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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1298/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
NC SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4050/2024 depositato il 08/08/2024
proposto da
Comune di Scicli - Via F.m. Penna N. 2 97018 Scicli RG
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 57/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA sez. 2 e pubblicata il 12/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5677-2019 TASI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2266/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec al comune di Scicli (RG) in data 22.5.2020 e successivamente depositato presso questa Corte il 20.10.2020, il sig. Resistente_1, nato a [...] il Data_Nascita_1 ed ivi residente in [...], C.F.: CF_Resistente_1, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato, dall'avv. Nominativo_1, presso il cui studio in Scicli, Indirizzo_2, eleggeva domicilio, proponeva ricorso con istanza di reclamo ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n° 546/1992, nei confronti del suddetto comune, avverso l'avviso di Accertamento – Provvedimento n. 5677/2019, notificato a mezzo posta con raccomandata a.r. ricevuta il 23.1.2020, con il quale gli veniva chiesto il pagamento della somma di € 222,69
a titolo di omesso versamento TASI, anno 2014 e relativi interessi, sanzione e spese di notifica.
Il ricorrente eccepiva la decadenza dell'ente locale dal potere impositivo e da quello sanzionatorio per violazione del termine quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161, della L. n° 296/2006, nonché la decadenza del potere di riscossione per violazione del termine previsto dall'art. 1, comma 163 della L. n°
296/2006.
Eccepiva, altresì, la prescrizione della pretesa tributaria e rilevava l'omessa e/o insufficiente motivazione.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, con il favore delle spese e dei compensi difensivi, oltre accessori come per legge e con trattazione in pubblica udienza del ricorso.
Con controdeduzioni, depositate telematicamente il 6.10.2022, il comune di Scicli, in persona del sindaco geom. Nominativo_1, nato a [...] il Data_Nascita_2, rappresentato in giudizio, ai sensi dell'art. 11, comma 3, D. Lgs. n. 546/1992, dal Capo Settore Entrate Sviluppo Economico Dott.ssa Difensore_1, in esecuzione della delibera della G.C. n. 98 del 06/09/2022, costituendosi in giudizio, sosteneva che l'atto impugnato era stato tempestivamente notificato il 31.12.2019, ovvero entro il termine di decadenza previsto dal comma 161 dell'art. 1 della L. n° 546/1992.
Specificato che per il notificante, nel caso di notifica a mezzo posta come quello in questione, la notifica si perfezionava con la spedizione dell'atto, riteneva di provare che l'atto era stato spedito il 31.12.2019 allegando la ricevuta di spedizione rilasciata da Poste Italiane, l'avviso di ricevimento della raccomandata contenete l'atto impugnato e la distinta di accettazione rilasciata da Poste Italiane.
A conforto della propria tesi richiamava varie sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, obiettando che la documentazione relativa alla presa in carico allegata dalla controparte non aveva valore probatorio e che la fase di accettazione era precedente a quella di presa in carico.
Riteneva l'atto adeguatamente motivato.
Chiedeva, pertanto, alla Commissione di rigettare il ricorso, confermando l'atto impugnato e condannando la controparte al pagamento delle spese di giudizio.
Con memorie illustrative depositate il 17.10.2022 il ricorrente, nominata quale suo nuovo difensore l'avv. Difensore_2, eccepiva preliminarmente la carenza dello ius postulandi in capo alla dott.ssa Difensore_1, in quanto nella delibera prodotta in atti l'organo di governo del comune di Scicli autorizzava il Sindaco, e non il Capo Settore Entrate – Sviluppo Economico, a costituirsi nei giudizi avanti la Commissione Tributaria Provinciale. Riteneva in ogni caso tale delibera generica perché priva dell'indicazione del giudizio e del giudice tributario per i quali era stata emessa tale autorizzazione.
Ribadiva con ampie argomentazioni i motivi di ricorso segnalando che con la sentenza n. 1492/2021, depositata il 09.12.2021 e divenuta definitiva, la C.T.P. di Ragusa nell'ambito del ricorso incoato dalla sig. ra Nominativo_2 , (germana dell'odierna appellante), contro il Comune di Scicli, iscritto al n. 1644/2020 R.G.R., avente ad oggetto la quota parte dello stesso tributo per gli stessi immobili, aveva accolto il gravame non ritenendo raggiunta la prova della tempestività della notifica dell'atto impugnato.
Insisteva, pertanto, nelle richieste formulate in ricorso.
