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Accoglimento
Sentenza 24 marzo 2026
Accoglimento
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 24/03/2026, n. 2447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2447 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07890/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 24/03/2026
N. 02447 /2026 REG.PROV.COLL. N. 07890/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7890 del 2025, proposto da RE LC, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola
ER e ER LI, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi 12
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria (sezione prima) n.
632/2025 N. 07890/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il consigliere Fabio
AN, sulle conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L'appellante indicato in intestazione, docente di scuola secondaria di II grado a tempo determinato, ha agito nella presente sede giurisdizionale amministrativa contro il Ministero dell'istruzione e del merito per l'ottemperanza del giudicato civile di cui alla sentenza del Tribunale ordinario di Perugia del 2 febbraio 2024, n. 45, con il quale
è stato accertato il suo diritto «ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici
2018/2019, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024», e il Ministero è stato condannato
«ad erogare (…) la prestazione oggetto di causa».
2. In accoglimento del suo ricorso, con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione l'adito Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria ha ordinato al
Ministero resistente di corrispondere al ricorrente le somme dovute, pari ad €
2.000,00; ha inoltre nominato un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza; ed ha infine condannato l'amministrazione soccombente alla refusione delle spese di causa, liquidate in € 500,00, oltre agli accessori di legge.
3. Con il presente appello l'originario ricorrente impugna la statuizione sulle spese e la sottostante motivazione, riferita al «carattere seriale della controversia».
4. Si è costituito in resistenza il Ministero dell'istruzione e del merito. N. 07890/2025 REG.RIC.
DIRITTO
1. L'appello censura la quantificazione degli onorari di causa sotto il profilo della conformità tanto ai vigenti parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, stabiliti con decreto del Ministro della giustizia del 10 marzo
2014, n. 55, come successivamente modificati (con decreto ministeriale dell'8 marzo
2018, n. 37), quanto al decoro professionale, ai sensi dell'art. 2233, comma 2, cod. civ.
2. Sotto il primo profilo si afferma l'inderogabilità dei valori fissati a livello ministeriale, la cui applicazione al caso di specie, tenuto conto di quello di € 2.000,00 della controversia, condurrebbero ad una quantificazione del compenso nella misura minima di € 1.189,00, sulla base dell'articolazione per fasi ivi prevista (di studio, introduttiva e decisionale). Sotto il secondo profilo viene dedotto che per il suo carattere significativamente discosto dai valori minimi, come sopra determinati,
l'importo di € 500,00 liquidato in primo grado si paleserebbe non adeguato all'opera professionale svolta per la difesa in giudizio della parte, la quale - si sottolinea - è stata costretta ad agire in ottemperanza a causa dell'inerzia serbata dal Ministero resistente nell'esecuzione del giudicato civile.
2. Le censure così sintetizzabili sono fondate nei termini di seguito specificati.
3. L'onorario liquidato in primo grado si pone in effetti al di sotto del valore minimo liquidabile in base ai parametri ministeriali, che per le sopra menzionate fasi di studio, introduttiva e decisionale conducono alla somma di € 1.189,00 richiesta con l'appello.
4. Sennonché in applicazione del criterio dell'adeguatezza enunciato dal sopra citato art. 2233, comma 2, cod. civ. l'ammontare così determinabile risulta comunque eccessivo rispetto all'attività difensiva in concreto svolta nel presente giudizio di ottemperanza. Nella sostanza questa si è infatti limitata alla proposizione del ricorso, in risposta del quale il Ministero resistente si è costituito in giudizio con comparsa di N. 07890/2025 REG.RIC.
mera forma. Di ciò il ricorrente ha dato atto nella propria memoria conclusionale, con la quale a sua volta ha insistito nelle domande già formulate in ricorso.
5. Per la descritta attività processuale appare quindi adeguato un compenso di €
800,00, cui vanno aggiunti gli accessori di legge.
6. In conclusione, in accoglimento dell'appello nei termini sopra specificati ed in riforma della sentenza di primo grado, nella parte concernente la liquidazione degli onorari di causa, questi vanno liquidati nella misura ora esposta.
7. In ragione del limitato ambito di cognizione devoluto in appello le spese di questo grado vanno liquidate in misura inferiore, indicata in dispositivo.
8. In entrambi i casi va disposta la distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza di primo grado, condanna il Ministero dell'istruzione e del merito a rifondere al ricorrente le spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 800,00, oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Condanna il Ministero dell'istruzione e del merito a rifondere al medesimo ricorrente le spese del grado d'appello, liquidate in € 300,00, oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 07890/2025 REG.RIC.
