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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2025, n. 40087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40087 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da SA EZ - Presidente - Sent. n. sez. 1543/2025 EL NO CC - 17/10/2025 ES NO R.G.N. 21112/2025 PIERANGELO CI - Relatore - SARIA OR ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: RE NA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/05/2025 del TRIBUNALE del RIESAME di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CI;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIULIO NO, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
udite le conclusioni dell’avv. RO Pecoraro e dell’avv. Andrea Imperato, per il ricorrente, che hanno chiesto di accogliere il ricorso. 1. L’ordinanza impugnata è stata emessa il 15 maggio 2025 dal Tribunale di Napoli – Sezione riesame –, che, in sede di rinvio, ha confermato l’ordinanza Penale Sent. Sez. 5 Num. 40087 Anno 2025 Presidente: EZ SA Relatore: CI PIERANGELO Data Udienza: 17/10/2025 2 dell’11 ottobre 2024, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva disposto nei confronti di CI RO la misura della custodia cautelare in carcere, in relazione all’omicidio di TO US (delitto aggravato dalla premeditazione e dalle finalità e dal metodo mafiosi), commesso in Napoli l’11 maggio 2000. 2. Secondo la contestazione provvisoria, il CI, «in concorso con ER NT e CI ER … e con altri soggetti, allo stato non identificati, esplodendo all'indirizzo della vittima, con una pistola di tipo revolver (calibro38/Special/357Magnum), numerosi colpi di arma da fuoco …, cagionava la morte di TO US, affiliato al clan IN, all'interno del quale svolgeva il ruolo di “referente territoriale” dell'intero quartiere cittadino denominato Vasto». Il delitto era stato commesso, in Napoli, al Corso Novara, da due giovani che viaggiavano a bordo di un ciclomotore. Provenienti da Via Bari, gli autori del delitto avevano intercettato il ciclomotore condotto dallo TO, che, avvertito il pericolo, aveva abbandonato il mezzo (a bordo del quale si trovava anche AT LA), nel tentativo di fuggire. La vittima, tuttavia, era stata raggiunta e colpita da numerosi colpi d’arma da fuoco, esplosi dal passeggero dell’altro veicolo. 3. Il Giudice per le indagini preliminari, avendo ritenuto che sussistessero a carico del CI gravi indizi di colpevolezza, aveva applicato nei confronti dell’indagato la misura della custodia cautelare in carcere. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza dell’11 ottobre 2024, nel rigettare il riesame presentato dall’indagato, aveva confermato l’ordinanza applicativa della misura. 4. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli dell’11 ottobre 2024, l’indagato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo svariati motivi. La Prima Sezione di questa OR aveva accolto il ricorso, annullando con rinvio l’ordinanza del Tribunale di Napoli, in quanto aveva ritenuto fondati il terzo motivo del ricorso originario e il terzo motivo nuovo «in punto di gravi indizi di colpevolezza», laddove entrambi denunziavano vizi della motivazione con riguardo alla verifica delle dichiarazioni di TO GI. In particolare, aveva rilevato che: il provvedimento impugnato attribuiva un «ruolo centrale», e dunque decisivo, a tali dichiarazioni, nella parte in cui la donna aveva riferito che «quel giorno, dopo avere incrociato ER CI, avendo compreso quanto stesse accadendo, scese dalla macchina e corse in direzione degli spari, sì da poter vedere il padre riverso per terra mentre il ricorrente esplodeva il colpo di grazia»; sempre «secondo quanto rilevato e apprezzato dal 3 Tribunale, la TO rivelava che erano presenti LA AT (che era a bordo del motociclo condotto dalla vittima) e, causalmente, ES NT, ex guardia penitenziaria, il quale le aveva detto che a sparare era stato RR CI»; il Tribunale, a riscontro di tali dichiarazioni, aveva evidenziato quanto riferito da ES NT. La Prima Sezione aveva evidenziato che il Tribunale aveva mancato «però di focalizzare» quando il NT «giunse sui luoghi, così non da non potere confutare i rilievi sull'inconciliabilità delle due narrazioni, alla stregua del confronto delle accuse con quanto affermato da NT – e documentato dal verbale allegato e dal contenuto dell'ordinanza genetica della misura – in ordine a fatti a cui assistette e al possibile coinvolgimento del CI». Aveva altresì evidenziato che «il tema del confronto fra le fonti dichiarative a proposito di quanto la TO ebbe modo di vedere sui luoghi, non risulta adeguatamente affrontato, sempre ai fini della dovuta verifica di un elemento di prova ritenuto decisivo, neppure con riguardo a quanto LA TO – di cui si indica la qualifica di collaboratore ma non si chiarisce la veste processuale ai fini dell'applicabilità o meno alle accuse del disposto dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. – ha affermato di avere appreso da AT che era pure presente ai fatti». Sicché, «le altre risposte motivazionali sui restanti argomenti riproposti nel ricorso in tema di verifica del percorso dichiarativo nel tempo della TO e in ordine alla possibilità che la stessa avesse modo di riconoscere CI pur travisato con il casco, non possono superare le critiche difensive sul contenuto delle accuse». 5. Con ordinanza emessa il 15 maggio 2025, il Tribunale di Napoli, in sede di rinvio, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari. 6. Avverso la “nuova” ordinanza del Tribunale di Napoli, l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, con due separati atti redatti dai suoi difensori. 7 Il ricorso redatto dall’avv. Sergio Cola si compone di 2 motivi. 7.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 273 e 627 cod. proc. pen. Il ricorrente censura la motivazione dell’ordinanza impugnata, ritenuta illogica, contraddittoria e non conforme alle prescrizioni impartite dalla OR di cassazione in sede rescindente. Contesta, in particolare, l’attendibilità delle dichiarazioni rese da TO GI, figlia della vittima, e la loro idoneità a fondare un giudizio di gravità indiziaria. Il ricorrente evidenzia come il Tribunale, nel confermare la misura cautelare, abbia riproposto lo stesso schema argomentativo già censurato dalla Suprema 4 OR, limitandosi a riformulare la struttura della motivazione senza minimamente affrontare in modo sostanziale le criticità segnalate dalla difesa. In particolare, sostiene che il Tribunale avrebbe attribuito valore centrale alle dichiarazioni rese da TO GI nel 2017, che aveva riferito di avere assistito all’omicidio del padre e di avere riconosciuto CI RO come autore del delitto, senza considerare che, nel successivo interrogatorio del 2023, la stessa teste avrebbe dichiarato di non ricordare nulla e di aver “immaginato” che fosse stato il CI a sparare, in ragione di un pregresso rancore. Tale mutamento, secondo il ricorrente, pur non essendo formalmente una ritrattazione, inciderebbe profondamente sull’affidabilità della fonte dichiarativa. La parte sostiene che vi sarebbero plurime contraddizioni estrinseche, che minerebbero ulteriormente la credibilità della figlia della vittima. NT ES, ex agente penitenziario, aveva riferito di essere giunto sul luogo dell’omicidio dopo l’esplosione dei colpi e di aver visto sopraggiungere la TO solo successivamente, circostanza incompatibile con la narrazione della donna, che aveva ricostruito «la dinamica dei fatti in modo da escludere la sussistenza di una soluzione di continuità tra il momento in cui vide esplodere il colpo di grazia e quello in cui soccorse il genitore». AT LA, passeggero del ciclomotore condotto dalla vittima, nelle dichiarazioni rese nell’immediatezza dei fatti, non aveva menzionato la presenza di TO GI, ma solo di aver visto CI ER sul posto e aveva descritto i killer come travisati con caschi integrali e visiere nere, rendendo impossibile il riconoscimento. TO LA, fratello di GI, aveva dichiarato che «la sorella, pur avendogli riferito di essere sopraggiunta sul luogo dell'omicidio del loro genitore e di avere visto in quel contesto sia CI ER, sia NT ES, non le aveva mai detto che aveva riconosciuto i Killer». Andrebbero, poi, aggiunte le intercettazioni ambientali e telefoniche, dalle quali emergerebbero elementi che rafforzerebbero il dubbio sull’attendibilità della teste e che, invece, il Tribunale non avrebbe valutato, ignorando le censure reiteratamente sollevate dalla difesa. In una conversazione con la madre, TO GI aveva manifestato l’intento di simulare uno stato confusionale per non collaborare, motivato dal timore per l’incolumità del figlio. In altre conversazioni, la cugina della TO, D’AR ID, aveva affermato che né lei né GI avevano visto nulla, «in quanto c'erano delle macchine davanti» e che GI si era «inventata tutto». In altre ancora, il fratello di TO GI, SQ, l’aveva qualificata come «bugiarda», sottolineando come la sorella non avesse mai parlato dell’omicidio in famiglia per oltre vent’anni. Il Tribunale, secondo il ricorrente, avrebbe omesso di valutare complessivamente il compendio probatorio, analizzando le fonti in modo 5 parcellizzato e selettivo, giustificando il silenzio di TO GI verso i fratelli con motivazioni congetturali, che configurerebbero anche un vizio di travisamento della prova, in quanto i giudici di merito avrebbero dedotto «l'esistenza di una serie di circostanze (e cioè che GI avrebbe parlato solo con la mamma e che non avrebbe riferito quanto visto ai fratelli per paura che loro si potessero far coinvolgere in una certa conflittualità) in realtà inesistenti negli atti processuali». E, in ogni caso, se davvero la teste avesse voluto proteggere i fratelli da possibili vendette, non avrebbe riferito neppure della presenza di CI ER sul luogo dell’omicidio, come invece aveva fatto. Il ricorrente contesta anche la possibilità che la TO abbia potuto riconoscere i killer, atteso che il loro volto sarebbe stato coperto da caschi integrali, come avrebbero affermato tutti i testimoni e come emergerebbe dalle annotazioni di polizia giudiziaria redatte nell’immediatezza dei fatti. Il Tribunale ha ipotizzato che i killer indossassero caschi con visiera, non integrali, ma tale ricostruzione sarebbe meramente congetturale e si porrebbe in contrasto con le dichiarazioni rese dal AT, dagli agenti di polizia presenti sul posto e dalla stessa TO (nel corso dell’escussione del 15 marzo 2023). Il ricorrente critica la motivazione dell’ordinanza anche nella parte relativa alla valutazione delle dichiarazioni rese da TO LA e dagli altri collaboratori di giustizia. Sostiene che il Tribunale avrebbe attribuito piena attendibilità alle dichiarazioni di TO LA, ritenendole riscontrate da altri elementi probatori, senza però confrontarle in modo rigoroso neppure con le fonti da cui egli stesso afferma di avere appreso le informazioni. In particolare, evidenzia la contraddizione tra le dichiarazioni di TO LA e quelle di IR RO, altro collaboratore. Quest’ultimo afferma di aver appreso i fatti direttamente dai figli della vittima, LA e IN;