Con memorie di replica depositate il 20.10.2022 il comune di Scicli, affermata la validità della delibera in virtù della quale la dr.ssa Dif._1 era stata autorizzata a costituirsi in giudizio, insisteva nella richiesta di rigetto del ricorso, richiamando giurisprudenza contraria a quella citata dal ricorrente.
All'udienza del 28.10.2022 nessuna delle parti era presente e la causa veniva posta in decisione.
Con decreto del 27.11.2023 il Presidente del Collegio giudicante, premesso che non risultava ancora redatta la motivazione della sentenza nonostante il lungo tempo trascorso dall'udienza in cui la causa era stata introitata in decisione e che il giudice estensore si era dimesso dalle funzioni di giudice tributario, rimetteva la causa sul ruolo.
All'udienza del 9.1.2024 nessuna delle parti era presente e la Corte decideva come da allegato dispositivo.
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso è fondato e va accolto.
Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L. n° 296/2006 "Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.".
Nella fattispecie in esame, considerato che l'imposta richiesta per omesso versamento si riferisce all'anno
2014, il relativo accertamento si sarebbe dovuto notificare entro e non oltre il 31.12.2019.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “(Cass. n. 8867 del 2016, Cass. n.
22320 del 2014; Cass. n. 11457 del 2012; Cass. n. 15298 del 2008), il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono - per il notificante - al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e - per il destinatario - al momento della ricezione, trova applicazione con riferimento non solo agli atti processuali ma anche agli atti d'imposizione tributaria. Con la conseguenza che deve considerarsi tempestiva la spedizione dell'atto impositivo effettuata prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull'Ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia in ipotesi avvenuta successivamente a tale scadenza. Ciò sul presupposto che il mancato verificarsi degli effetti della notificazione per il notificante non può essere fatto dipendere da un evento estraneo all'attività di impulso ed alla sfera organizzativa propria del medesimo, quale il tempo impiegato per la consegna al destinatario dall'agente notificatore, al quale il plico sia stato consegnato in tempo utile. E fermo restando che, per entrambe le parti, gli effetti della notificazione si producono comunque solo all'esito dell'effettivo perfezionamento dell'intero processo notificatorio” (Cassazione civile sez. VI, ord.
n° 3173 dell'11/02/2020)
Ai fini della tempestività dell'atto impugnato, a fronte dell'eccezione di decadenza formulata in ricorso, era preciso onere del comune resistente di provare che l'accertamento fosse stato spedito entro e non oltre il
31.12.2019.
Dal complessivo esame degli atti prodotti in giudizio dalle parti tale prova non può dirsi raggiunta con certezza.
Il comune a tal fine ha prodotto tre diversi documenti che per vari motivi non appaiono essere sufficienti ad ottemperare all'onere della prova.
L'allegato n° 2 alle controdeduzioni, che il comune definisce “copia estratto ricevuta di spedizione rilasciata da Poste Italiane spa”, non risulta, invero, essere certificato, sottoscritto o timbrato da Poste Italiane S.p.a., né nelle copie in atti vi è alcuna intestazione che lo possa ricondurre allo stesso ente (La dicitura che si legge a pagina 1 è la seguente: “DISTINTA ELETTRONICA PER IL SOTTOLOTTO: Data di Consegna alle
Poste: <20191231>”). La sua valenza probatoria è assimilabile a quella del report sull'esito della spedizione prodotto da parte ricorrente e tratto dal sito Poste Italiane, dal quale emerge che la spedizione è stata presa in carico presso il centro operativo postale di ER OM (MI) il 6.1.2020.
Anche il documento allegato con il numero 4 (Copia distinta di accettazione rilasciata da Poste Italiane Spa) alle controdeduzioni non è conducente perché in esso non è riscontrabile alcun elemento che lo possa mettere in relazione con l'atto impugnato. Inoltre la distinta viene rilasciata da Poste Italiane alla società Società_1 S.P.A. (cliente) e non al comune di Scicli che dovrebbe essere il mittente.
Nemmeno l'avviso di ricevimento (allegato 3 alle controdeduzioni), nella fattispecie in esame, è sufficiente a determinare con certezza la data di spedizione dell'atto impugnato.
Sulla possibilità che la data di spedizione di un atto possa essere provata dal contenuto dell'avviso di ricevimento le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno espresso il principio secondo il quale "Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione;
invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza).” (Cassazione civile sez. un., sentenza n° 13452 del 29/05/2017).
Dall'esame della copia dell'avviso di ricevimento prodotto dal comune di Scicli appare corretto ritenere che la data di spedizione sia semplicemente stampata senza alcuna asseverazione e non stampigliata con punzonatura, bollo o altro mezzo che possa assurgere a certificazione da parte dell'ufficio postale al fine di determinare senza ombra di dubbio la data in cui l'atto impugnato è stato ricevuto per la spedizione.
