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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/12/2025, n. 2750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2750 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa OB RA,
in esito al deposito delle note scritte, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 02.12.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 4513/2023 R.G. e vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., p.iva , rappresentato e difeso, dall'avv. P.IVA_1
HE GI, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
, C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._1
(ME) 05/05/1963, rappresentato e difeso dall'avv. RUSSO ANTONIA, giusta procura in atti
Resistente
1 OGGETTO: crediti di lavoro
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in 23/08/2023 la Parte_2 opponeva il decreto ingiuntivo n. 500/2023, reso nel giudizio monitorio n.
3524/2023 RG, con cui il Tribunale di Messina, le aveva ingiunto di pagare la somma di euro 3.149,07 in favore di per le ore di lavoro Controparte_1 straordinario svolto.
Eccepiva l'assenza di preventiva autorizzazione esplicita allo svolgimento di lavoro straordinario nonché l'assenza di copertura finanziaria.
Con comparsa di costituzione del 26.4.2024, avversava Controparte_1
l'opposizione richiamando la giurisprudenza di legittimità e di merito a sostegno delle proprie pretese e, in fatto, l'avvenuto deposito dei fogli firma recanti il visto del dirigente a comprova della richiesta autorizzazione.
Con le note del 13.1.2025 parte opponente dichiarava di rinuciare all'azione chiedendo la compensazione delle spese di lite in ragione del mutamento giurisprudenziale in materia e parte opposta chiedeva, invece, la condanna alla rifusione delle spese di lite.
Depositate le note difensive, la causa viene così decisa dando atto dell'estinzione del giudizio in ragione della rinuncia all'azione.
Come affermato dalla Suprema Corte, la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante (ex multis Cass.
18255/2004).
2 Non può essere accolta l'istanza dell'opponente in merito alla sussistenza di un revirement giurisprudenziale considerato che l'opposta aveva già evidenziato, nel ricorso per decreto ingiuntivo, la sussistenza di precedenti giurisprudenziali di merito e di legittimità a sostegno delle proprie pretese.
Già infatti con la pronuncia n. 18063/2023 la Suprema Corte aveva affrontato il tema dei requisiti per la liquidazione del compenso per il lavoro straordinario nel caso che non vi fosse autorizzazione esplicita e preventiva e quand'anche vi fossero limiti imposti dalla spesa pubblica.
Le spese seguono quindi la soccombenza principale e si liquidano ex D.M. n.
55/2014 come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la serialità delle questioni esaminate e la durata infratriennale del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede;
- Dichiara l'estinzione del giudizio e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto che liquida in euro 1.313,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali che distrae in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 03.12.2025
Il Giudice del Lavoro
OB RA
3 4
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa OB RA,
in esito al deposito delle note scritte, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 02.12.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 4513/2023 R.G. e vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., p.iva , rappresentato e difeso, dall'avv. P.IVA_1
HE GI, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
, C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._1
(ME) 05/05/1963, rappresentato e difeso dall'avv. RUSSO ANTONIA, giusta procura in atti
Resistente
1 OGGETTO: crediti di lavoro
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in 23/08/2023 la Parte_2 opponeva il decreto ingiuntivo n. 500/2023, reso nel giudizio monitorio n.
3524/2023 RG, con cui il Tribunale di Messina, le aveva ingiunto di pagare la somma di euro 3.149,07 in favore di per le ore di lavoro Controparte_1 straordinario svolto.
Eccepiva l'assenza di preventiva autorizzazione esplicita allo svolgimento di lavoro straordinario nonché l'assenza di copertura finanziaria.
Con comparsa di costituzione del 26.4.2024, avversava Controparte_1
l'opposizione richiamando la giurisprudenza di legittimità e di merito a sostegno delle proprie pretese e, in fatto, l'avvenuto deposito dei fogli firma recanti il visto del dirigente a comprova della richiesta autorizzazione.
Con le note del 13.1.2025 parte opponente dichiarava di rinuciare all'azione chiedendo la compensazione delle spese di lite in ragione del mutamento giurisprudenziale in materia e parte opposta chiedeva, invece, la condanna alla rifusione delle spese di lite.
Depositate le note difensive, la causa viene così decisa dando atto dell'estinzione del giudizio in ragione della rinuncia all'azione.
Come affermato dalla Suprema Corte, la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante (ex multis Cass.
18255/2004).
2 Non può essere accolta l'istanza dell'opponente in merito alla sussistenza di un revirement giurisprudenziale considerato che l'opposta aveva già evidenziato, nel ricorso per decreto ingiuntivo, la sussistenza di precedenti giurisprudenziali di merito e di legittimità a sostegno delle proprie pretese.
Già infatti con la pronuncia n. 18063/2023 la Suprema Corte aveva affrontato il tema dei requisiti per la liquidazione del compenso per il lavoro straordinario nel caso che non vi fosse autorizzazione esplicita e preventiva e quand'anche vi fossero limiti imposti dalla spesa pubblica.
Le spese seguono quindi la soccombenza principale e si liquidano ex D.M. n.
55/2014 come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la serialità delle questioni esaminate e la durata infratriennale del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede;
- Dichiara l'estinzione del giudizio e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto che liquida in euro 1.313,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali che distrae in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 03.12.2025
Il Giudice del Lavoro
OB RA
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