quando, invece, TO LA sostiene di avere saputo i nomi dei killer non solo da AT LA, passeggero del ciclomotore condotto dalla vittima, ma anche dallo stesso IR. Tale reciproca attribuzione della fonte conoscitiva genererebbe una contraddizione che, secondo la difesa, avrebbe dovuto essere analizzata alla luce dell’art. 192 cod. proc. pen., che impone una verifica rigorosa della catena informativa nelle dichiarazioni . Quanto al AT, egli aveva fornito una versione dei fatti incompatibile con quella riferita da TO LA. Né si potrebbe ritenere che le dichiarazioni del AT siano state condizionate dalla paura di essere ucciso e dalla circostanza che si era poi «avvicinato, sul piano delinquenziale, a ER NT». Il AT, invero, aveva riferito che CI ER era presente sul luogo 6 dell'omicidio e, «laddove avesse voluto tenere un comportamento omertoso, non lo avrebbe in alcun modo citato». Un ulteriore profilo di censura riguarda la mancata valutazione, da parte del giudice del rinvio, delle deduzioni difensive relative alle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia, come Fimiani, IS e EL OR, che avrebbero indicato soggetti diversi dal CI come esecutori materiali dell’omicidio, tra cui ER NT, IE NT e AM US. In particolare, il IS aveva riferito di aver appreso direttamente da AM che l’omicidio era stato eseguito su ordine di AR IN, mentre EL OR aveva attribuito la responsabilità del delitto ad IE NT e IG NI, sulla base di confidenze ricevute dallo stesso IE. Il Fimiani, «pur avendo affermato di aver avuto conoscenza dei fatti da uno stretto congiunto del CI», aveva attribuito «la responsabilità dell'omicidio al solo ER NT». Alcun contribuito rilevante avrebbero fornito l’OR, il IU e il NI. L'OR si sarebbe «limitato a riferire circostanze assolutamente generiche e di natura indiretta». Il IU avrebbe indicato un certo "RR" come esecutore dell'omicidio, senza essere «in grado di riferire la fonte della sua conoscenza». La parte, poi, contesta le dichiarazioni di NI MO, collaboratore che avrebbe fornito una versione dei fatti del tutto inattendibile. Il NI aveva affermato di aver assistito all’omicidio e di aver visto CI togliersi il casco per esplodere il colpo di grazia, circostanza mai riferita da alcun altro testimone. Inoltre, aveva dichiarato che sul luogo era presente anche TO SQ, figlio della vittima, armato ma inerte, circostanza smentita da tutti gli altri testimoni. Anche tali censure, sebbene reiteratamente dedotte dalla difesa, sarebbero state sostanzialmente ignorate dal giudice del rinvio. 7.2. Con un secondo motivo, ha dedotto i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 272, 274 e 275 cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che il Tribunale, nel confermare la misura cautelare, avrebbe omesso di valutare adeguatamente gli elementi forniti dalla difesa per superare la doppia presunzione prevista per i reati aggravati dalle circostanze previste dall’art. 416-bis.1 cod. pen. In particolare, evidenzia come l’indagato, pur avendo riportato condanne successive al fatto per cui è attualmente sottoposto a misura, abbia radicalmente modificato il proprio stile di vita, intraprendendo un percorso di reinserimento sociale e lavorativo. Dopo aver scontato le pene, il CI ha lavorato regolarmente dal 2014, avviando anche una propria attività imprenditoriale nel settore dei servizi. Anche la moglie ha costituito nel 2016 una società attiva nel commercio, di cui era amministratrice unica. 7 La parte sostiene che questi elementi non sarebbero stati minimamente considerati dal giudice del rinvio, nonostante siano trascorsi quasi venticinque anni dalla commissione del delitto contestato. Il Tribunale si sarebbe limitato a ribadire l’assenza di elementi idonei a superare la presunzione, richiamando la gravità del fatto e la caratura criminale del ricorrente, senza confrontarsi con la documentazione prodotta dalla difesa. 8 Il ricorso redatto dall’avv. Renato Pecoraro si compone di tre motivi. 8.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 272 e 273 cod. proc. pen. 8.1.1. Il motivo si incentra sulla valutazione della gravità indiziaria, con particolare riferimento all’attendibilità delle dichiarazioni rese da TO GI, ritenuta dal Tribunale fonte principale dell’impianto accusatorio. Il ricorrente contesta la motivazione dell’ordinanza impugnata sotto il profilo della contraddittorietà e della manifesta illogicità, evidenziando come il giudice del rinvio non abbia correttamente adempiuto all’obbligo di conformarsi ai principi di diritto enunciati dalla OR di cassazione nella sentenza rescindente. In particolare, sostiene che le dichiarazioni di TO GI sarebbero affette da gravi incongruenze interne e da contrasti insanabili con altri elementi probatori. Nella versione del 2017, invero, la testimone aveva affermato di aver visto direttamente CI RO sparare al padre, TO US, mentre nel 2023 aveva precisato che i killer indossavano caschi integrali e che il riconoscimento dell’imputato era frutto di una deduzione soggettiva, basata su motivi personali di rancore. 8.1.2. Il ricorrente, inoltre, evidenzia il contrasto con le dichiarazioni rese da NT ES, presente sul luogo del delitto. TO GI, nel 2017, aveva riferito di avere assistito direttamente all’omicidio del padre, riconoscendo in CI RO l’esecutore materiale del delitto. La donna aveva affermato che sul posto era presente NT ES, il quale le avrebbe confermato di aver visto anch’egli CI RO sparare. Tuttavia, dalle dichiarazioni rese da NT ES nel 2023, emerge una versione dei fatti significativamente diversa. Il NT aveva riferito di essere giunto in Corso Novara mentre vi era già una persona a terra accanto a uno scooter, che aveva riconosciuto in TO US, precisando di non avere udito gli spari né di avere visto l’azione omicidiaria. Solo successivamente, era sopraggiunta TO GI, accompagnata da una parente, a bordo di una Volkswagen Lupo. L’ordinanza impugnata tenta di superare le discrasie tra le due narrazioni sostenendo che non vi sarebbe alcuna contraddizione, poiché il NT avrebbe visto arrivare TO GI solo dopo l’azione omicidiaria, senza rendersi 8 conto che la stessa fosse già presente sul posto. Tale spiegazione, tuttavia, sarebbe apodittica e illogica, in quanto non terrebbe conto di un dato oggettivo: entrambi i soggetti si trovavano in Corso Novara, provenendo da direzioni opposte, e dunque avrebbero dovuto avere una visuale analoga e diretta sulla scena del crimine, trattandosi di una strada rettilinea e priva di ostacoli visivi. 8.1.3. Il ricorrente si concentra, poi, sulla questione del riconoscimento di CI RO quale esecutore materiale dell’omicidio di TO US, evidenziando le contraddizioni interne al narrato di TO GI e le incongruenze rispetto agli altri elementi probatori. Nel verbale del 2017, TO GI aveva affermato di aver visto chiaramente CI RO sparare al padre. Tuttavia, nel 2023, aveva modificato la propria versione, precisando che i killer indossavano caschi integrali e che il riconoscimento dell’indagato era frutto di una deduzione personale, basata su motivazioni soggettive e non su una percezione diretta. Questa evoluzione del racconto è ritenuta dalla difesa altamente significativa, poiché minerebbe la solidità dell’impianto indiziario fondato su una presunta identificazione «visiva». La nuova versione, secondo il ricorrente, sarebbe confermata da un’annotazione di servizio redatta dalla Polizia di Stato il giorno dell’omicidio, nella quale si dà atto che i killer indossavano caschi integrali di colore grigio metallizzato. Tale annotazione, firmata dall’agente Nonne Luca, sarebbe stata confermata dallo stesso a distanza di oltre vent’anni, con l’aggiunta di dettagli che rafforzerebbero l’attendibilità del documento. L’ordinanza impugnata, tuttavia, avrebbe ridimensionato il valore dell’annotazione, preferendo valorizzare le dichiarazioni rese nel 2023 da altri agenti (CA AL e UD KA, che non avevano redatto il documento), che avevano rese dichiarazioni più generiche in ordine ai caschi. La difesa contesta tale scelta, ritenendola illogica e contraddittoria, sostenendo che il Tribunale avrebbe attribuito maggiore peso a testimonianze tardive e frammentarie rispetto a un documento ufficiale redatto a poche ore dai fatti e confermato nel tempo. 8.1.4. Il ricorrente si concentra, poi, sul raffronto tra le dichiarazioni di TO GI e quelle di AT LA, passeggero del ciclomotore su cui viaggiava TO SQ al momento dell’agguato. Sostiene che i giudici di merito avrebbero operato una valutazione parziale e selettiva del narrato di AT, trascurando gli elementi che contraddicono la versione di TO GI. Il AT, sentito dagli inquirenti il giorno stesso dell’omicidio, aveva riferito che gli aggressori indossavano caschi di colore grigio scuro con visiera nera, circostanza che gli aveva impedito di scorgerne i lineamenti. Egli non aveva riconosciuto alcuno degli autori dell’agguato, né aveva menzionato la presenza di 9 CI RO sul luogo del delitto. Al contrario, aveva indicato come presente solo CI ER, fratello dell’imputato, smentendo così la versione di TO GI, che aveva affermato di avere visto anche altri soggetti, tra cui PR NT e RD NO. Il ricorrente sottolinea che il AT, nonostante fosse il soggetto con la visuale più diretta e nitida sull’azione omicidiaria, essendo a bordo del ciclomotore coinvolto nell’agguato, non era stato in grado di identificare i killer. Il ricorrente lamenta l’incoerenza dell’ordinanza impugnata nella valutazione delle dichiarazioni di AT LA, evidenziando come, da un lato, il Tribunale abbia ritenuto attendibile il teste per il dettaglio relativo ai caschi indossati dai killer e dall’altro ne abbia messo in dubbio la credibilità complessiva, sostenendo che il AT avrebbe omesso i nomi degli assassini per timore di ritorsioni. 8.1.5. Il ricorrente si concentra, poi, sul contributo conoscitivo offerto da D’AR ID, cugina di TO GI e presente con lei il giorno dell’omicidio. In particolare, evidenzia come le dichiarazioni della D’AR siano in netto contrasto con il narrato della cugina. La D’AR, sentita dagli inquirenti in tre diverse occasioni, aveva riferito di essere stata in auto con TO GI al momento degli spari, di averla seguita verso il luogo dell’agguato e di avere visto il corpo di TO US riverso al suolo, svenendo subito dopo. Ha chiarito di non aver visto i killer e di non aver notato la presenza di alcun soggetto sul posto al momento del loro arrivo. Queste dichiarazioni risultano “confermate” anche dalle intercettazioni ambientali di alcune conversazioni, nel corso delle quali la D’AR, parlando con il padre, aveva definito “inventata” la versione dei fatti fornita da TO GI. Il Tribunale, tuttavia, avrebbe interpretato in modo riduttivo le conversazioni intercettate, sostenendo che la D’AR avrebbe contestato solo il ruolo di “testimone chiave” attribuitole dalla cugina e non l’intera ricostruzione dell’evento omicidiario. Il ricorrente contesta questa lettura, evidenziando come dalle conversazioni emerga chiaramente «una critica globale» alla narrazione di TO GI, accusata di avere costruito una versione dei fatti non corrispondente alla realtà. 8.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 192, 272 e 273 cod. proc. pen. 8.2.1. Il motivo si incentra sulla valutazione della gravità indiziaria, con particolare riferimento all’attendibilità delle dichiarazioni rese da TO LA, collaboratore di giustizia e figlio della vittima. Il ricorrente contesta la valutazione operata dal Tribunale in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni, sostenendo che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe affetta da gravi vizi logici e giuridici. In particolare, il ricorrente 10 sottolinea l’incongruenza tra quanto dichiarato da TO LA e le dichiarazioni rese da AT LA nell’immediatezza dell’omicidio. Secondo quanto riportato da TO LA, egli avrebbe appreso da AT LA che gli autori dell’omicidio fossero CI RO e ER NT. Tuttavia, tale versione si porrebbe in insanabile contrasto con quanto dichiarato dal AT agli inquirenti nell’immediatezza dei fatti: in quella sede, infatti, il AT non aveva fornito alcuna indicazione circa l’identità dei killer, né tantomeno aveva menzionato CI RO come autore materiale dell’omicidio. Il ricorrente ritiene illogico e privo di riscontro il tentativo del Tribunale di giustificare tale discrasia ipotizzando che AT abbia nascosto agli inquirenti l’identità dei killer per timore di ritorsioni, salvo poi confidare la verità proprio a TO LA. Tale ricostruzione sarebbe priva di un effettivo fondamento logico. In particolare, il Tribunale non avrebbe fornito «alcuna giustificazione del perché AT LA 1) possa aver mentito agli inquirenti per tutelare la propria incolumità, salvo poi 2) rivelare tutti i dettagli della vicenda, in particolare il coinvolgimento di CI RO, proprio a TO LA, nonostante il AT, di lì a poco, avrebbe “cambiato casacca”, transitando nelle fila del sodalizio rivale a quello del gruppo TO». 8.2.2. Il ricorrente evidenzia come i giudici di merito, nel tentativo di individuare riscontri esterni alle dichiarazioni rese da TO LA, abbiano operato una valutazione parziale e frammentaria delle fonti dichiarative, omettendo di considerare la loro effettiva portata e attendibilità. In particolare, il ricorrente contesta l’utilizzo delle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia – tra cui Fimiani NI, IR RO, OR SQ, IU RI e NI MO –, ritenute dai giudici di merito erroneamente idonee a corroborare il narrato di TO LA. Secondo il ricorrente, tali dichiarazioni non offrirebbero un reale supporto alle dichiarazioni dello Scotto. Alcuni dei soggetti citati, invero, non avrebbero menzionato il nome di CI RO, altri avrebbero riportato informazioni apprese da terzi e nel caso di IR RO il presunto riscontro si fonderebbe su quanto riferito proprio da TO LA. Particolarmente significativo sarebbe il caso di NI MO, il cui contributo dichiarativo sarebbe stato radicalmente smentito proprio da TO LA. Quest’ultimo, infatti, ne avrebbe ridimensionato il ruolo criminale, negando che il NI avesse mai fatto parte del suo gruppo e affermando che si trattasse di un soggetto marginale, dedito alla vendita di CD contraffatti e sottoposto al pagamento del “pizzo”. A rafforzare la tesi difensiva, il ricorrente richiama le dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia – IS US e EL OR NT – che avrebbero 11 indicato soggetti diversi come esecutori materiali dell’omicidio di TO US. Infine, il ricorrente sottolinea come, in passato, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non abbiano mai consentito al procedimento di superare la fase delle indagini preliminari, tanto che la Procura aveva avanzato ben due richieste di archiviazione, poi accolte dal Giudice per le indagini preliminari. Tale circostanza, secondo il ricorrente, confermerebbe l’insufficienza e la fragilità del compendio indiziario, fondato sulle dichiarazioni di TO LA e dei soggetti che avrebbero dovuto riscontrarlo. 8.2.3. Il ricorrente contesta la valutazione operata dal Tribunale in merito al rapporto tra le dichiarazioni rese da TO GI e quelle di TO LA, sottolineando come il provvedimento impugnato abbia affrontato tale profilo in modo superficiale e illogico, senza fornire una spiegazione coerente dell’evidente contraddizione tra i due narrati. Secondo quanto riferito da TO LA nel verbale del 21 marzo 2023, la sorella non gli avrebbe mai confidato di avere riconosciuto gli autori dell’omicidio del padre, limitandosi a raccontargli di aver visto sul posto CI ER e ES NT, ma non i killer. Tale dichiarazione si pone in netto contrasto con quanto affermato da TO GI, che in più occasioni ha sostenuto di aver identificato CI RO come uno degli esecutori materiali dell’omicidio. Il ricorrente evidenzia come il Tribunale abbia cercato di giustificare tale discrasia ipotizzando che TO GI abbia volontariamente omesso di riferire al fratello il nome degli assassini, nel tentativo di proteggerlo dalle logiche criminali e da eventuali propositi di vendetta. Tuttavia, tale spiegazione sarebbe priva di qualsiasi riscontro, non troverebbe alcuna conferma nelle dichiarazioni da TO GI e sarebbe poco compatibile con quanto riferito, in sede di interrogatorio, dallo stesso TO LA, che avrebbe dichiarato di avere cercato vendetta, di avere cercato armi e di avere stretto accordi con esponenti di clan rivali, dimostrando in tal modo di non essere affatto estraneo al contesto della criminalità organizzata. 8.3. Con un terzo motivo, ha dedotto i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 272, 274 e 275 cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che il Tribunale, nel confermare la misura cautelare, avrebbe omesso di valutare adeguatamente gli elementi forniti dalla difesa per superare la doppia presunzione prevista per i reati aggravati dalle circostanze previste dall’art. 416-bis.1 cod. pen. Il motivo si basa su argomentazioni sostanzialmente uguali a quelle su cui si fonda il secondo motivo del ricorso redatto dall’avv. Sergio Cola. 12 1. Il ricorso deve essere accolto, essendo fondati, nei limiti di seguito illustrati, il primo motivo dell’atto redatto dall’avv. Cola e i primi due dell’atto redatto dall’avv. Pecoraro, che possono essere trattati congiuntamente, proponendo questioni sostanzialmente analoghe. 1.1. Va premesso che la Prima Sezione aveva annullato la precedente ordinanza, in quanto aveva rilevato alcune incongruenze e lacune nella valutazione delle dichiarazioni di TO GI, alle quali il provvedimento impugnato attribuiva un «ruolo centrale» e dunque decisivo. In particolare, due erano i limiti rilevati nella sentenza di annullamento: il Tribunale, a riscontro delle dichiarazioni della TO, aveva evidenziato quanto riferito da NT ES, senza però affrontare i rilievi sull'inconciliabilità delle due narrazioni;
non aveva adeguatamente affrontato il tema del confronto tra le dichiarazioni rese dalla donna e quelle rese dal fratello LA (di cui non era stata neppure chiarita «la veste processuale»), che aveva appreso dei fatti dal AT presente al delitto. In considerazione di «tali assorbenti ragioni», la Prima Sezione aveva ritenuto «fondate le doglianze mosse quanto alla correttezza della motivazione in punto di gravi indizi». 1.2. Ebbene, va rilevato che, con riferimento al secondo profilo, il giudice del rinvio (oltre a chiarire il ruolo di collaboratore di giustizia rivestito dallo TO) ha fornito una motivazione adeguata, rispetto alla quale i ricorrenti non hanno evidenziato alcun effettivo travisamento di prova o determinante vizio logico risultante dal testo del provvedimento impugnato. In particolare, il Tribunale ha rilevato che l’unica rilevante discrasia tra le due versioni era la seguente: «TO GI, nel 2017, aveva riferito di avere visto CI RO colpire a morte il padre, esplodendogli, mentre costui era già riverso a terra e ferito, un colpo al volto che ne cagionava la morte»; TO LA, invece, aveva riferito «che la sorella non gli aveva mai fatto il nome di CI RO quale autore dell'omicidio del padre, ma gli aveva detto solo che, in prossimità del luogo ove era avvenuto l'omicidio, aveva visto CI ER, fratello di RO e che in prossimità della salma del padre ebbe ad incontrare NT ES». Ebbene, tanto premesso, il giudice del rinvio ha chiarito che: «è del tutto evidente che TO GI – che aveva confidato solo alla madre il nome degli assassini del loro congiunto – avesse voluto tenere, in qualche modo, lontano il fratello da quelle logiche criminali, a causa delle quali il padre lo aveva allontanato dall'Italia, mandandolo in Venezuela»; «rendere partecipe anche il fratello 13 dell'identità dei killer avrebbe significato suscitare le sue reazioni, esponendolo in tal modo a rappresaglie e vendette che avrebbero aggravato ulteriormente la situazione familiare: non si dimentichi che, all'epoca dell'omicidio, lo TO aveva venticinque anni e che era stato allontanato dal padre dagli ambienti criminali nei quali gravitavano, proprio per cercare di proteggerlo e fargli intraprendere una strada diversa dalla sua»; le dichiarazioni rese dal collaboratore, dunque, lungi dallo smentire clamorosamente le dichiarazioni resa dalla sorella, danno conto della genuinità delle stesse: il collaboratore ha riferito quello che lui aveva appreso dalla sorella, mentre avrebbe potuto confermare le dichiarazioni della sorella …». Va evidenziato che il timore di rappresaglie e vendette da parte del clan risulta coerente anche con la circostanza che, dopo l’omicidio, la famiglia TO si era trasferita a Castello di Cisterna;
analogamente, TO LA se ne era tornato in Venezuela. Significative, a tal riguardo, sono anche le dichiarazioni rese dallo TO in ordine alla sua “convocazione”, pochi giorni dopo il delitto, davanti ai vertici del clan IN (TA VA, allora reggente del sodalizio criminale, AM US, RD NI e ST NU): «mi chiesero se volevo vendicare mio padre, ma ciò mi indusse a capire che avrei fatto la stessa fine …; aggiunsero altresì che sarebbe stato meglio che io avessi lasciato Napoli al fine di non aggravare la posizione della mia famiglia che poteva subire dei contraccolpi …». La motivazione resa dal Tribunale sulla questione in esame risulta adeguata e, rispetto ad essa, i ricorrenti non hanno evidenziato alcun effettivo travisamento della prova o determinante vizio logico risultante dal testo del provvedimento impugnato;
per il resto, essa non è ulteriormente sindacabile in sede di legittimità. Al riguardo, va ricordato che, «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudice per le indagini preliminari e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438). 1.3. Il giudice del rinvio, invece, non fornito una motivazione coerente e priva di vizi logici con riferimento all’altro profilo di criticità evidenziato dalla sentenza 14 rescindente, relativo all'inconciliabilità tra le narrazioni rese da TO GI e da NT ES. Il Tribunale, invero, ha sostenuto che le dichiarazioni rese dal NT non si porrebbero in contraddizione con quelle rese dalla TO, “salvandone” così la natura di riscontro riconosciuta già dalla precedente ordinanza annullata: «il NT ha visto sopraggiungere alcuni secondi dopo la TO, quando l'azione omicidiaria era terminata, non avendo visto la donna scendere dall'auto e correre verso il luogo dove aveva sentito gli spari, credendo, viceversa, che la stessa fosse sopraggiunta in un momento successivo all'esplosione dei colpi d'arma da fuoco;
in questo frangente era ben possibile che la donna avesse riconosciuto perfettamente i killers che avevano ucciso il padre» (cfr. pagina 26 dell’ordinanza). Al riguardo, va rilevato, in primo luogo, che tale ricostruzione non sembra superare tutti i profili di contraddizione tra le dichiarazioni rese dal NT e quelle rese dalla TO. In particolare, mentre la donna ha riferito che il NT le aveva confermato che a sparare fosse stato RR CI, il NT non solo non ha riferito di avere detto alla TO il nome della persona che aveva sparato, ma ha affermato di essere sopraggiunto sul luogo del delitto dopo l’azione omicidiaria e di non avere neppure udito alcuna detonazione. In secondo luogo, l’ordinanza impugnata appare palesemente contraddittoria avendo il Tribunale, da un lato, addotto le dichiarazioni del NT a riscontro di quelle rese dalla TO e, dall’altro, ha sostenuto che il NT sarebbe un teste inattendibile: «va, inoltre, osservato, quanto a NT ES, che le sue dichiarazioni risultano poco credibili in quanto costui, nel corso delle sommarie informazioni rese nel 2023, dichiarava di non avere avuto mai alcun rapporto di frequentazione con TO US e che, dopo la sua scarcerazione, aveva incontrato casualmente LO AN che gli aveva parlato dei suoi figli»; «in realtà, come è emerso dalle dichiarazioni rese da TO GI, il NT era un amico del padre …»; «in data 12 dicembre 2007, ovvero 5 giorni dopo la sua scarcerazione …, il NT si era recato immediatamente a casa di LO AN, come emerge nella conversazione telefonica di cui al progressivo 65 intercorsa tra la LO ed il figlio TO LA, nel corso della quale la donna commentava l'inaspettata visita ricevuta dal NT»; «è evidente, quindi, come il NT, per paura di ritorsioni da parte degli ambienti criminali a cui appartiene (come emerge dai suoi trascorsi giudiziari) e nei quali è maturato l'omicidio abbia volutamente omesso di indicare ciò che realmente vide quel giorno, limitandosi ad affermare ciò che non poteva negare, ovvero la sua presenza in corso Novara» (pagina 31); «sia il NT che il AT sono, dunque, inattendibili» (pagina 31); il NT è stato condannato per spaccio e ha scontato 12 anni di reclusione (pagina 25). 15 Risulta palese la contraddizione: il Tribunale, da un lato, tenta di rendere conciliabili le dichiarazioni del NT con quella della TO, in modo tale da “salvarne” la natura di riscontro riconosciuta già dalla precedente ordinanza annullata, e, dall’altro, afferma che il NT sarebbe un teste inattendibile. Delle due l’una: o il NT è un teste attendibile e le sue dichiarazioni possono costituire un valido riscontro alle dichiarazioni della TO oppure è inattendibile e le sue dichiarazioni non possono essere addotte a sostegno di quelle rese dalla figlia della vittima. In quest’ultimo caso, un problema di conciliabilità delle dichiarazioni rese dai due neppure si porrebbe, dandosi per scontato che il NT, «per paura di ritorsioni da parte degli ambienti criminali a cui appartiene (come emerge dai suoi trascorsi giudiziari) e nei quali è maturato l'omicidio, abbia volutamente omesso di indicare ciò che realmente vide quel giorno». 1.4. Va rilevato che il Tribunale ha articolato la motivazione del provvedimento impugnato riportando integralmente la precedente ordinanza impugnata, limitandosi poi ad affrontare i due profili di criticità evidenziati dalla sentenza rescindente. Al riguardo, appare opportuno sinteticamente richiamare la pacifica e condivisa giurisprudenza di legittimità, in forza della quale, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio, con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge e consistenti nel non fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla OR di cassazione, spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (cfr. Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345; Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Grande Aracri, Rv. 259811; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Rv. 248413). La giurisprudenza di legittimità ha posto in rilievo come i poteri del giudice del rinvio siano particolarmente ampi nei casi, come quello in esame, in cui l'annullamento sia stato pronunciato per vizio di motivazione. In tali casi, invero, «l'annullamento travolge gli accertamenti e le valutazioni già operate e, dunque, i poteri del giudice di rinvio hanno la massima latitudine: egli è, infatti, chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata» (cfr., in motivazione, Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, Cataldo, Rv. 261760; Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano, Rv. 273628). Ebbene, nel caso in esame, l’annullamento era intervenuto per vizio attinente alla motivazione, che la Prima Sezione aveva ritenuto completamente pregiudicata 16 dall’incompatibilità tra la versione di NT ES e quella di TO GI e dal mancato confronto tra le dichiarazioni rese da quest’ultima e quelle rese dal TE LA, al punto tale da ritenere assorbite le altre deduzioni difensive. Il giudice del rinvio, pertanto, era chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale raccolto durante le indagini e – dopo avere affrontato i due specifici profili di criticità evidenziati dalla sentenza rescindente – a rivalutare la tenuta dell’intero quadro indiziario, tenendo conto delle deduzioni delle parti. Tanto non ha fatto il Tribunale, limitandosi ad affrontare, in modo parcellizzato, le due sole censure evidenziate nella sentenza di annullamento, aggiungendo solo generiche e poco chiare valutazioni in ordine alle dichiarazioni rese dalla D’AR e dal AT, nel resto riportandosi integralmente alla “vecchia” ordinanza, la cui motivazione era stata completamente “travolta” dalla sentenza di annullamento, trascurando del tutto le deduzioni difensive e non effettuando una rivalutazione dell’intero quadro indiziario, costituito anche dalle dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia e, soprattutto, dalle conversazioni intercettate. I motivi di ricorso, dunque, appaiono fondati anche nelle parti in cui lamentano le lacune della motivazione e la sostanziale mancanza di risposta alle altre doglianze difensive. 2. Il secondo motivo dell’atto redatto dall’avv. Cola e il terzo motivo dell’atto redatto dall’avv. Pecoraro, essendo relativi alle esigenze cautelari, risultano assorbiti. 3. L’ordinanza impugnata, dunque, va annullata con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 17 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente RA LL OS PE
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CI;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIULIO NO, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
udite le conclusioni dell’avv. RO Pecoraro e dell’avv. Andrea Imperato, per il ricorrente, che hanno chiesto di accogliere il ricorso. 1. L’ordinanza impugnata è stata emessa il 15 maggio 2025 dal Tribunale di Napoli – Sezione riesame –, che, in sede di rinvio, ha confermato l’ordinanza Penale Sent. Sez. 5 Num. 40087 Anno 2025 Presidente: EZ SA Relatore: CI PIERANGELO Data Udienza: 17/10/2025 2 dell’11 ottobre 2024, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva disposto nei confronti di CI RO la misura della custodia cautelare in carcere, in relazione all’omicidio di TO US (delitto aggravato dalla premeditazione e dalle finalità e dal metodo mafiosi), commesso in Napoli l’11 maggio 2000. 2. Secondo la contestazione provvisoria, il CI, «in concorso con ER NT e CI ER … e con altri soggetti, allo stato non identificati, esplodendo all'indirizzo della vittima, con una pistola di tipo revolver (calibro38/Special/357Magnum), numerosi colpi di arma da fuoco …, cagionava la morte di TO US, affiliato al clan IN, all'interno del quale svolgeva il ruolo di “referente territoriale” dell'intero quartiere cittadino denominato Vasto». Il delitto era stato commesso, in Napoli, al Corso Novara, da due giovani che viaggiavano a bordo di un ciclomotore. Provenienti da Via Bari, gli autori del delitto avevano intercettato il ciclomotore condotto dallo TO, che, avvertito il pericolo, aveva abbandonato il mezzo (a bordo del quale si trovava anche AT LA), nel tentativo di fuggire. La vittima, tuttavia, era stata raggiunta e colpita da numerosi colpi d’arma da fuoco, esplosi dal passeggero dell’altro veicolo. 3. Il Giudice per le indagini preliminari, avendo ritenuto che sussistessero a carico del CI gravi indizi di colpevolezza, aveva applicato nei confronti dell’indagato la misura della custodia cautelare in carcere. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza dell’11 ottobre 2024, nel rigettare il riesame presentato dall’indagato, aveva confermato l’ordinanza applicativa della misura. 4. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli dell’11 ottobre 2024, l’indagato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo svariati motivi. La Prima Sezione di questa OR aveva accolto il ricorso, annullando con rinvio l’ordinanza del Tribunale di Napoli, in quanto aveva ritenuto fondati il terzo motivo del ricorso originario e il terzo motivo nuovo «in punto di gravi indizi di colpevolezza», laddove entrambi denunziavano vizi della motivazione con riguardo alla verifica delle dichiarazioni di TO GI. In particolare, aveva rilevato che: il provvedimento impugnato attribuiva un «ruolo centrale», e dunque decisivo, a tali dichiarazioni, nella parte in cui la donna aveva riferito che «quel giorno, dopo avere incrociato ER CI, avendo compreso quanto stesse accadendo, scese dalla macchina e corse in direzione degli spari, sì da poter vedere il padre riverso per terra mentre il ricorrente esplodeva il colpo di grazia»; sempre «secondo quanto rilevato e apprezzato dal 3 Tribunale, la TO rivelava che erano presenti LA AT (che era a bordo del motociclo condotto dalla vittima) e, causalmente, ES NT, ex guardia penitenziaria, il quale le aveva detto che a sparare era stato RR CI»; il Tribunale, a riscontro di tali dichiarazioni, aveva evidenziato quanto riferito da ES NT. La Prima Sezione aveva evidenziato che il Tribunale aveva mancato «però di focalizzare» quando il NT «giunse sui luoghi, così non da non potere confutare i rilievi sull'inconciliabilità delle due narrazioni, alla stregua del confronto delle accuse con quanto affermato da NT – e documentato dal verbale allegato e dal contenuto dell'ordinanza genetica della misura – in ordine a fatti a cui assistette e al possibile coinvolgimento del CI». Aveva altresì evidenziato che «il tema del confronto fra le fonti dichiarative a proposito di quanto la TO ebbe modo di vedere sui luoghi, non risulta adeguatamente affrontato, sempre ai fini della dovuta verifica di un elemento di prova ritenuto decisivo, neppure con riguardo a quanto LA TO – di cui si indica la qualifica di collaboratore ma non si chiarisce la veste processuale ai fini dell'applicabilità o meno alle accuse del disposto dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. – ha affermato di avere appreso da AT che era pure presente ai fatti». Sicché, «le altre risposte motivazionali sui restanti argomenti riproposti nel ricorso in tema di verifica del percorso dichiarativo nel tempo della TO e in ordine alla possibilità che la stessa avesse modo di riconoscere CI pur travisato con il casco, non possono superare le critiche difensive sul contenuto delle accuse». 5. Con ordinanza emessa il 15 maggio 2025, il Tribunale di Napoli, in sede di rinvio, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari. 6. Avverso la “nuova” ordinanza del Tribunale di Napoli, l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, con due separati atti redatti dai suoi difensori. 7 Il ricorso redatto dall’avv. Sergio Cola si compone di 2 motivi. 7.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 273 e 627 cod. proc. pen. Il ricorrente censura la motivazione dell’ordinanza impugnata, ritenuta illogica, contraddittoria e non conforme alle prescrizioni impartite dalla OR di cassazione in sede rescindente. Contesta, in particolare, l’attendibilità delle dichiarazioni rese da TO GI, figlia della vittima, e la loro idoneità a fondare un giudizio di gravità indiziaria. Il ricorrente evidenzia come il Tribunale, nel confermare la misura cautelare, abbia riproposto lo stesso schema argomentativo già censurato dalla Suprema 4 OR, limitandosi a riformulare la struttura della motivazione senza minimamente affrontare in modo sostanziale le criticità segnalate dalla difesa. In particolare, sostiene che il Tribunale avrebbe attribuito valore centrale alle dichiarazioni rese da TO GI nel 2017, che aveva riferito di avere assistito all’omicidio del padre e di avere riconosciuto CI RO come autore del delitto, senza considerare che, nel successivo interrogatorio del 2023, la stessa teste avrebbe dichiarato di non ricordare nulla e di aver “immaginato” che fosse stato il CI a sparare, in ragione di un pregresso rancore. Tale mutamento, secondo il ricorrente, pur non essendo formalmente una ritrattazione, inciderebbe profondamente sull’affidabilità della fonte dichiarativa. La parte sostiene che vi sarebbero plurime contraddizioni estrinseche, che minerebbero ulteriormente la credibilità della figlia della vittima. NT ES, ex agente penitenziario, aveva riferito di essere giunto sul luogo dell’omicidio dopo l’esplosione dei colpi e di aver visto sopraggiungere la TO solo successivamente, circostanza incompatibile con la narrazione della donna, che aveva ricostruito «la dinamica dei fatti in modo da escludere la sussistenza di una soluzione di continuità tra il momento in cui vide esplodere il colpo di grazia e quello in cui soccorse il genitore». AT LA, passeggero del ciclomotore condotto dalla vittima, nelle dichiarazioni rese nell’immediatezza dei fatti, non aveva menzionato la presenza di TO GI, ma solo di aver visto CI ER sul posto e aveva descritto i killer come travisati con caschi integrali e visiere nere, rendendo impossibile il riconoscimento. TO LA, fratello di GI, aveva dichiarato che «la sorella, pur avendogli riferito di essere sopraggiunta sul luogo dell'omicidio del loro genitore e di avere visto in quel contesto sia CI ER, sia NT ES, non le aveva mai detto che aveva riconosciuto i Killer». Andrebbero, poi, aggiunte le intercettazioni ambientali e telefoniche, dalle quali emergerebbero elementi che rafforzerebbero il dubbio sull’attendibilità della teste e che, invece, il Tribunale non avrebbe valutato, ignorando le censure reiteratamente sollevate dalla difesa. In una conversazione con la madre, TO GI aveva manifestato l’intento di simulare uno stato confusionale per non collaborare, motivato dal timore per l’incolumità del figlio. In altre conversazioni, la cugina della TO, D’AR ID, aveva affermato che né lei né GI avevano visto nulla, «in quanto c'erano delle macchine davanti» e che GI si era «inventata tutto». In altre ancora, il fratello di TO GI, SQ, l’aveva qualificata come «bugiarda», sottolineando come la sorella non avesse mai parlato dell’omicidio in famiglia per oltre vent’anni. Il Tribunale, secondo il ricorrente, avrebbe omesso di valutare complessivamente il compendio probatorio, analizzando le fonti in modo 5 parcellizzato e selettivo, giustificando il silenzio di TO GI verso i fratelli con motivazioni congetturali, che configurerebbero anche un vizio di travisamento della prova, in quanto i giudici di merito avrebbero dedotto «l'esistenza di una serie di circostanze (e cioè che GI avrebbe parlato solo con la mamma e che non avrebbe riferito quanto visto ai fratelli per paura che loro si potessero far coinvolgere in una certa conflittualità) in realtà inesistenti negli atti processuali». E, in ogni caso, se davvero la teste avesse voluto proteggere i fratelli da possibili vendette, non avrebbe riferito neppure della presenza di CI ER sul luogo dell’omicidio, come invece aveva fatto. Il ricorrente contesta anche la possibilità che la TO abbia potuto riconoscere i killer, atteso che il loro volto sarebbe stato coperto da caschi integrali, come avrebbero affermato tutti i testimoni e come emergerebbe dalle annotazioni di polizia giudiziaria redatte nell’immediatezza dei fatti. Il Tribunale ha ipotizzato che i killer indossassero caschi con visiera, non integrali, ma tale ricostruzione sarebbe meramente congetturale e si porrebbe in contrasto con le dichiarazioni rese dal AT, dagli agenti di polizia presenti sul posto e dalla stessa TO (nel corso dell’escussione del 15 marzo 2023). Il ricorrente critica la motivazione dell’ordinanza anche nella parte relativa alla valutazione delle dichiarazioni rese da TO LA e dagli altri collaboratori di giustizia. Sostiene che il Tribunale avrebbe attribuito piena attendibilità alle dichiarazioni di TO LA, ritenendole riscontrate da altri elementi probatori, senza però confrontarle in modo rigoroso neppure con le fonti da cui egli stesso afferma di avere appreso le informazioni. In particolare, evidenzia la contraddizione tra le dichiarazioni di TO LA e quelle di IR RO, altro collaboratore. Quest’ultimo afferma di aver appreso i fatti direttamente dai figli della vittima, LA e IN;
