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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 9711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9711 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32213/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32213/2024 promossa da: (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ARRI BRUNELLA MARIA, elettivamente domiciliato in VIA COLLI, 3 10128 TORINO presso il difensore avv. ARRI BRUNELLA MARIA ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARTINI Controparte_1 P.IVA_2
IL e dell'avv. HAZAN MAURIZIO ( ) C/O AVV. LUA POGGI VIA C.F._1
EMILIA NR. 47 27058 VOGHERA, elettivamente domiciliato in VIA COVETTA 17 presso Avv. Corrado Demolli GALLARATE presso il difensore avv. MARTINI IL CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, In via Istruttoria - Ammettersi CTU sul Fiat Ducato Camper UR tg. DW793NR, di proprietà della signora CP_2 volta a verificare la compatibilità dei danni lamentati nell'evento del 30.06.2022 e la congruità degli stessi con gli interventi riparativi descritti alla fattura n. 228 del 18.04.2023 di €. 27.000,30=, anche con riguardo alla metodologia, ai tempi e alla stima tecnica usate dall'attrice e riportate nella relazione del dott. Per_1 relazione in cui sono state allegate link di scansione del veicolo, tutte le foto di riparazione, e le certificazioni dei costi della manodopera, accertando altresì le caratteristiche aziendali, la fascia di appartenenza della carrozzeria ed i relativi costi ritenuti congrui ed applicati per manodopera e materiali di consumo applicati;
- Si ritiene che la domanda sia documentalmente provata, in ogni caso, si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capi, con l'escussione dei testi sotto indicati: 1)“Vero che il mezzo Fiat Ducato Camper UR tg. DW793NR, di proprietà della signora in data 30.06.2022 subiva danni a causa della grandine CP_2 caduta in zona Druento (TO); 2)“Vero che i danni da grandine sul Camper erano localizzati sulla cabina, tetto, pareti sinistra, destra e posteriore della cellula”; 3)“ Vero che il mezzo è stato riparato dalla Parte_1
che emetteva fattura n. 228 del 18.04.2023 di €. 27.000,30= descrivendo dettagliatamente tutte le
[...] voci dei ripristini eseguiti sul mezzo”; 4)“Vero che le riparazioni del Camper hanno comportato gli interventi elencati in fattura e alle pagine 2-3-4 ed i tempi di riparazione descritti nella relazione tecnica (si Per_1 rammostri al teste doc. n. 7)”; 5)“Vero che per le riparazioni risultano impiegati ricambi per €. 2.477,46= e n. 260,70 ore per manodopera al costo orario di €. 55,00=, n. 78,20 ore per materiali di consumo al costo orario di
€. 27,50= (si rammostri al teste doc. n. 6), tutti gli importi oltre iva, per un totale complessivo di €. 27.000,30=”;
6)“Vero che le caratteristiche aziendali e dimensionali della carrozzeria consentono alla medesima Parte_1
pagina 1 di 10 l'applicazione delle tariffe depositate in C.N.A. con costo variabile nell'area di appartenenza tra 40,40 a 66,40 €. Orari e quindi 55,00 per costo orario e 27,50 per materiali consumo, oltre iva (si rammostrino al teste Allegati
A,B doc. 7) ”; 7)“Vero che ha versato esclusivamente la somma di €. 12.626,00= ad Controparte_1 indennizzo del danno”. Sul capo n. 1: -teste sig. res. a Torino al corso Vercelli n. 16. Sui capi Parte_2 da 2 – 7: -testi sig. , res. in OR T.se (TO) alla Via Aldo Moro n. 8 e dott. con Parte_3 Parte_4 studio in VE EA (TO) al Viale Buridani n. 76. Nel merito - accertato e dichiarato che il Fiat Ducato Camper UR tg. DW793NR, di proprietà della signora ha subito danni come descritti in CP_2 narrativa e che pertanto parte convenuta è tenuta ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto di assicurazione sottoscritto e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare per Controparte_1
l'evento per cui è causa al saldo di indennizzo del danno da grandine in favore dell'odierna attrice;
- dichiarare in conseguenza tenuta e condannare a corrispondere in favore dell'odierna attrice, Controparte_1
, cui è stato ceduto il credito, per i danni subiti dal Fiat Ducato Camper tg. Parte_1 CP_3
DW793NR, di proprietà della signora complessivamente la somma di €. 27.000,30=, andrà CP_2 detratto lo scoperto di polizza del 10% (€. 2.700,03=) oltre all'acconto già versato (€. 12.626,00=), pertanto l'importo di € 11.674,27=, oltre al rimborso delle spese per attivazione fase mediazione obbligatoria per €. 48,80= e quelle per la consulenza del dott. er €. 520,00=, nonchè quelle per l'attività stragiudiziale per Per_1
1.500,00= e per la fase della mediazione obbligatoria 400,00=, oltre accessori, per €. 2.030,72=, per complessivi
€. 14.273,79= a titolo di capitale residuo, spese di attivazione fase mediazione, relazione tecnica, assistenza stragiudiziale e spese per la attivazione e procedimento della Mediazione Obbligatoria, o altro veriore importo accertando in conseguenza dei fatti per cui è causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria Col favore delle spese di giudizio, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, spese di eventuale CTU e CTP, queste ultime non inferiori a quelle liquidande al CTU. Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe declaratorie del caso, così giudicare: 1) IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: respingere ogni pretesa avanzata nei confronti di in Controparte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto e priva di prova per i motivi esposti in narrativa;
2) IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande svolte nei confronti di
[...]
tenuto conto dell'offerta di euro 12.626,00 formulata nella fase stragiudiziale, rigettare le Controparte_1 domande dell'attore perché già indennizzate ovvero limitare l'obbligazione di garanzia di a quanto CP_1 previsto dalle condizioni contrattuali di polizza, con le limitazioni e le esclusioni ivi previste tenuto conto dell'effettivo valore del veicolo assicurato;
3) IN OGNI CASO: Con il favore delle spese, competenze ed onorari di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Controversia relativa all'esistenza e alla quantificazione di danni causati a un veicolo assicurato da eventi atmosferici. Parte attrice esperisce nei confronti di Parte_5
l'azione di accertamento del danno subito dal veicolo assicurato e, Controparte_1 per l'effetto, ne chiede la condanna al pagamento della somma di € 14.273,69 quale capitale residuo a titolo di indennizzo (sulla maggior somma di € 27.000,30) comprensiva, altresì, delle spese per l'attivazione dell'assistenza stragiudiziale e della procedura di mediazione. Parte convenuta contesta, in via principale, la validità della Controparte_1 cessione del credito e, in via subordinata, la sussistenza dei presupposti di operatività della polizza e, per l'effetto, chiede il rigetto della domanda di parte attrice. In via ulteriormente subordinata la medesima chiede che l'indennizzo sia limitato comunque a quanto già corrisposto dalla compagnia assicurativa in sede stragiudiziale. Fatto pagina 2 di 10 La vicenda di cui è causa attiene a una pretesa creditoria di Parte_1 [...] nei confronti di avente ad oggetto Parte_5 Controparte_1 una somma di denaro a titolo di indennizzo derivante da un sinistro occorso ad un veicolo di proprietà di , terzo rispetto alle parti in causa. CP_2
