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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 522/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 22/03/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente e Relatore
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
RUBINO FRANCO ERNESTO, Giudice
in data 22/03/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 199/2021 depositato il 10/02/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1-078108-20-0009884 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 10.02.2021, la Ricorrente_1, depositava il ricorso avverso l' avviso di accertamento IMU n. 1-078108-20-0009884, relativo all'anno 2015, notificato il 10/10/2020. In particolare, la società SOGET
SPA con il suddetto avviso di accertamento IMU 2015 chiedeva l'importo di € 279.00, per insufficiente versamento. La ricorrente, eccepiva il difetto di motivazione dell'atto impugnato e l'infondatezza della pretesa creditoria.
In data 23.04.2021, si costituiva la So.g.e.t. Societa' di Gestione Entrate E Tributi SPA, contestando le eccezioni di parte ricorrente e ribadendo la legittimità dell'atto impugnato.
Il 9.03.2023, la ricorrente depositava brevi repliche alla costituzione di parte resistente ed insisteva nell'accoglimento del ricorso.
In data 10.03.2023, la parte resistente depositava memorie illustrative con le quali, nel ribadire quanto rilevato ed eccepito nelle controdeduzioni depositate, a comprova e conforto delle argomentazioni in esse rassegnate, ha allegato la sentenza n. 5167/2022, emessa a conclusione del ricorso proposto dalla sig.ra Ricorrente_1, avente ad oggetto l'impugnazione dell'atto di accertamento IMU 2014, relativo ai medesimi immobili dell'atto oggi impugnato. La sentenza n. 5167/2022, allegata, ha rigettato il ricorso introduttivo del giudizio ed ha riconosciuto la legittimità dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Presidente del Collegio, considerato che il Dr Franco Ernesto Rubino si è dimesso in data 21.05.2025, lo ha sostituito con il sottoscritto relatore.
In data 28.06.2023, la sig.ra Ricorrente_1 ha depositato istanza di adesione alla definizione agevolata ex art. 1, commi 186-205 Legge 29/12/2022 n. 197 - Regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 23 del 27/03/2023, con relativo bollettino pagato e ,quindi avvenuta definizione della lite.
Tanto precisato,questa Corte dichiara l'estinzione del giudizio e la cancellazione della causa dal ruolo.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e la cancellazione della causa dal ruolo a seguito di definizione agevolata della lite.
Nulla per le spese.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 22/03/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente e Relatore
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
RUBINO FRANCO ERNESTO, Giudice
in data 22/03/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 199/2021 depositato il 10/02/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1-078108-20-0009884 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 10.02.2021, la Ricorrente_1, depositava il ricorso avverso l' avviso di accertamento IMU n. 1-078108-20-0009884, relativo all'anno 2015, notificato il 10/10/2020. In particolare, la società SOGET
SPA con il suddetto avviso di accertamento IMU 2015 chiedeva l'importo di € 279.00, per insufficiente versamento. La ricorrente, eccepiva il difetto di motivazione dell'atto impugnato e l'infondatezza della pretesa creditoria.
In data 23.04.2021, si costituiva la So.g.e.t. Societa' di Gestione Entrate E Tributi SPA, contestando le eccezioni di parte ricorrente e ribadendo la legittimità dell'atto impugnato.
Il 9.03.2023, la ricorrente depositava brevi repliche alla costituzione di parte resistente ed insisteva nell'accoglimento del ricorso.
In data 10.03.2023, la parte resistente depositava memorie illustrative con le quali, nel ribadire quanto rilevato ed eccepito nelle controdeduzioni depositate, a comprova e conforto delle argomentazioni in esse rassegnate, ha allegato la sentenza n. 5167/2022, emessa a conclusione del ricorso proposto dalla sig.ra Ricorrente_1, avente ad oggetto l'impugnazione dell'atto di accertamento IMU 2014, relativo ai medesimi immobili dell'atto oggi impugnato. La sentenza n. 5167/2022, allegata, ha rigettato il ricorso introduttivo del giudizio ed ha riconosciuto la legittimità dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Presidente del Collegio, considerato che il Dr Franco Ernesto Rubino si è dimesso in data 21.05.2025, lo ha sostituito con il sottoscritto relatore.
In data 28.06.2023, la sig.ra Ricorrente_1 ha depositato istanza di adesione alla definizione agevolata ex art. 1, commi 186-205 Legge 29/12/2022 n. 197 - Regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 23 del 27/03/2023, con relativo bollettino pagato e ,quindi avvenuta definizione della lite.
Tanto precisato,questa Corte dichiara l'estinzione del giudizio e la cancellazione della causa dal ruolo.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e la cancellazione della causa dal ruolo a seguito di definizione agevolata della lite.
Nulla per le spese.