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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 364/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZONNO DESIREE', Presidente
MASTRORILLI PIETRO, RE
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2086/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 502633 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso odierno Ricorrente_1 esponeva di aver ricevuto l'intimazione di pagamento n. 014.2025.9011118787.000, notificata il 5.6.2025 con cui si intimava il pagamento di un debito portato da diverse cartelle esattoriali di natura tributaria pari complessivamente ad € 25.000,00 circa.
Esponeva altresì che ricevuta la notifica della suddetta intimazione, in data 06.06.2025, aveva presentato ad ADER istanza di rateizzazione del debito di cui alla suddetta intimazione e che, in data 12.06.2025, ADER aveva notificato preavviso di rigetto dell'istanza di dilazione n. 502633, rappresentando l'impossibilità di accedere alla rateizzazione del debito in virtù di un precedente piano di rateizzazione revocato per decadenza.
Per cui in data 02.07.2025, ADER notificava il rigetto dell'istanza di dilazione.
Lamenta l'istante la violazione dell'art. 19 del D.P.R. 602/73 e del comma 3 dell'articolo 15-bis del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 in combinato con art. 3 e 53 della Costituzione
Resiste l'ADER.
Il comma 3 dell'art. 19 del D.P.R. 602/73, nella sua formulazione ratione temporis vigente e dunque precedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 110/2024, prevede che
“in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico non può essere nuovamente rateizzato”. A dire dell'istante, tale formulazione del comma 3 dell'art. 19, è stata introdotta dal comma 1 dell'articolo 15- bis, comma 1, lettera b), numero 2), del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, entrato in vigore il 16.07.2022.
Tuttavia, il comma 2 e 3 dell'articolo 15-bis del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 prevedevano, in passato, che:
“fermo restando quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla data di cui al comma 2, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tale caso, al nuovo piano di rateazione si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo”.
Dunque, per le rateizzazioni concesse prima del 16.07.2022, in caso di decadenza, il carico poteva essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data risultavano integralmente saldate.
Invece, per le rateizzazioni concesse dopo il 16.07.2022, in caso di decadenza, il carico non può essere nuovamente rateizzato anche laddove le rate scadute alla stessa data siano integralmente saldate.
Per cui, secondo parte ricorrente, “è evidente la disparità di trattamento prevista dalla norma che non si concilia con i principi di uguaglianza e capacità contributiva. Per tali ragioni, si chiede di rimettere gli atti del presente giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale…”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La suddetta obiezione è infondata.
Premesso che il Ricorrente_1, al fine di evidenziare la concreta rilevanza della questione di incostituzionalità sottesa, avrebbe dovuto qui allegare e dimostrare in ogni caso (ciò che non è stato fatto) di aver saldato le rate scadute prima del 16.7.2022 e quindi il suo diritto ad accedere, se del caso, all'opzione normativa per così dire più favorevole, vi è poi che, come è noto, le normative, quale quella in esame, introduttive di agevolazioni (come la rateizzazione di debiti scaduti) di natura eccezionale, dipendono ed hanno come presupposto la concreta possibilità di bilancio per l'Erario, a livello economico, di consentire siffatti meccanismi di favore;
per cui qui non si ravvisa alcuna violazione del principio costituzionale di uguaglianza rispetto al trattamento riservato dalla disciplina posteriore - rispondendo, quest'ultimo, alla scelta discrezionale del legislatore nazionale di regolare diversamente situazioni successive nel tempo, a seconda del limiti di bilancio statali e della politica economica periodicamente stanziata.
La domanda è quindi infondata e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, in favore della costituita Agenzia, che liquida in euro 2500,00, oltre accessori, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Bari, 23.2.2026
Il Presidente
Dr.ssa Desireè Zonno
Il giudice est.
Dr. Pietro Mastrorilli
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZONNO DESIREE', Presidente
MASTRORILLI PIETRO, RE
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2086/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 502633 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso odierno Ricorrente_1 esponeva di aver ricevuto l'intimazione di pagamento n. 014.2025.9011118787.000, notificata il 5.6.2025 con cui si intimava il pagamento di un debito portato da diverse cartelle esattoriali di natura tributaria pari complessivamente ad € 25.000,00 circa.
Esponeva altresì che ricevuta la notifica della suddetta intimazione, in data 06.06.2025, aveva presentato ad ADER istanza di rateizzazione del debito di cui alla suddetta intimazione e che, in data 12.06.2025, ADER aveva notificato preavviso di rigetto dell'istanza di dilazione n. 502633, rappresentando l'impossibilità di accedere alla rateizzazione del debito in virtù di un precedente piano di rateizzazione revocato per decadenza.
Per cui in data 02.07.2025, ADER notificava il rigetto dell'istanza di dilazione.
Lamenta l'istante la violazione dell'art. 19 del D.P.R. 602/73 e del comma 3 dell'articolo 15-bis del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 in combinato con art. 3 e 53 della Costituzione
Resiste l'ADER.
Il comma 3 dell'art. 19 del D.P.R. 602/73, nella sua formulazione ratione temporis vigente e dunque precedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 110/2024, prevede che
“in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico non può essere nuovamente rateizzato”. A dire dell'istante, tale formulazione del comma 3 dell'art. 19, è stata introdotta dal comma 1 dell'articolo 15- bis, comma 1, lettera b), numero 2), del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, entrato in vigore il 16.07.2022.
Tuttavia, il comma 2 e 3 dell'articolo 15-bis del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 prevedevano, in passato, che:
“fermo restando quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla data di cui al comma 2, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tale caso, al nuovo piano di rateazione si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo”.
Dunque, per le rateizzazioni concesse prima del 16.07.2022, in caso di decadenza, il carico poteva essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data risultavano integralmente saldate.
Invece, per le rateizzazioni concesse dopo il 16.07.2022, in caso di decadenza, il carico non può essere nuovamente rateizzato anche laddove le rate scadute alla stessa data siano integralmente saldate.
Per cui, secondo parte ricorrente, “è evidente la disparità di trattamento prevista dalla norma che non si concilia con i principi di uguaglianza e capacità contributiva. Per tali ragioni, si chiede di rimettere gli atti del presente giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale…”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La suddetta obiezione è infondata.
Premesso che il Ricorrente_1, al fine di evidenziare la concreta rilevanza della questione di incostituzionalità sottesa, avrebbe dovuto qui allegare e dimostrare in ogni caso (ciò che non è stato fatto) di aver saldato le rate scadute prima del 16.7.2022 e quindi il suo diritto ad accedere, se del caso, all'opzione normativa per così dire più favorevole, vi è poi che, come è noto, le normative, quale quella in esame, introduttive di agevolazioni (come la rateizzazione di debiti scaduti) di natura eccezionale, dipendono ed hanno come presupposto la concreta possibilità di bilancio per l'Erario, a livello economico, di consentire siffatti meccanismi di favore;
per cui qui non si ravvisa alcuna violazione del principio costituzionale di uguaglianza rispetto al trattamento riservato dalla disciplina posteriore - rispondendo, quest'ultimo, alla scelta discrezionale del legislatore nazionale di regolare diversamente situazioni successive nel tempo, a seconda del limiti di bilancio statali e della politica economica periodicamente stanziata.
La domanda è quindi infondata e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, in favore della costituita Agenzia, che liquida in euro 2500,00, oltre accessori, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Bari, 23.2.2026
Il Presidente
Dr.ssa Desireè Zonno
Il giudice est.
Dr. Pietro Mastrorilli