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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MIETTO MASSIMO, Presidente
PAVONE ENRICO, Relatore
DELLA VECCHIA ANGELO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 342/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03A1017682024 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 12 maggio 2025 la Ricorrente_1 s.p.a. impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. T9F03A101768/2024, emesso dall'Agenzia delle
Entrate, Direzione Provinciale di Bergamo, con cui è stato accertato maggior imponibile ai fini IRES ed IRAP per l'anno 2018.
Il ricorso veniva iscritto con n. 342/2025 R.G.R.
La ricorrente deduceva errata e falsa applicazione dell'art. 110, comma 7, del TUIR, in quanto l'Ufficio aveva considerato finanziamenti fruttiferi i crediti che la ricorrente vantava nei confronti della controllata società messicana Società_1 S.A.
Confermando il proprio credito nei confronti della controllata al 31 dicembre 2018, osservava come non potesse ravvisarsi un finanziamento fruttifero, poiché non si trattava di pagamenti omessi, ma di un mero ritardo nel pagamento, tanto che , al momento della proposizione del ricorso, la posizione debitoria ammontava esclusivamente ad euro 163.693,63, con riduzione del debito, dunque, di oltre 4 milioni di euro.
Segnalava le difficoltà finanziarie nel 2018 della controllata messicana, anche a causa di un incendio che ne ha interrotto la produzione fino alla fine del 2019 e che era stato interesse della ricorrente non agire nei confronti della società messicana, in quanto ciò avrebbe comportato o un maggior indebitamento o addirittura la chiusura della società, necessaria invece a fini produttivi.
Rilevava come non fosse attinente al caso in esame l'ordinanza della Suprema Corte n. 883/2021, citata nell'avviso di accertamento, in quanto, essendo condivisibile che l'Agenzia delle Entrate possa riqualificare i contratti sottoscritti dal contribuente, nel caso di specie non era ravvisabile alcun finanziamento, che, comunque, al più, sarebbe stato infruttifero.
Riteneva infine che gli eventuali interessi da far pagare alla controllata avrebbero avuto natura moratoria e quindi non avrebbero influito sul reddito della società, segnalando peraltro come l'Ufficio non avesse mai mosso contestazioni con riferimento ai rapporti tra la ricorrente e le altre società controllate (compresa quella messicana) per i precedenti anni di imposta, nonostante le verifiche effettuate
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, ribadendo la piena legittimità dell'atto impugnato.
Specificava che, a fronte di un credito vantato nei confronti di una società controllata, si possa ravvisare un finanziamento fruttifero a favore della stessa con conseguente determinazione di un maggior reddito a fronte degli interessi da corrispondere, secondo valori di libero mercato tra parti non correlate, in quanto risulta dallo stesso ricorso che nel 2018 la società messicana fosse fortemente indebitata ed avesse difficoltà di accesso al credito e necessitava pertanto proprio del finanziamento della controllante.
Richiamava giurisprudenza di legittimità circa la possibilità di riqualificare i rapporti ed i contratti dei contribuenti e contestava la natura moratoria degli interessi in oggetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
La ricorrente controlla la società messicana Società_1 S.A. e al 31 dicembre 2018 aveva certamente dei crediti commerciali nei confronti della stessa, che non li ha pagati alle scadenze previste.
Ritiene questa Corte, al di là della predisposizione della documentazione richiesta ex art. 26 d.l. 78/2010 in materia di transfer pricing, che la concessione di fatto di una proroga del pagamento delle fatture messe dalla ricorrente alla controllata messicana non integri un finanziamento fruttifero.
Ai sensi dell'art. 110, comma 7, drp 917/86, vigente all'epoca “I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate e sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva un aumento del reddito”.
E' pacifico e incontestato nel processo che sussistano i presupposti soggettivi di tale norma, atteso che la società ricorrente fa parte di un gruppo di imprese con controllo della suindicata società estera messicana.
E'altresì indiscusso il principio di diritto secondo cui (cfr. ordinanza della Suprema Corte n. 883/2021)
l'Agenzia delle Entrate può riqualificare i contratti sottoscritti dal contribuente, ma, nel caso di specie, nessun finanziamento può ravvisarsi, in quanto la società controllante, secondo comprensibili scelte imprenditoriali, ha deciso di non attivare immediatamente il recupero del credito.
La ricorrente ha infatti provato che la controllata messicana nel 2018 fosse fortemente indebitata con difficoltà di accesso al credito e che nel medesimo 2018 la sua attività era stata interrotta a causa di un incendio dello stabilimento di produzione.
E' libero esercizio dell'attività imprenditoriale la scelta della ricorrente di non agire in quell'anno, in quanto una eventuale azione avrebbe aggravato la situazione debitoria della controllata o ne avrebbe causato la liquidazione, con grave nocumento alle esigenze di produzione anche nell'interesse della controllante.
Peraltro la ricezione delle somme dovute per i crediti commerciali in oggetto non sono risultanti impagati, in quanto, senza che l'Ufficio abbia contestato tale affermazione, al momento della proposizione del ricorso, la posizione debitoria ammontava esclusivamente ad euro 163.693,63, con riduzione del debito, dunque, di oltre 4 milioni di euro.
In sostanza la ricorrente ha preferito ritardare i pagamenti dovuti dalla controllata, ma tale condotta non può integrare in sé un contratto di finanziamento.
Non ravvisandosi un contratto di finanziamento, diviene irrilevante verificare se esso possa definirsi fruttifero o infruttifero;
peraltro, dando conto dell'orientamento giurisprudenziale (sentenza n. 3223/2025 della Corte di Cassazione) secondo cui si presume l'onerosità dello stesso, nel caso di specie la ricorrente ha spiegato ragionevolmente perché i crediti non sono stati oggetto di azioni nei confronti della controllata temporaneamente inadempiente e, dunque, un eventuale accertato finanziamento ben potrebbe ritenersi infruttifero.
Peraltro è agevole osservare che analogo imprenditore ben avrebbe potuto comportarsi nello stesso se debitore fosse stato altro soggetto totalmente inadempiente, non potendosi ravvisare generalizzate ipotesi di finanziamento a fronte di inadempimenti contrattuali della controparte, se il creditore non agisca immediatamente per il recupero del credito
L'accoglimento del ricorso per le motivazioni suindicate esime, per il principio della ragione più liquida, dall'esame dei restanti motivi di ricorso.
Si ritiene equo compensare le spese, trattandosi di normativa particolarmente complessa ed essendo la decisione fondata su valutazioni di elementi, anche di fatto, non del tutto univoci.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Bergamo, 11.2.2026
IL GIUDICE ESTENSORE
NR VO
ILPRESIDENTE
MO TO
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MIETTO MASSIMO, Presidente
PAVONE ENRICO, Relatore
DELLA VECCHIA ANGELO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 342/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03A1017682024 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 12 maggio 2025 la Ricorrente_1 s.p.a. impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. T9F03A101768/2024, emesso dall'Agenzia delle
Entrate, Direzione Provinciale di Bergamo, con cui è stato accertato maggior imponibile ai fini IRES ed IRAP per l'anno 2018.
Il ricorso veniva iscritto con n. 342/2025 R.G.R.
La ricorrente deduceva errata e falsa applicazione dell'art. 110, comma 7, del TUIR, in quanto l'Ufficio aveva considerato finanziamenti fruttiferi i crediti che la ricorrente vantava nei confronti della controllata società messicana Società_1 S.A.
Confermando il proprio credito nei confronti della controllata al 31 dicembre 2018, osservava come non potesse ravvisarsi un finanziamento fruttifero, poiché non si trattava di pagamenti omessi, ma di un mero ritardo nel pagamento, tanto che , al momento della proposizione del ricorso, la posizione debitoria ammontava esclusivamente ad euro 163.693,63, con riduzione del debito, dunque, di oltre 4 milioni di euro.
Segnalava le difficoltà finanziarie nel 2018 della controllata messicana, anche a causa di un incendio che ne ha interrotto la produzione fino alla fine del 2019 e che era stato interesse della ricorrente non agire nei confronti della società messicana, in quanto ciò avrebbe comportato o un maggior indebitamento o addirittura la chiusura della società, necessaria invece a fini produttivi.
Rilevava come non fosse attinente al caso in esame l'ordinanza della Suprema Corte n. 883/2021, citata nell'avviso di accertamento, in quanto, essendo condivisibile che l'Agenzia delle Entrate possa riqualificare i contratti sottoscritti dal contribuente, nel caso di specie non era ravvisabile alcun finanziamento, che, comunque, al più, sarebbe stato infruttifero.
Riteneva infine che gli eventuali interessi da far pagare alla controllata avrebbero avuto natura moratoria e quindi non avrebbero influito sul reddito della società, segnalando peraltro come l'Ufficio non avesse mai mosso contestazioni con riferimento ai rapporti tra la ricorrente e le altre società controllate (compresa quella messicana) per i precedenti anni di imposta, nonostante le verifiche effettuate
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, ribadendo la piena legittimità dell'atto impugnato.