La dicitura “Società_1” posta nell'angolo a destra in alto dello stesso avviso di ricevimento in questione non scioglie ogni dubbio sulla possibilità che lo stesso sia stato precompilato proprio da Società_1 S.p.a. in data incerta, sicuramente antecedente alla spedizione dell'atto a cui si riferisce.
Peraltro, l'atto di accertamento impugnato n. 5677/2019 relativo a TASI riporta in alto sulla destra la dicitura
“Stampa: 01/01/2020”. Essendo evidente che tale dicitura si riferisca alla data in cui il suddetto atto è stato stampato appare inconcepibile che lo stesso sia stato spedito in data antecedente, quando ancora non era fisicamente esistente. Né dalle copie dell'atto impugnato prodotte dalle parti si evince un'altra data di emissione o stampa.
Sulla base della complessiva valutazione delle prove, come sopra effettuata, la Corte ritiene che l'eccezione di decadenza formulata in ricorso sia da accogliere in quanto, nella fattispecie in esame, non è stata dimostrata con sufficiente certezza la spedizione degli atti impugnati entro il termine decadenziale del 31.12.2019.
L'accoglimento dell'eccezione di decadenza, per il principio dell'assorbimento, rende non più necessario l'esame degli altri motivi di ricorso.
Considerato che sulla valutazione dell'eccezione di decadenza esiste consistente giurisprudenza di questa
Corte in senso contrario all'interpretazione adottata nel presente giudizio sussistono i presupposti di legge per compensare interamente le spese del giudizio.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il Comune di Scicli con atto del 8 Agosto 2024 deducendo i seguenti motivi.
Decisione del giudice di primo grado in violazione del termine di cui all'art. 1 comma 161 della L.296/2006
(legge finanziaria per l'anno 2007).
Innanzitutto si rileva che è ininfluente il fatto che l'avviso di accertamento riporta la dicitura “stampa:
01/01/2020”, infatti il giudice di primo grado nelle sentenze della CTP di Ragusa n. 959/02/2021, n.
960/02/2021, n. 961/02/2021 e n. 962/02/2021, tutte depositate l'08/09/2021, ha stabilito che nulla vale la stampa fisica dell'atto impositivo in quanto il plico può consegnato all'ufficio postale cartaceo e/o digitale. In particolare il ricorrente non eccepisce nulla nel ricorso relativamente alla data di stampa dell'01/01/2020.
Quindi nulla prova il ricorrente che l'atto impugnato è stato spedito oltre il termine decadenziale del
31/12/2019.
Inoltre il giudice di primo grado ha stabilito di accogliere il ricorso in quanto, nella fattispecie in esame, non
è stata provata con certezza la spedizione dell'atto impugnato entro il termine decadenziale del 31/12/2019.
Certezza che non è possibile riscontrare neanche nella “mera strisciata” rilasciata dal servizio “Cerca spedizioni di Poste Italiane” del sito di Poste Italiane spa allegata dai ricorrenti nei ricorsi che spesso indica la presa in carico effettuata presso l'Ufficio Postale di Palermo o di Catania e non del CMP di ER da cui sono state spedite le raccomandate.
Questa mancata certezza è evidenziata dalla stessa sentenza impugnata ove ha stabilito che il tracking della raccomandata tratto dal sito di Poste Italiane allegato dal ricorrente nel ricorso ha una valenza probatoria assimilabile a quella della distinta elettronica allegata alle controdeduzioni del Comune di Scicli.
Considerato che lo stesso giudice di primo grado stabilisce nella sentenza impugnata che la distinta elettronica non è prova certa per dimostrare che l'atto impugnato sia stato consegnato entro il 31/12/2019, si desume, vista la stabilita stessa valenza probatoria, che neanche il tracking della raccomandata sia a questo punto prova certa per dimostrare che l'atto impugnato sia stato spedito oltre il termine decadenziale del 31/12/2019.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 57/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Ragusa sez. 2 e depositata il 12
Gennaio 2024.
Si costituisce nel giudizio di appello il sig. Resistente_1 che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Preliminarmente, nel rito, l'odierno appellato eccepisce l'inammissibilità del gravame per violazione della norma di cui all'art. 53, co. 1, D. Lgs. n. 546/1992 attesa la mancata specificità dei motivi d'impugnazione.
Ed invero, con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio l'Ufficio dell'ente locale, ricorrendo a congetture, illazioni e ragionamenti a tratti incomprensibili, non ha mosso alcuna critica al ragionamento logico- argomentativo speso dal primo giudicante.
