Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/02/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18445/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente Relatore
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18445/2024 promossa congiuntamente da:
, nata a [...] il [...] (CF: , Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. Antonella Niermani ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Cividate Camuno (BS)
e
, nato a [...] il [...] (CF: , con il Parte_2 C.F._2
patrocinio dell'avv. Roberto Trotti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Edolo (BS)
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 11.01.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«• pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Vezza D'LI (BS) il 21 settembre1996 tra e;
matrimonio Parte_2 Parte_1 trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Vezza D'LI nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996, al n. 5, Parte 2, Serie A;
• ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vezza d'LI di annotare a margine dell'atto di matrimonio l'emananda sentenza;
• dare atto che i coniugi prestano fin da ora piena e totale acquiescenza alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario che sarà pronunciata secondo le pattuizioni qui concordate e sottoscritte dai coniugi in via congiunta e che, conseguentemente, i medesimi rinunciano a qualsivoglia forma di impugnazione avverso la stessa;
e quindi OMOLOGARE le seguenti condizioni di divorzio
1. la casa coniugale sita in Vezza d'LI (BS), in Via Valeriana, n. 22/A, di proprietà esclusiva della sig.ra , rimane definitivamente assegnata alla medesima, con tutti gli arredi, Parte_1 come peraltro già disposto in sede di separazione;
2. i figli maggiorenni e avranno la propria residenza stabile presso l'abitazione della Per_1 Per_2 madre;
3. quale contributo ordinario per il mantenimento dei figli, maggiorenni ma non autosufficienti economicamente, il Sig. verserà alla moglie la somma mensile di Euro 1.000,00, Parte_2 importo soggetto a rivalutazione annuale ed automatica secondo gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (Istat), a decorrere dal mese e dall'anno successivi alla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, da corrispondersi a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 28 di ogni mese sul c/c indicato dalla sig.ra Parte_1
[...]
4. le spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli verranno suddivise tra i genitori - al netto delle quote di rimborso effettivamente percepite per le sole spese mediche e specialistiche dal Sig. dalla Cassa di assistenza dell'istituto di credito di cui è attualmente dipendente - nella Parte_2 misura del 50% ciascuno così come da protocollo in uso al Tribunale di Brescia, di seguito integralmente riportato: Spese per la salute: a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal SSN ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari. Spese per l'istruzione: a) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola. Spese per la custodia di prole minorenne: Spese (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese per il divertimento: Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze da corrispondere al genitore anticipatario entro la fine del mese di riferimento o comunque entro 15 giorni dalla richiesta documentata. Tutti i versamenti relativi al mantenimento dei figli cesseranno con il raggiungimento da parte degli stessi dell'indipendenza economica.
5. I genitori contribuiranno, ciascuno nella misura del 50%, alle spese (documentate) di gestione della FIAT PUNTO 60 1.2 Dinamyc, targata DP589HD di attuale proprietà della figlia – ma Per_1 ad oggi utilizzata anche dal figlio - o di altro veicolo che dovesse essere acquistato o venire Per_2 in uso alla medesima, per tali intendendosi le spese di assicurazione, bollo, revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria e di carburante salve le precisazioni, quanto a queste ultime, di cui al successivo paragrafo 8, e ciò fino al raggiungimento da parte della figlia dell'indipendenza economica;
6. I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese (documentate) di gestione dell'autoveicolo che dovesse essere acquistato o dovesse essere in uso al figlio per tali Per_2 intendendosi le spese di assicurazione, bollo, revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria e di carburante salve le precisazioni, quanto a queste ultime, di cui al successivo paragrafo 8, e ciò fino al raggiungimento da parte del figlio dell'indipendenza economica;
7. L'acquisto di un eventuale autoveicolo per i figli dovrà, in ogni caso, essere previamente concordato tra i genitori.
8. Le spese di carburante dei veicoli di cui ai precedenti paragrafi 5, 6 e 7 saranno calcolate sulla base dei chilometri effettivamente dichiarati mensilmente e dedotti dalla rappresentazione fotografica del contachilometri che la sig.ra si impegna a trasmettere al sig. Parte_1 ogni fine mese ed in applicazione della tariffa stabilita al km dalle Tabelle Aci Parte_2 vigenti in relazione al modello di veicolo utilizzato.
9. Con la sottoscrizione del presente atto i coniugi danno atto di aver definito compiutamente e con reciproca soddisfazione ogni altro rapporto patrimoniale ed extrapatrimoniale inerente la loro vita matrimoniale già in sede di separazione cosicché i medesimi dichiarano di non vantare reciprocamente alcuna ulteriore e diversa pretesa patrimoniale, relativa a beni immobili e mobili ed extrapatrimoniale e reciprocamente rinunciano a qualsivoglia richiesta di natura economica connessa alla pregressa convivenza coniugale o comunque al vincolo matrimoniale (con esclusione delle richieste relative al mantenimento dei figli).
10. Ciascun coniuge si farà carico in via esclusiva delle spese difensive del proprio legale.
11. I coniugi sosterranno nella misura del 50% ciascuno la spesa per il pagamento del contributo nificato di iscrizione a ruolo.» Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 02.10.2024 e proponevano Parte_1 Parte_2
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Vezza d'LI
(BS) il 21.09.1996, da cui erano nati i figli il 19.11.1999 e il 29.03.2004, premettendo Per_1 Per_2
che il 24.11.2022 con decreto n. 8397/2022 del Tribunale di Brescia veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza presidenziale celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento separazione è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione. Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle esigenze dei figli, il cui ascolto si reputa pertanto manifestamente superfluo.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e celebrato in ZZ d'LI (BS) il 21.09.1996, trascritto nel Parte_2 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1996, parte II, serie A, n. 5;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 26.2.2025
Il Presidente Estensore
Costanza Teti