Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/02/2026, n. 7526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7526 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
07526-26
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
In caso di diffusions del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
Composta da:
ZI RO AN LI
- Presidente -
NR TO TA SC ED UA
- Relatore -
NA SE
EGLE PILLA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sent. n. sez. 1314/2025 UP 04/11/2025 R.G.N. 26720/2025
sul ricorso proposto da:
TT RE nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ED UA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo
udito il difensore
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza con cui il tribunale di Ancona, in data 5.10.2022, aveva assolto ET SA dal delitto di cui all'art. 479 cod. pen. in rubrica ascrittogli con la formula perché il fatto non sussiste, in accoglimento dell'appello proposto dalla persona offesa, costituita parte civile, De CA LE, condannava il ET al risarcimento in favore di quest'ultima dei danni derivanti da reato, che quantificava nella somma di 1000,00 euro. Il ET è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 479, cod. pen., perché, secondo l'ipotesi accusatoria formulata nel capo d'imputazione, in qualità di "Coordinatore degli infermieri Area Chirurgia" presso gli Ospedali Riuniti di Ancona, inviava alla Dirigente della medesima aerea la missiva del 21.3.2017 n. 241317 con la quale, nel segnalare un comportamento rilevante ai fini disciplinari tenuto dall'infermiera De CA LE, attestava falsamente che la medesima De CA non gli aveva "dato nessuna spiegazione in merito al fatto accaduto", nonostante sue richieste in tal senso". La missiva incriminata accompagnava l'atto con cui il ET aveva trasmesso alla dott.ssa Mercanti, nella sua qualità di dirigente dell'Area Chirurgia degli Ospedali Riuniti di Ancona, l'esposto con cui la famiglia di una paziente ricoverata presso il suddetto nosocomio aveva lamentato che quest'ultima non era stata adeguatamente assistita nel corso della notte, quando era di turno l'infermiera De CA, determinando l'adozione da parte della Mercanti di un provvedimento disciplinare consistente in un rimprovero verbale nei confronti della De CA. Il giudice di primo grado, come rilevato dalla corte territoriale, aveva assolto l'imputato "sull'assunto che il potere certificatorio ascrivibile all'imputato si esaurisse nella segnalazione alla Dirigente della presentazione di un esposto senza che alle dichiarazioni ulteriori potesse essere riconosciuta alcuna efficacia o rilevanza legale" (cfr. p. 8 della sentenza di appello). Nel ribaltare la decisione assolutoria, la corte di appello, ha evidenziato come "la condotta tenuta in concreto dal ET si sia rivelata pregiudizievole per la De CA in quanto l'imputato, pur non essendo titolare del potere istruttorio, le avrebbe chiesto ugualmente ragguagli
sull'accaduto e di fornire chiarimenti sul servizio espletato durante il turno notturno, procedendo poi a segnalare alla Dirigente, per iscritto, il fatto che la diretta interessata e destinataria del procedimento disciplinare non aveva fornito le giustificazioni richieste sebbene ciò non corrispondesse al vero, sulla scorta di quanto emerso dall'istruttoria espletata. Trattasi, pertanto, di una comunicazione ultronea rispetto a quella che, per ipotesi, il ET sarebbe stato tenuto a trasmettere alla Dirigente, limitata alla mera notizia della presentazione del redamo, che non risulta conforme a realtà e che può ben presumersi che abbia influito sulle modalità operative del procedimento istruttorio della Dirigente, orientandola ad un mero accesso ai documenti ospedalieri senza procedere all'interpello della De CA o di terzi soggetti a conoscenza dei fatti prima di adottare il provvedimento disciplinare, interpello che avrebbe potuto condurre ad potenziale diverso esito della determina dirigenziale" (cfr. pp.
9-10 della sentenza di appello).
