Art. 9.
A parziale modifica del primo comma dell'articolo 15 della legge 17 luglio 1954, n. 522 , le disposizioni della legge stessa si applicano anche alle navi costruite per conto dell'Istituto universitario navale.
A parziale modifica del primo comma dell'articolo 15 della legge 17 luglio 1954, n. 522 , le disposizioni della legge stessa si applicano anche alle navi costruite per conto dell'Istituto universitario navale.