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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 16/12/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1381 /2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO Affari Civili Contenziosi Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1381 /2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to Massimo Parte_1 C.F._1
Monaldi, parte elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del difensore, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to Controparte_1 C.F._2
NO CH e dell'avv.to Francesco Giuseppe CH, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, sito in Altidona (FM), via Aprutina n. 70., in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio contenzioso – cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di rimessione della causa in decisione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 04.10.2023, ha chiesto la pronuncia della Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in CO (FM), il Controparte_1
1 30.05.2004, trascritto con Atto n. l, Parte II, Serie A, Ufficio l, Anno 2004 (FM), esponendo che dall'unione sono nati due figli, ancora minorenni, nato ad [...], il Persona_1
16.03.2008 e nata a [...], il [...]. Persona_2
La ricorrente ha dedotto, a sostegno della domanda e per quanto di specifico rilievo nella presente sede, di vivere ininterrottamente separata dal coniuge, sin dalla comparizione personale delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale, in sede di giudizio di separazione, omologata con decreto del 30.06.2022 e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ha, pertanto richiesto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito voglia a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 , n. 2, lett.
b), della L. n. 898 del 1970 , lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra Pt_1
(moglie/ricorrente) ed il Sig. (marito/resistente), ordinando all'Ufficiale
[...] Controparte_1 dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare per le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute che saranno assunte di comune accordo, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni dei figli, precisando che i minori saranno collocati stabilmente presso la casa coniugale assegnata alla madre , Parte_1 sicché la residenza dei figli coinciderà con quella della madre e che le decisioni Parte_1 sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno esercitate separatamente, allorquando i minori si troverà con l'uno o con l'altro genitore;
c) disporre che i figli trascorreranno due pomeriggi a settimana con il padre il quale avrà cura del trasporto da e per la casa coniugale rispettando l'orario di rientro delle 21:30, consono per l'impegno scolastico settimanale dei figli, ed alternativamente il fine settimana dal sabato pomeriggio alla domenica sera fino alle ore 21:30;
d) disporre che i figli, alternativamente di anno in anno, trascorreranno con i genitori tutte le festività con il principio di alternanza;
e) disporre che durante le vacanze scolastiche i figli trascorreranno un periodo pari alla metà delle stesse alternativamente tra i genitori, prevedendo sin d'ora dei periodi consecutivi anche di 15 giorni per il periodo estivo;
i ricorrenti si impegnano a concordare i periodi di ferie con i loro figli minori entro e non oltre la fine della scuola;
f) assegnare la casa coniugale, sita in Porto San Giorgio via E. Fermi n. 32 alla Sig.ra
(moglie/ricorrente), in quanto rispondente all'interesse della prole;
Parte_1
2 g) stabilire a carico del Sig. (marito/resistente) un assegno di Controparte_1 mantenimento in favore di ciascun figlio minore pari ad euro 300,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate così come stabilito dal protocollo in materia dal Tribunale di Fermo anche in ordine alla loro gestione, anticipazione e rimborso;
h) disporre che l'Assegno Unico Universale venga corrisposto dall' integralmente in CP_2 favore della sig.ra presso cui i figli sono collocati ed in ragione del maggior Parte_1 impegno e sostegno anche economico profuso in loro favore, a prescindere che entrambi hanno l'affidamento condiviso ed esercitano la responsabilità genitoriale;
i) disporre che i coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio per sé stessi e per entrambi i figli;
j) stabilire tempi e modalità della presenza dei suddetti figli minori presso i nonni;
k) porre le spese del presente giudizio a carico del sig. ”. Controparte_1
Il resistente, costituitosi in giudizio, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così statuire: in via principale:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri CP_1
e trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di CO
[...] Parte_1 dell'anno 2004 al n.1 parte II Serie A ufficio 1;
2. disporre l'affido condiviso tra i genitori dei figli minori con collocamento degli stessi presso la abitazione coniugale che viene assegnata in uso alla madre;
3. confermare ogni altra statuizione per i figli convenuta in sede di accordi di separazione omologati con decreto in data 30.06.2022;
4. onerare la sig.ra al pagamento in favore del sig. di Parte_1 Controparte_1 assegno divorzile in misura di Euro 200,00 o in quella diversa misura inferiore o superiore che risulterà di giustizia;
Con vittoria di spese e competenze di causa
In via subordinata:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri CP_1
e trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di CO
[...] Parte_1 dell'anno 2004 al n.1 parte II Serie A ufficio 1;
2. disporre l'affido condiviso tra i genitori dei figli minori con collocamento degli stessi presso la abitazione coniugale che viene assegnata in uso alla madre;
3. onerare il sig. al pagamento di assegno di mantenimento per i figli in Controparte_1 favore della madre collocataria, in misura non superiore ad Euro 200,00/mese da rivalutarsi
3 annualmente sulla base degli indici ISTAT costo vita o in quella diversa inferiore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
4. onerare il sig. al pagamento del 50% delle spese straordinarie Controparte_1 occorrenti per i figli secondo i principi di cui al Protocollo di intesa per la determinazione delle spese straordinarie del 3.11.2021 in vigore presso il Tribunale di Fermo;
5. stabilire che i figli:
- a fine settimana alterni stiano con il padre dal sabato pomeriggio alle 21,30 della domenica immediatamente successiva;
- che i figli possano trascorrere con il padre, almeno 2 settimane anche non consecutive nel periodo di vacanze scolastiche estive;
-che i figli trascorrano secondo il principio dell'alternanza tra i genitori tutte le festività inclusi Natale e Pasqua
5. onerare la sig.ra al pagamento in favore del sig. di Parte_1 Controparte_1 assegno divorzile in misura di Euro 200,00 o in quella diversa misura inferiore o superiore che risulterà di giustizia;
Con vittoria di spese e competenze di causa.”.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 11.01.2025 dinanzi al giudice istruttore, comparse entrambe le parti, è stato esperito il tentativo di conciliazione e le parti hanno aderito alla proposta formulata dal giudice chiedendo un rinvio per poter rassegnare le conclusioni congiunte.
All'udienza di rinvio, peraltro, le parti hanno dichiarato di voler insistere sulle originarie domande rispettivamente proposte e il giudice ha fissato l'udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c..
All'udienza del 04.12.2025, fissata all'esito della richiesta di ulteriore rinvio in seguito alla costituzione di nuovo difensore, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Piaccia All 'Ill.mo Tribunale adito, previa pronuncia, ai sensi dell'art. 3 , n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la Sig.ra ed il Sig. Parte_1 Controparte_1
(marito/resistente), ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
1 assegnare la casa familiare, sita a Porto San Giorgio (FM) in Via E. Fermi n. 32 interno 2, alla ricorrente che vivrà con i figli quale genitore collocatario in via prevalente;
4 rivalutazione ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, da versare entro il 10 di ogni mese alla ricorrente;
3 porre a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per i figli, secondo quanto previsto dal protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale;
tutte le predette spese dovranno essere affrontate congiuntamente dai genitori o altrimenti rimborsate al
50% dal genitore che le ha anticipate, entro il termine massimo del mese successivo a quello di effettiva corresponsione;
4 confermare le condizioni di separazione quanto all'affidamento, collocamento e diritto di visita dei figli minori e nello specifico:
A. Entrambi i figli, e , saranno affidati congiuntamente ad Persona_1 Per_2 entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare per le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute che saranno assunte di comune accordo, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni dei figli, precisando che i minori saranno collocati stabilmente presso la casa coniugale in condivisione, sicché la residenza dei figli coinciderà con quella di entrambi i genitori e che le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno esercitate separatamente, allorquando i minori si troverà con l'uno o con l'altro genitore;
B. In caso di piccole gite i genitori potranno trascorrerli fuori dal domicilio nel week end alternativamente di settimana in settimana;
C. I minori trascorreranno (in caso di esigenze diverse) alternativamente di anno in anno tutte le festività con il principio di alternanza;
D. Infine durante le vacanze scolastiche i minori trascorreranno un periodo pari alla metà delle stesse alternativamente tra i genitori, prevedendo sin d'ora dei periodi consecutivi anche di 15 giorni;
i ricorrenti si impegnano a concordare i periodi di ferie con i loro figli minori entro e non oltre la fine della scuola;
E. L'assegno unico previsto o ulteriori assegni spettanti per legge saranno percepiti dalla sig.ra per intero;
Pt_1
F. I coniugi si danno atto e dichiarano di essere economicamente autosufficienti, lavorando entrambi e rinunciando, reciprocamente e di comune accordo, alla previsione di somme a titolo di assegno divorzile;
G. I coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio per sé stessi e per entrambi i figli.
Spese compensate tra le parti”.
5 La causa, pertanto, è stata rimessa al Collegio per la decisione senza concessione dei termini, stante la concorde rinuncia delle parti.
* * *
L'esame degli atti evidenzia chiaramente che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al
Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva.
Sussiste dunque il presupposto previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n.
898, come modificata dalla legge n. 74/1987.
Rileva il Collegio, infatti, che, in base alla documentazione prodotta, i coniugi risultano separati legalmente in virtù di decreto di omologa emesso dall'Intestato Tribunale all'esito della
Camera di Consiglio del 30.06.2022, nel procedimento iscritto a n. 604/2022 R.G..
Da quanto emerso all'esito dell'istruttoria espletata, poi, la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, deve presumersi ininterrotta, non essendo stata formulata la relativa eccezione e deve ritenersi integrato il termine legale prescritto dalla norma, senza che sia possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dato il tempo trascorso.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Quanto alle ulteriori domande delle parti osserva il Collegio come le condizioni relative all'assegnazione della casa coniugale, all'affidamento, al collocamento, al mantenimento e al diritto di visita nei confronti dei figli minori (cfr. nn. 1,2,3,4, 4A-4D), non siano in contrasto con l'ordine pubblico e con norme imperative e rispondano all'interesse morale e materiale della prole minorenne.
Ancora, quanto alle ulteriori condizioni (cfr. nn. 4E-4G), il Collegio prende atto delle stesse in quanto non in contrasto con l'ordine pubblico e con norme imperative.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti in considerazione della convergente domanda delle parti sul punto, nonché dell'accordo raggiunto dalle stesse sulle condizioni di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1381/2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
6 ❖ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Controparte_1
coniugi per matrimonio, celebrato in CO (FM), in data 30.05.2004; Parte_1
❖ ordina l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
CO (FM), numero 1, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2004;
❖ dispone in conformità alle condizioni di cui ai nn.
1-4 e 4A-4D della parte motiva da intendersi ivi integralmente trascritte;
❖ prende atto delle condizioni di cui ai nn. 4E-4G della parte motiva da intendersi ivi integralmente trascritte;
❖ compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 11.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. Dott.ssa Mariannunziata Taverna
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 porre a carico del resistente, con decorrenza dal deposito del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio, il pagamento dell'importo di euro 400,00 (200,00 euro a figlio), oltre
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO Affari Civili Contenziosi Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1381 /2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to Massimo Parte_1 C.F._1
Monaldi, parte elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del difensore, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to Controparte_1 C.F._2
NO CH e dell'avv.to Francesco Giuseppe CH, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, sito in Altidona (FM), via Aprutina n. 70., in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio contenzioso – cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di rimessione della causa in decisione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 04.10.2023, ha chiesto la pronuncia della Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in CO (FM), il Controparte_1
1 30.05.2004, trascritto con Atto n. l, Parte II, Serie A, Ufficio l, Anno 2004 (FM), esponendo che dall'unione sono nati due figli, ancora minorenni, nato ad [...], il Persona_1
16.03.2008 e nata a [...], il [...]. Persona_2
La ricorrente ha dedotto, a sostegno della domanda e per quanto di specifico rilievo nella presente sede, di vivere ininterrottamente separata dal coniuge, sin dalla comparizione personale delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale, in sede di giudizio di separazione, omologata con decreto del 30.06.2022 e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ha, pertanto richiesto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito voglia a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 , n. 2, lett.
b), della L. n. 898 del 1970 , lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra Pt_1
(moglie/ricorrente) ed il Sig. (marito/resistente), ordinando all'Ufficiale
[...] Controparte_1 dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare per le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute che saranno assunte di comune accordo, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni dei figli, precisando che i minori saranno collocati stabilmente presso la casa coniugale assegnata alla madre , Parte_1 sicché la residenza dei figli coinciderà con quella della madre e che le decisioni Parte_1 sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno esercitate separatamente, allorquando i minori si troverà con l'uno o con l'altro genitore;
c) disporre che i figli trascorreranno due pomeriggi a settimana con il padre il quale avrà cura del trasporto da e per la casa coniugale rispettando l'orario di rientro delle 21:30, consono per l'impegno scolastico settimanale dei figli, ed alternativamente il fine settimana dal sabato pomeriggio alla domenica sera fino alle ore 21:30;
d) disporre che i figli, alternativamente di anno in anno, trascorreranno con i genitori tutte le festività con il principio di alternanza;
e) disporre che durante le vacanze scolastiche i figli trascorreranno un periodo pari alla metà delle stesse alternativamente tra i genitori, prevedendo sin d'ora dei periodi consecutivi anche di 15 giorni per il periodo estivo;
i ricorrenti si impegnano a concordare i periodi di ferie con i loro figli minori entro e non oltre la fine della scuola;
f) assegnare la casa coniugale, sita in Porto San Giorgio via E. Fermi n. 32 alla Sig.ra
(moglie/ricorrente), in quanto rispondente all'interesse della prole;
Parte_1
2 g) stabilire a carico del Sig. (marito/resistente) un assegno di Controparte_1 mantenimento in favore di ciascun figlio minore pari ad euro 300,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate così come stabilito dal protocollo in materia dal Tribunale di Fermo anche in ordine alla loro gestione, anticipazione e rimborso;
h) disporre che l'Assegno Unico Universale venga corrisposto dall' integralmente in CP_2 favore della sig.ra presso cui i figli sono collocati ed in ragione del maggior Parte_1 impegno e sostegno anche economico profuso in loro favore, a prescindere che entrambi hanno l'affidamento condiviso ed esercitano la responsabilità genitoriale;
i) disporre che i coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio per sé stessi e per entrambi i figli;
j) stabilire tempi e modalità della presenza dei suddetti figli minori presso i nonni;
k) porre le spese del presente giudizio a carico del sig. ”. Controparte_1
Il resistente, costituitosi in giudizio, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così statuire: in via principale:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri CP_1
e trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di CO
[...] Parte_1 dell'anno 2004 al n.1 parte II Serie A ufficio 1;
2. disporre l'affido condiviso tra i genitori dei figli minori con collocamento degli stessi presso la abitazione coniugale che viene assegnata in uso alla madre;
3. confermare ogni altra statuizione per i figli convenuta in sede di accordi di separazione omologati con decreto in data 30.06.2022;
4. onerare la sig.ra al pagamento in favore del sig. di Parte_1 Controparte_1 assegno divorzile in misura di Euro 200,00 o in quella diversa misura inferiore o superiore che risulterà di giustizia;
Con vittoria di spese e competenze di causa
In via subordinata:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri CP_1
e trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di CO
[...] Parte_1 dell'anno 2004 al n.1 parte II Serie A ufficio 1;
2. disporre l'affido condiviso tra i genitori dei figli minori con collocamento degli stessi presso la abitazione coniugale che viene assegnata in uso alla madre;
3. onerare il sig. al pagamento di assegno di mantenimento per i figli in Controparte_1 favore della madre collocataria, in misura non superiore ad Euro 200,00/mese da rivalutarsi
3 annualmente sulla base degli indici ISTAT costo vita o in quella diversa inferiore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
4. onerare il sig. al pagamento del 50% delle spese straordinarie Controparte_1 occorrenti per i figli secondo i principi di cui al Protocollo di intesa per la determinazione delle spese straordinarie del 3.11.2021 in vigore presso il Tribunale di Fermo;
5. stabilire che i figli:
- a fine settimana alterni stiano con il padre dal sabato pomeriggio alle 21,30 della domenica immediatamente successiva;
- che i figli possano trascorrere con il padre, almeno 2 settimane anche non consecutive nel periodo di vacanze scolastiche estive;
-che i figli trascorrano secondo il principio dell'alternanza tra i genitori tutte le festività inclusi Natale e Pasqua
5. onerare la sig.ra al pagamento in favore del sig. di Parte_1 Controparte_1 assegno divorzile in misura di Euro 200,00 o in quella diversa misura inferiore o superiore che risulterà di giustizia;
Con vittoria di spese e competenze di causa.”.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 11.01.2025 dinanzi al giudice istruttore, comparse entrambe le parti, è stato esperito il tentativo di conciliazione e le parti hanno aderito alla proposta formulata dal giudice chiedendo un rinvio per poter rassegnare le conclusioni congiunte.
All'udienza di rinvio, peraltro, le parti hanno dichiarato di voler insistere sulle originarie domande rispettivamente proposte e il giudice ha fissato l'udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c..
