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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 22/09/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
RGL n. 722/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 22/09/2025 nella causa n. 722/2023 RGL, promossa da:
, assistita dall'avv. BRUNOLDI ENRICO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
assistita dall'avv. CANETTI UMBERTO Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Licenziamento individuale per giusta causa
Premesso che: con ricorso depositato in data 2.8.2023, ha dedotto di essere stata assunta in data 1 Parte_1 maggio 2015 dalla subentrata nell'appalto per la gestione del servizio di Controparte_1 smaltimento rifiuti organizzato dai Comuni di Novi Ligure e Tortona, presso il quale ella prestava la propria attività lavorativa sin dal 2007, alle dipendenze della varie imprese che si sono succedute nel tempo;
di aver ricevuto in data 19 – 20 dicembre 2022 una lettera di contestazione disciplinare riguardante fatti asseritamente avvenuti il 23 novembre 2022 e di essere stata licenziata con raccomandata datata 31 gennaio 2023 per giusta causa, non avendo la società accolto le giustificazioni fornite in sede audizione orale, avvenuta in modalità videoconferenza il 18 gennaio
2023.
La ricorrente ritiene che il licenziamento irrogato sia illegittimo per insussistenza dei fatti oggetto di addebito, da intendersi sia nel senso della mai avvenuta materiale verificazione degli stessi come contestati, sia nel senso della irrilevanza disciplinare degli stessi, e comunque in quanto, in ogni
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caso, la sanzione espulsiva e senza preavviso adottata sarebbe del tutto sproporzionata ed eccessiva.
Sulla scorta di tanto, ella ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“• accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento comminato in data 31 gennaio 2023 alla ricorrente, per i motivi tutti di cui al presente ricorso e, conseguentemente,
• in via principale, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs 23/2015, annullare il licenziamento comminato e dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore c.f. corrente in 10045 Piossasco (TO), Viale P.IVA_1 dell'Artigianato n. 10 alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, condannandola altresì al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, con la facoltà, in capo al lavoratore, di cui all'art 2 comma 3 del D.Lgs 23/2015;
• in via subordinata, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 23/2015, dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore c.f. Controparte_1
corrente in 10045 Piossasco (TO), Viale dell'Artigianato n. 10 al pagamento, in P.IVA_1 favore della ricorrente, di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo ricompreso fra 6 e 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
• in ogni caso con vittoria di spese legali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA di legge”.
costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle doglianze avversarie e Controparte_1 sostenuto la correttezza del proprio operato nonché la legittimità del licenziamento irrogato, affermando, in ogni caso, la convertibilità della sanzione irrogata in un licenziamento per giustificato motivo soggettivo, laddove ritenuta la condotta della ricorrente non grave al punto da giustificare un recesso immediato, all'esito di una mera riqualificazione giuridica dei fatti oggetto di addebito.
La resistente ha quindi concluso, chiedendo:
“I) Accertare ritenere e dichiarare la legittimità del licenziamento disciplinare e/o per giustificato motivo soggettivo, ai sensi degli artt. 66 e 68 del CCNL UTILITALIA e per l'effetto rigettare tutte le domande proposte nei confronti della convenuta.
II) In subordine procedere alla riqualificazione de licenziamento in licenziamento per giustificato motivo soggettivo con diritto al preavviso.
III) Spese come per legge.”.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante l'esame della documentazione prodotta dalle parti e l'escussione di alcuni testimoni.
2 RGL n. 722/2023
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale dei difensori, è pronunciata la presente sentenza.
Considerato che: la ricorrente, alle dipendenze della con decorrenza 1.5.2015 quale “operaio Controparte_1 selezionatore” e con inquadramento nel livello 2B CCNL Imprese di Pulizia per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia integrati/multiservizi (doc. 1 e 2 ric.), ha ricevuto in data 19-20.12.2022 una lettera di contestazione disciplinare, avente il seguente contenuto: “La presente per comunicarLe che questa Società è venuta a conoscenza che Lei, in data 23/11/2022, mentre si trovava davanti alla timbratrice del cantiere di appartenenza, in presenza dei sigg.
, e si rivolgeva nei confronti del suo collega e Per_1 Per_2 Pt_2 Controparte_2 parlando di lavoro straordinario, diceva al sig. che prendeva le “bustarelle” da parte della CP_2 società scrivente, implicitamente dando del “corrotto” al suo collega e “corruttori” alla società Sua datrice di lavoro.
Tale comportamento, oltre ad essere oltraggioso, infamante e menzognero nei confronti del suo collega, lo è per la società scrivente.
Il CCNL UTILITALIA CISAMBIENTE LEGACOOP, e le normative vigenti regolanti il rapporto di lavoro, impongono al dipendente di svolgere la propria attività con il massimo scrupolo e dedizione, al fine di concorrere allo sviluppo dell'impresa.
È evidente che tale suo comportamento costituisce violazione delle più elementari norme comportamentali, nonché delle disposizioni di cui all'art. 66, comma 3 del CCNL in applicazione, nonché il dovere di diligenza del prestatore di lavoro previsto dall'art. 2104 c.c., oltre la violazione di disposizioni aziendali impartitole, che hanno provocato un danno economico all'azienda scrivente.
Tutto ciò premesso Le contestiamo quanto sopra e che la invitiamo a fornire le Sue giustificazioni in merito entro e non oltre giorni cinque dal ricevimento della presente.
Nell'eventualità che la disamina delle Sue giustificazioni non risulti valida, ci riserviamo sin d'ora di adottare nei Suoi confronti i provvedimenti disciplinari opportuni.” (doc. 6 ric).
Non ritenendo di accogliere le giustificazioni rese dalla dipendente in data 18.1.2023, la società resistente l'ha licenziata con lettera datata 31.1.2023 in cui è stata richiamata la contestazione disciplinare ed è stato evidenziato che “In data 18.1.23 è stata esperita audizione in modalità videoconferenza, in cui Era presente sia lei sia la sig.ra In quell'audizione Parte_3 CP_3
Lei si giustificava chiedendo scusa all'azienda e al suo collega , anch'egli presente CP_2 all'audizione su richiesta diretta del Suo sindacato, per aver dato del “corrotto” al Suo collega e dei
“corruttori” alla società scrivente. In tale sede il Suo collega non ha accolto le sue scuse, anzi, svolgendo Lei funzioni di RSA per la Lui si è sentito non tutelato e ha revocato la delega CP_3 sindacale.
