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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 10/02/2026, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1374/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
NO RE, EL
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 5301/2025
proposto da
Universita' Degli Studi Di Napoli Federico Ii - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Corso Arnaldo 66/82 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8832/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale NAPOLI sez. 17 e pubblicata il 28/07/2021
- pronuncia sentenza n. 3947/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 19 e pubblicata il 22/06/2023
Atti impositivi:
- AVV.SO RETTIF. n. 562978_28 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 545/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Entrambe le parti si riportano all'accordo conciliativo in atti, e chiedono dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Università degli studi di Napoli Federico II ha riassunto il giudizio a seguito dell'ordinanza della Suprema
Corte n. 32675/2024, depositata il 16 dicembre 2024 che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di II grado della Campania n. 3947/2023, depositata in data 22 giugno 2023, avente ad oggetto l'avviso in rettifica IMU per il periodo d'imposta 2016 per l'importo complessivo di € 2.629.335,35.
La controversia è scaturita dall'impugnazione dell'avviso in rettifica IMU prot. n. 562978/28, notificato dal
Comune di Napoli all'Ateneo in data 22.06.2020, con cui l'Ente ha accertato una maggiore imposta dovuta per n. 249 cespiti indicati nel “prospetto analitico di calcolo della liquidazione relativamente alle unità immobiliari dichiarate. L'Ateneo ha eccepito che parte degli immobili indicati nel prospetto accluso all'atto impugnato concessi in uso gratuito e perpetuo, ex art. 46 del R.D. n. 1592 del 31/08/1933” non erano più nella sua disponibilità (possesso) da anni, perché sub concessi in uso (1201 c.c.) a titolo gratuito ad altri enti non commerciali funzionalmente collegati all'Ateneo e, quindi, “esenti dall'IMU ex art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) “lettera i), che per altri era stato regolarmente versata l'IMU, in quanto immobili non destinati all'attività istituzionale, perché locati. Ha eccepito, infine, l'illegittimità delle sanzioni irrogate. Il
Comune di Napoli si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Napoli con sentenza n. 8832/2021, depositata il 28.07.2021, ha accolto parzialmente, il ricorso, annullando la pretesa relativamente ad alcuni cespiti dell'avviso.
La sentenza è stata appellata dall'ente impositore e la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, con sentenza n. 3947/2023, depositata in data 22 giugno 2023, ha rigettato il gravame principale e quello incidentale dell'Ateneo, fatta eccezione per il cespite n. 176, compensando le spese del grado.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale proposto dall'Ateneo e, in ordine al ricorso incidentale del Comune, ha rigettato il primo, il secondo ed il quinto motivo e ritenuto inammissibile il terzo motivo. Ha accolto, invece, il quarto ed il sesto motivo di ricorso del Comune limitatamente agli immobili di cui ai nn.
69, 72, 105, 156, 55 e 70 posseduti dall'Ateneo, al fine di verificare, nel merito, la sussistenza o meno dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'esenzione.
Con l'atto di riassunzione l'Università ha dedotto che era intervenuto un accordo conciliativo fuori udienza, ex art. 48 D.lgs. n. 546/1992 ed ha richiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, precisando che il comune, relativamente al presente giudizio e a quelli relativi ad altri anni d'imposta pendenti in vari gradi, aveva rideterminato gli importi in origine calcolati negli avvisi di accertamento in un minore importo dell'IMU e l'Ateneo aveva accettato di pagare l'IMU sulle cabine elettriche e su taluni cespiti in luogo dell'esenzione. L'Università Federico II ha chiesto la riunione del presente giudizio a quelli aventi ad oggetto gli avvisi IMU per gli anni 2014,2015 e 2017 e la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ed ha depositato accordo conciliativo sottoscritto inter partes per l'anno in oggetto ed altre annualità sub iudice, con compensazione delle spese dei giudizi di legittimità e di riassunzione, nonché comunicazione dell'Ufficio Tributi dell'ente impositore di annullamento dell'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, unitamente ad quelli relativi ad altre annualità.
All'odierna udienza entrambe le parti si sono riportate all'accordo conciliativo ed hanno chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese. All'esito la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il collegio che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale, dedotta in giudizio e formulino al giudice conclusioni conformi in tal senso (cfr. tra le altre Cass. - 5, Sentenza n. 27598 del 10/12/2013).
Nel presente grado di giudizio le parti hanno comunicato di avere raggiunto un accordo conciliativo volto a definire totalmente la controversia in esame, depositando agli atti del procedimento l'accordo in questione e il provvedimento del comune di Napoli di annullamento del presente e di altri avvisi di accertamento relativi ad altre annualità in contestazione. Congiuntamente hanno richiesto l'estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere, a seguito di intervenuta conciliazione ex art 48 Dlgs n.546/1992 con compensazione delle spese.
La Corte, preso atto di ciò, rileva che va emessa la declaratoria di avvenuta cessazione della materia del contendere, a norma dell'art 48 del D. L. vo n.546/92.
Le spese del giudizio estinto vanno compensate, stante la concorde volontà delle parti.
P.Q.M.