Parte attrice allega che, in data 30.06.2022, a causa di un evento atmosferico di particolare intensità (i.e. una violenta grandinata), il veicolo di cui è proprietaria , un CP_2 camper Fiat Ducato UR tg. DW793NR, ha subito dei danni rilevanti alla carrozzeria (cabina, tetto, parete sinistra, destra e posteriore della cellula). In data 4.7.2022 denuncia il sinistro a presso cui CP_2 Controparte_1 il veicolo era assicurato con polizza n. 755.013.0000166042 per un valore di € 27.000,00 e la informa, altresì, che della riparazione del veicolo era stata incaricata l'odierna parte attrice. La compagnia assicurativa apre la procedura di sinistro e di liquidazione dell'indennizzo con numero identificativo 1.755.22.00943. in data 18.07.2022 cede a CP_2 Parte_5
(cfr. doc. 5 citazione) il credito vantato verso l'odierna convenuta, relativo alla somma dovuta per le riparazioni e successivamente quantificato in € 27.000,30 (cfr. doc. 6 citazione). Parte convenuta procede per mezzo di un proprio fiduciario a elaborare un preventivo relativo agli interventi da effettuare sul veicolo e offre a titolo di indennizzo a tacitazione di ogni pretesa la somma di € 12.626,00, della quale effettua il pagamento a mezzo di bonifico bancario. Parte attrice rifiuta l'offerta economica ricevuta e imputa detto pagamento ad acconto sul maggior dovuto di € 27.000,30. Segue l'attivazione da parte di quest'ultima delle vie legali e della procedura di mediazione che si conclude con esito negativo per mancata partecipazione della compagnia assicurativa. Successivamente parte attrice instaura il presente giudizio al fine di ottenere il pagamento della somma complessiva di € 14.273,79 comprensiva, oltre che dell'indennizzo residuo dovuto, anche del rimborso delle spese legali sostenute in via stragiudiziale. La medesima chiede, in via istruttoria, l'espletamento di una CTU funzionale ad accertare la congruità del costo delle riparazioni eseguite da parte attrice rispetto ai danni occorsi al veicolo. Nell'ambito del presente giudizio si costituisce, altresì, parte convenuta che chiede il rigetto della domanda ex adverso proposta in quanto infondata, non sussistendo le condizioni di operatività della polizza e, in via subordinata, la limitazione dell'indennizzo alla somma già liquidata dalla medesima. Con la seconda memoria ex art. 171 ter parte attrice oltre a insistere, in via istruttoria, per l'espletamento della CTU, chiede l'assunzione della prova testimoniale allo scopo di valutare la congruità del costo degli interventi riparatori realizzati da parte attrice. All'udienza del 21.01.2025 sono presenti le parti che insistono per l'accoglimento delle proprie domande e viene disposto rinvio al fine di consentire l'assunzione della prova testimoniale da delegare al tribunale di Torino ex art. 203 cpc, essendo la residenza/domicilio dei testi all'interno di tale distretto territoriale. pagina 3 di 10 Il teste , sentito avanti al tribunale di Torino, ha così risposto: Parte_3
In quanto estraneo alle parti, il teste deve ritenersi in linea di principio attendibile, anche in ragione delle dettagliate circostanze narrate;
si tratta inoltre di dichiarazione conforme a quella resa dall'altro teste, , marito di , cedente il credito. Parte_2 Testimone_1
Tutto ciò premesso, è stata disposta c.t.u. (ausiliario del giudice il perito industriale
[...]
, avente a oggetto il seguente quesito: dica il c.t.u. presa visione degli atti Persona_2
e disposti gli opportuni accertamenti, avuto riguardo al veicolo Fiat Ducato Camper UR tg. DW793NR, di proprietà della signora 1) della compatibilità dei danni CP_2 lamentati con l'evento del 30.06.2022; 2) della congruità, in relazione agli stessi, degli interventi riparativi descritti alla fattura n. 228 del 18.04.2023 di €. 27.000,30. 3) Del valore del bene al momento del sinistro. All'esito delle operazioni peritali, il c.t.u. ha evidenziato quanto segue. 1) Le riparazioni documentate sono compatibili con la causa dei danni lamentata in citazione;
2) Il costo totale delle riparazioni è pari a € 20.007,39, oltre i.v.a. pari a € 4.478,62; 3) il valore del mezzo ante sinistro era pari a € 20.000,00. 4) Tutto ciò al netto di scoperti di polizza e, se previsto, del degrado ricambi. Entrambi i c.t.p. hanno sostanzialmente condivisi l'elaborato peritale. Benché non previsto dal quesito, il c.t.u. ha condiviso, nel senso di ritenerla condivisibile, la valutazione del c.t.p. di parte convenuta, secondo il quale al netto degli scoperti di polizza l'indennizzo è pari a € 17.393,94. Occorre peraltro anticipare che scoperti di polizza e clausole di degrado valgono in quanto espressamente richiamate in atti o, comunque, univocamente individuate negli stessi, non essendo onere del giudice svolgere un'autonoma ricerca in sede contrattuale delle clausole rilevanti per il caso concreto (così da svolgere, sostanzialmente, l'attività che dovrebbe fare la parte e, in tale modo, violare il suo dovere di terzietà); i documenti valgono infatti nella misura in cui sono richiamati. Tuttavia, si osserva che è lo stesso attore, in citazione, a indicare lo scoperto di polizza, pari al 10% e, in assoluto, a € 2.700,03. Diritto pagina 4 di 10 Parte attrice domanda che sia accertato, nel merito, l'esistenza del danno al veicolo modello camper Fiat Ducato UR tg. DW793NR in conseguenza dell'evento atmosferico costituito da una violenta grandinata che ha interessato l'area di VE EA (TO); per l'effetto chiede che sia accertato il diritto all'indennizzo di parte attrice per € 27.000,30 con conseguente condanna di parte convenuta a corrispondere all'odierna attrice la somma di € 14.273,79 che comprende il residuo dell'indennizzo dovuto, le spese per l'assistenza stragiudiziale, la relazione tecnica, le spese per la procedura di mediazione obbligatoria. Parte convenuta ritiene insussistenti le condizioni di operatività della polizza. Segnatamente la stessa considera infondata, nel merito, la pretesa di parte attrice sul piano dell' “an debeatur” ritenendo non provati i seguenti profili: 1) la titolarità in capo a CP_2
del veicolo;
2) l'esistenza del sinistro;
3) la cessione del credito;
4) l'esistenza del
[...] rapporto assicurativo. Sul piano del “quantum debeatur” parte convenuta ritiene, inoltre, che il costo delle riparazioni non sia stato congruo e sproporzionato rispetto ai danni materiali al veicolo: nello specifico la medesima considera eccessive il numero di ore di manodopera impiegata per eseguire detti interventi ossia n. 260 ore, per un costo di € 55,00 all'ora.
