Ordinanza presidenziale 5 aprile 2025
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00340/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00114/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 114 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Campanati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Ancona, via Maratta 14;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 02/11/2015 del centro informatico amministrativo nazionale della Guardia di Finanza, notificata il 23/11/2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Vista la comunicazione depositata il 24 ottobre 2025, non notificata, con la quale parte ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 dicembre 2025 il dott. LA IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che con atto depositato in giudizio il 24 ottobre 2025, la parte ricorrente ha dichiarato, tramite il proprio difensore, di rinunciare al ricorso e alle relative domande, con richiesta di compensazione delle spese di lite;
- che, ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a., “ la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza ”;
- che la parte ricorrente non ha provveduto al suddetto adempimento, limitandosi a depositare l’atto di rinuncia;
- che, pur in assenza di rituale rinuncia, la dichiarazione resa dal difensore, costituisce inequivoca manifestazione del difetto di interesse alla decisione nel merito (art. 84, comma 4 c.p.a.);
- che con atto depositato l’11 dicembre 2025 il Ministero intimato ha dichiarato di aderire alla declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse e alla compensazione delle spese di lite;
- che, a norma degli artt. 35, comma 1, lett. c) e 84, comma 4 c.p.a. dev’essere pertanto dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;
- che le spese di lite possono essere compensate, sussistendone giusti motivi, considerata la particolarità della questione esaminata e l’adesione dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA IN, Presidente, Estensore
EN GA, Primo Referendario
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LA IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.