Art. 23. (Contributo a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta) 1. La carta destinata alla stampa dei periodici e dei libri non e' assoggettata al contributo a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, di cui alla legge 13 giugno 1935, n. 1453 , e successive modificazioni, limitatamente al consumo relativo alla tiratura di ciascun periodico o libro.
2. Sono ammessi al beneficio di cui al comma 1 i periodici registrati come tali presso il tribunale competente per territorio, con esclusione comunque degli annuari, dei volumi costituiti da meri elenchi e dei cataloghi.
Nota all' art. 23, comma 1:
La legge n. 1453/1935 reca: "costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e determinazione dei suoi compiti e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento".
2. Sono ammessi al beneficio di cui al comma 1 i periodici registrati come tali presso il tribunale competente per territorio, con esclusione comunque degli annuari, dei volumi costituiti da meri elenchi e dei cataloghi.
Nota all' art. 23, comma 1:
La legge n. 1453/1935 reca: "costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e determinazione dei suoi compiti e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento".