Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Trento, sentenza 19/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Trento |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA
N. 2/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE DI TRENTO composta dai magistrati:
ER ER ON PE Presidente f.f.
Massimo AGLIOCCHI Consigliere relatore Anna LA Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 4950 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:
- K.P., nata a [...], il IS, C.F.: IS, non costituita in giudizio;
- esaminati tutti gli atti ed i documenti di causa;
- uditi, alla pubblica udienza del 12 novembre 2025, con l’assistenza del segretario dott. Davide Orlandi, il magistrato relatore Cons. Massimo Agliocchi e il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Ref. Anna Maria Iadecola.
Nessuno è comparso per la dott.ssa K.P..
FATTO
1.1 Con atto di citazione depositato il 23/05/2025 la Procura regionale ha chiamato in giudizio il dott. P.P. e la dott.ssa K.P. in qualità, all’epoca dei fatti, di medici chirurghi dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento (A.P.S.S.), contestando un danno complessivo di euro 225.376,00 conseguente all’atto di transazione stragiudiziale sottoscritto dall’Amministrazione in una fattispecie di malpractice medica.
In particolare, ai due chirurghi l’attore contesta, rispettivamente nella misura del 70% a carico del dott. P. e del 30% a carico della dott.ssa P., una condotta omissiva gravemente colposa per il mancato adempimento della richiesta operazione di IS da effettuarsi unitamente al contestuale intervento di IS avvenuto in data IS.
Secondo il Requirente l’operazione di IS era stata indicata nella cartella clinica della paziente e nel modulo di consenso al trattamento chirurgico, quindi la sua omissione, attribuibile alla responsabilità dei due chirurghi, ha determinato la verificazione dell’evento dannoso, ossia l’insorgere di una successiva IS, con conseguente risarcimento del danno subito dalla paziente, liquidato dall’A.P.S.S. con atto di transazione.
La Procura ha svolto attività istruttoria sulla base di segnalazione qualificata pervenuta dall’A.P.S.S. ricostruendo il tal modo i fatti:
- in data IS la IS si recava presso l’U.O. di Ginecologia e Ostetrica del P.O. “IS” di IS, esprimendo, in fase di pre-ricovero in day hospital, il consenso al IS e nella stessa occasione la paziente compilava e sottoscriveva sul medesimo modulo il consenso informato all’operazione di IS, da eseguirsi contestualmente al IS; tale modulo veniva controfirmato dalla ginecologa ed inserito come parte integrante nella cartella clinica, nonché firmato anche dal marito in data IS;
- in data 07/02/2025 la Procura notificava a mezzo PEC gli atti di costituzione in mora nei confronti dei convenuti individuati dall’A.P.S.S. quali esclusivi destinatari della comunicazione ex art. 13 L. n. 24/2017;
- in data 20/03/2025, la Procura notificava invito a dedurre ai convenuti, sempre a mezzo PEC presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, ricavati dai registri INI-PEC; in data 21/03/2025 la difesa del dott. P. faceva pervenire dichiarazione di domicilio, istanza di accesso agli atti con richiesta di audizione personale;
- in data 15/04/2025 la difesa del dott. P. depositava deduzioni difensive con rinuncia all’audizione personale, mentre la dott.ssa P. non rassegnava alcun atto difensivo.
Ricostruiti in modo sintetico i fatti che hanno portato all’atto di citazione, la Procura analizza il quadro probatorio in ordine alla violazione degli obblighi di servizio e all’antigiuridicità della condotta omissiva gravemente colposa, esaminando, in particolare, alcuni punti del diario clinico. Nello specifico si evidenzia come nel diario clinico fosse stato indicato in modo inequivoco sia il programmato IS, sia la contestuale IS, da porre in essere nella mattinata del IS in quanto non urgente; inoltre, si rileva che nella cartella clinica era anche presente e facilmente consultabile il foglio informativo, di colore diverso, “con annesse dichiarazioni di avvenuta informazione e consenso a procedure diagnostiche e terapeutiche ben precise in ordine, cioè, al IS concordato e al contestuale intervento di IS da effettuarsi nel corso del IS, debitamente sottoscritto dalla paziente e dal coniuge”.
Tali aspetti, secondo la Procura, denoterebbero “…un’indubbia attenzione e scrupolosa diligenza ascrivibile alla condotta incensurabile del personale medico e ospedaliero intervenuto nelle due successive fasi di pre-ricovero in day hospital e del ricovero in reparto, ma anche una precisa ed ordinata completezza dei documenti facenti parte integrante della cartella clinica della paziente, di certo non voluminosa (solo 13 fogli) alla data del IS, ante intervento chirurgico concordato (IS)”. Pertanto, secondo l’attore, il foglio del consenso informato era facilmente individuabile e consultabile in fase pre-operatoria da entrambi i chirurghi convenuti in giudizio al fine di porre in essere la corretta identificazione del paziente, della procedura e dell’intervento da eseguire.
Si richiama poi il contenuto della “scheda pre-operatoria per la corretta identificazione del paziente, del sito e della procedura”, facente parte della cartella clinica, per rimarcare le firme in essa apposte dal IS dott. P., quale primo operatore, dalla IS dott.ssa P., quale secondo operatore, dall’infermiere strumentista e dall’anestesista. Si ribadisce che dal modulo del consenso informato al trattamento chirurgico emergeva la “…chiara volontà della paziente di essere sottoposta al concordato IS con contestuale IS”. Da ciò deriverebbe, in tesi attorea, la dimostrazione del determinante contributo causale apportato da ciascuno dei convenuti rispetto all’inescusabile errore relativo “…all’omesso adempimento dell’operazione di IS e derivante da precise violazioni di obblighi di servizio, atteso che, in ogni caso, i controlli previsti e posti in essere dai medesimi non furono, di certo, approfonditi, ma gravemente superficiali, laddove sarebbe, appunto, bastato prestare attenzione ad una cartella clinica di soli 13 fogli, o ancor meno, ad un unico modulo di consenso informato, recante incontrovertibilmente l’indicazione delle due concordate e contestuali operazioni”.
Vengono poi esaminati i dettagli della suddetta scheda pre-operatoria, che individua le 5 fasi che precedono l’intervento chirurgico con la descrizione degli adempimenti a carico di ciascun operatore (corretta identificazione della paziente, del sito e della procedura), evidenziando le responsabilità dei due chirurghi convenuti in giudizio, in particolare nella fase 2 (“il sito deve essere marcato dal chirurgo”), nella fase 4 (“il primo ed il secondo operatore chirurgo indipendentemente devono verificare la corrispondenza dell’identità della paziente con le immagini radiologiche ed il sito chirurgico”) e nella fase 5 (“Il medico chirurgo I° operatore prima dell’incisione della cute deve confermare con l’equipe di sala l’identificazione della paziente e la procedura chirurgica”).
Ancora, il Requirente analizza il registro operatorio, verbale n. IS del IS (parte integrante della cartella clinica della sig.ra IS), dal quale emergerebbe chiaramente l’esecuzione del solo IS, risultando indicati quale primo operatore il dott. P., che aveva pure firmato il verbale, e come secondo operatore la dott.ssa P.. La circostanza sarebbe confermata anche dal CTP medico legale della sig.ra IS, dott. IS, nella parte in cui si precisa quanto segue: “Purtroppo al momento del IS la tanto desiderata IS non viene eseguita come palesemente risulta dal registro operatorio; ciò identifica una palese NEGLIGENZA. [IS] Non sussiste, inoltre, alcuna valida motivazione scientifica a supporto della grave dimenticanza in corso di IS, in quanto non si è mai concretizzata alcuna condizione di urgenza durante il IS…che è stato eseguito circa 14 ore dopo la rottura prematura. È evidenziabile, quindi, una responsabilità dei chirurghi operatori (P. e P.) che hanno eseguito il IS ma hanno dimenticato di effettuare il previsto e concordato intervento di IS”.
Inoltre, secondo la Procura, l’inescusabile errore chirurgico, oltre a rilevarsi dal suddetto verbale, produceva effetti conseguenti sia nel diario clinico post-chirurgico compilato durante il periodo di degenza ospedaliera (3 gg.), sia, soprattutto, nella lettera di dimissioni firmata dal secondo operatore dott.ssa P. e consegnata alla paziente al momento del congedo dalla struttura ospedaliera. Pertanto, la mancata indicazione dell’omessa IS, da imputare eziologicamente, in tesi attorea, alle condotte gravemente colpose dei due chirurghi, comportava la reiterazione dell’errore dalla fase pre-operatoria a quella operatoria e post-operatoria, sino al momento delle dimissioni, determinando la falsa convinzione nella paziente di essere stata IS, come da suo legittimo affidamento nell’operato dei medici responsabili dell’intervento.
In ordine al nesso causale con il danno patito dalla sig.ra IS la Procura rileva che “…da tali inescusabili condotte omissive gravemente colpose relative, in primis e in maniera preponderante, alla mancata operazione di IS ed, in secundis, al suo mancato avviso nella lettera di dimissioni, è derivato che, in data IS, esattamente ad un anno di distanza dal IS, avvenuto il IS, la sig.ra IS risultava positiva al IS”; IS poi confermata nella visita con esame ecografico del IS presso il reparto IS dell’Ospedale IS di IS. Tale IS registrava diverse complicazioni che venivano considerate nella determinazione della posta risarcitoria in sede transattiva. Infine, in data IS nasceva la IS della sig.ra IS sempre con IS e in quell’occasione veniva eseguito l’intervento di IS.
Conseguiva a tale vicenda la richiesta di risarcimento del 27/09/2017 di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, avanzata dai legali della sig.ra IS nei confronti della A.P.S.S. di Trento con quantificazione del nocumento in euro 571.365,00, poi effettivamente liquidato nella misura di euro 225.376,00 nell’atto transattivo a tacitazione di ogni eventuale e futura pretesa.
Sempre in punto nesso di causalità, la Procura rileva che in base al criterio del “più probabile che non” risulterebbe dimostrato che l’inescusabile errore professionale della IS ha comportato la liquidazione del danno alla paziente; per cui, nello specifico, “il nesso di causalità fra l’evento e la condotta materiale dei convenuti, può dirsi essere stato dimostrato, soprattutto dai numerosi documenti riversati in atti, in termini di probabilità quasi prossima alla certezza…..ovvero con un “alto o elevato grado di credibilità razionale” o “probabilità logica”.
In particolare, la responsabilità del dott. P. deriverebbe dall’essere stato il primo operatore, gravato di doveri di vigilanza e monitoraggio strettamente connessi (e, secondo l’attore, in misura assai preponderante) all’esecuzione dell’operazione chirurgica da effettuarsi. La responsabilità della dott.ssa P. conseguirebbe, invece, dalla posizione di garanzia propria del secondo chirurgo, con un grado di censurabilità inferiore rispetto ai più ampi poteri riconosciuti al primo chirurgo. In ogni caso, la dott.ssa P. sarebbe stata investita da un autonomo dovere di vigilanza in sede pre-operatoria, in quanto partecipava in modo qualificato all’intervento, compatibilmente alla direzione assunta dal suo collega dott. P.. Inoltre, la condotta contestata alla dott.ssa P. riguarda anche l’omesso avviso alla paziente, in fase di dimissioni dall’ospedale, della mancata effettuazione dell’operazione di IS.
La colpa grave deriverebbe, in tesi attorea, dall’ “allarmante negligenza dei due medici, che non hanno provveduto a verificare, secondo le precise percentuali di responsabilità agli stessi ascritte e individuate sulla base delle loro posizioni di garanzia di primo (per il 70%) e secondo operatore (30%), i due contestuali interventi chirurgici da svolgere, sulla paziente IS, in data IS, di fatto, non ponendo in essere un atto dovuto”.
Conclude la Procura formulando richiesta di risarcimento del danno di euro 157.763,20, a carico del dott. P.P., pari al 70%, della somma complessiva, e di euro 67.612,80, a carico della dott.ssa K.P., pari al 30% del quantum debeatur. Viene altresì dimostrato che entrambe le somme rispettano le soglie risarcitorie previste dall’art. 9, c. 5, della L. n. 24/2017.
1.2 Con comparsa depositata il 23/10/2025 si è costituito in giudizio il dott. P.P. con il patrocinio dell’avv. Gian Carlo Soave del foro di Genova chiedendo, in via preliminare, l’accesso al rito abbreviato mediante la corresponsione di un importo pari al 30% della pretesa risarcitoria azionata, ossia euro 47.329,00, producendo, all’uopo, il preventivo parere favorevole del Pubblico Ministero, rilasciato in data 21/10/2025.
La domanda è stata accolta all’odierna camera di consiglio con decreto n. 3/2025, con conseguente stralcio della posizione del dott. P. dalla discussione del giudizio con rito ordinario e fissazione dell’udienza camerale di cui all’art. 130, c. 7, secondo periodo, c.g.c. alla data del 11/02/2026.
1.3 Non si è costituita in giudizio, né ha svolto attività difensiva in fase pre-processuale, la dott.ssa K.P..
1.4 All’odierna udienza il P.M. ha precisato che le notifiche sono state effettuate ai sensi dell’art. 6, c. 4, del c.g.c. e sono avvenute regolarmente, come comprovato dalla documentazione agli atti (in particolare, docc. n. 7 e n. 8 allegati all’atto di citazione). Il P.M. ha inoltre richiamato le deduzioni difensive depositate dal difensore del convenuto dott. P.P. (doc. n. 18 allegato all’atto di citazione), nella parte in cui rileva “…analoghe deduzioni potrebbero essere fatte anche dalla Dott.ssa .P. se la stessa non fosse in IS dai primi di febbraio del corrente anno” per affermare che quest’ultima abbia comunque avuto contezza del procedimento de quo.
Il Collegio, accertata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha disposto la prosecuzione della trattazione.
Il P.M. ha quindi richiamato gli atti depositati e concluso per l’integrale accoglimento della domanda.
La causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
2.1 In via preliminare, va dichiarata, ai sensi dell’art. 93 del c.g.c., la contumacia della dott.ssa K.P. che non si è costituita in giudizio, né ha svolto attività difensiva in fase pre-processuale, e nei confronti della quale risulta regolarmente istituito il contraddittorio, con la rituale notifica dell’atto di citazione e dell’invito a dedurre.
In particolare, la Procura ha effettuato le notifiche ai sensi dell’art. 6, c. 4, del c.g.c. inviando gli atti alla convenuta tramite posta elettronica certificata il cui indirizzo è stato reperito in pubblici registri, nello specifico dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico INI-PEC.
2.1.1 Come noto, l’art. 20-bis del decreto legge 18/10/2012 n. 179, nonché l’art. 43 del decreto legge 24/06/2014 n. 90 (in seguito abrogato con l’entrata in vigore del codice di giustizia contabile, decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174) hanno demandato ad un decreto del Presidente della Corte dei conti l’individuazione delle regole tecniche ed operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti con particolare riferimento, tra l’altro, alle regole e alle modalità di effettuazione delle comunicazioni e notificazioni mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
In attuazione di tale disposizione è stato adottato il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 98 del 21/10/2015, il cui art. 3, c. 3, stabilisce la facoltà per il Pubblico Ministero di “…effettuare direttamente a mezzo della posta elettronica certificata le notificazioni previste dall’ordinamento, secondo le regole tecniche ed operative stabilite per le Segreterie delle Sezioni giurisdizionali con il presente decreto…”, facoltà peraltro già prevista dall’art. 43, c. 3, del decreto legge 24/06/2014 n. 90.
L’art. 8, c. 5, del medesimo decreto presidenziale dispone altresì che gli indirizzi di posta elettronica certificata utilizzati per le comunicazioni e le notificazioni nei confronti di terzi o di parti non ancora costituite in giudizio sono quelli “…risultanti da pubblici elenchi o registri accessibili agli interessati…”. Nello stesso senso già l’art. 43, c. 3 del ridetto decreto legge 24/06/2014 n. 90 stabiliva che il Pubblico Ministero potesse effettuare “…le notificazioni previste dall'ordinamento direttamente ad uno degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179…” (recante l’indicazione dei pubblici elenchi utilizzabili, tra cui l’indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo Sviluppo Economico).