3 RGL n. 722/2023
Le facciamo presente che:
Le comprovate minacce o ingiurie gravi verso altri dipendenti dell'impresa, o per manifestazioni calunniose o diffamatorie nei confronti dell'impresa sono comportamenti sanzionabili con il licenziamento con preavviso ai sensi dell'art. 68 comma 3 lett. F) h).
La lesione della fiducia del datore di lavoro – mediante il suddetto comportamento fraudolento, legittima il licenziamento per giusta causa dettato sull'accertamento della inaffidabilità futura del dipendente che con la propria condotta fa perdere all'azienda la fiducia.
Ciò premesso, il fatto contestati è di rilevanza tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario sottostante il rapporto di lavoro, violando generali principi e doveri di disciplina e correttezza costituenti il cd. “minimo etico”, oltre alla violazione delle disposizioni di legge summenzionate, e sono, pertanto, da considerarsi di gravità tale da non consentire la continuazione del rapporto di lavoro neanche in via provvisoria.
Per i suddetti motivi, siamo spiacenti di doverLe comunicare che il rapporto di lavoro con Lei in corso si deve ritenere cessato e risolto per motivi disciplinari e, comunque, per giusta causa, a decorrere dal ricevimento della presente (ciò ai sensi dell'art. 1 della legge 92/2012).
Le sue spettanze di fine rapporto sono a Sua disposizione e Le verranno inviate al Suo domicilio nei tempi tecnici necessari.
Per mera completezza difensiva Le evidenziamo che laddove per ipotesi i fatti addebitiLE non fossero idonei a configurare “giusta causa” di recesso, essi sarebbero comunque idonei a legittimare la “conversione” del licenziamento in licenziamento per giustificato motivo soggettivo” e solo in quel caso Le competerebbe il preavviso.” (doc. 8 ric.).
La ricorrente, nelle giustificazioni già fornite alla società nell'ambito della procedura disciplinare ed anche in giudizio, ha sostenuto che, nella realtà, in data 23.11.2022, nei pressi della timbratrice, alla presenza di altri dipendenti, vi è stato un mero scambio di battute tra colleghi di vecchia data, non avente alcun intento offensivo, ma semmai connotato da toni scherzosi, e rispetto al quale il collega non ha mai lamentato, nei diretti confronti della ricorrente, alcuna rimostranza, CP_2 anzi il loro rapporto è proseguito senza alcuna alterazione.
Nel corso dell'istruttoria giudiziale, i testimoni hanno riferito quanto segue:
- , tra i colleghi presenti ai fatti oggetto di contestazione Controparte_4 disciplinare, nelle more licenziato dalla società, nei confronti della quale ha dichiarato di aver intentato una causa dinanzi a questo Tribunale, all'esito della quale il licenziamento è stato ritenuto illegittimo, ha riferito che “conosco il sig. , confermo che la Controparte_5 ricorrente lo conosce da 14 anni ed ha avuto sempre buoni rapporti con lui. Anche io lo conosco da una quindicina d'anni. … premetto che io e alcuni miei colleghi tra cui e CP_5 la ricorrente eravamo soliti incontrarci prima dell'inizio del lavoro davanti alla macchinetta timbratrice per bere un caffè e parlare del più e del meno. Quella mattina io sono arrivato prima di tutti, ho visto che c'erano le luci accese nel capannone e in lontananza il Pt_4
4
[...] RGL n. 722/2023
a cui chiedevo se stesse facendo straordinario e lui mi rispondeva che era arrivato CP_2 prima e che non sapeva stare senza fare niente. Capitava spesso che lui arrivasse prima e fosse già nel capannone al mio arrivo. Poi sono arrivati anche la ricorrente e altri e ricordo che la ricorrente gli ha chiesto se lavorava gratis o se prendeva forse le “bustarelle”, scherzando, infatti abbiamo riso tutti. Poi io sono andato a cambiarmi nello spogliatoio e quando sono tornato era ancora lì, ma non mi ha detto nulla circa quanto appena CP_5 avvenuto, abbiamo fatto ancora qualche parola e abbiamo continuato a ridere e scherzare con tutti fino all'inizio del turno. … dopo quell'episodio il e la ricorrente hanno CP_5 continuato ad avere sempre i soliti rapporti fino a quando non è arrivata una lettera alla ricorrente di contestazione disciplinare, allora io ho chiesto al perché aveva detto CP_5 quelle cose all'azienda visto che stavamo scherzando e lui mi ha risposto che gli avevano detto di fare così e che l'avevano obbligato e che non sarebbe successo niente, invece io gli dissi che lei rischiava di essere licenziata. Poi la ricorrente è stata licenziata effettivamente ed io ho parlato di nuovo con e lui mi ha detto che l'azienda aveva CP_5 intenzione di licenziare anche me e tutti quelli con contratto di lavoro a tempo indeterminato, forse anche lui, perché troppo costosi per la ditta, per questo era stato obbligato a dire quelle cose nell'episodio del 23.11.2022.”;
- , anch'ella individuata tra i soggetti presenti ai fatti oggetto di addebito, ha Testimone_1 dichiarato che “ho lavorato per la per 5-6 mesi con contratto a tempo Controparte_1 determinato rinnovato per due volte, ho conosciuto quando ho lavorato Controparte_5 per la Abbiamo sempre riso e scherzato insieme, anche con la ricorrente, Controparte_1 avevamo tutti buoni rapporti. … il giorno 23.11.2022 intorno alle 6:15 vicino alla timbratrice ero presente anche io. C'era anche la ricorrente. È arrivato il a timbrare e lo CP_5 abbiamo preso in giro che faceva lo straordinario e prendeva le “bustarelle”. Nello specifico le parole le ha dette la ricorrente ma in modo scherzoso e abbiamo riso tutti insieme, rideva anche lui. Nessuno si è arrabbiato o ha litigato o discusso. … ho lavorato per la fino a febbraio 2023. Posso dire che dopo quell'episodio non ho mai visto Controparte_1 litigare la ricorrente e il sig. , i loro rapporti sono continuati normalmente come CP_5 prima.”;