All'udienza del 04.12.2025, fissata all'esito della richiesta di ulteriore rinvio in seguito alla costituzione di nuovo difensore, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Piaccia All 'Ill.mo Tribunale adito, previa pronuncia, ai sensi dell'art. 3 , n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la Sig.ra ed il Sig. Parte_1 Controparte_1
(marito/resistente), ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
1 assegnare la casa familiare, sita a Porto San Giorgio (FM) in Via E. Fermi n. 32 interno 2, alla ricorrente che vivrà con i figli quale genitore collocatario in via prevalente;
4 rivalutazione ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, da versare entro il 10 di ogni mese alla ricorrente;
3 porre a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per i figli, secondo quanto previsto dal protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale;
tutte le predette spese dovranno essere affrontate congiuntamente dai genitori o altrimenti rimborsate al
50% dal genitore che le ha anticipate, entro il termine massimo del mese successivo a quello di effettiva corresponsione;
4 confermare le condizioni di separazione quanto all'affidamento, collocamento e diritto di visita dei figli minori e nello specifico:
A. Entrambi i figli, e , saranno affidati congiuntamente ad Persona_1 Per_2 entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare per le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute che saranno assunte di comune accordo, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni dei figli, precisando che i minori saranno collocati stabilmente presso la casa coniugale in condivisione, sicché la residenza dei figli coinciderà con quella di entrambi i genitori e che le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno esercitate separatamente, allorquando i minori si troverà con l'uno o con l'altro genitore;
B. In caso di piccole gite i genitori potranno trascorrerli fuori dal domicilio nel week end alternativamente di settimana in settimana;
C. I minori trascorreranno (in caso di esigenze diverse) alternativamente di anno in anno tutte le festività con il principio di alternanza;
D. Infine durante le vacanze scolastiche i minori trascorreranno un periodo pari alla metà delle stesse alternativamente tra i genitori, prevedendo sin d'ora dei periodi consecutivi anche di 15 giorni;
i ricorrenti si impegnano a concordare i periodi di ferie con i loro figli minori entro e non oltre la fine della scuola;
E. L'assegno unico previsto o ulteriori assegni spettanti per legge saranno percepiti dalla sig.ra per intero;
Pt_1
F. I coniugi si danno atto e dichiarano di essere economicamente autosufficienti, lavorando entrambi e rinunciando, reciprocamente e di comune accordo, alla previsione di somme a titolo di assegno divorzile;
G. I coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio per sé stessi e per entrambi i figli.
Spese compensate tra le parti”.
5 La causa, pertanto, è stata rimessa al Collegio per la decisione senza concessione dei termini, stante la concorde rinuncia delle parti.
* * *
L'esame degli atti evidenzia chiaramente che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al
Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva.
Sussiste dunque il presupposto previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n.
898, come modificata dalla legge n. 74/1987.
Rileva il Collegio, infatti, che, in base alla documentazione prodotta, i coniugi risultano separati legalmente in virtù di decreto di omologa emesso dall'Intestato Tribunale all'esito della
Camera di Consiglio del 30.06.2022, nel procedimento iscritto a n. 604/2022 R.G..
Da quanto emerso all'esito dell'istruttoria espletata, poi, la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, deve presumersi ininterrotta, non essendo stata formulata la relativa eccezione e deve ritenersi integrato il termine legale prescritto dalla norma, senza che sia possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dato il tempo trascorso.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Quanto alle ulteriori domande delle parti osserva il Collegio come le condizioni relative all'assegnazione della casa coniugale, all'affidamento, al collocamento, al mantenimento e al diritto di visita nei confronti dei figli minori (cfr. nn. 1,2,3,4, 4A-4D), non siano in contrasto con l'ordine pubblico e con norme imperative e rispondano all'interesse morale e materiale della prole minorenne.
Ancora, quanto alle ulteriori condizioni (cfr. nn. 4E-4G), il Collegio prende atto delle stesse in quanto non in contrasto con l'ordine pubblico e con norme imperative.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti in considerazione della convergente domanda delle parti sul punto, nonché dell'accordo raggiunto dalle stesse sulle condizioni di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1381/2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
6 ❖ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Controparte_1
coniugi per matrimonio, celebrato in CO (FM), in data 30.05.2004; Parte_1
❖ ordina l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
CO (FM), numero 1, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2004;
❖ dispone in conformità alle condizioni di cui ai nn.
1-4 e 4A-4D della parte motiva da intendersi ivi integralmente trascritte;
❖ prende atto delle condizioni di cui ai nn. 4E-4G della parte motiva da intendersi ivi integralmente trascritte;
❖ compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 11.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. Dott.ssa Mariannunziata Taverna
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2 porre a carico del resistente, con decorrenza dal deposito del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio, il pagamento dell'importo di euro 400,00 (200,00 euro a figlio), oltre