Inoltre, l’art. 10 del ridetto decreto del Presidente della Corte dei conti demanda alla Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati (DGSIA) l’adozione di Istruzioni tecnico-operative per l'utilizzo della posta elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti.
Al punto 2.3 delle suddette istruzioni tecnico-operative si ribadisce che “il Pubblico Ministero contabile può effettuare le notificazioni previste dall'ordinamento direttamente ad uno degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui ai predetti elenchi, inviando dunque gli atti di competenza, firmati digitalmente, all’indirizzo PEC del destinatario (senza necessità di rivolgersi all’UNEP)”.
Si precisa, poi, che le regole applicative per le notificazioni effettuate dal Pubblico Ministero sono le medesime di quelle previste per le notificazioni effettuate dalle Segreterie delle Sezioni giurisdizionali, con particolare riferimento alle indicazioni da inserire nell’oggetto e nel corpo del messaggio di posta elettronica certificata.
Inoltre, in ordine all’individuazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, al punto 3 si ribadisce la possibilità di utilizzo di elenchi o registri pubblici “accessibili agli interessati (per le comunicazioni e notificazioni; art. 8, comma 5) o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni o agli uffici giudiziari (ai fini della trasmissione di atti e documenti da parte delle Procure; art. 8, comma 7)”, tra i quali viene espressamente indicato INIPEC https://www.inipec.gov.it.
2.1.2 Dunque, nell’ambito di tale quadro normativo la Procura regionale ha correttamente effettuato le notifiche alla convenuta, sia dell’invito a dedurre, sia dell’atto di citazione, tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata “IS” reperito in INIPEC quale domicilio professionale presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Trento (doc. 7 atto di citazione). Risultano inoltre depositate le “ricevute di avvenuta consegna” della pec (complete del codice identificativo del messaggio) inerenti all’invito a dedurre (all. 16.4 atto di citazione) e all’atto di citazione (in Giudico, scheda atto di citazione corredato di DFU notificato), i cui messaggi di posta elettronica sono stati regolarmente elaborati, nell’oggetto e nel corpo del messaggio, secondo le indicazioni previste dal punto 2.3 delle Istruzioni tecnico-operative sopra viste, ivi inclusa l’avvertenza di cui al paragrafo 6.8 delle medesime istruzioni.
2.2 Nel merito, la domanda va accolta.
Il Requirente contesta a due medici chirurghi dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento (dott. P. e dott.ssa P.) un danno indiretto conseguente ad un comportamento omissivo gravemente colposo nell’ambito di un intervento programmato di IS, giacché in tale occasione non sarebbe stata effettuata la IS richiesta dalla paziente e dal marito. Da tale condotta è poi derivata un’ulteriore IS e la nascita della IS della coppia, con conseguente richiesta di risarcimento del danno nei confronti della A.P.S.S., definita con atto transattivo (preceduto da regolare comunicazione ai chirurghi ex art. 13 della L. n. 24 del 08/03/2017) per un importo concordato di euro 225.376,00 (all. 11.3 atto di citazione).
2.2.1 Come è stato dimostrato dalla Procura la sig.ra IS aveva espressamente richiesto in data IS, in sede di pre-ricovero in day hospital, la IS da effettuarsi nell’ambito del programmato IS. Ciò risulta documentato dalla cartella clinica – scheda nosologica ospedaliera n. IS, in particolare dal “Foglio informativo”, dall’esame del quale può chiaramente evincersi il consenso informato espresso dalla partoriente, controfirmato dallo specialista IS e in seguito anche dal marito per l’assenso, al trattamento di IS (all. 11.1 e all. 1.1 atto di citazione). Anche dalla lettura del diario clinico compilato sin dalla prime fasi del ricovero, avvenuto nella notte del IS a seguito della prematura IS, risulta che, dopo colloquio informativo con la paziente, sarebbe stato eseguito “IS” (ossia, IS più IS; si vedano i medesimi all. 11.1 e 1.1 atto di citazione).
