Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00344/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02035/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2035 del 2024, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Angri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Violante e dall'avvocato Adriano Giallauria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento, n. -OMISSIS-, con il quale l’Ente rigettava l’istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Angri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa AN MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente è proprietaria di un fabbricato sito nel Comune di Angri, identificato al foglio 1 della particella -OMISSIS-, ove ha ampliato il vecchio fabbricato sorto prima del 1967.
In aderenza a tale immobile, la stessa realizzava un ulteriore ampliamento consistente in opere realizzate in un alloggio a piano primo adibito ad abitazione sovrastante altro alloggio di proprietà del Sig.-OMISSIS- composto da soggiorno, cucina, bagno, doppio servizio, due stanze da letto e balconi ai lati est ed ovest; locali in primo piano in aderenza al fabbricato esistente e precisamente al lato est sovrastanti il portico al piano terra, adibiti a soggiorno pranzo e w.c. nonché balcone al lato est (si precisa che parte di questo balcone e precisamente quella in corrispondenza del locale deposito posto a pialo terra è stato coperto con struttura in ferro e sovrastante lamiera coibentata).
Con nota del -OMISSIS-, la ricorrente presentava istanza di condono edilizio, ai sensi e per gli effetti della Legge 326/2003, per le opere edilizie.
Con nota del-OMISSIS- l’Ente richiedeva alla ricorrente alcune integrazioni documentali.
Con nota del -OMISSIS-, la ricorrente depositava elaborato grafico ed accatastamento; con nota del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, produceva ulteriore documentazione, tra cui attestazione del versamento del saldo degli oneri concessori e dell’oblazione, perizia giurata, versamenti IC e RS (questa ultima in ditta -OMISSIS-), rilievo fotografico e certificazione di idoneità statica.
Con nota del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, il Comune emetteva preavviso di diniego, ex art. 10-bis. L. 241/90, per le seguenti motivazioni: “mancanza agli atti della pratica dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004; del nullaosta del Consorzio di Bonifica per opere ricadenti all'interno della fascia di rispetto dì 10m dai fiumi e dai canali (L. R. C. n. 14/82); relazione dì compatibilità idrogeologica in quanto le opere ricadono in zona perimetrata del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PSAI) adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Sarno; denuncia ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.S U) ".
Con nota del -OMISSIS- prot. n.-OMISSIS-, il Comune emetteva il provvedimento di diniego, poi annullato da questo TAR, con sentenza n. 1324/2023, di accoglimento, motivata sull’assunto per cui l’Amministrazione aveva concesso il termine di soli 30 giorni per la trasmissione della documentazione, in luogo dei più ampi tre mesi previsti dall’art. 39, comma 4, della legge n. 724/1994.
Con nota del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, il Comune emetteva un nuovo preavviso di rigetto.
Con provvedimento, n. -OMISSIS-, l’Ente rigettava l’istanza.
Avverso l’atto de quo insorge la parte ricorrente, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso:
I.VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 38 E 44 DELLA L. N. 47 DEL 1985, ECCESSO DI POTERE, VIOLAZIONE L. N. 326 DEL 2003, IN RELAZIONE ALLE LEGGI L. N. 47 DEL 1985 E L. N. 724 DEL 1994 TRAMITE I COMMI 25, 38 E 40 DELL'ART. 32 D.L. N. 269 DEL 2003 CONVERTITO CON MODIFICHE IN L. N. 326 DEL 2003. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, COERENZA, EFFICENZA ED ECONOMICTÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.
La ricorrente rimarca di aver depositato tutta la documentazione tempestivamente, atteso che la L. n. 662 del 1996 (art. 2, comma 37) ha introdotto, tra le cause di improcedibilità e diniego delle domande di condono ex L. n. 724 del 1994, il tardivo deposito dell'integrazione documentale oltre novanta giorni dalla espressa richiesta notificata dal Comune e solo all’esito di tale termine si potrebbe incorrere nell’improcedibilità della domanda.
II. VIOLAZIONE DELL’ART. 5 COMMA 3 DEL D.P.R. 380/01. VIOLAZIONE DELL’ART. 7 DELLE N.T.A. DEL PSAI; VIOLAZIONE ART. 142 DEL D.L.G.S. 2004. ERRATA APPLICAZIONE DELLA L.R. 14/82. VIOLAZIONE DELLA DELIBERA N. 241 DEL 21 NOVEMBRE 2024. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI E DIFETTO DI ISTRUTTORIA. SVIAMENTO.