Nella remota e non temuta ipotesi che il Collegio giudicante ritenesse di non accogliere la superiore preliminare eccezione, le statuizioni della sentenza appellata meritano in ogni caso di essere confermate.
Con motivazione precisa e puntuale, pienamente logica nella sua formulazione, il giudice tributario ibleo ha condiviso il primo motivo di ricorso spiegato dal contribuente, ritenendo che la documentazione versata in atti dall'Ufficio non fosse sufficiente a dimostrare la tempestività della notifica rispetto al termine di decadenza previsto dall'art. 1, co. 161, Legge n. 296/2006.
In argomento è opportuno qui ribadire che, siccome l'atto di accertamento per cui è causa è stato spedito in plico chiuso senza l'intermediazione di un agente notificatore, “trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982”, integrando il procedimento in parola “una forma semplificata di notificazione caratterizzata dalla assenza della relazione di notificazione” (così Cass.
Civ. n. 29539 del 06.10.2020).
circa il rispetto del termine di decadenza previsto dall'art. 1, co. 161, Legge n. 296/2006 l'Ufficio non ha dato prova della data certa in cui il plico raccomandato è stato spedito, producendo documenti non chiari, imprecisi e discordanti.
Ed invero, sulla copia fotostatica dell'avviso di ricevimento del plico raccomandato, compilato a cura del mittente, (quindi dallo stesso Comune di Scicli), è riportata la circostanza che la spedizione sarebbe partita dal “CMP ER il 28/12/2019”: tale circostanza tuttavia non è stata asseverata dall'U.P. con stampigliatura meccanografica o con timbro datario, ragion per cui l'indicazione è priva del requisito della certezza.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 12 Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, il Collegio rileva che l'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per mancata specificità dei motivi, ai sensi dell'art. 53, co. 1, D.Lgs. n. 546/1992. L'atto di appello si limita a richiamare pronunce analoghe e a riprodurre argomentazioni già esaminate dal giudice di primo grado, senza formulare critiche puntuali al ragionamento logico-giuridico della sentenza impugnata. Secondo consolidata giurisprudenza, affinché il gravame sia ammissibile, è necessario che l'atto di appello contenga una parte argomentativa diretta in modo specifico a confutare le ragioni illustrate nella sentenza appellata. Nel caso di specie, tale requisito non risulta soddisfatto.
In ogni caso, anche a voler superare la superiore eccezione, il Collegio ritiene che le statuizioni della sentenza impugnata meritino conferma. Il giudice di primo grado ha ritenuto che la documentazione prodotta dal
Comune di Scicli non fosse idonea a dimostrare con certezza la tempestività della notifica dell'avviso di accertamento rispetto al termine di decadenza previsto dall'art. 1, co. 161, Legge n. 296/2006. In particolare, la copia fotostatica dell'avviso di ricevimento del plico raccomandato, compilata dal mittente, riporta la data di spedizione dal “CMP ER il 31/12/2019”, ma tale circostanza non è asseverata dall'Ufficio Postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario. La Suprema Corte di Cassazione ha statuito che la mera scritturazione dattilografica della data di spedizione apposta sulla parte frontale dell'avviso di ricevimento è insufficiente a provare la data di spedizione, occorrendo la certificazione dell'agente postale.
Nel caso in esame, il timbro apposto a tergo della ricevuta di ritorno risulta illeggibile e non consente di attribuire certezza alla data di spedizione. Inoltre, gli ulteriori documenti prodotti dall'appellante (estratti di ricevute di spedizione, distinte di accettazione) non presentano elementi che li mettano in relazione diretta con l'atto impugnato, né risultano certificati, sottoscritti o timbrati da Poste Italiane S.p.a. La distinta di accettazione è rilasciata alla società Società_1 (cliente) e non al Comune di Scicli, che dovrebbe essere il mittente. Pertanto, la documentazione versata in atti non consente di superare le criticità evidenziate dal giudice di primo grado. Si rileva, inoltre, che su analoghi ricorsi relativi allo stesso immobile e annualità, la
C.G.T. di Ragusa ha accolto le domande dei familiari dell'appellato e il Comune non ha proposto appello, prestando acquiescenza alle statuizioni del giudice tributario.