La tesi sostenuta da parte convenuta non è meritevole di accoglimento. In via preliminare, occorre esaminare la questione relativa all'invalidità o meno del contratto di cessione del credito tra e l' CP_2 Parte_1
Parte convenuta sostiene la nullità del contratto di cessione del credito per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1418, co. 2 e 1346 c.c. Parte convenuta allega che, nella fase stragiudiziale, parte attrice avrebbe consegnato un modulo (prodotto nel presente giudizio) contenente la cessione del predetto credito privo di alcuni degli elementi essenziali quali la data della conclusione del contratto, la descrizione del sinistro e l'importo oggetto del credito (cfr doc. 3 costituzione). Tale prospettazione diverge dalle allegazioni e produzioni documentali di parte attrice. La stessa ha prodotto, infatti, un modulo di cessione del credito completo nei suoi elementi essenziali essendo ivi presenti: la data della sottoscrizione, la descrizione del sinistro e l'importo oggetto del credito (cfr. doc. 5 citazione). Tuttavia ad un attento esame il primo contratto di cessione del credito prodotto da parte convenuta contiene un riferimento agli elementi della descrizione del sinistro e dell'importo del credito, che quindi devono ritenersi esistenti. Diverso è valutare se gli stessi siano o meno determinati o determinabili ai sensi dell'art. 1346 c.c. Non di meno, si ritiene che ciò non assuma rilievo ai fini dell'an della pretesa creditoria incidendo al più sul quantum per le seguenti ragioni. Quanto all'elemento del sinistro, al di là del fatto che si fa riferimento in tale contratto a un sinistro occorso proprio al veicolo assicurato, della cui riparazione è incaricata proprio l' in data 4.7.2022, ossia in un tempo antecedente Parte_1 all'intervenuta cessione del credito, trasmetteva alla compagnia assicurativa CP_2 una segnalazione del sinistro occorso proprio a detto veicolo: è ragionevole ravvisare, pertanto, l'esistenza verosimile di un collegamento tra la denuncia di sinistro e il contratto di cessione del credito. In tale denuncia il sinistro risulta descritto, invece, nelle sue linee pagina 5 di 10 essenziali (doc. 4 citazione). Quindi, si tratterebbe di un elemento che, considerando complessivamente la sequenza degli eventi per come concretamente avvenuta, è da ritenersi determinabile (implicitamente) per relationem. Quanto all'esatto ammontare del credito oggetto di cessione, non era esigibile una determinazione da parte di del suo esatto ammontare al momento della cessione del CP_2 credito. Lo stesso avrebbe potuto essere quantificato in modo preciso solo a posteriori, ossia all'esito delle riparazioni eseguite sul veicolo e dell'avvenuta emissione della fattura. Anche nell'ambito di un ipotetico preventivo della autocarrozzeria il credito avrebbe potuto essere determinato, infatti, solo in linea di massima, anche perché tra le voci di spesa, ivi contenute, assume un peso preponderante proprio la manodopera: è evidente che le ore di manodopera non possono essere quantificate con certezza fino a che la manodopera non si è conclusa in quanto la durata temporale degli interventi può dipendere da fattori non prevedibili al momento della presa in carico dell'intervento. Oggetto di cessione, dunque, è stato un credito futuro. Quanto alla validità del contratto di cessione di credito futuro, la giurisprudenza consolidata è orientata nel senso dell'ammissibilità della cessione di crediti futuri, e finanche di quelli solo sperati: in tal caso la venuta ad esistenza del credito è un evento che attiene al piano dell'efficacia del contratto e non a quello della validità. Pertanto, anche sotto tale profilo il contratto deve ritenersi valido. (cfr. Cass. Ord. 27690/2023: “La cessione dei crediti futuri, ivi compresi quelli aventi causa risarcitoria, non ha natura meramente obbligatoria e vi si può procedere - quando nel negozio dispositivo sia individuata la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile - senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto, non esistendo una norma che vieti la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, con la conseguenza che la venuta in essere del credito futuro integra un requisito di efficacia della cessione, ma non della sua validità. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso la legittimazione ad agire di una delle società ricorrenti, cessionaria di un credito di natura risarcitoria derivante dalla mancata prosecuzione di un contratto di appalto pubblico)”. A tutto voler concedere è circostanza innegabile che tra e l' CP_2 Parte_1 sia intervenuta una cessione del credito per effetto del contratto prodotto in
[...] giudizio da parte attrice;
né parte convenuta può affermare di non esserne stata a conoscenza (opponendo il non perfezionamento del contratto) in quanto la stessa ha provveduto a eseguire detto pagamento di € 12.626,00 proprio alla (e non a Parte_1 Parte_1
). CP_2
Pertanto anche a voler considerare il primo contratto di cessione del credito nullo per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1418 co. 2 e 1346 cc, il successivo contratto di cessione del credito, ossia quello prodotto da parte attrice in giudizio, è valido e regolare. Quindi non sorgono dubbi sull'esistenza del credito ceduto oggetto del contratto. Dubbi possono emergere, però, in relazione alla sua quantificazione, posto che la pretesa creditoria di parte attrice ha ad oggetto la somma di € 14.273,79 comprensiva anche delle spese legali relative all'assistenza stragiudiziale e alla procedura di mediazione.
pagina 6 di 10 Pertanto si tratta di verificare il momento in cui il secondo contratto di cessione del credito (la cui validità non solleva dubbi) sarebbe stato stipulato. Tuttavia non è possibile circoscrivere tale momento con certezza sia perché parte convenuta non allega alcuna data al riguardo, sia perché l'unica data nota è quella allegata da parte attrice nell'atto di citazione, ossia il 18.07.2022. Benché la stessa non sia stata contestata da parte convenuta, residua un'incertezza rispetto a detto profilo temporale della conclusione di tale contratto valido. Data l'assenza di certezza, pertanto, le spese legali per l'assistenza stragiudiziale, l'attivazione della procedura di mediazione, non possono essere prese in esame nell'ambito della liquidazione delle spese del presente giudizio.
Quanto al piano dell'an debeatur e, segnatamente, con riguardo alla titolarità del veicolo modello camper Fiat Ducato UR tg. DW793NR si osserva quanto segue. Non sorgono dubbi sulla circostanza che il medesimo è di proprietà di : parte CP_2 attrice ha provato documentalmente tale circostanza con la produzione in giudizio del certificato cronologico PRA (Pubblico Registro Automobilistico). Dallo stesso risulta che dalla prima iscrizione al PRA della vettura quale veicolo nuovo ad oggi vi è una continuità nella titolarità del diritto di proprietà in capo a (cfr. doc. 15, prima memoria parte CP_2 attrice). In ogni caso la titolarità di un veicolo non è presupposto indefettibile per la stipula di un contratto di assicurazione, in quanto a tal fine è sufficiente la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante dell'assicurato. Tale interesse non sussiste esclusivamente in presenza di un diritto di proprietà bensì lo stesso sussiste, per esempio, anche caso di una vendita con patto di riservato dominio oppure nel caso di leasing, sicché l'eccezione di parte convenuta è infondata in quanto l'ipotetica mancanza di proprietà è di per sé irrilevante (al più parte conventa avrebbe dovuto allegare l'inesistenza di un valido interesse legittimante la stipula di una copertura assicurativa e/o il diverso quantum del danno, dipendente dall'interesse tutelato).
Quanto all'esistenza del sinistro, anche l'esistenza dello stesso non sembra potersi revocare in dubbio per le seguenti ragioni. In primo luogo si ritiene sufficientemente provato l'accadimento in sé della grandinata intensa che ha interessato l'area di VE EA, nella provincia di Torino, nella serata del 30.06.2022: luogo e tempo in cui si trovava la vettura, configurando lo stesso un fatto notorio come si evince dalla pubblicazione della notizia sul “Quotidiano piemontese” prodotta da controparte. Tale evento integra, dunque, un fatto notorio, a cui parte attrice può ricorrere per dimostrare la prova del fatto dannoso e che, come tale, può esser posto alla base della decisione del giudice ex art. 115 co. 2 cpc (n tal senso anche la giurisprudenza, ex plurimis cfr. Corte Appello Milano, sent. n. 2532/2024: Nell'ambito della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, incombe sul danneggiato la sola prova del fatto dannoso e del nesso di causalità fra la cosa e la lesione lamentata, prova che può essere fornita con ogni mezzo, anche mediante ricorso al notorio e a presunzioni semplici). pagina 7 di 10 Peraltro parte convenuta ha riconosciuto, benché parzialmente, a parte attrice una parte dell'indennizzo. Quindi la stessa ha implicitamente riconosciuto l'esistenza del sinistro che costituisce la fonte dell'obbligazione indennitaria.
Quanto all'esistenza del rapporto assicurativo, anche la stessa non può essere revocata in dubbio in quanto parte attrice ha prodotto copia della polizza assicurativa stipulata da CP_2
con (doc. 17, prima memoria, parte attrice).