Dunque, non può sorgere dubbio alcuno sulla volontà della paziente (con il consenso del coniuge) di sottoporsi all’intervento chirurgico di IS contestualmente all’esecuzione del IS programmato. Di qui l’insorgere dell’obbligo giuridico da parte della struttura sanitaria, e per essa da parte dei medici chirurghi intervenuti, di effettuare il trattamento chirurgico richiesto (IS).
2.2.2 Andando ora ad esaminare le singole responsabilità, appare particolarmente significativo l’esame del “Registro operatorio” (verbale intervento n. IS) e della “Scheda pre-operatoria per la corretta identificazione del Paziente, del sito e della procedura” inseriti entrambi nella cartella clinica. Dal primo documento si può chiaramente evincere che gli operatori intervenuti in sala erano il chirurgo P.P., in qualità di primo operatore, il chirurgo K.P. (secondo operatore), nonché l’anestesista IS e la strumentista IS. Dalla lettura della descrizione dell’intervento chirurgico/procedura eseguita, elaborata e firmata dal primo operatore, risulta inequivocabilmente l’esecuzione del solo IS.
La scheda pre-operatoria, sottoscritta dai vari operatori intervenuti, evidenzia, invece, quali erano gli obblighi a carico dei chirurghi nelle singole fasi antecedenti il trattamento chirurgico. Detta scheda individua meticolosamente le verifiche e gli adempimenti a carico di ciascun operatore nelle fasi di (A) preparazione all’intervento chirurgico, (B) nel momento immediatamente antecedente all’ingresso in sala operatoria e (C) nella fase immediatamente precedente all’intervento in sala operatoria (all. 11.1 atto di citazione). Dalla descrizione della prima fase riportata nella scheda emerge che gli operatori procedono all’acquisizione del consenso informato della paziente all’intervento chirurgico, da cui, come sopra visto, non poteva non risultare la chiarissima volontà della IS all’effettuazione della IS unitamente al IS. Inoltre, sempre in tale fase di preparazione all’intervento si precisa che il chirurgo deve marcare il sito, deve verificare il nome della paziente, il tipo di procedura, il sito e il lato dell’intervento. Perciò, era preciso dovere dei chirurghi accertarsi del tipo di procedura che doveva essere eseguita, esaminando innanzitutto il foglio recante il consenso informato. Inoltre, nel momento immediatamente precedente all’intervento (4^ fase “double check”) nella scheda pre-operatoria si specifica che il primo ed il secondo operatore chirurgo verificano autonomamente la corrispondenza dell’identità della paziente con le immagini radiologiche ed il sito chirurgico, nonché (5^ fase “time out”) si precisa che il medico chirurgo primo operatore prima dell’incisione della cute deve confermare con l’equipe di sala l’identificazione della paziente e la procedura chirurgica.
Dunque, appare assai chiaro che i chirurghi intervenuti (dott. P. e dott.ssa P.) avevano un preciso obbligo di verifica della tipologia di trattamento da eseguire, come risultante dalla cartella clinica, in particolare dal foglio di consenso informato, da cui emergeva senza dubbio alcuno la volontà della paziente di eseguire la IS unitamente al IS.
Appare pertanto evidente la dimenticanza/omissione, suffragata da idoneo ed inequivoco supporto probatorio documentale, in cui sono incorsi i chirurghi primo e secondo operatore di sala (anche la relazione medico legale del dott. IS incaricato dall’A.P.S.S. conferma la mancata esecuzione della IS; all. 1.1. atto di citazione).
Infine, dopo il decorso post-operatorio, nella lettera di dimissioni dal reparto di IS, sottoscritta dalla dott.ssa P., viene indicata l’esecuzione del (solo) IS, senza fare alcuna menzione della mancata esecuzione della IS, ancorché palesemente richiesta dalla paziente e dal coniuge e sui cui, evidentemente, la coppia faceva affidamento (si veda sempre la cartella clinica, all. 11.1 atto di citazione, nonché all. 1.1 laddove il dott. IS evidenzia che la coppia non era stata informata della mancata esecuzione della IS).