quando, invece, TO LA sostiene di avere saputo i nomi dei killer non solo da AT LA, passeggero del ciclomotore condotto dalla vittima, ma anche dallo stesso IR. Tale reciproca attribuzione della fonte conoscitiva genererebbe una contraddizione che, secondo la difesa, avrebbe dovuto essere analizzata alla luce dell’art. 192 cod. proc. pen., che impone una verifica rigorosa della catena informativa nelle dichiarazioni . Quanto al AT, egli aveva fornito una versione dei fatti incompatibile con quella riferita da TO LA. Né si potrebbe ritenere che le dichiarazioni del AT siano state condizionate dalla paura di essere ucciso e dalla circostanza che si era poi «avvicinato, sul piano delinquenziale, a ER NT». Il AT, invero, aveva riferito che CI ER era presente sul luogo 6 dell'omicidio e, «laddove avesse voluto tenere un comportamento omertoso, non lo avrebbe in alcun modo citato». Un ulteriore profilo di censura riguarda la mancata valutazione, da parte del giudice del rinvio, delle deduzioni difensive relative alle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia, come Fimiani, IS e EL OR, che avrebbero indicato soggetti diversi dal CI come esecutori materiali dell’omicidio, tra cui ER NT, IE NT e AM US. In particolare, il IS aveva riferito di aver appreso direttamente da AM che l’omicidio era stato eseguito su ordine di AR IN, mentre EL OR aveva attribuito la responsabilità del delitto ad IE NT e IG NI, sulla base di confidenze ricevute dallo stesso IE. Il Fimiani, «pur avendo affermato di aver avuto conoscenza dei fatti da uno stretto congiunto del CI», aveva attribuito «la responsabilità dell'omicidio al solo ER NT». Alcun contribuito rilevante avrebbero fornito l’OR, il IU e il NI. L'OR si sarebbe «limitato a riferire circostanze assolutamente generiche e di natura indiretta». Il IU avrebbe indicato un certo "RR" come esecutore dell'omicidio, senza essere «in grado di riferire la fonte della sua conoscenza». La parte, poi, contesta le dichiarazioni di NI MO, collaboratore che avrebbe fornito una versione dei fatti del tutto inattendibile. Il NI aveva affermato di aver assistito all’omicidio e di aver visto CI togliersi il casco per esplodere il colpo di grazia, circostanza mai riferita da alcun altro testimone. Inoltre, aveva dichiarato che sul luogo era presente anche TO SQ, figlio della vittima, armato ma inerte, circostanza smentita da tutti gli altri testimoni. Anche tali censure, sebbene reiteratamente dedotte dalla difesa, sarebbero state sostanzialmente ignorate dal giudice del rinvio. 7.2. Con un secondo motivo, ha dedotto i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 272, 274 e 275 cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che il Tribunale, nel confermare la misura cautelare, avrebbe omesso di valutare adeguatamente gli elementi forniti dalla difesa per superare la doppia presunzione prevista per i reati aggravati dalle circostanze previste dall’art. 416-bis.1 cod. pen. In particolare, evidenzia come l’indagato, pur avendo riportato condanne successive al fatto per cui è attualmente sottoposto a misura, abbia radicalmente modificato il proprio stile di vita, intraprendendo un percorso di reinserimento sociale e lavorativo. Dopo aver scontato le pene, il CI ha lavorato regolarmente dal 2014, avviando anche una propria attività imprenditoriale nel settore dei servizi. Anche la moglie ha costituito nel 2016 una società attiva nel commercio, di cui era amministratrice unica. 7 La parte sostiene che questi elementi non sarebbero stati minimamente considerati dal giudice del rinvio, nonostante siano trascorsi quasi venticinque anni dalla commissione del delitto contestato. Il Tribunale si sarebbe limitato a ribadire l’assenza di elementi idonei a superare la presunzione, richiamando la gravità del fatto e la caratura criminale del ricorrente, senza confrontarsi con la documentazione prodotta dalla difesa. 8 Il ricorso redatto dall’avv. Renato Pecoraro si compone di tre motivi. 8.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 272 e 273 cod. proc. pen. 8.1.1. Il motivo si incentra sulla valutazione della gravità indiziaria, con particolare riferimento all’attendibilità delle dichiarazioni rese da TO GI, ritenuta dal Tribunale fonte principale dell’impianto accusatorio. Il ricorrente contesta la motivazione dell’ordinanza impugnata sotto il profilo della contraddittorietà e della manifesta illogicità, evidenziando come il giudice del rinvio non abbia correttamente adempiuto all’obbligo di conformarsi ai principi di diritto enunciati dalla OR di cassazione nella sentenza rescindente. In particolare, sostiene che le dichiarazioni di TO GI sarebbero affette da gravi incongruenze interne e da contrasti insanabili con altri elementi probatori. Nella versione del 2017, invero, la testimone aveva affermato di aver visto direttamente CI RO sparare al padre, TO US, mentre nel 2023 aveva precisato che i killer indossavano caschi integrali e che il riconoscimento dell’imputato era frutto di una deduzione soggettiva, basata su motivi personali di rancore. 8.1.2. Il ricorrente, inoltre, evidenzia il contrasto con le dichiarazioni rese da NT ES, presente sul luogo del delitto. TO GI, nel 2017, aveva riferito di avere assistito direttamente all’omicidio del padre, riconoscendo in CI RO l’esecutore materiale del delitto. La donna aveva affermato che sul posto era presente NT ES, il quale le avrebbe confermato di aver visto anch’egli CI RO sparare. Tuttavia, dalle dichiarazioni rese da NT ES nel 2023, emerge una versione dei fatti significativamente diversa. Il NT aveva riferito di essere giunto in Corso Novara mentre vi era già una persona a terra accanto a uno scooter, che aveva riconosciuto in TO US, precisando di non avere udito gli spari né di avere visto l’azione omicidiaria. Solo successivamente, era sopraggiunta TO GI, accompagnata da una parente, a bordo di una Volkswagen Lupo. L’ordinanza impugnata tenta di superare le discrasie tra le due narrazioni sostenendo che non vi sarebbe alcuna contraddizione, poiché il NT avrebbe visto arrivare TO GI solo dopo l’azione omicidiaria, senza rendersi 8 conto che la stessa fosse già presente sul posto. Tale spiegazione, tuttavia, sarebbe apodittica e illogica, in quanto non terrebbe conto di un dato oggettivo: entrambi i soggetti si trovavano in Corso Novara, provenendo da direzioni opposte, e dunque avrebbero dovuto avere una visuale analoga e diretta sulla scena del crimine, trattandosi di una strada rettilinea e priva di ostacoli visivi. 8.1.3. Il ricorrente si concentra, poi, sulla questione del riconoscimento di CI RO quale esecutore materiale dell’omicidio di TO US, evidenziando le contraddizioni interne al narrato di TO GI e le incongruenze rispetto agli altri elementi probatori. Nel verbale del 2017, TO GI aveva affermato di aver visto chiaramente CI RO sparare al padre. Tuttavia, nel 2023, aveva modificato la propria versione, precisando che i killer indossavano caschi integrali e che il riconoscimento dell’indagato era frutto di una deduzione personale, basata su motivazioni soggettive e non su una percezione diretta. Questa evoluzione del racconto è ritenuta dalla difesa altamente significativa, poiché minerebbe la solidità dell’impianto indiziario fondato su una presunta identificazione «visiva». La nuova versione, secondo il ricorrente, sarebbe confermata da un’annotazione di servizio redatta dalla Polizia di Stato il giorno dell’omicidio, nella quale si dà atto che i killer indossavano caschi integrali di colore grigio metallizzato. Tale annotazione, firmata dall’agente Nonne Luca, sarebbe stata confermata dallo stesso a distanza di oltre vent’anni, con l’aggiunta di dettagli che rafforzerebbero l’attendibilità del documento. L’ordinanza impugnata, tuttavia, avrebbe ridimensionato il valore dell’annotazione, preferendo valorizzare le dichiarazioni rese nel 2023 da altri agenti (CA AL e UD KA, che non avevano redatto il documento), che avevano rese dichiarazioni più generiche in ordine ai caschi. La difesa contesta tale scelta, ritenendola illogica e contraddittoria, sostenendo che il Tribunale avrebbe attribuito maggiore peso a testimonianze tardive e frammentarie rispetto a un documento ufficiale redatto a poche ore dai fatti e confermato nel tempo. 8.1.4. Il ricorrente si concentra, poi, sul raffronto tra le dichiarazioni di TO GI e quelle di AT LA, passeggero del ciclomotore su cui viaggiava TO SQ al momento dell’agguato. Sostiene che i giudici di merito avrebbero operato una valutazione parziale e selettiva del narrato di AT, trascurando gli elementi che contraddicono la versione di TO GI. Il AT, sentito dagli inquirenti il giorno stesso dell’omicidio, aveva riferito che gli aggressori indossavano caschi di colore grigio scuro con visiera nera, circostanza che gli aveva impedito di scorgerne i lineamenti. Egli non aveva riconosciuto alcuno degli autori dell’agguato, né aveva menzionato la presenza di 9 CI RO sul luogo del delitto. Al contrario, aveva indicato come presente solo CI ER, fratello dell’imputato, smentendo così la versione di TO GI, che aveva affermato di avere visto anche altri soggetti, tra cui PR NT e RD NO. Il ricorrente sottolinea che il AT, nonostante fosse il soggetto con la visuale più diretta e nitida sull’azione omicidiaria, essendo a bordo del ciclomotore coinvolto nell’agguato, non era stato in grado di identificare i killer. Il ricorrente lamenta l’incoerenza dell’ordinanza impugnata nella valutazione delle dichiarazioni di AT LA, evidenziando come, da un lato, il Tribunale abbia ritenuto attendibile il teste per il dettaglio relativo ai caschi indossati dai killer e dall’altro ne abbia messo in dubbio la credibilità complessiva, sostenendo che il AT avrebbe omesso i nomi degli assassini per timore di ritorsioni. 