- , dipendente della dal 2015 fino al 31.10.2024, ha riferito che Controparte_5 CP_1
“è sempre stata mia abitudine recarmi in azienda prima dell'inizio del mio turno di lavoro alle 6:00; quindi io mi recavo alle ore 5:00/5:30 in azienda a fare manutenzione oppure quel che c'era da fare, per esempio nella specifica giornata del 23.11.2022 mi sono messo a fare delle balle di nylon con il ragno. Nessuno mi chiedeva di fare ciò ma era una mia abitudine. Ho ricevuto poi una lettera, circa tre mesi fa, in cui mi è stato detto espressamente di non recarmi in azienda prima del mio turno di lavoro. Preciso che nella giornata del 23.11.2022 la sig.ra mi aveva specificatamente chiesto di fare le Per_3
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balle di nylon, così alle 8:00 potevano occuparsi della carta, ma non mi aveva chiesto di farlo prima dell'inizio del mio turno ma di farlo solo dall'inizio del mio turno alle 6:00. Poi io, che sono arrivato prima come mia abitudine, mi sono reso conto di non aver timbrato perché mi ero dimenticato, così verso le 5:45 mi sono recato alla macchinetta timbratrice dove ho trovato la ricorrente insieme al sig. e alla sig.ra , di cui non CP_4 Tes_1 ricordo il cognome, che erano altri due colleghi, i quali stavano aspettando l'orario giusto per timbrare. A quel punto la ricorrente mi ha detto “tu che ci fai qui?” ed io le ho risposto
“sono venuto a fare il nylon” e lei a quel punto mi ha detto “e… tu non fai niente per niente” lasciando intendere che prendessi qualcosa fuori busta, ma io le ho risposto che non avevo mai preso niente in più. Poi la cosa è finita lì, sono andato nello spogliatoio dove c'era che mi dava dell'”infame”. Per me non era uno scherzo perché me l'ha ripetuto più CP_4 volte. Preciso che mi dava dell'infame perché io ero andato dalla mia responsabile CP_4
a riferirle che la ricorrente mi aveva detto che prendevo dei soldi fuori busta e la Per_3 sig.ra ha preso provvedimenti nei confronti della collega. Tutto è successo nello Per_3 stesso giorno. AD del Giudice rispondo: io ho parlato con la responsabile alle 8:00, quando
è arrivata. Poi ho incontrato nello spogliatoio durante la pausa alle 9:00 circa. AD CP_4 del Giudice di come facesse già a sapere che io avessi parlato con la CP_4 responsabile rispondo che quando la responsabile è arrivata anche e la collega CP_4
le hanno raccontato l'episodio che la ricorrente mi diceva che prendevo un fuori Tes_1 busta. Almeno questo mi è stato detto dalla responsabile. Io ho parlato con la responsabile quando lei mi è venuta incontro nella zona in cui stavo operando con il ragno, le ho raccontato dell'episodio della mattina e lei mi ha detto che già lo sapeva perché glielo aveva raccontato e anche . A questo punto non so perché desse CP_4 Tes_1 CP_4
a me dell'infame. Nei giorni successivi a quello di cui ho riferito la sig.ra on mi ha più Pt_1 detto nulla, soltanto continuava a darmi dell'infame. La mia responsabile mi aveva CP_4 suggerito di sporgere denuncia nei confronti della n base a quello che avevo riferito, Pt_1 ci ho provato ma i Carabinieri di Tortona mi hanno detto che non era penale. … non ho mai ricevuto pressioni da parte di rappresentanti del datore di lavoro né ho mai detto una cosa del genere ad un collega. Neppure so che sia stata riferita una cosa del genere alla ricorrente. AD del Giudice rispondo che la mia responsabile mi disse che avrebbe preso subito provvedimenti nei confronti della ricorrente, quel giorno stesso. AD del Giudice rispondo che mi dava dell'infame quel giorno stesso perché la responsabile aveva CP_4 preso provvedimenti ma io non so come sapesse che la responsabile aveva preso provvedimenti…. la ricorrente era mia collega già alle dipendenze della società che ha preceduto la nell'appalto, ci conosciamo dal 2010. AD del Giudice preciso CP_1 che quando la ricorrente mi ha detto che io non facevo niente per niente davanti alle macchinette non stava scherzando perché non era la prima volta che me lo diceva. AD
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dell'avv. Canetti rispondo: quel giorno, dopo che la ricorrente mi ha detto quel che mi ha detto, è finita lì. Nessuno ha scherzato. Soltanto come ho già detto, poi continuava CP_4
a darmi dell'infame quel giorno e anche i successivi.”;
- , all'epoca dei fatti dipendente della resistente, non presente ai fatti Testimone_2 oggetto di contestazione disciplinare, ha riferito che i rapporti tra i colleghi Pt_1 CP_2 non sono mai cambiati, hanno sempre riso e scherzato insieme, e che il mai le ha CP_2 riferito di screzi avuti con la ricorrente;
- , all'epoca dei fatti dipendente della resistente quale responsabile dell'ufficio Tes_3 procedimenti disciplinari, si è limitata a riferire dello svolgimento del procedimento disciplinare.
Ritiene la scrivente che i fatti addebitati alla ricorrente non abbiano alcun rilievo disciplinare.