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il ET, articolando tre motivi di ricorso, che verranno illustrati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173, co. 1, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 16 e 17 del Regolamento di disciplina adottato in applicazione dell'art. 55 d. lgs. 30 marzo 2001, n. 161 (novellato dagli artt. 67 e ss. d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 di attuazione della legge n. 15 del 2009); 28, 29 e 331 del Comparto Sanità sottoscritto il 10 aprile 2008; 479 e 185 cod. pen.; 74 cod. proc. pen. Alla luce della normativa vigente, osserva il ricorrente, al ET competeva esclusivamente l'obbligo di trasmettere l'esposto ricevuto dai familiari della paziente ricoverata alla dirigente, che, escussa in qualità di teste, aveva dichiarato di avere adottato la sanzione disciplinare nel confronti della De CA esclusivamente sulla base della documentazione infermieristica avente valore legale a lei inoltrata dall'imputato riguardante l'esposto in precedenza menzionato. Il ET non era titolare di alcun potere disciplinare o istruttorio, ragione per la quale, con riferimento al segmento della missiva ulteriore
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rispetto alla segnalazione relativa alla presentazione dell'esposto non è ravvisabile la sussistenza di un atto dotato di efficacia certificativa o di atto pubblico, attestandosi il potere certificativo del ET alla semplice trasmissione dell'esposto, con l'attestazione che, in qualità di coordinatore, aveva ricevuto un esposto in relazione a una determinata
vicenda.
Nessun danno è configurabile in capo alla parte civile, in quanto la sanzione disciplinare le è stata irrogata esclusivamente in base al contenuto dell'esposto. Con il secondo e il terzo motivo di ricorso l'imputato reitera di fatto le medesime doglianze, ma sotto i diversi profili della manifesta illogicità e della contraddittorietà della motivazione.
3. Con requisitoria scritta del 16.10.2025, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa Lucia Odello, chiede che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata sia annullata con rinvio al giudice civile competente. Con memoria di replica del 17.10.2025 e conclusioni scritte del 24.10.2025 il difensore di fiducia della De CA, avv. Marcello Marcellini, nel replicare alle argomentazioni svolte dal pubblico ministero nella richiamata requisitoria scritta, chiede il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile.
3. Il ricorso è fondato e va accolto.
4. Il percorso argomentativo seguito dal giudice di appello non può essere condiviso, per le seguenti ragioni.
4.1 Rileva il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione nella richiamata requisitoria scritta la manifesta illogicità del ragionamento svolto dalla corte territoriale "in quanto si scontra con le dichiarazioni rese dal Dirigente medico, che ha dichiarato di avere irrogato la sanzione del rimprovero verbale sulla sola base della documentazione infermieristica avente valore legale, e non già sulle eventuali ed ulteriori informazioni rese dal ET;
dichiarazioni che trovano documentale conferma nella sequenza procedimentale prevista, che esclude che il coordinatore degli infermieri abbia alcun potere di istruire il procedimento disciplinare. Come emerso nel corso dell'istruttoria, infatti, il potere di irrogare la sanzione, e di effettuare la
corrispondente istruttoria, era esclusivamente in capo alla Dirigente, e giammai in capo al ET, coordinatore degli infermieri;
né questi aveva nessun obbligo di sollecitare l'instaurazione del contraddittorio con l'infermiera la cui condotta aveva causato il reclamo, rientrando anche tale attività tra quelle di esclusiva pertinenza dell'organo deputato alla cura del procedimento disciplinare. Il ragionamento della corte territoriale, quindi, risulta non persuasivo in punto di nesso di causalità, essendo frutto di illazione il ritenere che la condotta contestata al ET sia stata causa, o concausa, od abbia in qualche modo influito sul procedimento disciplinare e sulla relativa sanzione irrogata". L'attenzione posta sulla sussistenza del nesso di causalità coglie in effetti un'evidente lacuna motivazionale della sentenza del giudice di appello, che non appare conforme al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, opportunamente richiamato di pubblico ministero, secondo cui, se è pur vero che in tema di giudizio di appello instaurato a seguito di ricorso della parte civile avverso il proscioglimento dell'imputato