8.1.5. Il ricorrente si concentra, poi, sul contributo conoscitivo offerto da D’AR ID, cugina di TO GI e presente con lei il giorno dell’omicidio. In particolare, evidenzia come le dichiarazioni della D’AR siano in netto contrasto con il narrato della cugina. La D’AR, sentita dagli inquirenti in tre diverse occasioni, aveva riferito di essere stata in auto con TO GI al momento degli spari, di averla seguita verso il luogo dell’agguato e di avere visto il corpo di TO US riverso al suolo, svenendo subito dopo. Ha chiarito di non aver visto i killer e di non aver notato la presenza di alcun soggetto sul posto al momento del loro arrivo. Queste dichiarazioni risultano “confermate” anche dalle intercettazioni ambientali di alcune conversazioni, nel corso delle quali la D’AR, parlando con il padre, aveva definito “inventata” la versione dei fatti fornita da TO GI. Il Tribunale, tuttavia, avrebbe interpretato in modo riduttivo le conversazioni intercettate, sostenendo che la D’AR avrebbe contestato solo il ruolo di “testimone chiave” attribuitole dalla cugina e non l’intera ricostruzione dell’evento omicidiario. Il ricorrente contesta questa lettura, evidenziando come dalle conversazioni emerga chiaramente «una critica globale» alla narrazione di TO GI, accusata di avere costruito una versione dei fatti non corrispondente alla realtà. 8.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 192, 272 e 273 cod. proc. pen. 8.2.1. Il motivo si incentra sulla valutazione della gravità indiziaria, con particolare riferimento all’attendibilità delle dichiarazioni rese da TO LA, collaboratore di giustizia e figlio della vittima. Il ricorrente contesta la valutazione operata dal Tribunale in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni, sostenendo che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe affetta da gravi vizi logici e giuridici. In particolare, il ricorrente 10 sottolinea l’incongruenza tra quanto dichiarato da TO LA e le dichiarazioni rese da AT LA nell’immediatezza dell’omicidio. Secondo quanto riportato da TO LA, egli avrebbe appreso da AT LA che gli autori dell’omicidio fossero CI RO e ER NT. Tuttavia, tale versione si porrebbe in insanabile contrasto con quanto dichiarato dal AT agli inquirenti nell’immediatezza dei fatti: in quella sede, infatti, il AT non aveva fornito alcuna indicazione circa l’identità dei killer, né tantomeno aveva menzionato CI RO come autore materiale dell’omicidio. Il ricorrente ritiene illogico e privo di riscontro il tentativo del Tribunale di giustificare tale discrasia ipotizzando che AT abbia nascosto agli inquirenti l’identità dei killer per timore di ritorsioni, salvo poi confidare la verità proprio a TO LA. Tale ricostruzione sarebbe priva di un effettivo fondamento logico. In particolare, il Tribunale non avrebbe fornito «alcuna giustificazione del perché AT LA 1) possa aver mentito agli inquirenti per tutelare la propria incolumità, salvo poi 2) rivelare tutti i dettagli della vicenda, in particolare il coinvolgimento di CI RO, proprio a TO LA, nonostante il AT, di lì a poco, avrebbe “cambiato casacca”, transitando nelle fila del sodalizio rivale a quello del gruppo TO». 8.2.2. Il ricorrente evidenzia come i giudici di merito, nel tentativo di individuare riscontri esterni alle dichiarazioni rese da TO LA, abbiano operato una valutazione parziale e frammentaria delle fonti dichiarative, omettendo di considerare la loro effettiva portata e attendibilità. In particolare, il ricorrente contesta l’utilizzo delle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia – tra cui Fimiani NI, IR RO, OR SQ, IU RI e NI MO –, ritenute dai giudici di merito erroneamente idonee a corroborare il narrato di TO LA. Secondo il ricorrente, tali dichiarazioni non offrirebbero un reale supporto alle dichiarazioni dello Scotto. Alcuni dei soggetti citati, invero, non avrebbero menzionato il nome di CI RO, altri avrebbero riportato informazioni apprese da terzi e nel caso di IR RO il presunto riscontro si fonderebbe su quanto riferito proprio da TO LA. Particolarmente significativo sarebbe il caso di NI MO, il cui contributo dichiarativo sarebbe stato radicalmente smentito proprio da TO LA. Quest’ultimo, infatti, ne avrebbe ridimensionato il ruolo criminale, negando che il NI avesse mai fatto parte del suo gruppo e affermando che si trattasse di un soggetto marginale, dedito alla vendita di CD contraffatti e sottoposto al pagamento del “pizzo”. A rafforzare la tesi difensiva, il ricorrente richiama le dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia – IS US e EL OR NT – che avrebbero 11 indicato soggetti diversi come esecutori materiali dell’omicidio di TO US. Infine, il ricorrente sottolinea come, in passato, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non abbiano mai consentito al procedimento di superare la fase delle indagini preliminari, tanto che la Procura aveva avanzato ben due richieste di archiviazione, poi accolte dal Giudice per le indagini preliminari. Tale circostanza, secondo il ricorrente, confermerebbe l’insufficienza e la fragilità del compendio indiziario, fondato sulle dichiarazioni di TO LA e dei soggetti che avrebbero dovuto riscontrarlo. 8.2.3. Il ricorrente contesta la valutazione operata dal Tribunale in merito al rapporto tra le dichiarazioni rese da TO GI e quelle di TO LA, sottolineando come il provvedimento impugnato abbia affrontato tale profilo in modo superficiale e illogico, senza fornire una spiegazione coerente dell’evidente contraddizione tra i due narrati. Secondo quanto riferito da TO LA nel verbale del 21 marzo 2023, la sorella non gli avrebbe mai confidato di avere riconosciuto gli autori dell’omicidio del padre, limitandosi a raccontargli di aver visto sul posto CI ER e ES NT, ma non i killer. Tale dichiarazione si pone in netto contrasto con quanto affermato da TO GI, che in più occasioni ha sostenuto di aver identificato CI RO come uno degli esecutori materiali dell’omicidio. Il ricorrente evidenzia come il Tribunale abbia cercato di giustificare tale discrasia ipotizzando che TO GI abbia volontariamente omesso di riferire al fratello il nome degli assassini, nel tentativo di proteggerlo dalle logiche criminali e da eventuali propositi di vendetta. Tuttavia, tale spiegazione sarebbe priva di qualsiasi riscontro, non troverebbe alcuna conferma nelle dichiarazioni da TO GI e sarebbe poco compatibile con quanto riferito, in sede di interrogatorio, dallo stesso TO LA, che avrebbe dichiarato di avere cercato vendetta, di avere cercato armi e di avere stretto accordi con esponenti di clan rivali, dimostrando in tal modo di non essere affatto estraneo al contesto della criminalità organizzata. 8.3. Con un terzo motivo, ha dedotto i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 272, 274 e 275 cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che il Tribunale, nel confermare la misura cautelare, avrebbe omesso di valutare adeguatamente gli elementi forniti dalla difesa per superare la doppia presunzione prevista per i reati aggravati dalle circostanze previste dall’art. 416-bis.1 cod. pen. Il motivo si basa su argomentazioni sostanzialmente uguali a quelle su cui si fonda il secondo motivo del ricorso redatto dall’avv. Sergio Cola. 12 1. Il ricorso deve essere accolto, essendo fondati, nei limiti di seguito illustrati, il primo motivo dell’atto redatto dall’avv. Cola e i primi due dell’atto redatto dall’avv. Pecoraro, che possono essere trattati congiuntamente, proponendo questioni sostanzialmente analoghe. 1.1. Va premesso che la Prima Sezione aveva annullato la precedente ordinanza, in quanto aveva rilevato alcune incongruenze e lacune nella valutazione delle dichiarazioni di TO GI, alle quali il provvedimento impugnato attribuiva un «ruolo centrale» e dunque decisivo. In particolare, due erano i limiti rilevati nella sentenza di annullamento: il Tribunale, a riscontro delle dichiarazioni della TO, aveva evidenziato quanto riferito da NT ES, senza però affrontare i rilievi sull'inconciliabilità delle due narrazioni;