Da tale sequenza di eventi è poi derivata la vicenda risarcitoria connessa alla IS della sig. IS (lo stesso medico legale dell’A.P.S.S. dott. IS conferma la plausibilità della natura indesiderata della IS; all. 1.1 atto di citazione), sfociata nell’atto transattivo che ha portato l’A.P.S.S. a versare alla danneggiata ed alla sua famiglia la somma di euro 225.376,00 (come da mandati di pagamento, all. 3.1 atto di citazione) a copertura dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
2.2.3 Ciò posto, in punto nesso causale, come puntualmente rilevato dall’attore, risulta chiaramente dimostrato, ben oltre il criterio del “più probabile che non”, il legame eziologico tra il danno subito dall’A.P.S.S. e il carente comportamento professionale dei chirurghi operatori di sala in termini, nello specifico, di ampia probabilità, sostanzialmente prossima alla certezza (se l’intervento chirurgico fosse stato eseguito in modo completo, come era stato richiesto, la IS, e quindi il danno, non si sarebbero, con altissima probabilità, verificati).
2.2.4 Esaminando, in concreto, le singole responsabilità, il Collegio concorda sull’impostazione attorea che ha individuato un ruolo preponderante del dott. P., derivante dall’essere stato di primo operatore dell’equipe medica, e a cui è stata attribuita la maggiore quota di danno (70%; posizione, che, tuttavia, è stata definita con rito abbreviato).
La dott.ssa P., in qualità di secondo operatore, ha comunque, indubbiamente, assunto un ruolo autonomo di garanzia e vigilanza, ancorché rivestisse una posizione subordinata rispetto al direttore dell’equipe chirurgica. Spettavano, in ogni caso, anche alla dott.ssa P. le verifiche in fase di preparazione all’intervento (controllo consenso informato della paziente; verifica del tipo di procedura; ecc.), nonché nella fase immediatamente precedente all’incisione della cute (verifica identità della paziente e sito chirurgico), come riportato nella scheda pre-operatoria (all. 11.1 atto di citazione). Inoltre, come sopra visto, la dott.ssa P. ha autonomamente firmato la lettera di dimissioni della paziente, omettendo completamente l’informativa circa la mancata esecuzione della IS, senza precisazione alcuna in ordine alle (eventuali) motivazioni che avrebbero, in ipotesi, indotto a non eseguire il trattamento chirurgico richiesto (si veda sempre la cartella clinica, all. 11.1 atto di citazione, nonché la relazione del dott. IS, all. 1.1 alla citazione).
2.2.5 Venendo al profilo della colpa grave, può indubbiamente ravvisarsi a carico di entrambi i chirurghi, in misura prevalente a carico del primo operatore, ma comunque anche in via concorrente in capo al secondo chirurgo pur sempre titolare di una posizione di garanzia, un grossolano e macroscopico errore professionale in alcun modo scusabile, in ragione della chiarezza con cui la paziente aveva esplicitamente esternato la propria libera ed inequivoca volontà di sottoporsi all’operazione di IS. È quindi venuto meno quel minimo e basilare livello di perizia e diligenza medica preteso dall’ordinamento e che deve essere sempre garantito non solo nell’esecuzione pratica dell’intervento chirurgico, ma anche nella fase ricognitiva di studio del caso, esame pre-operatorio della cartella clinica e del foglio di consenso informato (nello specifico facilmente reperibile) e di ulteriore verifica finale, nella fase immediatamente precedente all’intervento, del trattamento chirurgico da eseguirsi nel caso concreto (peraltro, anche il medico legale incaricato dalla A.P.S.S. dott. IS ha ritenuto di evidenziare “elementi certi di colpa professionale medica”; all. 1.1 atto di citazione; nello stesso senso anche il CTP della sig.ra IS, dott. IS, all. 11.4 atto di citazione). Inoltre, per quanto riguarda la specifica posizione della dott.ssa P., come già visto, la grave condotta colposa si è manifestata anche in fase di dimissioni dall’ospedale laddove è stata omessa un’ulteriore verifica della cartella clinica e, conseguentemente, non è stata informata la paziente in ordine alla mancata esecuzione della IS.