Specificava che, a fronte di un credito vantato nei confronti di una società controllata, si possa ravvisare un finanziamento fruttifero a favore della stessa con conseguente determinazione di un maggior reddito a fronte degli interessi da corrispondere, secondo valori di libero mercato tra parti non correlate, in quanto risulta dallo stesso ricorso che nel 2018 la società messicana fosse fortemente indebitata ed avesse difficoltà di accesso al credito e necessitava pertanto proprio del finanziamento della controllante.
Richiamava giurisprudenza di legittimità circa la possibilità di riqualificare i rapporti ed i contratti dei contribuenti e contestava la natura moratoria degli interessi in oggetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
La ricorrente controlla la società messicana Società_1 S.A. e al 31 dicembre 2018 aveva certamente dei crediti commerciali nei confronti della stessa, che non li ha pagati alle scadenze previste.
Ritiene questa Corte, al di là della predisposizione della documentazione richiesta ex art. 26 d.l. 78/2010 in materia di transfer pricing, che la concessione di fatto di una proroga del pagamento delle fatture messe dalla ricorrente alla controllata messicana non integri un finanziamento fruttifero.
Ai sensi dell'art. 110, comma 7, drp 917/86, vigente all'epoca “I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate e sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva un aumento del reddito”.
E' pacifico e incontestato nel processo che sussistano i presupposti soggettivi di tale norma, atteso che la società ricorrente fa parte di un gruppo di imprese con controllo della suindicata società estera messicana.
E'altresì indiscusso il principio di diritto secondo cui (cfr. ordinanza della Suprema Corte n. 883/2021)
l'Agenzia delle Entrate può riqualificare i contratti sottoscritti dal contribuente, ma, nel caso di specie, nessun finanziamento può ravvisarsi, in quanto la società controllante, secondo comprensibili scelte imprenditoriali, ha deciso di non attivare immediatamente il recupero del credito.
La ricorrente ha infatti provato che la controllata messicana nel 2018 fosse fortemente indebitata con difficoltà di accesso al credito e che nel medesimo 2018 la sua attività era stata interrotta a causa di un incendio dello stabilimento di produzione.
E' libero esercizio dell'attività imprenditoriale la scelta della ricorrente di non agire in quell'anno, in quanto una eventuale azione avrebbe aggravato la situazione debitoria della controllata o ne avrebbe causato la liquidazione, con grave nocumento alle esigenze di produzione anche nell'interesse della controllante.
Peraltro la ricezione delle somme dovute per i crediti commerciali in oggetto non sono risultanti impagati, in quanto, senza che l'Ufficio abbia contestato tale affermazione, al momento della proposizione del ricorso, la posizione debitoria ammontava esclusivamente ad euro 163.693,63, con riduzione del debito, dunque, di oltre 4 milioni di euro.
In sostanza la ricorrente ha preferito ritardare i pagamenti dovuti dalla controllata, ma tale condotta non può integrare in sé un contratto di finanziamento.
Non ravvisandosi un contratto di finanziamento, diviene irrilevante verificare se esso possa definirsi fruttifero o infruttifero;
peraltro, dando conto dell'orientamento giurisprudenziale (sentenza n. 3223/2025 della Corte di Cassazione) secondo cui si presume l'onerosità dello stesso, nel caso di specie la ricorrente ha spiegato ragionevolmente perché i crediti non sono stati oggetto di azioni nei confronti della controllata temporaneamente inadempiente e, dunque, un eventuale accertato finanziamento ben potrebbe ritenersi infruttifero.
Peraltro è agevole osservare che analogo imprenditore ben avrebbe potuto comportarsi nello stesso se debitore fosse stato altro soggetto totalmente inadempiente, non potendosi ravvisare generalizzate ipotesi di finanziamento a fronte di inadempimenti contrattuali della controparte, se il creditore non agisca immediatamente per il recupero del credito
L'accoglimento del ricorso per le motivazioni suindicate esime, per il principio della ragione più liquida, dall'esame dei restanti motivi di ricorso.
Si ritiene equo compensare le spese, trattandosi di normativa particolarmente complessa ed essendo la decisione fondata su valutazioni di elementi, anche di fatto, non del tutto univoci.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Bergamo, 11.2.2026
IL GIUDICE ESTENSORE
NR VO
ILPRESIDENTE
MO TO