La parte ricorrente lamenta che l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica e del nulla osta del Consorzio di Bonifica erano di competenza e responsabilità dell’Ente. Evidenzia poi che il Rio Sgazzatorio non sembra possedere quei caratteri geomorfologici, idrografici e naturalistici tipici di un “torrente” ovvero di un “corso d’acqua”, a tutela dei quali è imposto il vincolo paesistico, essendo una canalizzazione interamente di cemento dove vi scorre l’acqua per irrigazione.
III. VIOLAZIONE DELL’ ART. 35 COMMI 1 E 3. VIOLAZIONE DELLA L. N. 47 DEL 1985, IL D.L. 12 GENNAIO 1988, N. 2, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 MARZO 1988, N. 68. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO ART. 2 DELLA L. 241/30. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 35 DELLA LEGGE N. 47/1985, RICHIAMATO DALL’ART. 32 DEL DECRETO LEGGE N. 269/2003). ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO E DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
Secondo la ricostruzione attorea, il provvedimento di diniego è stato emesso ben oltre il termine procedimentale previsto dalla normativa condonistica, in violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990, atteso che il silenzio-assenso per la completezza della pratica dei documenti richiesti si era formato già in presenza di tutti i presupposti; mentre il provvedimento esplicito è arrivato tardivamente ben oltre dieci anni.
IV. VIOLAZIONE ART. 3, L. 241/90. FALSA APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N°26 DEL 03/03/2022, QUALIFICATA AREA PIP PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (DAL 2004 AD OGGI). INCONGRUENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ.
Secondo l’assunto attoreo, il diniego di condono sarebbe viziato da difetto di motivazione in ordine alle ragioni di effettivo contrasto tra l’opera realizzata e la vigente normativa urbanistico, atteso che l'ente comunale non avrebbe puntualmente esplicitato i motivi sul punto.
Resiste in giudizio il Comune intimato, depositando documentazione e memoria difensiva, nella quale, controdeducendo alle avverse prospettazioni di parte ricorrente, conclude per il rigetto del gravame.
Il gravame è rigettato.
Si controverte della legittimità o meno del gravato rigetto dell’istanza di condono edilizio per un ampliamento, consistente in una serie di opere edilizie.
Ed invero, sulla base della disamina della documentazione in atti, il provvedimento impugnato si appalesa legittimo, in ragione della rigorosa osservanza della normativa vigente in materia.
Non colgono nel segno, in quanto infondate, tutte le censure di illegittimità, variamente profilate nei diversi motivi di ricorso, le quali, in ragione della loro affinità contenutistica, sono congiuntamente scrutinate.
Senza dubbio alcuno, è destituito di fondamento il rilievo della completezza documentale.
Lo stato degli atti è chiaro.
La domanda di condono edilizio, ex L. 326/2003, riguarda la realizzazione di “un ampliamento consistente in opere realizzate in un alloggio a piano primo adibito ad abitazione sovrastante altro alloggio di proprietà del Sig.-OMISSIS- composto da soggiorno, cucina, bagno, doppio servizio, due stanze da letto e balconi ai lati est ed ovest; locali in primo piano in aderenza al fabbricato esistente e precisamente al lato est sovrastanti il portico al piano terra, adibiti a soggiorno pranzo e w.c. nonché balcone al lato est (parte di questo balcone e precisamente quella in corrispondenza del locale deposito posto a pialo terra è stato coperto con struttura in ferro e sovrastante lamiera coibentata).
Il provvedimento di rigetto impugnato è così argomentato:
“mancanza agli atti della pratica dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 142 del D.lgs. 42/2004; del nulla osta del Consorzio di Bonifica per opere ricadenti all’interno della fascia di rispetto fluviale di 10 mt dai fiumi e dai canali; della relazione di compatibilità idrogeologica, in quanto le opere ricadono in zona perimetrata del Piano stralcio di assetto idrogeologico e della denuncia RS”.
Ed invero, dalle emergenze documentali si evince che, dopo il preavviso del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, il Comune riconosceva alla ricorrente il termine di tre mesi per l’integrazione documentale, in conformità al dettato normativo; decorso il quale, non perveniva alcuna documentazione.