La Corte, decidendo in sede rinvio, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Regolamentazione delle spese di lite come da accordo conciliativo in atti.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
NO RE, EL
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 5301/2025
proposto da
Universita' Degli Studi Di Napoli Federico Ii - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Corso Arnaldo 66/82 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8832/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale NAPOLI sez. 17 e pubblicata il 28/07/2021
- pronuncia sentenza n. 3947/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 19 e pubblicata il 22/06/2023
Atti impositivi:
- AVV.SO RETTIF. n. 562978_28 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 545/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Entrambe le parti si riportano all'accordo conciliativo in atti, e chiedono dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Università degli studi di Napoli Federico II ha riassunto il giudizio a seguito dell'ordinanza della Suprema
Corte n. 32675/2024, depositata il 16 dicembre 2024 che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di II grado della Campania n. 3947/2023, depositata in data 22 giugno 2023, avente ad oggetto l'avviso in rettifica IMU per il periodo d'imposta 2016 per l'importo complessivo di € 2.629.335,35.
La controversia è scaturita dall'impugnazione dell'avviso in rettifica IMU prot. n. 562978/28, notificato dal
Comune di Napoli all'Ateneo in data 22.06.2020, con cui l'Ente ha accertato una maggiore imposta dovuta per n. 249 cespiti indicati nel “prospetto analitico di calcolo della liquidazione relativamente alle unità immobiliari dichiarate. L'Ateneo ha eccepito che parte degli immobili indicati nel prospetto accluso all'atto impugnato concessi in uso gratuito e perpetuo, ex art. 46 del R.D. n. 1592 del 31/08/1933” non erano più nella sua disponibilità (possesso) da anni, perché sub concessi in uso (1201 c.c.) a titolo gratuito ad altri enti non commerciali funzionalmente collegati all'Ateneo e, quindi, “esenti dall'IMU ex art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) “lettera i), che per altri era stato regolarmente versata l'IMU, in quanto immobili non destinati all'attività istituzionale, perché locati. Ha eccepito, infine, l'illegittimità delle sanzioni irrogate. Il
Comune di Napoli si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Napoli con sentenza n. 8832/2021, depositata il 28.07.2021, ha accolto parzialmente, il ricorso, annullando la pretesa relativamente ad alcuni cespiti dell'avviso.
La sentenza è stata appellata dall'ente impositore e la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, con sentenza n. 3947/2023, depositata in data 22 giugno 2023, ha rigettato il gravame principale e quello incidentale dell'Ateneo, fatta eccezione per il cespite n. 176, compensando le spese del grado.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale proposto dall'Ateneo e, in ordine al ricorso incidentale del Comune, ha rigettato il primo, il secondo ed il quinto motivo e ritenuto inammissibile il terzo motivo. Ha accolto, invece, il quarto ed il sesto motivo di ricorso del Comune limitatamente agli immobili di cui ai nn.
69, 72, 105, 156, 55 e 70 posseduti dall'Ateneo, al fine di verificare, nel merito, la sussistenza o meno dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'esenzione.
Con l'atto di riassunzione l'Università ha dedotto che era intervenuto un accordo conciliativo fuori udienza, ex art. 48 D.lgs. n. 546/1992 ed ha richiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, precisando che il comune, relativamente al presente giudizio e a quelli relativi ad altri anni d'imposta pendenti in vari gradi, aveva rideterminato gli importi in origine calcolati negli avvisi di accertamento in un minore importo dell'IMU e l'Ateneo aveva accettato di pagare l'IMU sulle cabine elettriche e su taluni cespiti in luogo dell'esenzione. L'Università Federico II ha chiesto la riunione del presente giudizio a quelli aventi ad oggetto gli avvisi IMU per gli anni 2014,2015 e 2017 e la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ed ha depositato accordo conciliativo sottoscritto inter partes per l'anno in oggetto ed altre annualità sub iudice, con compensazione delle spese dei giudizi di legittimità e di riassunzione, nonché comunicazione dell'Ufficio Tributi dell'ente impositore di annullamento dell'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, unitamente ad quelli relativi ad altre annualità.
All'odierna udienza entrambe le parti si sono riportate all'accordo conciliativo ed hanno chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese. All'esito la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il collegio che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale, dedotta in giudizio e formulino al giudice conclusioni conformi in tal senso (cfr. tra le altre Cass. - 5, Sentenza n. 27598 del 10/12/2013).
Nel presente grado di giudizio le parti hanno comunicato di avere raggiunto un accordo conciliativo volto a definire totalmente la controversia in esame, depositando agli atti del procedimento l'accordo in questione e il provvedimento del comune di Napoli di annullamento del presente e di altri avvisi di accertamento relativi ad altre annualità in contestazione. Congiuntamente hanno richiesto l'estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere, a seguito di intervenuta conciliazione ex art 48 Dlgs n.546/1992 con compensazione delle spese.
La Corte, preso atto di ciò, rileva che va emessa la declaratoria di avvenuta cessazione della materia del contendere, a norma dell'art 48 del D. L. vo n.546/92.
Le spese del giudizio estinto vanno compensate, stante la concorde volontà delle parti.
P.Q.M.
La Corte, decidendo in sede rinvio, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Regolamentazione delle spese di lite come da accordo conciliativo in atti.