l'irrevocabilità della decisione sulla responsabilità penale per effetto della mancata impugnazione del pubblico ministero rende irreversibile l'accertamento favorevole all'imputato, è altrettanto vero che in tale giudizio la valutazione delle prove, anche di quelle eventualmente oggetto di rinnovazione istruttoria, deve essere effettuata in base al criterio civilistico del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente" e non di quello processual-penalistico dell"al di là di ogni ragionevole dubbio", con la conseguente necessità di recuperare gli "standard" probatori propri del giudizio civile e non sacrificare ulteriormente i diritti della parte civile, in applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza convenzionale, costituzionale e nomofilattica (cfr. Sez. 3, n. 45810 del 14/11/2024, Rv. 287215-02). E certo non è revocabile in dubbio che tra gli "standard" probatori propri del giudizio civile rientri il nesso causale, anche nel caso, come quello in esame, in cui la corte territoriale ha proceduto a liquidare in via equitativa in favore della parte civile la somma di euro 1000,00 a titolo di risarcimento dei danni morali derivanti dalla condotta illecita del ET. Come affermato, infatti, dal Supremo Collegio in materia civile, in sede di interpretazione dell'art. 2059 cod. civ., le condizioni di risarcibilità dei
pregiudizi non patrimoniali richiedono la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito previsti dall'art. 2043 c.c., vale a dire la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso (cfr. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008 (Rv. 605489-01). Alla luce di tali principi la sentenza della Corte d'appello di Ancona appare sorretta da un insoddisfacente percorso argomentativo, che non si presenta suscettibile di alcuna integrazione da parte del giudice del rinvio, imponendosi un annullamento senza rinvio della sentenza in questione per il solo fatto dell'indimostrata esistenza di un nesso causale tra la condotta addebitata al ET e il danno subito dalla De CA. Tale danno è stato individuato nella prospettiva accusatoria nell'irrogazione nei confronti della parte civile di un provvedimento disciplinare (il rimprovero verbale), che sarebbe stato adottato dal soggetto unico titolare del potere disciplinare, pacificamente individuato nella dirigente dell'Area Chirurgia degli Ospedali Riuniti di Ancona, la dott.ssa Mercanti, sulla base della falsa rappresentazione della realtà operata dal ET, segnalandole delle mancanze di cui la De CA si sarebbe resa responsabile nel non fornire le giustificazioni richieste dallo stesso ET, mancanze che si erano rivelate insussistenti. Vertendosi in materia di risarcimento del danno derivante da un provvedimento di un ente pubblico, sarebbe stato compito del giudice di merito, secondo la disciplina generale in materia di risarcimento del danno e di illecito della pubblica amministrazione, verificare l'illegittimità dell'atto e la ricorrenza dei requisiti anche soggettivi dell'illecito, riferibili al comportamento dell'ente, nonché dei suoi funzionari e dipendenti, qualificabili in termini di dolo o di colpa (cfr. Sez. 1, n. 13801 del 23/07/2004, Rv. 575870 -01), oltre la sussistenza, come già detto, del nesso di causalità. Una tale indagine risulta del tutto assente (in particolare va segnalato che nessuna riflessione viene svolta sull'illegittimità dell'atto) o, per meglio, dire si è ridotta a ipotizzare una possibile incidenza sull'adozione del provvedimento disciplinare di quanto rappresentato dal ET alla Mercanti sul rifiuto della De CA di fornire le giustificazioni che le erano state richieste dal ricorrente, dopo avere ricevuto l'esposto dei familiari
della paziente ricoverata in ospedale (cfr. p. 10 della sentenza di appello). Si tratta di una mera presupposizione non riconducibile al criterio civilistico del "più probabile che non o della "probabilità prevalente", anche perché nettamente smentita da un dato processuale insuperabile. La stessa dott.ssa Mercanti, infatti, sul punto ha espressamente affermato in sede di istruttoria dibattimentale (cfr. le dichiarazioni rese dalla teste all'udienza del 18.5.2022, allegate al ricorso in conformità al principio della cd. autosufficienza) di avere adottato il menzionato provvedimento disciplinare solo sulla base della documentazione infermieristica avente valore legale, vale a dire dell'esposto ricevuto dall'imputato, che il ET era tenuto a inviarle, e non sulla base delle altre informazioni sul contegno della De CA inoltrate da quest'ultimo.