Peraltro, il Comune, nella sua memoria difensiva, rimarca che “la documentazione che la ricorrente richiama – trasmessa in data -OMISSIS- con prot. n. -OMISSIS- e in data 02.01.2024 con prot. n-OMISSIS- – reca in calce, già nel suo frontespizio, un chiaro riferimento ad altra e diversa pratica di condono, recante n. -OMISSIS- presentata in data 10.12.2004 con prot. n. -OMISSIS-, intestata a -OMISSIS- e riguardante il piano terra del medesimo fabbricato”.
Queste considerazioni portano inevitabilmente il Collegio a disattendere il primo e terzo rilievo di illegittimità, stante la mancata formazione dell’invocata fattispecie di silenzio assenso sull’istanza di condono, in ragione dell’incompletezza documentale.
Vale altresì soggiungere poi che trattasi di opere insuscettibili di condono edilizio ex L. 2003/326, vertendo in zona paesaggisticamente vincolata.
Ed invero, il Collegio, sulla base di un'approfondita disamina della documentazione versata in atti, reputa l'operato del Comune resistente legittimo, stante l'evidente consistenza abusiva dell’intervento in contestazione, la quale, vertendo in zona vincolata, vale già di per sé ad escludere qualsivoglia forma di sanabilità ex n. 2003/326.
E’ d’obbligo una premessa ricostruttiva.
L'art. 32 del d.l. n. 269/2003, lett. a del comma 26, stabilisce, che: "sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1 ... numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47"; alla lett. d del comma 27, soggiunge che: "fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora ... siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici".
Alla stregua di una puntuale interpretazione letterale delle due disposizioni (lett. a del comma 26 e lett. d del comma 27 dell'art. 32 del d.l. n. 269/2003) in combinato disposto con gli artt. 32 e 33 della l. n. 47/1985, si evince che gli interventi sine titulo non sono condonabili: a) ove sottoposti a preesistenti vincoli di inedificabilità assoluta, a prescindere dalla categoria edilizia di relativa appartenenza e dalla loro conformità o meno alla disciplina urbanistica applicabile; b) ove annoverabili tra gli interventi di maggiore consistenza (nuove costruzioni e ristrutturazioni edilizie) ed eseguiti su immobili assoggettati a vincoli (preesistenti o sopravvenuti) di inedificabilità anche relativa (allorquando imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali), a prescindere dalla loro conformità o meno alla disciplina urbanistica applicabile; c) ove annoverabili tra gli interventi di minore consistenza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria), ma eseguiti su immobili assoggettati a preesistenti vincoli di inedificabilità anche relativa (allorquando imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali), nonché in difformità dalla disciplina urbanistica applicabile.
Il terzo condono risulta, dunque, operante in riferimento ai soli abusi minori di cui alle tipologie 4, 5 e 6 dell'allegato 1 al d.l. n. 269/2003, realizzati in zone vincolate, se e in quanto conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici; mentre non lo è in riferimento agli abusi maggiori di cui alle tipologie 1, 2 3 del medesimo allegato 1 al d.l. n. 269/2003, anche se il vincolo sia stato imposto sull'area successivamente alla loro esecuzione e rivesta natura relativa, ed anche se gli interventi risultino conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (TAR Salerno, 14.12.2020, 1930; Cons. Stato, sez. IV, 21 febbraio 2017, n. 813; sez. VI, 6 febbraio 2018, n. 755; TAR Lazio, Roma, sez. II, 15 giugno 2018, n. 6695; Cass. pen., sez. III, 20 maggio 2016, n. 40676).
Ed invero, il così delineato scenario normativo e giurisprudenziale porta il Collegio ad escludere l'operatività del terzo condono, in ragione dell'insussistenza delle condizioni legalmente previste di sanabilità postuma.
Il manufatto in contestazione, oggetto di richiesta di condono, nelle sue connotazioni descrittive e funzionali, di pregnante consistenza superficiale e volumetrica, è sussumibile nell'alveo categoriale degli interventi di maggiore consistenza (nuove costruzioni e ristrutturazioni edilizie), per i quali vale, come detto, la regola generale dell'assoluta insanabilità, ove vertenti in aree assoggettate a vincoli preesistenti di inedificabilità, anche relativa.
Tutte le predette considerazioni giuridiche portano inevitabilmente a disattendere le altre censure di illegittimità profilate nel gravame.
E tanto basta al Collegio.
Il ricorso è rigettato.
Sussistono valide ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona interessata.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
AN MA, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN MA | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.