Decreto cautelare 24 luglio 2025
Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00275/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01742/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1742 del 2025, proposto da
-OMISSIS-e -OMISSIS-, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Gallenca, Davide Gallenca e Stefano Calla', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito e Istituto Comprensivo di -OMISSIS-, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e presso la stessa ex lege domiciliati in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del verbale -OMISSIS-del consiglio di Classe -OMISSIS-dell'Istituto Comprensivo Scolastico Statale di -OMISSIS- del -OMISSIS-con il quale è stata determinata la non ammissione alla classe successiva;
per quanto di ragione, della pagella di fine a.s. 2024/25 del -OMISSIS-;
per quanto di ragione, della “relazione relativa alla non ammissione alla classe successiva dell'alunno";
di ogni altro atto connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli intimati Ministero dell'Istruzione e del Merito e Istituto Comprensivo di -OMISSIS-;
Vista la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso resa dalla difesa ricorrente all’udienza pubblica del 11 febbraio 2026;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. Marco ST e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il minore ricorrente ha frequentato nell’anno scolastico 2024/2025 la classe seconda della scuola secondaria di primo grado e presenta un quadro diagnostico connotato dalla presenza di plurimi disturbi, come da relazione medica prodotta da parte ricorrente sub doc. 3; risulta inserito, pertanto, tra gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) pur in assenza della certificazione da parte di una struttura sanitaria pubblica ed è beneficiario di un Piano didattico personalizzato (PDP).
2. In sede di scrutinio finale ha conseguito una valutazione insufficiente pari a 5/10 in italiano, matematica e arte e pari a 4/10 in seconda lingua comunitaria e musica, che ha condotto il Consiglio di classe a non ammetterlo alla classe successiva sulla base del seguente giudizio “…viste le valutazioni delle discipline esprime all’unanimità il giudizio di non ammissione alla classe successiva in quanto gli obiettivi formativi non sono stati raggiunti e le diffuse carenze, determinate da mancanza di impegno costante, non possono essere colmate nel breve periodo estivo. Tale delibera, a lungo ponderata, viene considerata proficua per fornire all’allievo la possibilità di maturare un atteggiamento di maggiore responsabilità e maturità, infine di recuperare le competenze non apprese in questo anno scolastico” .
3. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale sono insorti avverso la deliberazione scolastica, chiedendone l’annullamento previa sospensione monocratica e collegiale, deducendo la natura eccezionale della non ammissione degli studenti della c.d. “scuola media” alla classe successiva, anche in presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline; gli esponenti, inoltre, hanno stigmatizzato l’inadeguatezza dell’istruttoria scolastica e della motivazione del provvedimento, in tesi carenti nell’individuare ed esplicare le ragioni dell’insufficienza del periodo estivo ai fini del recupero e non riferite al complessivo percorso scolastico dell’alunno; gli esponenti hanno poi contestato la “relazione sulla non ammissione alla classe successiva” sottoscritta dalla coordinatrice di classe e ostesa solo a seguito di specifica istanza, poiché non allegata né citata nel verbale del Consiglio di classe e, comunque, non espressiva della volontà collegiale dell’organo scolastico; infine, i ricorrenti hanno dedotto plurime violazioni delle prescrizioni del PDP, appuntando le proprie critiche sulle note di dimenticanza del materiale, sulle modalità valutative di alcune discipline, sulle concrete opportunità di recupero delle insufficienze e sulla somministrazione di plurime verifiche nelle medesime giornate.
4. Il Presidente dell’adita II Sezione con decreto n. 333/2025 ha respinto l’istanza di concessione di misure cautelari monocratiche e disposto incombenti istruttori a carico della parte resistente; le Amministrazioni intimate, nel frattempo costituitesi, vi hanno ottemperato versando in giudizio quanto richiesto.
5. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio del 9.9.2025, ha accolto l’istanza cautelare con ordinanza n. 441/2025, ritenendo il ricorso assistito da una favorevole prognosi di accoglimento con riferimento al solo profilo di difetto di istruttoria e motivazione appuntato sulla mancanza di una approfondita valutazione dell’intero percorso scolastico dell’alunno.
6. Il Consiglio di classe dell’istituto, convocato al fine di dare esecuzione alle statuizioni rese in sede cautelare, ha rinnovato in data 12.9.2025 la valutazione dello studente alla luce delle direttrici metodologiche ivi tracciate, giungendo nuovamente a deliberarne la non ammissione alla classe successiva sulla base di una più approfondita motivazione.
7. La difesa erariale ha dato atto delle sopra sunteggiate sopravvenienze provvedimentali e insistito per il rigetto del ricorso con memoria depositata il 9.1.2026.
8. All’udienza pubblica del 11.2.2026 la difesa ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, insistendo, tuttavia, per la condanna della controparte pubblica alla rifusione delle spese di lite in ragione dell’accoglimento dell’istanza cautelare.
9. Il Collegio, considerato che la mancata impugnazione dell’ultima deliberazione del Consiglio di Classe comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione della causa e vista la dichiarazione in tal senso espressa della difesa ricorrente in sede di pubblica udienza, ritiene il ricorso improcedibile.
10. Le spese di giudizio vanno poste a carico del Ministero dell’Istruzione, sulla base del principio di soccombenza virtuale, in quanto l’impugnata delibera del Consiglio di classe datata -OMISSIS-era basata su una motivazione lacunosa, come palesato nella sopra citata ordinanza di accoglimento dell’istanza cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere ai ricorrenti la somma complessiva di euro 1.500 (millecinquecento), oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, a titolo di spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU BE, Presidente
Marco ST, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco ST | LU BE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.