[...] Controparte_1
In relazione alla quantificazione dell'indennizzo, parte convenuta allega l'antieconomicità degli interventi eseguiti in rapporto al valore del veicolo e invoca l'applicazione dell'art. 2058 co. 2 cc. La domanda di risarcimento che abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione deve considerarsi come risarcimento in forma specifica con applicazione dell'art. 2058 co. 2 cc, con la conseguenza che, laddove tale domanda risarcitoria risulti eccessivamente onerosa per il debitore, il giudice “può disporre che il risarcimento avvenga per equivalente”. Quest'ultimo coinciderebbe con la differenza di valore del bene prima e dopo il danno se il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo. (Cass. n. 11662/2014). Al riguardo, si osserva come l'art. 2058 co. 2 cc non possa trovare, tuttavia, applicazione nella vicenda in esame. Non è possibile desumere il valore del veicolo dalle mere allegazioni di parte convenuta. Parte convenuta allega di aver incaricato un proprio fiduciario, il quale avrebbe stabilito il valore attuale del veicolo (anche in considerazione del degrado d'uso), il valore delle riparazioni da eseguire sullo stesso. Sulla base di tali dati avrebbe poi ricavato il valore dell'indennizzo. La valorizzazione del degrado d'uso del veicolo da parte del perito ha condotto il medesimo ha determinare un relativo valore commerciale pari a € 19.900,00. Quanto alle riparazioni da eseguire sul veicolo il perito ha quantificato un numero di ore, ossia n. 185 ore circa, di manodopera inferiori rispetto a quelle che secondo parte attrice sono state necessarie per eseguire i predetti interventi, ossia n. 260 h. (cfr. doc. 1 comparsa). Tuttavia tale valutazione tecnica non può assumere rilievo ex se ai fini della determinazione del valore attuale del veicolo, né si può tener conto di tale documento per la successiva quantificazione dell'indennizzo: in altri termini, essa non è sufficiente a integrare una prova del nuovo e diminuito valore del veicolo. Si tratta di un semplice prospetto, peraltro priva di firma dello stesso perito che l'avrebbe redatta, in cui sono indicate una serie di dati tra cui il valore commerciale del veicolo, le voci di danno, il valore dei ricambi, dei materiali, della manodopera. Su tale documento compaiono delle semplici annotazioni scritte a mano, che individuano dei valori divergenti rispetto a quelli inseriti nel prospetto stesso senza ulteriore specifica. In ogni caso nella polizza assicurativa il veicolo camper Fiat Ducato UR tg. DW793NR è stato assicurato per un valore pari a € 27.0000,00 con conseguente possibilità per il titolare della polizza di ottenere un indennizzo fino alla concorrenza di detta somma. Del resto è proprio su tale valore che è stato parametrato il premio della polizza: è evidente, quindi, che pagina 8 di 10 sia l'assicuratore sia l'assicurato hanno maturato un affidamento su tale valore al momento della stipula della polizza (o del relativo rinnovo). Pertanto, una sopraggiunta variazione in pejus di tale valore di mercato del bene, dopo la stipula del contratto di assicurazione, deve esser oggetto di una specifica prova da parte dell'assicuratore: non è sufficiente un prospetto dei costi degli interventi da effettuare sul veicolo danneggiato che, proprio in occasione della quantificazione dell'indennizzo da attribuire all'assicurato, si limiti a stabilire un nuovo valore di mercato del medesimo senza aver effettuato alcuna verifica e indagine di tipo tecnico in concreto proprio sul veicolo stesso. Peraltro, il camper è un veicolo il cui valore di mercato può presentare delle peculiarità rispetto, ad esempio, a quello delle automobili, nel senso che lo stesso può essere anche caratterizzato, dopo un iniziale deprezzamento, da una certa stabilità nel medio termine. Al riguardo, parte convenuta avrebbe potuto produrre quantomeno i listini eurotax o listini equipollenti (come quelli della rivista specializzata Quattroruote) dai quali desumere almeno per presunzioni detto valore di mercato. Peraltro la CTU ha evidenziato che i costi per gli interventi effettuati sono del tutto in linea nel loro ammontare con le caratteristiche del veicolo. Nell'ambito delle CGA della polizza assicurativa, tra le garanzie accessorie richiama la clausola 8) “Fenomeni Naturali”, relativi ai sinistri derivanti da fenomeni naturali, prevede che ai fini del rimborso dei danni materiali subiti dal veicolo è sufficiente “la previa presentazione di valido documento fiscale comprovante la riparazione”. In altri termini l'erogazione dell'indennizzo non è condizionata alla circostanza che l'assicurato si rivolga a una carrozzeria convenzionata con la compagnia assicurativa come pure, talvolta, si riscontra nella prassi commerciale (doc. 4, pag. 47, prima memoria di parte convenuta). Se quindi, in linea di massima, la richiesta di indennizzo pari a € 27.000,30 potrebbe ritenersi pienamente provata, la stessa si scontra con il dato oggettivo che all'esito della c.t.u. il valore del veicolo è risultato pari, subito prima dei danni, a € 20.000,00. Ciò senza precisazione dell'i.v.a., che deve semplicemente ritenersi che non sia stata indicata dal c.t.u.: il valore è al netto dell'i.v.a. Premesso quindi che sono dovuti € 20.000,00 (sull'i.v.a., cfr. infra) e non di più, si tratta di valutare, a questo punto, il degrado d'uso relativo ai pezzi di ricambio. Non compete ai c.t.u. ovviare alle mancate allegazioni delle parti. Il degrado d'uso richiamato negli atti, in particolare quelli di parte convenuta, è indicato come pari al 33% (cfr. comparsa di costituzione). Il giudice non ha l'onere di verificare se il contratto contenga qualcosa di più o di diverso, rispetto a quanto allegato dalle parti. Consegue che per effetto del degrado devono essere dedotti € 1.718,00, pari al 33% di € 5.207,00 (totale dei ricambi). L'indennizzo scema quindi a € 18.288,96. L'i.v.a. non deve essere rimborsata, perché da un lato, se le opere di riparazione sono state sostenute in proprio, non è sorto il relativo debito;
se commissionate a un terzo, non sono parimenti dovute, perché secondo Cass. n. 22580/2022 “In tema di danno patrimoniale il risarcimento si estende, in linea di principio, anche agli oneri accessori e conseguenziali, con l'effetto che la liquidazione determinata in base alle spese da affrontare per riparare un bene strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa comprende anche l'iva, anche se la riparazione non sia ancora avvenuta;
diversamente tale estensione non spetta allorché il danneggiato, per pagina 9 di 10 l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva versata per tale riparazione”. Nel caso di specie il danneggiato è soggetto che ha diritto a portare l'i.v.a. a credito nei confronti dello Stato sulle fatture eventualmente emesse nei suoi confronti, sicché rimborsare l'i.v.a. integrerebbe un arricchimento ingiustificato. La franchigia è quantificata dalla stessa parte attrice in misura pari al 10%, sicché dal totale di
€ 18.288,96 occorre detrarre € 1.828,90. Il totale è pari, alla data del sinistro, a € 16.460,06. Tenuto conto che a venire in rilievo è un debito di valore, occorre calcolare rivalutazione in base agli indici istat consumo nonché gli interessi ex art. 1284 c. I c.c. sulla somma di anno in anno rivalutata (Cass. S.U. n. 1712/1995). Dato il credito di € 16.460,06 alla data del sinistro (30.6.2022) lo stesso, rivalutato oltre interessi (Cass. S.U. n. 1712/1995) alla data dell'odierna sentenza è pari a € 19.598,82. L'acconto già versato (€. 12.626,00) al 3.10.2023, alla data odierna, è pari a € 15.033,71. La differenza è pari a € 4.565.11. Su tale somma, ormai liquida, sono dovuti dalla data della sentenza al saldo effettivo gli interessi ex art. 1284 c. IV c.c. (la cui natura lato sensu sanzionatoria, desumibile dall'ammontare degli interessi, postula da un lato una somma determinata, posto che altrimenti non si potrebbe rimproverare al debitore di non avere pagato per tempo un debito non liquido;
