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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 30/01/2026, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1128/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
LAUDIERO NZ, Relatore
GALASSO GIOVANNI, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3274/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lacco Ameno - Sede 80076 Lacco Ameno NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Gamma Tributi - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13784/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
14 e pubblicata il 09/10/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1063038230000812 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1063038230000812 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 434/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione di pagamento n. 1063038230000812, relativo a IMU per le annualità 2014 e 2015, deducendo, tra l'altro, l'omessa notifica degli atti presupposti, la decadenza e prescrizione del credito, nonché vizi di motivazione e carenza di legittimazione del concessionario della riscossione.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con la sentenza oggi impugnata, rigettava il ricorso, ritenendo provata la rituale notifica degli avvisi di accertamento presupposti, tempestiva l'azione di riscossione e infondate le ulteriori doglianze, con condanna alle spese.
Avverso tale pronuncia la Contribuente proponeva appello deducendo sia violazione e falsa applicazione dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 159/2015, sostenendo sia l'intervenuta prescrizione del credito, che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, nonché l'omessa pronuncia in ordine alla carenza di motivazione e di prova su interessi e sanzioni.
Non si costituivano gli appellati
Nell'udienza del 22 gennaio 2026 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall' Appellante e la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello da rigettare in quanto infondato.
Il relazione al primo motivo di appello, relativo alla prescrizione e sospensione dei termini, la doglianza è priva di fondamento. Dagli atti di causa, correttamente valutati dal Giudice di prime cure, risulta che gli avvisi di accertamento IMU per le annualità 2014 e 2015 sono stati ritualmente notificati in data 28 febbraio 2018, con effetto interruttivo del termine prescrizionale quinquennale. L'avviso di intimazione oggetto di impugnazione risulta notificato nel gennaio 2024, entro il quinquennio decorrente dalla data di notifica degli atti presupposti, tenuto conto delle sospensioni dei termini disposte dalla normativa emergenziale COVID-19.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'Appellante, la sentenza impugnata non ha fatto applicazione di una proroga generalizzata e automatica dei termini, bensì ha correttamente valutato la non maturazione della prescrizione, alla luce della successione degli atti interruttivi e della disciplina vigente ratione temporis. Ne consegue l'infondatezza del motivo, risolvendosi lo stesso in una diversa e non condivisibile lettura delle risultanze documentali.
Anche il paventato vizio di motivazione della sentenza appellata non merita accoglimento. La sentenza di primo grado espone in modo chiaro e coerente le ragioni poste a fondamento della decisione, dando conto dell'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento, della legittimazione del concessionario della riscossione e della tempestività dell'azione esecutiva. Va ribadito che, ai fini della validità della motivazione, non è richiesto al giudice di confutare analiticamente ogni argomentazione di parte, essendo sufficiente che dalla lettura complessiva della decisione emerga l'iter logico-giuridico seguito, come nel caso di specie è puntualmente avvenuto. Da ultimo anche l'eccepita omessa pronuncia in tema di interessi e sanzioni risulta una censura infondata.
La Corte di primo grado ha esaminato la legittimità complessiva dell'intimazione di pagamento, ritenendola conforme agli atti presupposti regolarmente notificati. Ne consegue che le voci accessorie ivi indicate trovano il loro fondamento negli avvisi di accertamento divenuti definitivi. In ogni caso, l'intimazione di pagamento, quale atto di sollecito, non richiede una autonoma e analitica motivazione sulle singole componenti del credito, già portate a conoscenza del contribuente con gli atti impositivi presupposti. Non sussiste, pertanto, alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c.
Tutti i motivi di appello risultano infondati e l'impugnata sentenza deve essere integralmente confermata.
P.Q.M.
RIGETTA L'APPELLO. NULLA SULLE SPESE.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
LAUDIERO NZ, Relatore
GALASSO GIOVANNI, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3274/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lacco Ameno - Sede 80076 Lacco Ameno NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Gamma Tributi - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13784/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
14 e pubblicata il 09/10/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1063038230000812 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1063038230000812 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 434/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione di pagamento n. 1063038230000812, relativo a IMU per le annualità 2014 e 2015, deducendo, tra l'altro, l'omessa notifica degli atti presupposti, la decadenza e prescrizione del credito, nonché vizi di motivazione e carenza di legittimazione del concessionario della riscossione.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con la sentenza oggi impugnata, rigettava il ricorso, ritenendo provata la rituale notifica degli avvisi di accertamento presupposti, tempestiva l'azione di riscossione e infondate le ulteriori doglianze, con condanna alle spese.
Avverso tale pronuncia la Contribuente proponeva appello deducendo sia violazione e falsa applicazione dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 159/2015, sostenendo sia l'intervenuta prescrizione del credito, che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, nonché l'omessa pronuncia in ordine alla carenza di motivazione e di prova su interessi e sanzioni.
Non si costituivano gli appellati
Nell'udienza del 22 gennaio 2026 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall' Appellante e la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello da rigettare in quanto infondato.
Il relazione al primo motivo di appello, relativo alla prescrizione e sospensione dei termini, la doglianza è priva di fondamento. Dagli atti di causa, correttamente valutati dal Giudice di prime cure, risulta che gli avvisi di accertamento IMU per le annualità 2014 e 2015 sono stati ritualmente notificati in data 28 febbraio 2018, con effetto interruttivo del termine prescrizionale quinquennale. L'avviso di intimazione oggetto di impugnazione risulta notificato nel gennaio 2024, entro il quinquennio decorrente dalla data di notifica degli atti presupposti, tenuto conto delle sospensioni dei termini disposte dalla normativa emergenziale COVID-19.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'Appellante, la sentenza impugnata non ha fatto applicazione di una proroga generalizzata e automatica dei termini, bensì ha correttamente valutato la non maturazione della prescrizione, alla luce della successione degli atti interruttivi e della disciplina vigente ratione temporis. Ne consegue l'infondatezza del motivo, risolvendosi lo stesso in una diversa e non condivisibile lettura delle risultanze documentali.
Anche il paventato vizio di motivazione della sentenza appellata non merita accoglimento. La sentenza di primo grado espone in modo chiaro e coerente le ragioni poste a fondamento della decisione, dando conto dell'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento, della legittimazione del concessionario della riscossione e della tempestività dell'azione esecutiva. Va ribadito che, ai fini della validità della motivazione, non è richiesto al giudice di confutare analiticamente ogni argomentazione di parte, essendo sufficiente che dalla lettura complessiva della decisione emerga l'iter logico-giuridico seguito, come nel caso di specie è puntualmente avvenuto. Da ultimo anche l'eccepita omessa pronuncia in tema di interessi e sanzioni risulta una censura infondata.
La Corte di primo grado ha esaminato la legittimità complessiva dell'intimazione di pagamento, ritenendola conforme agli atti presupposti regolarmente notificati. Ne consegue che le voci accessorie ivi indicate trovano il loro fondamento negli avvisi di accertamento divenuti definitivi. In ogni caso, l'intimazione di pagamento, quale atto di sollecito, non richiede una autonoma e analitica motivazione sulle singole componenti del credito, già portate a conoscenza del contribuente con gli atti impositivi presupposti. Non sussiste, pertanto, alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c.
Tutti i motivi di appello risultano infondati e l'impugnata sentenza deve essere integralmente confermata.
P.Q.M.
RIGETTA L'APPELLO. NULLA SULLE SPESE.