Art. 5.
All'onere annuo di L. 31.100.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per l'esercizio 1975, con i normali stanziamenti del capitolo 2001 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno stesso.
All'onere annuo di L. 31.100.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per l'esercizio 1975, con i normali stanziamenti del capitolo 2001 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno stesso.