dall'altro consente un'applicazione a fortiori, solo da calcolarsi, anziché dalla domanda, dalla sentenza). Quanto alle spese di lite, esse devono essere poste a carico della parte convenuta e si quantificano in € 4.000,00 (avuto riguardo al valore dichiarato e a quello effettivo della causa, che impone una riduzione dei valori tabellari), spese generali 15%, c.p.a. (non anche i.v.a., essendo parte attrice soggetto passivo d'imposta che, in tale qualità, già porta a credito l'i.v.a. esposta in fattura dal suo patrocinante) oltre € 237,00 per spese vive, € 48,80 ed € 2.030,72 di spese di mediazione ed € 520,00 di perizia stragiudiziale, per un totale di € 2836,00. Le spese di c.t.u. (liquidate con provvedimento a parte) sono da porre a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita NN
al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_5
[...] di € 4.565.11 oltre interessi ex art. 1284 c. IV c.c. dalla data odierna fino al saldo effettivo a titolo di indennizzo di € 4.000 per compensi, oltre 15% spese generali e c.p.a come per legge, € 2836 di spese vive a titolo di spese processuali DICHIARA Che le spese di c.t.u. sono da porre a carico di parte convenuta Milano, 16 dicembre 2025 Il Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32213/2024 promossa da: (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ARRI BRUNELLA MARIA, elettivamente domiciliato in VIA COLLI, 3 10128 TORINO presso il difensore avv. ARRI BRUNELLA MARIA ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARTINI Controparte_1 P.IVA_2
IL e dell'avv. HAZAN MAURIZIO ( ) C/O AVV. LUA POGGI VIA C.F._1
EMILIA NR. 47 27058 VOGHERA, elettivamente domiciliato in VIA COVETTA 17 presso Avv. Corrado Demolli GALLARATE presso il difensore avv. MARTINI IL CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, In via Istruttoria - Ammettersi CTU sul Fiat Ducato Camper UR tg. DW793NR, di proprietà della signora CP_2 volta a verificare la compatibilità dei danni lamentati nell'evento del 30.06.2022 e la congruità degli stessi con gli interventi riparativi descritti alla fattura n. 228 del 18.04.2023 di €. 27.000,30=, anche con riguardo alla metodologia, ai tempi e alla stima tecnica usate dall'attrice e riportate nella relazione del dott. Per_1 relazione in cui sono state allegate link di scansione del veicolo, tutte le foto di riparazione, e le certificazioni dei costi della manodopera, accertando altresì le caratteristiche aziendali, la fascia di appartenenza della carrozzeria ed i relativi costi ritenuti congrui ed applicati per manodopera e materiali di consumo applicati;
- Si ritiene che la domanda sia documentalmente provata, in ogni caso, si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capi, con l'escussione dei testi sotto indicati: 1)“Vero che il mezzo Fiat Ducato Camper UR tg. DW793NR, di proprietà della signora in data 30.06.2022 subiva danni a causa della grandine CP_2 caduta in zona Druento (TO); 2)“Vero che i danni da grandine sul Camper erano localizzati sulla cabina, tetto, pareti sinistra, destra e posteriore della cellula”; 3)“ Vero che il mezzo è stato riparato dalla Parte_1
che emetteva fattura n. 228 del 18.04.2023 di €. 27.000,30= descrivendo dettagliatamente tutte le
[...] voci dei ripristini eseguiti sul mezzo”; 4)“Vero che le riparazioni del Camper hanno comportato gli interventi elencati in fattura e alle pagine 2-3-4 ed i tempi di riparazione descritti nella relazione tecnica (si Per_1 rammostri al teste doc. n. 7)”; 5)“Vero che per le riparazioni risultano impiegati ricambi per €. 2.477,46= e n. 260,70 ore per manodopera al costo orario di €. 55,00=, n. 78,20 ore per materiali di consumo al costo orario di
€. 27,50= (si rammostri al teste doc. n. 6), tutti gli importi oltre iva, per un totale complessivo di €. 27.000,30=”;
6)“Vero che le caratteristiche aziendali e dimensionali della carrozzeria consentono alla medesima Parte_1
pagina 1 di 10 l'applicazione delle tariffe depositate in C.N.A. con costo variabile nell'area di appartenenza tra 40,40 a 66,40 €. Orari e quindi 55,00 per costo orario e 27,50 per materiali consumo, oltre iva (si rammostrino al teste Allegati
A,B doc. 7) ”; 7)“Vero che ha versato esclusivamente la somma di €. 12.626,00= ad Controparte_1 indennizzo del danno”. Sul capo n. 1: -teste sig. res. a Torino al corso Vercelli n. 16. Sui capi Parte_2 da 2 – 7: -testi sig. , res. in OR T.se (TO) alla Via Aldo Moro n. 8 e dott. con Parte_3 Parte_4 studio in VE EA (TO) al Viale Buridani n. 76. Nel merito - accertato e dichiarato che il Fiat Ducato Camper UR tg. DW793NR, di proprietà della signora ha subito danni come descritti in CP_2 narrativa e che pertanto parte convenuta è tenuta ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto di assicurazione sottoscritto e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare per Controparte_1
l'evento per cui è causa al saldo di indennizzo del danno da grandine in favore dell'odierna attrice;
- dichiarare in conseguenza tenuta e condannare a corrispondere in favore dell'odierna attrice, Controparte_1
, cui è stato ceduto il credito, per i danni subiti dal Fiat Ducato Camper tg. Parte_1 CP_3
DW793NR, di proprietà della signora complessivamente la somma di €. 27.000,30=, andrà CP_2 detratto lo scoperto di polizza del 10% (€. 2.700,03=) oltre all'acconto già versato (€. 12.626,00=), pertanto l'importo di € 11.674,27=, oltre al rimborso delle spese per attivazione fase mediazione obbligatoria per €. 48,80= e quelle per la consulenza del dott. er €. 520,00=, nonchè quelle per l'attività stragiudiziale per Per_1
1.500,00= e per la fase della mediazione obbligatoria 400,00=, oltre accessori, per €. 2.030,72=, per complessivi
€. 14.273,79= a titolo di capitale residuo, spese di attivazione fase mediazione, relazione tecnica, assistenza stragiudiziale e spese per la attivazione e procedimento della Mediazione Obbligatoria, o altro veriore importo accertando in conseguenza dei fatti per cui è causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria Col favore delle spese di giudizio, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, spese di eventuale CTU e CTP, queste ultime non inferiori a quelle liquidande al CTU. Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe declaratorie del caso, così giudicare: 1) IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: respingere ogni pretesa avanzata nei confronti di in Controparte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto e priva di prova per i motivi esposti in narrativa;
2) IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande svolte nei confronti di
[...]
tenuto conto dell'offerta di euro 12.626,00 formulata nella fase stragiudiziale, rigettare le Controparte_1 domande dell'attore perché già indennizzate ovvero limitare l'obbligazione di garanzia di a quanto CP_1 previsto dalle condizioni contrattuali di polizza, con le limitazioni e le esclusioni ivi previste tenuto conto dell'effettivo valore del veicolo assicurato;
3) IN OGNI CASO: Con il favore delle spese, competenze ed onorari di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Controversia relativa all'esistenza e alla quantificazione di danni causati a un veicolo assicurato da eventi atmosferici. Parte attrice esperisce nei confronti di Parte_5