2.2.6 Infine, per quanto attiene alla quantificazione del danno la Procura ha attribuito alla dott.ssa K.P., secondo una valutazione che il Collegio ritiene ragionevole e logica, una quota di danno pari al 30% del totale (euro 225.376,00), ovverosia euro 67.612,80. Tale somma risulta capiente entro il triplo del reddito lordo conseguito dalla dott.ssa P. per l’anno 2012, come espressamente previsto dall’art. 9, c. 5, della L. n. 24/2017 (si veda doc. 13, all. 13.51 atto di citazione). Non risultano, poi, dimostrate, né sono emerse dall’insieme dei documenti agli atti, situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, della struttura sanitaria pubblica, in cui l'esercente la professione sanitaria ha operato, tali da giustificare un’eventuale riduzione del danno (art. 9, c. 5, della L. n. 24/2017).
2.3 In conclusione, la domanda attorea va accolta e, per l’effetto, va dichiarata la responsabilità amministrativa, per colpa grave, della dott.ssa K.P. per il danno arrecato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento nella misura di euro 67.612,80.
2.3.1 La somma da risarcire dovrà essere rivalutata sulla base degli indici ISTAT, precisamente l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I.), con decorrenza dalla maturazione del diritto – e cioè dal momento del fatto illecito, rinvenibile nel caso specifico dal pagamento effettuato dalla A.P.S.S. in favore della danneggiata (ordinativi di pagamento, all. 3.1 atto di citazione) – fino alla data di deposito della presente decisione.
Sulla somma rivalutata, in quanto dovuta a titolo risarcitorio, dovranno essere corrisposti da parte della convenuta, di anno in anno, gli interessi compensativi, che, in mancanza di migliori elementi di giudizio sul punto, possono fissarsi in via equitativa nel tasso degli interessi legali (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712), al fine di compensare l’ente danneggiato del mancato godimento delle somme stesse nel periodo considerato.
2.3.2 Vanno inoltre corrisposti da parte della convenuta gli interessi legali, ai sensi dell’art. 1282, c. 1, c.c., dalla pubblicazione della presente decisione fino all’effettivo soddisfo.
2.3.3 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con separata nota a cura della Segreteria, in applicazione dell’art. 31, c. 5, c.g.c..
p.q.m.
la Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per il Trentino – Alto Adige/Südtirol
sede di Trento
definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accoglie la domanda attorea e condanna la dott.ssa K.P. al pagamento di euro 67.612,80 (sessantasettemilaseicentododicieuro/80) in favore all’Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento.
L’importo sopra indicato dovrà essere incrementato di rivalutazione monetaria ed interessi compensativi sulla somma rivalutata, come da motivazione, oltre ad interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
La convenuta è altresì condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore dello Stato che sono quantificate, a cura della Segreteria, come da nota a margine della presente sentenza.
Così deciso, in Trento, nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025.
| Il Cons. estensore | Il Presidente f.f. | |
| (Massimo AGLIOCCHI) F.to digitalmente | (ER ER ON PE) F.to digitalmente |
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 19 gennaio 2026
Il Funzionario Preposto
dott. Bruno MAZZON
F.to digitalmente
DECRETO
Si dispone, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che a cura della Segreteria venga apposta, sull’originale della presente sentenza, l’annotazione per cui in caso di riproduzione della stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti nominati.
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Depositato in Segreteria il 19 gennaio 2026
Il Funzionario Preposto
dott. Bruno MAZZON
F.to digitalmente
In esecuzione del sopra esteso provvedimento, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione o riproduzione della presente decisione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti nominati.
Trento, 19 gennaio 2026
Il Funzionario Preposto
dott. Bruno MAZZON
F.to digitalmente