Invero, i colleghi presenti ai fatti ed estranei alla contestazione, e Controparte_4
hanno concordemente riferito di un'ordinaria conversazione e di uno scambio di Testimone_1 battute tra colleghi, peraltro tali da 14 anni, il che lascia presumere che vi fosse tra essi una certa confidenza, tanto più che è stato riferito da tutti ( , e ) che CP_4 Per_2 Tes_2 Pt_1 CP_2 abbiano sempre avuto buoni rapporti ed abbiano sempre riso e scherzato insieme. È pacifico che quella mattina fosse già al lavoro prima dell'inizio del turno, che non avesse però Controparte_2 timbrato il cartellino per attestare la propria presenza e che lo abbia fatto soltanto alla presenza della ricorrente e degli altri colleghi presenti. Non ha alcun rilievo in questa sede se il CP_2 avesse iniziato a lavorare in anticipo di propria iniziativa o per direttiva ricevuta dal superiore gerarchico, né il motivo per il quale non avesse già timbrato il cartellino delle presenze al proprio arrivo. Tale situazione fattuale ha sollecitato la battuta della collega, che si è limitata a chiedergli se lavorasse gratis o fosse pagato “fuori busta” con “bustarelle”. Dalle deposizioni dei testimoni non traspare che la ricorrente abbia dato per certo che il fosse pagato, per il lavoro CP_2 straordinario svolto, “in nero”, ma soltanto che abbia avanzato l'ipotesi con tono scherzoso a mo' di battuta a cui tutti, compreso il , hanno riso. A nessuno il è sembrato offeso o ha CP_2 CP_2 riferito di essersi sentito tale.
Tuttavia è pacifico che egli abbia poi riferito, non è dato sapere in quali termini, l'episodio alla responsabile , che nonostante le ripetute intimazioni a comparire quale testimone e le Per_3 sanzioni irrogate per le mancate giustificazioni, non si è mai presentata dinanzi a questo Tribunale per rendere noto quanto a sua conoscenza, neppure a seguito dell'ordine di accompagnamento coattivo disposto per l'udienza odierna, e poi il caso è stato segnalato all'ufficio procedimenti disciplinari.
Invero, la deposizione del risulta piuttosto incoerente e contrastante con quanto riferito CP_2 dagli altri testimoni, soprattutto per quanto concerne ciò che sarebbe avvenuto dopo la conversazione con i colleghi nei pressi della timbratrice il 23.11.2022. Egli avrebbe riferito alla responsabile, al suo arrivo quel giorno stesso, che la ricorrente gli aveva detto che prendeva soldi
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“fuori busta” per il lavoro straordinario, ma la responsabile avrebbe riferito di essere già stata notiziata dagli altri colleghi presenti, che mai hanno riferito nulla di simile;
quindi il collega , CP_4 più tardi nella mattinata, incontrandolo nello spogliatoio, lo avrebbe offeso, dicendogli che si era comportato da “infame” perché aveva riferito l'episodio alla responsabile, nonostante, secondo quanto indicato dal , lo stesso lo avrebbe addirittura preceduto nell'andare a CP_2 CP_4 Co riferirle quanto accaduto;
avrebbe saputo del comportamento del Prete dalla stessa CP_4 responsabile, che gli avrebbe annunciato che avrebbe preso provvedimenti nei confronti della ricorrente, l'unica che sarebbe stata interessata ad averne notizia, quella stessa mattina. Invero, dalle dichiarazioni del teste sembra che egli si sia risentito più per l'atteggiamento tenuto nei suoi confronti dal collega che per il comportamento della ricorrente. CP_4
Ed allora non sembra poi così fantasiosa la circostanza riferita dal teste circa quanto CP_4 comunicatogli dal collega rispetto a pressioni ricevute dalla società affinchè in qualche Tes_4 modo enfatizzasse i toni e gli effetti della frase rivoltagli dalla collega l 23.11.2022. Pt_1
In ogni caso, anche a prescindere da ciò, è evidente che la doglianza del dipendente di CP_2 essere stato negativamente colpito da una mera allusione esternata dalla collega in un contesto amichevole e scherzoso non può costituire motivo per ritenere che quest'ultima non avrebbe nel futuro tenuto un comportamento corretto e conforme ai propri obblighi contrattuali nei confronti della società datrice di lavoro. Quanto alla posizione di quest'ultima, non risulta essere stata mossa alcuna seria e concreta accusa nei confronti della stessa;
né la portata delle esternazioni della dipendente, tenuto conto della qualità degli interlocutori, del contesto e delle modalità con cui si è svolta la conversazione in cui si è inserita la battuta della stessa, appaiono realmente offensive. Le parole della ricorrente sono calate nell'ambito di una chiacchierata scherzosa tra colleghi di lavoro di vecchia data prima dell'inizio del turno lavorativo. Non vi è stata una insubordinazione nei confronti dei superiori, non vi è stato un coinvolgimento di terzi e non è stata contestata alcuna reiterazione nel comportamento addebitato.
Nella lettera di contestazione disciplinare si fa riferimento ad implicite accuse di “corruzione” in maniera del tutto inappropriata, oltre che ad un “danno economico” mai allegato, mentre nella lettera di licenziamento la condotta addebitata a viene sussunta in una fattispecie, tra Parte_1 quelle previste dal CCNL applicato al rapporto, peraltro punibile, secondo le previsioni dello stesso, con il licenziamento con preavviso, di cui non ricorrono gli estremi: tale fattispecie riguarda ipotesi di minacce o ingiurie gravi o manifestazioni calunniose o diffamatorie, del tutto insussistenti nel concreto.
Ebbene, “In tema di licenziamento disciplinare, nel caso in cui il fatto contestato al lavoratore, pur sussistente nella sua materialità, risulti privo di illiceità, offensività o antigiuridicità, trova applicazione la tutela reintegratoria cd. attenuata prevista ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2015, vigente ratione temporis.” (Cassazione civile sez. lav., 02/11/2023, n.30469).
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Ne consegue che il licenziamento dev'essere annullato e la società resistente condannata alla reintegrazione della lavoratrice ricorrente nel posto di lavoro, ferma la facoltà per quest'ultima di avvalersi dell'alternativa prevista dall'art. 2, co. 3, D.Lgs. 23/2015, e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nel limite di dodici mensilità, oltre che al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.
L'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, parametro di riferimento per il calcolo dell'indennità, è stata indicata in € 1.802,36 da parte ricorrente, senza che sia stata sollevata alcuna contestazione dalla controparte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della società resistente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando,
• annulla il licenziamento irrogato dalla società resistente nei confronti della ricorrente in data
31.1.2023;
• condanna la società resistente alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro, salva la possibilità per quest'ultima di richiedere l'indennità sostitutiva di cui all'art. 2, co. 3,
D.Lgs. 23/2015, e al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€
1.802,36), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nel limite di dodici mensilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva;
• condanna la società resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 6.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge e c.u. versato.