l'azione di accertamento del danno subito dal veicolo assicurato e, Controparte_1 per l'effetto, ne chiede la condanna al pagamento della somma di € 14.273,69 quale capitale residuo a titolo di indennizzo (sulla maggior somma di € 27.000,30) comprensiva, altresì, delle spese per l'attivazione dell'assistenza stragiudiziale e della procedura di mediazione. Parte convenuta contesta, in via principale, la validità della Controparte_1 cessione del credito e, in via subordinata, la sussistenza dei presupposti di operatività della polizza e, per l'effetto, chiede il rigetto della domanda di parte attrice. In via ulteriormente subordinata la medesima chiede che l'indennizzo sia limitato comunque a quanto già corrisposto dalla compagnia assicurativa in sede stragiudiziale. Fatto pagina 2 di 10 La vicenda di cui è causa attiene a una pretesa creditoria di Parte_1 [...] nei confronti di avente ad oggetto Parte_5 Controparte_1 una somma di denaro a titolo di indennizzo derivante da un sinistro occorso ad un veicolo di proprietà di , terzo rispetto alle parti in causa. CP_2
Parte attrice allega che, in data 30.06.2022, a causa di un evento atmosferico di particolare intensità (i.e. una violenta grandinata), il veicolo di cui è proprietaria , un CP_2 camper Fiat Ducato UR tg. DW793NR, ha subito dei danni rilevanti alla carrozzeria (cabina, tetto, parete sinistra, destra e posteriore della cellula). In data 4.7.2022 denuncia il sinistro a presso cui CP_2 Controparte_1 il veicolo era assicurato con polizza n. 755.013.0000166042 per un valore di € 27.000,00 e la informa, altresì, che della riparazione del veicolo era stata incaricata l'odierna parte attrice. La compagnia assicurativa apre la procedura di sinistro e di liquidazione dell'indennizzo con numero identificativo 1.755.22.00943. in data 18.07.2022 cede a CP_2 Parte_5
(cfr. doc. 5 citazione) il credito vantato verso l'odierna convenuta, relativo alla somma dovuta per le riparazioni e successivamente quantificato in € 27.000,30 (cfr. doc. 6 citazione). Parte convenuta procede per mezzo di un proprio fiduciario a elaborare un preventivo relativo agli interventi da effettuare sul veicolo e offre a titolo di indennizzo a tacitazione di ogni pretesa la somma di € 12.626,00, della quale effettua il pagamento a mezzo di bonifico bancario. Parte attrice rifiuta l'offerta economica ricevuta e imputa detto pagamento ad acconto sul maggior dovuto di € 27.000,30. Segue l'attivazione da parte di quest'ultima delle vie legali e della procedura di mediazione che si conclude con esito negativo per mancata partecipazione della compagnia assicurativa. Successivamente parte attrice instaura il presente giudizio al fine di ottenere il pagamento della somma complessiva di € 14.273,79 comprensiva, oltre che dell'indennizzo residuo dovuto, anche del rimborso delle spese legali sostenute in via stragiudiziale. La medesima chiede, in via istruttoria, l'espletamento di una CTU funzionale ad accertare la congruità del costo delle riparazioni eseguite da parte attrice rispetto ai danni occorsi al veicolo. Nell'ambito del presente giudizio si costituisce, altresì, parte convenuta che chiede il rigetto della domanda ex adverso proposta in quanto infondata, non sussistendo le condizioni di operatività della polizza e, in via subordinata, la limitazione dell'indennizzo alla somma già liquidata dalla medesima. Con la seconda memoria ex art. 171 ter parte attrice oltre a insistere, in via istruttoria, per l'espletamento della CTU, chiede l'assunzione della prova testimoniale allo scopo di valutare la congruità del costo degli interventi riparatori realizzati da parte attrice. All'udienza del 21.01.2025 sono presenti le parti che insistono per l'accoglimento delle proprie domande e viene disposto rinvio al fine di consentire l'assunzione della prova testimoniale da delegare al tribunale di Torino ex art. 203 cpc, essendo la residenza/domicilio dei testi all'interno di tale distretto territoriale. pagina 3 di 10 Il teste , sentito avanti al tribunale di Torino, ha così risposto: Parte_3
In quanto estraneo alle parti, il teste deve ritenersi in linea di principio attendibile, anche in ragione delle dettagliate circostanze narrate;
si tratta inoltre di dichiarazione conforme a quella resa dall'altro teste, , marito di , cedente il credito. Parte_2 Testimone_1
Tutto ciò premesso, è stata disposta c.t.u. (ausiliario del giudice il perito industriale
[...]
, avente a oggetto il seguente quesito: dica il c.t.u. presa visione degli atti Persona_2
e disposti gli opportuni accertamenti, avuto riguardo al veicolo Fiat Ducato Camper UR tg. DW793NR, di proprietà della signora 1) della compatibilità dei danni CP_2 lamentati con l'evento del 30.06.2022; 2) della congruità, in relazione agli stessi, degli interventi riparativi descritti alla fattura n. 228 del 18.04.2023 di €. 27.000,30. 3) Del valore del bene al momento del sinistro. All'esito delle operazioni peritali, il c.t.u. ha evidenziato quanto segue. 1) Le riparazioni documentate sono compatibili con la causa dei danni lamentata in citazione;
2) Il costo totale delle riparazioni è pari a € 20.007,39, oltre i.v.a. pari a € 4.478,62; 3) il valore del mezzo ante sinistro era pari a € 20.000,00. 4) Tutto ciò al netto di scoperti di polizza e, se previsto, del degrado ricambi. Entrambi i c.t.p. hanno sostanzialmente condivisi l'elaborato peritale. Benché non previsto dal quesito, il c.t.u. ha condiviso, nel senso di ritenerla condivisibile, la valutazione del c.t.p. di parte convenuta, secondo il quale al netto degli scoperti di polizza l'indennizzo è pari a € 17.393,94. Occorre peraltro anticipare che scoperti di polizza e clausole di degrado valgono in quanto espressamente richiamate in atti o, comunque, univocamente individuate negli stessi, non essendo onere del giudice svolgere un'autonoma ricerca in sede contrattuale delle clausole rilevanti per il caso concreto (così da svolgere, sostanzialmente, l'attività che dovrebbe fare la parte e, in tale modo, violare il suo dovere di terzietà); i documenti valgono infatti nella misura in cui sono richiamati. Tuttavia, si osserva che è lo stesso attore, in citazione, a indicare lo scoperto di polizza, pari al 10% e, in assoluto, a € 2.700,03. Diritto pagina 4 di 10 Parte attrice domanda che sia accertato, nel merito, l'esistenza del danno al veicolo modello camper Fiat Ducato UR tg. DW793NR in conseguenza dell'evento atmosferico costituito da una violenta grandinata che ha interessato l'area di VE EA (TO); per l'effetto chiede che sia accertato il diritto all'indennizzo di parte attrice per € 27.000,30 con conseguente condanna di parte convenuta a corrispondere all'odierna attrice la somma di € 14.273,79 che comprende il residuo dell'indennizzo dovuto, le spese per l'assistenza stragiudiziale, la relazione tecnica, le spese per la procedura di mediazione obbligatoria. Parte convenuta ritiene insussistenti le condizioni di operatività della polizza. Segnatamente la stessa considera infondata, nel merito, la pretesa di parte attrice sul piano dell' “an debeatur” ritenendo non provati i seguenti profili: 1) la titolarità in capo a CP_2
del veicolo;
2) l'esistenza del sinistro;
3) la cessione del credito;
4) l'esistenza del
[...] rapporto assicurativo. Sul piano del “quantum debeatur” parte convenuta ritiene, inoltre, che il costo delle riparazioni non sia stato congruo e sproporzionato rispetto ai danni materiali al veicolo: nello specifico la medesima considera eccessive il numero di ore di manodopera impiegata per eseguire detti interventi ossia n. 260 ore, per un costo di € 55,00 all'ora.
