Ordinanza collegiale 2 marzo 2026
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 30/04/2026, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00807/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01457/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1457 del 2025, proposto da
MA TO, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca De Ciuceis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Salerno, al corso Vittorio Emanuele, 58;
per l’ottemperanza
alla sentenza n. 1478/2023 emessa dal Tribunale di Salerno il 6.10.2023 all’esito del procedimento iscritto al N.R.G. 4187/2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 il cons. LU US come da verbale;
Premesso che col ricorso in epigrafe l’instante ha agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza dell’Amministrazione statale intimata alla sentenza indicata in epigrafe;
Considerato che, in vista dell’odierna udienza camerale, con atto depositato il 10 marzo 2025, l’avvocato di parte ricorrente ha chiesto al Collegio di dichiarare la cessazione della materia del contendere, in ragione dell’avvenuto pagamento di quanto richiesto, circostanza peraltro confermata anche dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con relazione depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 3 aprile 2026;
Ritenuto, stante l’effetto satisfattivo dell’occorsa sopravvenienza, che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Ritenuto, quanto alle spese, di poterle compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU US, Presidente, Estensore
Michele Di Martino, Primo Referendario
Marcello Polimeno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LU US |
IL SEGRETARIO