Alessandria, 22.9.2025
Il Giudice
Silvia Fioraso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 22/09/2025 nella causa n. 722/2023 RGL, promossa da:
, assistita dall'avv. BRUNOLDI ENRICO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
assistita dall'avv. CANETTI UMBERTO Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Licenziamento individuale per giusta causa
Premesso che: con ricorso depositato in data 2.8.2023, ha dedotto di essere stata assunta in data 1 Parte_1 maggio 2015 dalla subentrata nell'appalto per la gestione del servizio di Controparte_1 smaltimento rifiuti organizzato dai Comuni di Novi Ligure e Tortona, presso il quale ella prestava la propria attività lavorativa sin dal 2007, alle dipendenze della varie imprese che si sono succedute nel tempo;
di aver ricevuto in data 19 – 20 dicembre 2022 una lettera di contestazione disciplinare riguardante fatti asseritamente avvenuti il 23 novembre 2022 e di essere stata licenziata con raccomandata datata 31 gennaio 2023 per giusta causa, non avendo la società accolto le giustificazioni fornite in sede audizione orale, avvenuta in modalità videoconferenza il 18 gennaio
2023.
La ricorrente ritiene che il licenziamento irrogato sia illegittimo per insussistenza dei fatti oggetto di addebito, da intendersi sia nel senso della mai avvenuta materiale verificazione degli stessi come contestati, sia nel senso della irrilevanza disciplinare degli stessi, e comunque in quanto, in ogni
1 RGL n. 722/2023
caso, la sanzione espulsiva e senza preavviso adottata sarebbe del tutto sproporzionata ed eccessiva.
Sulla scorta di tanto, ella ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“• accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento comminato in data 31 gennaio 2023 alla ricorrente, per i motivi tutti di cui al presente ricorso e, conseguentemente,
• in via principale, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs 23/2015, annullare il licenziamento comminato e dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore c.f. corrente in 10045 Piossasco (TO), Viale P.IVA_1 dell'Artigianato n. 10 alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, condannandola altresì al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, con la facoltà, in capo al lavoratore, di cui all'art 2 comma 3 del D.Lgs 23/2015;
• in via subordinata, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 23/2015, dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore c.f. Controparte_1
corrente in 10045 Piossasco (TO), Viale dell'Artigianato n. 10 al pagamento, in P.IVA_1 favore della ricorrente, di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo ricompreso fra 6 e 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
• in ogni caso con vittoria di spese legali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA di legge”.
costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle doglianze avversarie e Controparte_1 sostenuto la correttezza del proprio operato nonché la legittimità del licenziamento irrogato, affermando, in ogni caso, la convertibilità della sanzione irrogata in un licenziamento per giustificato motivo soggettivo, laddove ritenuta la condotta della ricorrente non grave al punto da giustificare un recesso immediato, all'esito di una mera riqualificazione giuridica dei fatti oggetto di addebito.
La resistente ha quindi concluso, chiedendo:
“I) Accertare ritenere e dichiarare la legittimità del licenziamento disciplinare e/o per giustificato motivo soggettivo, ai sensi degli artt. 66 e 68 del CCNL UTILITALIA e per l'effetto rigettare tutte le domande proposte nei confronti della convenuta.
II) In subordine procedere alla riqualificazione de licenziamento in licenziamento per giustificato motivo soggettivo con diritto al preavviso.
III) Spese come per legge.”.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante l'esame della documentazione prodotta dalle parti e l'escussione di alcuni testimoni.
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All'udienza odierna, all'esito della discussione orale dei difensori, è pronunciata la presente sentenza.
Considerato che: la ricorrente, alle dipendenze della con decorrenza 1.5.2015 quale “operaio Controparte_1 selezionatore” e con inquadramento nel livello 2B CCNL Imprese di Pulizia per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia integrati/multiservizi (doc. 1 e 2 ric.), ha ricevuto in data 19-20.12.2022 una lettera di contestazione disciplinare, avente il seguente contenuto: “La presente per comunicarLe che questa Società è venuta a conoscenza che Lei, in data 23/11/2022, mentre si trovava davanti alla timbratrice del cantiere di appartenenza, in presenza dei sigg.
, e si rivolgeva nei confronti del suo collega e Per_1 Per_2 Pt_2 Controparte_2 parlando di lavoro straordinario, diceva al sig. che prendeva le “bustarelle” da parte della CP_2 società scrivente, implicitamente dando del “corrotto” al suo collega e “corruttori” alla società Sua datrice di lavoro.
Tale comportamento, oltre ad essere oltraggioso, infamante e menzognero nei confronti del suo collega, lo è per la società scrivente.
Il CCNL UTILITALIA CISAMBIENTE LEGACOOP, e le normative vigenti regolanti il rapporto di lavoro, impongono al dipendente di svolgere la propria attività con il massimo scrupolo e dedizione, al fine di concorrere allo sviluppo dell'impresa.
È evidente che tale suo comportamento costituisce violazione delle più elementari norme comportamentali, nonché delle disposizioni di cui all'art. 66, comma 3 del CCNL in applicazione, nonché il dovere di diligenza del prestatore di lavoro previsto dall'art. 2104 c.c., oltre la violazione di disposizioni aziendali impartitole, che hanno provocato un danno economico all'azienda scrivente.
Tutto ciò premesso Le contestiamo quanto sopra e che la invitiamo a fornire le Sue giustificazioni in merito entro e non oltre giorni cinque dal ricevimento della presente.
Nell'eventualità che la disamina delle Sue giustificazioni non risulti valida, ci riserviamo sin d'ora di adottare nei Suoi confronti i provvedimenti disciplinari opportuni.” (doc. 6 ric).
Non ritenendo di accogliere le giustificazioni rese dalla dipendente in data 18.1.2023, la società resistente l'ha licenziata con lettera datata 31.1.2023 in cui è stata richiamata la contestazione disciplinare ed è stato evidenziato che “In data 18.1.23 è stata esperita audizione in modalità videoconferenza, in cui Era presente sia lei sia la sig.ra In quell'audizione Parte_3 CP_3
Lei si giustificava chiedendo scusa all'azienda e al suo collega , anch'egli presente CP_2 all'audizione su richiesta diretta del Suo sindacato, per aver dato del “corrotto” al Suo collega e dei
“corruttori” alla società scrivente. In tale sede il Suo collega non ha accolto le sue scuse, anzi, svolgendo Lei funzioni di RSA per la Lui si è sentito non tutelato e ha revocato la delega CP_3 sindacale.