La tesi sostenuta da parte convenuta non è meritevole di accoglimento. In via preliminare, occorre esaminare la questione relativa all'invalidità o meno del contratto di cessione del credito tra e l' CP_2 Parte_1
Parte convenuta sostiene la nullità del contratto di cessione del credito per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1418, co. 2 e 1346 c.c. Parte convenuta allega che, nella fase stragiudiziale, parte attrice avrebbe consegnato un modulo (prodotto nel presente giudizio) contenente la cessione del predetto credito privo di alcuni degli elementi essenziali quali la data della conclusione del contratto, la descrizione del sinistro e l'importo oggetto del credito (cfr doc. 3 costituzione). Tale prospettazione diverge dalle allegazioni e produzioni documentali di parte attrice. La stessa ha prodotto, infatti, un modulo di cessione del credito completo nei suoi elementi essenziali essendo ivi presenti: la data della sottoscrizione, la descrizione del sinistro e l'importo oggetto del credito (cfr. doc. 5 citazione). Tuttavia ad un attento esame il primo contratto di cessione del credito prodotto da parte convenuta contiene un riferimento agli elementi della descrizione del sinistro e dell'importo del credito, che quindi devono ritenersi esistenti. Diverso è valutare se gli stessi siano o meno determinati o determinabili ai sensi dell'art. 1346 c.c. Non di meno, si ritiene che ciò non assuma rilievo ai fini dell'an della pretesa creditoria incidendo al più sul quantum per le seguenti ragioni. Quanto all'elemento del sinistro, al di là del fatto che si fa riferimento in tale contratto a un sinistro occorso proprio al veicolo assicurato, della cui riparazione è incaricata proprio l' in data 4.7.2022, ossia in un tempo antecedente Parte_1 all'intervenuta cessione del credito, trasmetteva alla compagnia assicurativa CP_2 una segnalazione del sinistro occorso proprio a detto veicolo: è ragionevole ravvisare, pertanto, l'esistenza verosimile di un collegamento tra la denuncia di sinistro e il contratto di cessione del credito. In tale denuncia il sinistro risulta descritto, invece, nelle sue linee pagina 5 di 10 essenziali (doc. 4 citazione). Quindi, si tratterebbe di un elemento che, considerando complessivamente la sequenza degli eventi per come concretamente avvenuta, è da ritenersi determinabile (implicitamente) per relationem. Quanto all'esatto ammontare del credito oggetto di cessione, non era esigibile una determinazione da parte di del suo esatto ammontare al momento della cessione del CP_2 credito. Lo stesso avrebbe potuto essere quantificato in modo preciso solo a posteriori, ossia all'esito delle riparazioni eseguite sul veicolo e dell'avvenuta emissione della fattura. Anche nell'ambito di un ipotetico preventivo della autocarrozzeria il credito avrebbe potuto essere determinato, infatti, solo in linea di massima, anche perché tra le voci di spesa, ivi contenute, assume un peso preponderante proprio la manodopera: è evidente che le ore di manodopera non possono essere quantificate con certezza fino a che la manodopera non si è conclusa in quanto la durata temporale degli interventi può dipendere da fattori non prevedibili al momento della presa in carico dell'intervento. Oggetto di cessione, dunque, è stato un credito futuro. Quanto alla validità del contratto di cessione di credito futuro, la giurisprudenza consolidata è orientata nel senso dell'ammissibilità della cessione di crediti futuri, e finanche di quelli solo sperati: in tal caso la venuta ad esistenza del credito è un evento che attiene al piano dell'efficacia del contratto e non a quello della validità. Pertanto, anche sotto tale profilo il contratto deve ritenersi valido. (cfr. Cass. Ord. 27690/2023: “La cessione dei crediti futuri, ivi compresi quelli aventi causa risarcitoria, non ha natura meramente obbligatoria e vi si può procedere - quando nel negozio dispositivo sia individuata la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile - senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto, non esistendo una norma che vieti la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, con la conseguenza che la venuta in essere del credito futuro integra un requisito di efficacia della cessione, ma non della sua validità. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso la legittimazione ad agire di una delle società ricorrenti, cessionaria di un credito di natura risarcitoria derivante dalla mancata prosecuzione di un contratto di appalto pubblico)”. A tutto voler concedere è circostanza innegabile che tra e l' CP_2 Parte_1 sia intervenuta una cessione del credito per effetto del contratto prodotto in
[...] giudizio da parte attrice;
né parte convenuta può affermare di non esserne stata a conoscenza (opponendo il non perfezionamento del contratto) in quanto la stessa ha provveduto a eseguire detto pagamento di € 12.626,00 proprio alla (e non a Parte_1 Parte_1
). CP_2
Pertanto anche a voler considerare il primo contratto di cessione del credito nullo per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1418 co. 2 e 1346 cc, il successivo contratto di cessione del credito, ossia quello prodotto da parte attrice in giudizio, è valido e regolare. Quindi non sorgono dubbi sull'esistenza del credito ceduto oggetto del contratto. Dubbi possono emergere, però, in relazione alla sua quantificazione, posto che la pretesa creditoria di parte attrice ha ad oggetto la somma di € 14.273,79 comprensiva anche delle spese legali relative all'assistenza stragiudiziale e alla procedura di mediazione.
pagina 6 di 10 Pertanto si tratta di verificare il momento in cui il secondo contratto di cessione del credito (la cui validità non solleva dubbi) sarebbe stato stipulato. Tuttavia non è possibile circoscrivere tale momento con certezza sia perché parte convenuta non allega alcuna data al riguardo, sia perché l'unica data nota è quella allegata da parte attrice nell'atto di citazione, ossia il 18.07.2022. Benché la stessa non sia stata contestata da parte convenuta, residua un'incertezza rispetto a detto profilo temporale della conclusione di tale contratto valido. Data l'assenza di certezza, pertanto, le spese legali per l'assistenza stragiudiziale, l'attivazione della procedura di mediazione, non possono essere prese in esame nell'ambito della liquidazione delle spese del presente giudizio.
Quanto al piano dell'an debeatur e, segnatamente, con riguardo alla titolarità del veicolo modello camper Fiat Ducato UR tg. DW793NR si osserva quanto segue. Non sorgono dubbi sulla circostanza che il medesimo è di proprietà di : parte CP_2 attrice ha provato documentalmente tale circostanza con la produzione in giudizio del certificato cronologico PRA (Pubblico Registro Automobilistico). Dallo stesso risulta che dalla prima iscrizione al PRA della vettura quale veicolo nuovo ad oggi vi è una continuità nella titolarità del diritto di proprietà in capo a (cfr. doc. 15, prima memoria parte CP_2 attrice). In ogni caso la titolarità di un veicolo non è presupposto indefettibile per la stipula di un contratto di assicurazione, in quanto a tal fine è sufficiente la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante dell'assicurato. Tale interesse non sussiste esclusivamente in presenza di un diritto di proprietà bensì lo stesso sussiste, per esempio, anche caso di una vendita con patto di riservato dominio oppure nel caso di leasing, sicché l'eccezione di parte convenuta è infondata in quanto l'ipotetica mancanza di proprietà è di per sé irrilevante (al più parte conventa avrebbe dovuto allegare l'inesistenza di un valido interesse legittimante la stipula di una copertura assicurativa e/o il diverso quantum del danno, dipendente dall'interesse tutelato).
Quanto all'esistenza del sinistro, anche l'esistenza dello stesso non sembra potersi revocare in dubbio per le seguenti ragioni. In primo luogo si ritiene sufficientemente provato l'accadimento in sé della grandinata intensa che ha interessato l'area di VE EA, nella provincia di Torino, nella serata del 30.06.2022: luogo e tempo in cui si trovava la vettura, configurando lo stesso un fatto notorio come si evince dalla pubblicazione della notizia sul “Quotidiano piemontese” prodotta da controparte. Tale evento integra, dunque, un fatto notorio, a cui parte attrice può ricorrere per dimostrare la prova del fatto dannoso e che, come tale, può esser posto alla base della decisione del giudice ex art. 115 co. 2 cpc (n tal senso anche la giurisprudenza, ex plurimis cfr. Corte Appello Milano, sent. n. 2532/2024: Nell'ambito della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, incombe sul danneggiato la sola prova del fatto dannoso e del nesso di causalità fra la cosa e la lesione lamentata, prova che può essere fornita con ogni mezzo, anche mediante ricorso al notorio e a presunzioni semplici). pagina 7 di 10 Peraltro parte convenuta ha riconosciuto, benché parzialmente, a parte attrice una parte dell'indennizzo. Quindi la stessa ha implicitamente riconosciuto l'esistenza del sinistro che costituisce la fonte dell'obbligazione indennitaria.
Quanto all'esistenza del rapporto assicurativo, anche la stessa non può essere revocata in dubbio in quanto parte attrice ha prodotto copia della polizza assicurativa stipulata da CP_2
con (doc. 17, prima memoria, parte attrice).
