TAR Salerno, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 344
TAR
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione degli artt. 38 e 44 della L. n. 47 del 1985, eccesso di potere, violazione L. n. 326 del 2003

    Il Collegio disattende il rilievo di illegittimità stante la mancata formazione del silenzio assenso per incompletezza documentale, poiché la documentazione trasmessa faceva riferimento ad altra pratica di condono.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 5 comma 3 del D.P.R. 380/01, violazione dell’art. 7 delle N.T.A. del PSAI; violazione art. 142 del D.L.G.S. 2004. Errata applicazione della L.R. 14/82. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e difetto di istruttoria.

    Il Collegio ritiene l'operato del Comune legittimo, stante l'evidente consistenza abusiva dell'intervento in contestazione, che verte in zona vincolata, escludendo qualsivoglia forma di sanabilità.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 35 commi 1 e 3. Violazione della L. n. 47 del 1985. Violazione del giusto procedimento art. 2 della L. 241/30.

    Il Collegio disattende il rilievo di illegittimità stante la mancata formazione del silenzio assenso per incompletezza documentale.

  • Rigettato
    Violazione art. 3, L. 241/90. Falsa applicazione della delibera della Giunta Comunale n°26 del 03/03/2022. Incongruenza di motivazione.

    Il Collegio ritiene l'operato del Comune legittimo, stante l'evidente consistenza abusiva dell'intervento in contestazione, che verte in zona vincolata, escludendo qualsivoglia forma di sanabilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 344
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 344
    Data del deposito : 18 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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