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Le facciamo presente che:
Le comprovate minacce o ingiurie gravi verso altri dipendenti dell'impresa, o per manifestazioni calunniose o diffamatorie nei confronti dell'impresa sono comportamenti sanzionabili con il licenziamento con preavviso ai sensi dell'art. 68 comma 3 lett. F) h).
La lesione della fiducia del datore di lavoro – mediante il suddetto comportamento fraudolento, legittima il licenziamento per giusta causa dettato sull'accertamento della inaffidabilità futura del dipendente che con la propria condotta fa perdere all'azienda la fiducia.
Ciò premesso, il fatto contestati è di rilevanza tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario sottostante il rapporto di lavoro, violando generali principi e doveri di disciplina e correttezza costituenti il cd. “minimo etico”, oltre alla violazione delle disposizioni di legge summenzionate, e sono, pertanto, da considerarsi di gravità tale da non consentire la continuazione del rapporto di lavoro neanche in via provvisoria.
Per i suddetti motivi, siamo spiacenti di doverLe comunicare che il rapporto di lavoro con Lei in corso si deve ritenere cessato e risolto per motivi disciplinari e, comunque, per giusta causa, a decorrere dal ricevimento della presente (ciò ai sensi dell'art. 1 della legge 92/2012).
Le sue spettanze di fine rapporto sono a Sua disposizione e Le verranno inviate al Suo domicilio nei tempi tecnici necessari.
Per mera completezza difensiva Le evidenziamo che laddove per ipotesi i fatti addebitiLE non fossero idonei a configurare “giusta causa” di recesso, essi sarebbero comunque idonei a legittimare la “conversione” del licenziamento in licenziamento per giustificato motivo soggettivo” e solo in quel caso Le competerebbe il preavviso.” (doc. 8 ric.).
La ricorrente, nelle giustificazioni già fornite alla società nell'ambito della procedura disciplinare ed anche in giudizio, ha sostenuto che, nella realtà, in data 23.11.2022, nei pressi della timbratrice, alla presenza di altri dipendenti, vi è stato un mero scambio di battute tra colleghi di vecchia data, non avente alcun intento offensivo, ma semmai connotato da toni scherzosi, e rispetto al quale il collega non ha mai lamentato, nei diretti confronti della ricorrente, alcuna rimostranza, CP_2 anzi il loro rapporto è proseguito senza alcuna alterazione.
Nel corso dell'istruttoria giudiziale, i testimoni hanno riferito quanto segue:
- , tra i colleghi presenti ai fatti oggetto di contestazione Controparte_4 disciplinare, nelle more licenziato dalla società, nei confronti della quale ha dichiarato di aver intentato una causa dinanzi a questo Tribunale, all'esito della quale il licenziamento è stato ritenuto illegittimo, ha riferito che “conosco il sig. , confermo che la Controparte_5 ricorrente lo conosce da 14 anni ed ha avuto sempre buoni rapporti con lui. Anche io lo conosco da una quindicina d'anni. … premetto che io e alcuni miei colleghi tra cui e CP_5 la ricorrente eravamo soliti incontrarci prima dell'inizio del lavoro davanti alla macchinetta timbratrice per bere un caffè e parlare del più e del meno. Quella mattina io sono arrivato prima di tutti, ho visto che c'erano le luci accese nel capannone e in lontananza il Pt_4
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a cui chiedevo se stesse facendo straordinario e lui mi rispondeva che era arrivato CP_2 prima e che non sapeva stare senza fare niente. Capitava spesso che lui arrivasse prima e fosse già nel capannone al mio arrivo. Poi sono arrivati anche la ricorrente e altri e ricordo che la ricorrente gli ha chiesto se lavorava gratis o se prendeva forse le “bustarelle”, scherzando, infatti abbiamo riso tutti. Poi io sono andato a cambiarmi nello spogliatoio e quando sono tornato era ancora lì, ma non mi ha detto nulla circa quanto appena CP_5 avvenuto, abbiamo fatto ancora qualche parola e abbiamo continuato a ridere e scherzare con tutti fino all'inizio del turno. … dopo quell'episodio il e la ricorrente hanno CP_5 continuato ad avere sempre i soliti rapporti fino a quando non è arrivata una lettera alla ricorrente di contestazione disciplinare, allora io ho chiesto al perché aveva detto CP_5 quelle cose all'azienda visto che stavamo scherzando e lui mi ha risposto che gli avevano detto di fare così e che l'avevano obbligato e che non sarebbe successo niente, invece io gli dissi che lei rischiava di essere licenziata. Poi la ricorrente è stata licenziata effettivamente ed io ho parlato di nuovo con e lui mi ha detto che l'azienda aveva CP_5 intenzione di licenziare anche me e tutti quelli con contratto di lavoro a tempo indeterminato, forse anche lui, perché troppo costosi per la ditta, per questo era stato obbligato a dire quelle cose nell'episodio del 23.11.2022.”;
- , anch'ella individuata tra i soggetti presenti ai fatti oggetto di addebito, ha Testimone_1 dichiarato che “ho lavorato per la per 5-6 mesi con contratto a tempo Controparte_1 determinato rinnovato per due volte, ho conosciuto quando ho lavorato Controparte_5 per la Abbiamo sempre riso e scherzato insieme, anche con la ricorrente, Controparte_1 avevamo tutti buoni rapporti. … il giorno 23.11.2022 intorno alle 6:15 vicino alla timbratrice ero presente anche io. C'era anche la ricorrente. È arrivato il a timbrare e lo CP_5 abbiamo preso in giro che faceva lo straordinario e prendeva le “bustarelle”. Nello specifico le parole le ha dette la ricorrente ma in modo scherzoso e abbiamo riso tutti insieme, rideva anche lui. Nessuno si è arrabbiato o ha litigato o discusso. … ho lavorato per la fino a febbraio 2023. Posso dire che dopo quell'episodio non ho mai visto Controparte_1 litigare la ricorrente e il sig. , i loro rapporti sono continuati normalmente come CP_5 prima.”;
- , dipendente della dal 2015 fino al 31.10.2024, ha riferito che Controparte_5 CP_1