[...] Controparte_1
In relazione alla quantificazione dell'indennizzo, parte convenuta allega l'antieconomicità degli interventi eseguiti in rapporto al valore del veicolo e invoca l'applicazione dell'art. 2058 co. 2 cc. La domanda di risarcimento che abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione deve considerarsi come risarcimento in forma specifica con applicazione dell'art. 2058 co. 2 cc, con la conseguenza che, laddove tale domanda risarcitoria risulti eccessivamente onerosa per il debitore, il giudice “può disporre che il risarcimento avvenga per equivalente”. Quest'ultimo coinciderebbe con la differenza di valore del bene prima e dopo il danno se il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo. (Cass. n. 11662/2014). Al riguardo, si osserva come l'art. 2058 co. 2 cc non possa trovare, tuttavia, applicazione nella vicenda in esame. Non è possibile desumere il valore del veicolo dalle mere allegazioni di parte convenuta. Parte convenuta allega di aver incaricato un proprio fiduciario, il quale avrebbe stabilito il valore attuale del veicolo (anche in considerazione del degrado d'uso), il valore delle riparazioni da eseguire sullo stesso. Sulla base di tali dati avrebbe poi ricavato il valore dell'indennizzo. La valorizzazione del degrado d'uso del veicolo da parte del perito ha condotto il medesimo ha determinare un relativo valore commerciale pari a € 19.900,00. Quanto alle riparazioni da eseguire sul veicolo il perito ha quantificato un numero di ore, ossia n. 185 ore circa, di manodopera inferiori rispetto a quelle che secondo parte attrice sono state necessarie per eseguire i predetti interventi, ossia n. 260 h. (cfr. doc. 1 comparsa). Tuttavia tale valutazione tecnica non può assumere rilievo ex se ai fini della determinazione del valore attuale del veicolo, né si può tener conto di tale documento per la successiva quantificazione dell'indennizzo: in altri termini, essa non è sufficiente a integrare una prova del nuovo e diminuito valore del veicolo. Si tratta di un semplice prospetto, peraltro priva di firma dello stesso perito che l'avrebbe redatta, in cui sono indicate una serie di dati tra cui il valore commerciale del veicolo, le voci di danno, il valore dei ricambi, dei materiali, della manodopera. Su tale documento compaiono delle semplici annotazioni scritte a mano, che individuano dei valori divergenti rispetto a quelli inseriti nel prospetto stesso senza ulteriore specifica. In ogni caso nella polizza assicurativa il veicolo camper Fiat Ducato UR tg. DW793NR è stato assicurato per un valore pari a € 27.0000,00 con conseguente possibilità per il titolare della polizza di ottenere un indennizzo fino alla concorrenza di detta somma. Del resto è proprio su tale valore che è stato parametrato il premio della polizza: è evidente, quindi, che pagina 8 di 10 sia l'assicuratore sia l'assicurato hanno maturato un affidamento su tale valore al momento della stipula della polizza (o del relativo rinnovo). Pertanto, una sopraggiunta variazione in pejus di tale valore di mercato del bene, dopo la stipula del contratto di assicurazione, deve esser oggetto di una specifica prova da parte dell'assicuratore: non è sufficiente un prospetto dei costi degli interventi da effettuare sul veicolo danneggiato che, proprio in occasione della quantificazione dell'indennizzo da attribuire all'assicurato, si limiti a stabilire un nuovo valore di mercato del medesimo senza aver effettuato alcuna verifica e indagine di tipo tecnico in concreto proprio sul veicolo stesso. Peraltro, il camper è un veicolo il cui valore di mercato può presentare delle peculiarità rispetto, ad esempio, a quello delle automobili, nel senso che lo stesso può essere anche caratterizzato, dopo un iniziale deprezzamento, da una certa stabilità nel medio termine. Al riguardo, parte convenuta avrebbe potuto produrre quantomeno i listini eurotax o listini equipollenti (come quelli della rivista specializzata Quattroruote) dai quali desumere almeno per presunzioni detto valore di mercato. Peraltro la CTU ha evidenziato che i costi per gli interventi effettuati sono del tutto in linea nel loro ammontare con le caratteristiche del veicolo. Nell'ambito delle CGA della polizza assicurativa, tra le garanzie accessorie richiama la clausola 8) “Fenomeni Naturali”, relativi ai sinistri derivanti da fenomeni naturali, prevede che ai fini del rimborso dei danni materiali subiti dal veicolo è sufficiente “la previa presentazione di valido documento fiscale comprovante la riparazione”. In altri termini l'erogazione dell'indennizzo non è condizionata alla circostanza che l'assicurato si rivolga a una carrozzeria convenzionata con la compagnia assicurativa come pure, talvolta, si riscontra nella prassi commerciale (doc. 4, pag. 47, prima memoria di parte convenuta). Se quindi, in linea di massima, la richiesta di indennizzo pari a € 27.000,30 potrebbe ritenersi pienamente provata, la stessa si scontra con il dato oggettivo che all'esito della c.t.u. il valore del veicolo è risultato pari, subito prima dei danni, a € 20.000,00. Ciò senza precisazione dell'i.v.a., che deve semplicemente ritenersi che non sia stata indicata dal c.t.u.: il valore è al netto dell'i.v.a. Premesso quindi che sono dovuti € 20.000,00 (sull'i.v.a., cfr. infra) e non di più, si tratta di valutare, a questo punto, il degrado d'uso relativo ai pezzi di ricambio. Non compete ai c.t.u. ovviare alle mancate allegazioni delle parti. Il degrado d'uso richiamato negli atti, in particolare quelli di parte convenuta, è indicato come pari al 33% (cfr. comparsa di costituzione). Il giudice non ha l'onere di verificare se il contratto contenga qualcosa di più o di diverso, rispetto a quanto allegato dalle parti. Consegue che per effetto del degrado devono essere dedotti € 1.718,00, pari al 33% di € 5.207,00 (totale dei ricambi). L'indennizzo scema quindi a € 18.288,96. L'i.v.a. non deve essere rimborsata, perché da un lato, se le opere di riparazione sono state sostenute in proprio, non è sorto il relativo debito;
se commissionate a un terzo, non sono parimenti dovute, perché secondo Cass. n. 22580/2022 “In tema di danno patrimoniale il risarcimento si estende, in linea di principio, anche agli oneri accessori e conseguenziali, con l'effetto che la liquidazione determinata in base alle spese da affrontare per riparare un bene strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa comprende anche l'iva, anche se la riparazione non sia ancora avvenuta;
diversamente tale estensione non spetta allorché il danneggiato, per pagina 9 di 10 l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva versata per tale riparazione”. Nel caso di specie il danneggiato è soggetto che ha diritto a portare l'i.v.a. a credito nei confronti dello Stato sulle fatture eventualmente emesse nei suoi confronti, sicché rimborsare l'i.v.a. integrerebbe un arricchimento ingiustificato. La franchigia è quantificata dalla stessa parte attrice in misura pari al 10%, sicché dal totale di
€ 18.288,96 occorre detrarre € 1.828,90. Il totale è pari, alla data del sinistro, a € 16.460,06. Tenuto conto che a venire in rilievo è un debito di valore, occorre calcolare rivalutazione in base agli indici istat consumo nonché gli interessi ex art. 1284 c. I c.c. sulla somma di anno in anno rivalutata (Cass. S.U. n. 1712/1995). Dato il credito di € 16.460,06 alla data del sinistro (30.6.2022) lo stesso, rivalutato oltre interessi (Cass. S.U. n. 1712/1995) alla data dell'odierna sentenza è pari a € 19.598,82. L'acconto già versato (€. 12.626,00) al 3.10.2023, alla data odierna, è pari a € 15.033,71. La differenza è pari a € 4.565.11. Su tale somma, ormai liquida, sono dovuti dalla data della sentenza al saldo effettivo gli interessi ex art. 1284 c. IV c.c. (la cui natura lato sensu sanzionatoria, desumibile dall'ammontare degli interessi, postula da un lato una somma determinata, posto che altrimenti non si potrebbe rimproverare al debitore di non avere pagato per tempo un debito non liquido;
dall'altro consente un'applicazione a fortiori, solo da calcolarsi, anziché dalla domanda, dalla sentenza). Quanto alle spese di lite, esse devono essere poste a carico della parte convenuta e si quantificano in € 4.000,00 (avuto riguardo al valore dichiarato e a quello effettivo della causa, che impone una riduzione dei valori tabellari), spese generali 15%, c.p.a. (non anche i.v.a., essendo parte attrice soggetto passivo d'imposta che, in tale qualità, già porta a credito l'i.v.a. esposta in fattura dal suo patrocinante) oltre € 237,00 per spese vive, € 48,80 ed € 2.030,72 di spese di mediazione ed € 520,00 di perizia stragiudiziale, per un totale di € 2836,00. Le spese di c.t.u. (liquidate con provvedimento a parte) sono da porre a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita NN
al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_5
[...] di € 4.565.11 oltre interessi ex art. 1284 c. IV c.c. dalla data odierna fino al saldo effettivo a titolo di indennizzo di € 4.000 per compensi, oltre 15% spese generali e c.p.a come per legge, € 2836 di spese vive a titolo di spese processuali DICHIARA Che le spese di c.t.u. sono da porre a carico di parte convenuta Milano, 16 dicembre 2025 Il Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo
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