non aveva adeguatamente affrontato il tema del confronto tra le dichiarazioni rese dalla donna e quelle rese dal fratello LA (di cui non era stata neppure chiarita «la veste processuale»), che aveva appreso dei fatti dal AT presente al delitto. In considerazione di «tali assorbenti ragioni», la Prima Sezione aveva ritenuto «fondate le doglianze mosse quanto alla correttezza della motivazione in punto di gravi indizi». 1.2. Ebbene, va rilevato che, con riferimento al secondo profilo, il giudice del rinvio (oltre a chiarire il ruolo di collaboratore di giustizia rivestito dallo TO) ha fornito una motivazione adeguata, rispetto alla quale i ricorrenti non hanno evidenziato alcun effettivo travisamento di prova o determinante vizio logico risultante dal testo del provvedimento impugnato. In particolare, il Tribunale ha rilevato che l’unica rilevante discrasia tra le due versioni era la seguente: «TO GI, nel 2017, aveva riferito di avere visto CI RO colpire a morte il padre, esplodendogli, mentre costui era già riverso a terra e ferito, un colpo al volto che ne cagionava la morte»; TO LA, invece, aveva riferito «che la sorella non gli aveva mai fatto il nome di CI RO quale autore dell'omicidio del padre, ma gli aveva detto solo che, in prossimità del luogo ove era avvenuto l'omicidio, aveva visto CI ER, fratello di RO e che in prossimità della salma del padre ebbe ad incontrare NT ES». Ebbene, tanto premesso, il giudice del rinvio ha chiarito che: «è del tutto evidente che TO GI – che aveva confidato solo alla madre il nome degli assassini del loro congiunto – avesse voluto tenere, in qualche modo, lontano il fratello da quelle logiche criminali, a causa delle quali il padre lo aveva allontanato dall'Italia, mandandolo in Venezuela»; «rendere partecipe anche il fratello 13 dell'identità dei killer avrebbe significato suscitare le sue reazioni, esponendolo in tal modo a rappresaglie e vendette che avrebbero aggravato ulteriormente la situazione familiare: non si dimentichi che, all'epoca dell'omicidio, lo TO aveva venticinque anni e che era stato allontanato dal padre dagli ambienti criminali nei quali gravitavano, proprio per cercare di proteggerlo e fargli intraprendere una strada diversa dalla sua»; le dichiarazioni rese dal collaboratore, dunque, lungi dallo smentire clamorosamente le dichiarazioni resa dalla sorella, danno conto della genuinità delle stesse: il collaboratore ha riferito quello che lui aveva appreso dalla sorella, mentre avrebbe potuto confermare le dichiarazioni della sorella …». Va evidenziato che il timore di rappresaglie e vendette da parte del clan risulta coerente anche con la circostanza che, dopo l’omicidio, la famiglia TO si era trasferita a Castello di Cisterna;
analogamente, TO LA se ne era tornato in Venezuela. Significative, a tal riguardo, sono anche le dichiarazioni rese dallo TO in ordine alla sua “convocazione”, pochi giorni dopo il delitto, davanti ai vertici del clan IN (TA VA, allora reggente del sodalizio criminale, AM US, RD NI e ST NU): «mi chiesero se volevo vendicare mio padre, ma ciò mi indusse a capire che avrei fatto la stessa fine …; aggiunsero altresì che sarebbe stato meglio che io avessi lasciato Napoli al fine di non aggravare la posizione della mia famiglia che poteva subire dei contraccolpi …». La motivazione resa dal Tribunale sulla questione in esame risulta adeguata e, rispetto ad essa, i ricorrenti non hanno evidenziato alcun effettivo travisamento della prova o determinante vizio logico risultante dal testo del provvedimento impugnato;
per il resto, essa non è ulteriormente sindacabile in sede di legittimità. Al riguardo, va ricordato che, «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudice per le indagini preliminari e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438). 1.3. Il giudice del rinvio, invece, non fornito una motivazione coerente e priva di vizi logici con riferimento all’altro profilo di criticità evidenziato dalla sentenza 14 rescindente, relativo all'inconciliabilità tra le narrazioni rese da TO GI e da NT ES. Il Tribunale, invero, ha sostenuto che le dichiarazioni rese dal NT non si porrebbero in contraddizione con quelle rese dalla TO, “salvandone” così la natura di riscontro riconosciuta già dalla precedente ordinanza annullata: «il NT ha visto sopraggiungere alcuni secondi dopo la TO, quando l'azione omicidiaria era terminata, non avendo visto la donna scendere dall'auto e correre verso il luogo dove aveva sentito gli spari, credendo, viceversa, che la stessa fosse sopraggiunta in un momento successivo all'esplosione dei colpi d'arma da fuoco;
in questo frangente era ben possibile che la donna avesse riconosciuto perfettamente i killers che avevano ucciso il padre» (cfr. pagina 26 dell’ordinanza). Al riguardo, va rilevato, in primo luogo, che tale ricostruzione non sembra superare tutti i profili di contraddizione tra le dichiarazioni rese dal NT e quelle rese dalla TO. In particolare, mentre la donna ha riferito che il NT le aveva confermato che a sparare fosse stato RR CI, il NT non solo non ha riferito di avere detto alla TO il nome della persona che aveva sparato, ma ha affermato di essere sopraggiunto sul luogo del delitto dopo l’azione omicidiaria e di non avere neppure udito alcuna detonazione. In secondo luogo, l’ordinanza impugnata appare palesemente contraddittoria avendo il Tribunale, da un lato, addotto le dichiarazioni del NT a riscontro di quelle rese dalla TO e, dall’altro, ha sostenuto che il NT sarebbe un teste inattendibile: «va, inoltre, osservato, quanto a NT ES, che le sue dichiarazioni risultano poco credibili in quanto costui, nel corso delle sommarie informazioni rese nel 2023, dichiarava di non avere avuto mai alcun rapporto di frequentazione con TO US e che, dopo la sua scarcerazione, aveva incontrato casualmente LO AN che gli aveva parlato dei suoi figli»; «in realtà, come è emerso dalle dichiarazioni rese da TO GI, il NT era un amico del padre …»; «in data 12 dicembre 2007, ovvero 5 giorni dopo la sua scarcerazione …, il NT si era recato immediatamente a casa di LO AN, come emerge nella conversazione telefonica di cui al progressivo 65 intercorsa tra la LO ed il figlio TO LA, nel corso della quale la donna commentava l'inaspettata visita ricevuta dal NT»; «è evidente, quindi, come il NT, per paura di ritorsioni da parte degli ambienti criminali a cui appartiene (come emerge dai suoi trascorsi giudiziari) e nei quali è maturato l'omicidio abbia volutamente omesso di indicare ciò che realmente vide quel giorno, limitandosi ad affermare ciò che non poteva negare, ovvero la sua presenza in corso Novara» (pagina 31); «sia il NT che il AT sono, dunque, inattendibili» (pagina 31); il NT è stato condannato per spaccio e ha scontato 12 anni di reclusione (pagina 25). 15 Risulta palese la contraddizione: il Tribunale, da un lato, tenta di rendere conciliabili le dichiarazioni del NT con quella della TO, in modo tale da “salvarne” la natura di riscontro riconosciuta già dalla precedente ordinanza annullata, e, dall’altro, afferma che il NT sarebbe un teste inattendibile. Delle due l’una: o il NT è un teste attendibile e le sue dichiarazioni possono costituire un valido riscontro alle dichiarazioni della TO oppure è inattendibile e le sue dichiarazioni non possono essere addotte a sostegno di quelle rese dalla figlia della vittima. In quest’ultimo caso, un problema di conciliabilità delle dichiarazioni rese dai due neppure si porrebbe, dandosi per scontato che il NT, «per paura di ritorsioni da parte degli ambienti criminali a cui appartiene (come emerge dai suoi trascorsi giudiziari) e nei quali è maturato l'omicidio, abbia volutamente omesso di indicare ciò che realmente vide quel giorno». 1.4. Va rilevato che il Tribunale ha articolato la motivazione del provvedimento impugnato riportando integralmente la precedente ordinanza impugnata, limitandosi poi ad affrontare i due profili di criticità evidenziati dalla sentenza rescindente. Al riguardo, appare opportuno sinteticamente richiamare la pacifica e condivisa giurisprudenza di legittimità, in forza della quale, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio, con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge e consistenti nel non fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla OR di cassazione, spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (cfr. Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345; Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Grande Aracri, Rv. 259811; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Rv. 248413). La giurisprudenza di legittimità ha posto in rilievo come i poteri del giudice del rinvio siano particolarmente ampi nei casi, come quello in esame, in cui l'annullamento sia stato pronunciato per vizio di motivazione. In tali casi, invero, «l'annullamento travolge gli accertamenti e le valutazioni già operate e, dunque, i poteri del giudice di rinvio hanno la massima latitudine: egli è, infatti, chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata» (cfr., in motivazione, Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, Cataldo, Rv. 261760; Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano, Rv. 273628). Ebbene, nel caso in esame, l’annullamento era intervenuto per vizio attinente alla motivazione, che la Prima Sezione aveva ritenuto completamente pregiudicata 16 dall’incompatibilità tra la versione di NT ES e quella di TO GI e dal mancato confronto tra le dichiarazioni rese da quest’ultima e quelle rese dal TE LA, al punto tale da ritenere assorbite le altre deduzioni difensive. Il giudice del rinvio, pertanto, era chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale raccolto durante le indagini e – dopo avere affrontato i due specifici profili di criticità evidenziati dalla sentenza rescindente – a rivalutare la tenuta dell’intero quadro indiziario, tenendo conto delle deduzioni delle parti. Tanto non ha fatto il Tribunale, limitandosi ad affrontare, in modo parcellizzato, le due sole censure evidenziate nella sentenza di annullamento, aggiungendo solo generiche e poco chiare valutazioni in ordine alle dichiarazioni rese dalla D’AR e dal AT, nel resto riportandosi integralmente alla “vecchia” ordinanza, la cui motivazione era stata completamente “travolta” dalla sentenza di annullamento, trascurando del tutto le deduzioni difensive e non effettuando una rivalutazione dell’intero quadro indiziario, costituito anche dalle dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia e, soprattutto, dalle conversazioni intercettate. I motivi di ricorso, dunque, appaiono fondati anche nelle parti in cui lamentano le lacune della motivazione e la sostanziale mancanza di risposta alle altre doglianze difensive. 2. Il secondo motivo dell’atto redatto dall’avv. Cola e il terzo motivo dell’atto redatto dall’avv. Pecoraro, essendo relativi alle esigenze cautelari, risultano assorbiti. 3. L’ordinanza impugnata, dunque, va annullata con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 17 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente RA LL OS PE