Marco PA, Presidente
Fabio AN, Consigliere, Estensore
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
L'ESTENSORE
Fabio AN
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Marco PA
Pubblicato il 24/03/2026
N. 02447 /2026 REG.PROV.COLL. N. 07890/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7890 del 2025, proposto da RE LC, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola
ER e ER LI, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi 12
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria (sezione prima) n.
632/2025 N. 07890/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il consigliere Fabio
AN, sulle conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L'appellante indicato in intestazione, docente di scuola secondaria di II grado a tempo determinato, ha agito nella presente sede giurisdizionale amministrativa contro il Ministero dell'istruzione e del merito per l'ottemperanza del giudicato civile di cui alla sentenza del Tribunale ordinario di Perugia del 2 febbraio 2024, n. 45, con il quale
è stato accertato il suo diritto «ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici
2018/2019, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024», e il Ministero è stato condannato
«ad erogare (…) la prestazione oggetto di causa».
2. In accoglimento del suo ricorso, con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione l'adito Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria ha ordinato al
Ministero resistente di corrispondere al ricorrente le somme dovute, pari ad €
2.000,00; ha inoltre nominato un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza; ed ha infine condannato l'amministrazione soccombente alla refusione delle spese di causa, liquidate in € 500,00, oltre agli accessori di legge.
3. Con il presente appello l'originario ricorrente impugna la statuizione sulle spese e la sottostante motivazione, riferita al «carattere seriale della controversia».
4. Si è costituito in resistenza il Ministero dell'istruzione e del merito. N. 07890/2025 REG.RIC.
DIRITTO
1. L'appello censura la quantificazione degli onorari di causa sotto il profilo della conformità tanto ai vigenti parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, stabiliti con decreto del Ministro della giustizia del 10 marzo
2014, n. 55, come successivamente modificati (con decreto ministeriale dell'8 marzo
2018, n. 37), quanto al decoro professionale, ai sensi dell'art. 2233, comma 2, cod. civ.
2. Sotto il primo profilo si afferma l'inderogabilità dei valori fissati a livello ministeriale, la cui applicazione al caso di specie, tenuto conto di quello di € 2.000,00 della controversia, condurrebbero ad una quantificazione del compenso nella misura minima di € 1.189,00, sulla base dell'articolazione per fasi ivi prevista (di studio, introduttiva e decisionale). Sotto il secondo profilo viene dedotto che per il suo carattere significativamente discosto dai valori minimi, come sopra determinati,
l'importo di € 500,00 liquidato in primo grado si paleserebbe non adeguato all'opera professionale svolta per la difesa in giudizio della parte, la quale - si sottolinea - è stata costretta ad agire in ottemperanza a causa dell'inerzia serbata dal Ministero resistente nell'esecuzione del giudicato civile.
2. Le censure così sintetizzabili sono fondate nei termini di seguito specificati.
3. L'onorario liquidato in primo grado si pone in effetti al di sotto del valore minimo liquidabile in base ai parametri ministeriali, che per le sopra menzionate fasi di studio, introduttiva e decisionale conducono alla somma di € 1.189,00 richiesta con l'appello.
4. Sennonché in applicazione del criterio dell'adeguatezza enunciato dal sopra citato art. 2233, comma 2, cod. civ. l'ammontare così determinabile risulta comunque eccessivo rispetto all'attività difensiva in concreto svolta nel presente giudizio di ottemperanza. Nella sostanza questa si è infatti limitata alla proposizione del ricorso, in risposta del quale il Ministero resistente si è costituito in giudizio con comparsa di N. 07890/2025 REG.RIC.
mera forma. Di ciò il ricorrente ha dato atto nella propria memoria conclusionale, con la quale a sua volta ha insistito nelle domande già formulate in ricorso.
5. Per la descritta attività processuale appare quindi adeguato un compenso di €
800,00, cui vanno aggiunti gli accessori di legge.
6. In conclusione, in accoglimento dell'appello nei termini sopra specificati ed in riforma della sentenza di primo grado, nella parte concernente la liquidazione degli onorari di causa, questi vanno liquidati nella misura ora esposta.
7. In ragione del limitato ambito di cognizione devoluto in appello le spese di questo grado vanno liquidate in misura inferiore, indicata in dispositivo.
8. In entrambi i casi va disposta la distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza di primo grado, condanna il Ministero dell'istruzione e del merito a rifondere al ricorrente le spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 800,00, oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Condanna il Ministero dell'istruzione e del merito a rifondere al medesimo ricorrente le spese del grado d'appello, liquidate in € 300,00, oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 07890/2025 REG.RIC.
Marco PA, Presidente
Fabio AN, Consigliere, Estensore
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
L'ESTENSORE
Fabio AN
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Marco PA