“è sempre stata mia abitudine recarmi in azienda prima dell'inizio del mio turno di lavoro alle 6:00; quindi io mi recavo alle ore 5:00/5:30 in azienda a fare manutenzione oppure quel che c'era da fare, per esempio nella specifica giornata del 23.11.2022 mi sono messo a fare delle balle di nylon con il ragno. Nessuno mi chiedeva di fare ciò ma era una mia abitudine. Ho ricevuto poi una lettera, circa tre mesi fa, in cui mi è stato detto espressamente di non recarmi in azienda prima del mio turno di lavoro. Preciso che nella giornata del 23.11.2022 la sig.ra mi aveva specificatamente chiesto di fare le Per_3
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balle di nylon, così alle 8:00 potevano occuparsi della carta, ma non mi aveva chiesto di farlo prima dell'inizio del mio turno ma di farlo solo dall'inizio del mio turno alle 6:00. Poi io, che sono arrivato prima come mia abitudine, mi sono reso conto di non aver timbrato perché mi ero dimenticato, così verso le 5:45 mi sono recato alla macchinetta timbratrice dove ho trovato la ricorrente insieme al sig. e alla sig.ra , di cui non CP_4 Tes_1 ricordo il cognome, che erano altri due colleghi, i quali stavano aspettando l'orario giusto per timbrare. A quel punto la ricorrente mi ha detto “tu che ci fai qui?” ed io le ho risposto
“sono venuto a fare il nylon” e lei a quel punto mi ha detto “e… tu non fai niente per niente” lasciando intendere che prendessi qualcosa fuori busta, ma io le ho risposto che non avevo mai preso niente in più. Poi la cosa è finita lì, sono andato nello spogliatoio dove c'era che mi dava dell'”infame”. Per me non era uno scherzo perché me l'ha ripetuto più CP_4 volte. Preciso che mi dava dell'infame perché io ero andato dalla mia responsabile CP_4
a riferirle che la ricorrente mi aveva detto che prendevo dei soldi fuori busta e la Per_3 sig.ra ha preso provvedimenti nei confronti della collega. Tutto è successo nello Per_3 stesso giorno. AD del Giudice rispondo: io ho parlato con la responsabile alle 8:00, quando
è arrivata. Poi ho incontrato nello spogliatoio durante la pausa alle 9:00 circa. AD CP_4 del Giudice di come facesse già a sapere che io avessi parlato con la CP_4 responsabile rispondo che quando la responsabile è arrivata anche e la collega CP_4
le hanno raccontato l'episodio che la ricorrente mi diceva che prendevo un fuori Tes_1 busta. Almeno questo mi è stato detto dalla responsabile. Io ho parlato con la responsabile quando lei mi è venuta incontro nella zona in cui stavo operando con il ragno, le ho raccontato dell'episodio della mattina e lei mi ha detto che già lo sapeva perché glielo aveva raccontato e anche . A questo punto non so perché desse CP_4 Tes_1 CP_4
a me dell'infame. Nei giorni successivi a quello di cui ho riferito la sig.ra on mi ha più Pt_1 detto nulla, soltanto continuava a darmi dell'infame. La mia responsabile mi aveva CP_4 suggerito di sporgere denuncia nei confronti della n base a quello che avevo riferito, Pt_1 ci ho provato ma i Carabinieri di Tortona mi hanno detto che non era penale. … non ho mai ricevuto pressioni da parte di rappresentanti del datore di lavoro né ho mai detto una cosa del genere ad un collega. Neppure so che sia stata riferita una cosa del genere alla ricorrente. AD del Giudice rispondo che la mia responsabile mi disse che avrebbe preso subito provvedimenti nei confronti della ricorrente, quel giorno stesso. AD del Giudice rispondo che mi dava dell'infame quel giorno stesso perché la responsabile aveva CP_4 preso provvedimenti ma io non so come sapesse che la responsabile aveva preso provvedimenti…. la ricorrente era mia collega già alle dipendenze della società che ha preceduto la nell'appalto, ci conosciamo dal 2010. AD del Giudice preciso CP_1 che quando la ricorrente mi ha detto che io non facevo niente per niente davanti alle macchinette non stava scherzando perché non era la prima volta che me lo diceva. AD
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dell'avv. Canetti rispondo: quel giorno, dopo che la ricorrente mi ha detto quel che mi ha detto, è finita lì. Nessuno ha scherzato. Soltanto come ho già detto, poi continuava CP_4
a darmi dell'infame quel giorno e anche i successivi.”;
- , all'epoca dei fatti dipendente della resistente, non presente ai fatti Testimone_2 oggetto di contestazione disciplinare, ha riferito che i rapporti tra i colleghi Pt_1 CP_2 non sono mai cambiati, hanno sempre riso e scherzato insieme, e che il mai le ha CP_2 riferito di screzi avuti con la ricorrente;
- , all'epoca dei fatti dipendente della resistente quale responsabile dell'ufficio Tes_3 procedimenti disciplinari, si è limitata a riferire dello svolgimento del procedimento disciplinare.
Ritiene la scrivente che i fatti addebitati alla ricorrente non abbiano alcun rilievo disciplinare.
Invero, i colleghi presenti ai fatti ed estranei alla contestazione, e Controparte_4
hanno concordemente riferito di un'ordinaria conversazione e di uno scambio di Testimone_1 battute tra colleghi, peraltro tali da 14 anni, il che lascia presumere che vi fosse tra essi una certa confidenza, tanto più che è stato riferito da tutti ( , e ) che CP_4 Per_2 Tes_2 Pt_1 CP_2 abbiano sempre avuto buoni rapporti ed abbiano sempre riso e scherzato insieme. È pacifico che quella mattina fosse già al lavoro prima dell'inizio del turno, che non avesse però Controparte_2 timbrato il cartellino per attestare la propria presenza e che lo abbia fatto soltanto alla presenza della ricorrente e degli altri colleghi presenti. Non ha alcun rilievo in questa sede se il CP_2 avesse iniziato a lavorare in anticipo di propria iniziativa o per direttiva ricevuta dal superiore gerarchico, né il motivo per il quale non avesse già timbrato il cartellino delle presenze al proprio arrivo. Tale situazione fattuale ha sollecitato la battuta della collega, che si è limitata a chiedergli se lavorasse gratis o fosse pagato “fuori busta” con “bustarelle”. Dalle deposizioni dei testimoni non traspare che la ricorrente abbia dato per certo che il fosse pagato, per il lavoro CP_2 straordinario svolto, “in nero”, ma soltanto che abbia avanzato l'ipotesi con tono scherzoso a mo' di battuta a cui tutti, compreso il , hanno riso. A nessuno il è sembrato offeso o ha CP_2 CP_2 riferito di essersi sentito tale.
