022 oggetto dell'avviso di accertamento impugnato. Ha inoltre dedotto che l'avviso di accertamento erroneamente accerta una superficie catastale di 975 mq anziché in 595 mq effettivi e l'altra nell'erronea classificazione catastale in C/2 anziché in C/4.
Ed ancora, l'accertamento viene fatto per la destinazione di negozi di abbigliamento, calzature e librerie, ma, come detto sopra, i lavori di manutenzione straordinaria ne hanno determinato la rifunzionalizzazione dell'immobile da deposito destinato al rimessaggio di barche (C/2) in un locale ricettivo per
Associazione_1 senza fini di lucro (C/4).
2) CARENZA DI SOGGETTIVITA'
L'atto impugnato è illegittimo per carenza di soggettività attiva della società che lo ha emanato, invero, la pretesa attiene alla tassa sui rifiuti che è di competenza del Comune di Napoli.
L'atto impositivo, però, è stato emesso dalla Società_1 e lo stesso non reca alcuna indicazione circa il potere della predetta società ad emanare l'avviso de quo.
Pertanto, l'atto impugnato è da considerarsi illegittimo per carenza assoluta del potere della Concessionaria
Società_1 ad emanarlo e, comunque, per difetto di motivazione in quanto non riporta alcun riferimento ad un eventuale provvedimento con il quale detto potere sarebbe stato attribuito alla società.
3) INESISTENZA E NULLITA' DELL'ATTO PER ASSENZA DI SOTTOSCRIZIONE
Altresì, l'atto impugnato è inesistente e, comunque, nullo in quanto non sottoscritto.
Come si evince dalla semplice lettura dell'atto, infatti, lo stesso non è stato sottoscritto ma riporta semplicemente il nominativo del responsabile della riscossione. Vero è che, ai sensi del comma 87 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il funzionario responsabile può non sottoscrivere in maniera autografa gli atti impositivi ma, come si evince dal dettato legislativo e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità
(Corte di Cassazione sentenze nn. 13231 e 25573 del 2009, n. 15447 del 2010 e n. 3941 del 2011), la scelta deve risultare da apposito atto a contenuto dirigenziale quanto meno richiamato nell'atto impositivo non sottoscritto in maniera autografa.
4) SOMME RICHIESTE E NON DOVUTE, ERRONEA APPLICAZIONE INTERESSI, MANCATA ANALITICA
INDICAZIONE CALCOLO INTERESSI
In ogni caso va evidenziato come la Corte di Cassazione ha avuto modo di censurare costantemente l'uso dell'indicazione della somma finale indicata a titolo di interessi senza rendere partecipe il contribuente circa le modalità di calcolo degli stessi.
5) PRESCRIZIONE DELLE SOMME RICHIESTE IN PAGAMENTO.
Il credito vantato dal Comune di Napoli è da ritenersi a tutti gli effetti di legge inesorabilmente prescritto e come di conseguenza l'Ente creditore sia decaduto da ogni pretesa creditoria. Come noto, infatti, il termine entro cui si prescrive il diritto dell'amministrazione al recupero della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani non corrisposte è di cinque anni, nel caso di specie decorso.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Si sono costituiti Società_1 S.R.L., Municipia S.p.A. ed il Comune di Napoli.
Le prime due hanno resistito al ricorso, evidenziando che nella specie si versa in caso di omessa denuncia dell'occupazione ai fini TARI, deducendo l'infondatezza dei motivi di ricorso ma dando atto dell'emissione di nuovo atto, in rettifica dell'avviso impugnato, recante la riduzione della superficie occupata in aderenza alla prospettazione del ricorrente.
Il Comune di Napoli ha invece eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il processo è estinto per la cessazione della materia del contendere conseguente all'annullamento dell'atto impugnato e all'emissione di nuovo atto in rettifica, che ha ridotto da 975 mq. (misura corrispondente alla superficie catastale) a 595 mq. (misura corrispondente alla consistenza catastale) la superficie occupata alla quale è stata commisurata la tassa dovuta dal ricorrente.
4. Quanto alle spese, occorre ricordare che “in tema di processo tributario, in caso di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere a seguito di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ex art. 15, comma 1, purché all'esito di una valutazione complessiva da parte del giudice, trattandosi di ipotesi diversa quella prevista nel comma 3 dello stesso art. 46, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione, e dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte cost. n. 274 del 2005. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, motivando sul punto, aveva compensato le spese a seguito di cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto impugnato, a cui l'ente locale aveva provveduto appena verificata l'illegittimità, così mostrando una condotta conforme al principio di lealtà ex art. 88 c.p.c.)” (così Cass. n. 33157 del 2023).
Nel caso in esame, avendo la concessionaria aderito alla doglianza svolta dal ricorrente in tema di misura della superficie rilevante ai fini dell'imposizione, ma risultando palesemente prive di pregio le ulteriori doglianze (la TARI è dovuta per il sol fatto dell'occupazione, che in questo caso è incontroversa ed è anche documentata dal Comune mediante dimostrazione dell'attivazione delle abituali utenze per le forniture di energia elettrica ed altro;
l'atto impugnato risulta chiaramente emesso da Municipia, ed esso illustra le circostanze a base del potere concessole dal Comune di Napoli;
non è maturata alcuna prescrizione, che peraltro è fenomeno estintivo della pretesa tributaria che segue l'esercizio del potere d'accertamento da parte dell'Ufficio entro il termine decadenziale, in questo caso tempestivamente effettuato entro il periodo quinquennale ex art. 1, comma 161, l. 296 del 2006), possono dirsi sussistenti le ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del processo per la cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
Napoli, 12 gennaio 2026.
Il Presidente estensore - dott. Michelangelo Petruzziello