4.2. Ma vi è di più. Da tempo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il concetto di atto pubblico, agli effetti della tutela penale, è più ampio di quello desumibile dall'art. 2699 cod. civ., rientrando in detta nozione, non soltanto i documenti redatti da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, ma anche quelli formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato, nell'esercizio delle loro funzioni, per uno scopo diverso da quello di conferire ad essi pubblica fede, purché aventi l'attitudine ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione (cfr. Sez. 5, n. 3542 del 17/12/2018, Rv. 27541502), cosicché, sono atti pubblici anche gli atti interni (cfr. Sez. 5 n. 15901 del 15/02/2021, Rv. 281041) e gli atti preparatori di una fattispecie documentale complessa, come gli atti di impulso di procedure amministrative, a prescindere che il loro contenuto venga integralmente trasfuso nell'atto finale del pubblico ufficiale o ne venga a costituire solo il presupposto implicito necessario (cfr. Sez. 5 n. 37880 del 08/09/2021 Rv. 282028). Più precisamente, costituiscono atti pubblici sia gli atti, appunto, interni, destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, sia quelli che si collocano nel contesto di un complesso "iter" - conforme o meno allo schema tipico - ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali
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successivi (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 4322 del 06/11/2012, Rv. 254388; Sez. 5, n. 10398 del 14/02/2025, Rv. 287780). L'elemento che caratterizza l'atto pubblico, in tema di falso documentale, infatti, deve essere ravvisato essenzialmente nell'appartenenza del fatto attestato al pubblico ufficiale o caduto sotto la sua immediata percezione, per cui, dovendosi ritenere atto pubblico ogni scritto di natura documentale redatto dal pubblico ufficiale per uno scopo inerente alle sue funzioni, rientrano nella tutela prevista dalla norma non solo gli atti destinati a spiegare efficacia nei confronti dei terzi, ma anche gli atti meramente interni, formati dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, al fine di documentare fatti inerenti all'attività da lui svolta ed alla regolarità delle operazioni amministrative cui è addetto (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 14902 del 29/01/2009, Rv. 243607; Sez. 5, n. 45441 del 07/10/2019, Rv. 276992). Alla luce di tali principi l'atto della cui falsità si discute non può considerarsi atto pubblico;
esso, non solo non è destinato a spiegare alcuna efficacia nei confronti dei terzi, trattandosi di atto meramente interno all'ente pubblico di appartenenza, ma non è qualificabile nemmeno come atto destinato a inserirsi nel procedimento amministrativo conclusosi con l'irrogazione della sanzione disciplinare nei confronti della De CA, in quanto esso, come si è già detto, non ha offerto alcun contributo di conoscenza o di valutazione alla dirigente ospedaliera nell'esercizio del potere disciplinare che le competeva, né si è posto come necessario antecedente della fase procedurale conclusasi con l'adozione della sanzione disciplinare. Unico necessario presupposto di tale fase era, come chiarito dalla Mercanti, la trasmissione dell'esposto inoltrato dai parenti della paziente ricoverata. Il che trova conferma nella previsione dell'art. 17 del Regolamento di disciplina vigente all'epoca dei fatti negli Ospedali Riuniti di Ancona, che attribuisce al solo dirigente responsabile della struttura in cui lavora il dipendente il potere di adottare nei confronti di quest'ultimo la sanzione disciplinare del rimprovero verbale, "senza alcuna particolare procedura formale", onerando "chiunque ne sia venuto a conoscenza" di rappresentare tempestivamente al responsabile della struttura "la segnalazione di fatti disciplinarmente rilevanti".
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Onere che il ET ha assunto trasmettendo alla Mercanti l'esposto più volte citato, non tacciato di falsità.
5. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata ava annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. Va, infine, disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 52, co. 5, d.lgs. 30/06/2003 n. 196.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52, d. lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.
Cosi deciso in Roma il 4.11.2025. Il Consigliere Extensore
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Corte Suprema di Cassazione Sez. V^ Penale Depositata in Cancelleria
Roma, li
25 FEB 2026 Il Funzio diziario
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