Tuttavia è pacifico che egli abbia poi riferito, non è dato sapere in quali termini, l'episodio alla responsabile , che nonostante le ripetute intimazioni a comparire quale testimone e le Per_3 sanzioni irrogate per le mancate giustificazioni, non si è mai presentata dinanzi a questo Tribunale per rendere noto quanto a sua conoscenza, neppure a seguito dell'ordine di accompagnamento coattivo disposto per l'udienza odierna, e poi il caso è stato segnalato all'ufficio procedimenti disciplinari.
Invero, la deposizione del risulta piuttosto incoerente e contrastante con quanto riferito CP_2 dagli altri testimoni, soprattutto per quanto concerne ciò che sarebbe avvenuto dopo la conversazione con i colleghi nei pressi della timbratrice il 23.11.2022. Egli avrebbe riferito alla responsabile, al suo arrivo quel giorno stesso, che la ricorrente gli aveva detto che prendeva soldi
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“fuori busta” per il lavoro straordinario, ma la responsabile avrebbe riferito di essere già stata notiziata dagli altri colleghi presenti, che mai hanno riferito nulla di simile;
quindi il collega , CP_4 più tardi nella mattinata, incontrandolo nello spogliatoio, lo avrebbe offeso, dicendogli che si era comportato da “infame” perché aveva riferito l'episodio alla responsabile, nonostante, secondo quanto indicato dal , lo stesso lo avrebbe addirittura preceduto nell'andare a CP_2 CP_4 Co riferirle quanto accaduto;
avrebbe saputo del comportamento del Prete dalla stessa CP_4 responsabile, che gli avrebbe annunciato che avrebbe preso provvedimenti nei confronti della ricorrente, l'unica che sarebbe stata interessata ad averne notizia, quella stessa mattina. Invero, dalle dichiarazioni del teste sembra che egli si sia risentito più per l'atteggiamento tenuto nei suoi confronti dal collega che per il comportamento della ricorrente. CP_4
Ed allora non sembra poi così fantasiosa la circostanza riferita dal teste circa quanto CP_4 comunicatogli dal collega rispetto a pressioni ricevute dalla società affinchè in qualche Tes_4 modo enfatizzasse i toni e gli effetti della frase rivoltagli dalla collega l 23.11.2022. Pt_1
In ogni caso, anche a prescindere da ciò, è evidente che la doglianza del dipendente di CP_2 essere stato negativamente colpito da una mera allusione esternata dalla collega in un contesto amichevole e scherzoso non può costituire motivo per ritenere che quest'ultima non avrebbe nel futuro tenuto un comportamento corretto e conforme ai propri obblighi contrattuali nei confronti della società datrice di lavoro. Quanto alla posizione di quest'ultima, non risulta essere stata mossa alcuna seria e concreta accusa nei confronti della stessa;
né la portata delle esternazioni della dipendente, tenuto conto della qualità degli interlocutori, del contesto e delle modalità con cui si è svolta la conversazione in cui si è inserita la battuta della stessa, appaiono realmente offensive. Le parole della ricorrente sono calate nell'ambito di una chiacchierata scherzosa tra colleghi di lavoro di vecchia data prima dell'inizio del turno lavorativo. Non vi è stata una insubordinazione nei confronti dei superiori, non vi è stato un coinvolgimento di terzi e non è stata contestata alcuna reiterazione nel comportamento addebitato.
Nella lettera di contestazione disciplinare si fa riferimento ad implicite accuse di “corruzione” in maniera del tutto inappropriata, oltre che ad un “danno economico” mai allegato, mentre nella lettera di licenziamento la condotta addebitata a viene sussunta in una fattispecie, tra Parte_1 quelle previste dal CCNL applicato al rapporto, peraltro punibile, secondo le previsioni dello stesso, con il licenziamento con preavviso, di cui non ricorrono gli estremi: tale fattispecie riguarda ipotesi di minacce o ingiurie gravi o manifestazioni calunniose o diffamatorie, del tutto insussistenti nel concreto.
Ebbene, “In tema di licenziamento disciplinare, nel caso in cui il fatto contestato al lavoratore, pur sussistente nella sua materialità, risulti privo di illiceità, offensività o antigiuridicità, trova applicazione la tutela reintegratoria cd. attenuata prevista ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2015, vigente ratione temporis.” (Cassazione civile sez. lav., 02/11/2023, n.30469).
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Ne consegue che il licenziamento dev'essere annullato e la società resistente condannata alla reintegrazione della lavoratrice ricorrente nel posto di lavoro, ferma la facoltà per quest'ultima di avvalersi dell'alternativa prevista dall'art. 2, co. 3, D.Lgs. 23/2015, e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nel limite di dodici mensilità, oltre che al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.
L'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, parametro di riferimento per il calcolo dell'indennità, è stata indicata in € 1.802,36 da parte ricorrente, senza che sia stata sollevata alcuna contestazione dalla controparte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della società resistente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando,
• annulla il licenziamento irrogato dalla società resistente nei confronti della ricorrente in data
31.1.2023;
• condanna la società resistente alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro, salva la possibilità per quest'ultima di richiedere l'indennità sostitutiva di cui all'art. 2, co. 3,
D.Lgs. 23/2015, e al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€
1.802,36), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nel limite di dodici mensilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva;
• condanna la società resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 6.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge e c.u. versato.
Alessandria, 22.9.2025
Il Giudice
Silvia Fioraso
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