L'appellato ha riproposto, per mero scrupolo difensivo, gli altri motivi di ricorso ritenuti assorbiti dal giudice di primo grado. Tuttavia, la decisione sul primo motivo di ricorso, relativo alla decadenza dell'esercizio del potere di riscossione, assorbe ogni ulteriore questione.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto dal Comune di Scicli va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore di Resistente_1, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 250,00 (duecentocinquanta/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore della parte appellata delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 12.12.2025 Il
Presidente
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
NC SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4050/2024 depositato il 08/08/2024
proposto da
Comune di Scicli - Via F.m. Penna N. 2 97018 Scicli RG
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 57/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA sez. 2 e pubblicata il 12/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5677-2019 TASI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2266/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec al comune di Scicli (RG) in data 22.5.2020 e successivamente depositato presso questa Corte il 20.10.2020, il sig. Resistente_1, nato a [...] il Data_Nascita_1 ed ivi residente in [...], C.F.: CF_Resistente_1, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato, dall'avv. Nominativo_1, presso il cui studio in Scicli, Indirizzo_2, eleggeva domicilio, proponeva ricorso con istanza di reclamo ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n° 546/1992, nei confronti del suddetto comune, avverso l'avviso di Accertamento – Provvedimento n. 5677/2019, notificato a mezzo posta con raccomandata a.r. ricevuta il 23.1.2020, con il quale gli veniva chiesto il pagamento della somma di € 222,69
a titolo di omesso versamento TASI, anno 2014 e relativi interessi, sanzione e spese di notifica.
Il ricorrente eccepiva la decadenza dell'ente locale dal potere impositivo e da quello sanzionatorio per violazione del termine quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161, della L. n° 296/2006, nonché la decadenza del potere di riscossione per violazione del termine previsto dall'art. 1, comma 163 della L. n°
296/2006.
Eccepiva, altresì, la prescrizione della pretesa tributaria e rilevava l'omessa e/o insufficiente motivazione.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, con il favore delle spese e dei compensi difensivi, oltre accessori come per legge e con trattazione in pubblica udienza del ricorso.
Con controdeduzioni, depositate telematicamente il 6.10.2022, il comune di Scicli, in persona del sindaco geom. Nominativo_1, nato a [...] il Data_Nascita_2, rappresentato in giudizio, ai sensi dell'art. 11, comma 3, D. Lgs. n. 546/1992, dal Capo Settore Entrate Sviluppo Economico Dott.ssa Difensore_1, in esecuzione della delibera della G.C. n. 98 del 06/09/2022, costituendosi in giudizio, sosteneva che l'atto impugnato era stato tempestivamente notificato il 31.12.2019, ovvero entro il termine di decadenza previsto dal comma 161 dell'art. 1 della L. n° 546/1992.
Specificato che per il notificante, nel caso di notifica a mezzo posta come quello in questione, la notifica si perfezionava con la spedizione dell'atto, riteneva di provare che l'atto era stato spedito il 31.12.2019 allegando la ricevuta di spedizione rilasciata da Poste Italiane, l'avviso di ricevimento della raccomandata contenete l'atto impugnato e la distinta di accettazione rilasciata da Poste Italiane.
A conforto della propria tesi richiamava varie sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, obiettando che la documentazione relativa alla presa in carico allegata dalla controparte non aveva valore probatorio e che la fase di accettazione era precedente a quella di presa in carico.
Riteneva l'atto adeguatamente motivato.
Chiedeva, pertanto, alla Commissione di rigettare il ricorso, confermando l'atto impugnato e condannando la controparte al pagamento delle spese di giudizio.
Con memorie illustrative depositate il 17.10.2022 il ricorrente, nominata quale suo nuovo difensore l'avv. Difensore_2, eccepiva preliminarmente la carenza dello ius postulandi in capo alla dott.ssa Difensore_1, in quanto nella delibera prodotta in atti l'organo di governo del comune di Scicli autorizzava il Sindaco, e non il Capo Settore Entrate – Sviluppo Economico, a costituirsi nei giudizi avanti la Commissione Tributaria Provinciale. Riteneva in ogni caso tale delibera generica perché priva dell'indicazione del giudizio e del giudice tributario per i quali era stata emessa tale autorizzazione.
Ribadiva con ampie argomentazioni i motivi di ricorso segnalando che con la sentenza n. 1492/2021, depositata il 09.12.2021 e divenuta definitiva, la C.T.P. di Ragusa nell'ambito del ricorso incoato dalla sig. ra Nominativo_2 , (germana dell'odierna appellante), contro il Comune di Scicli, iscritto al n. 1644/2020 R.G.R., avente ad oggetto la quota parte dello stesso tributo per gli stessi immobili, aveva accolto il gravame non ritenendo raggiunta la prova della tempestività della notifica dell'atto impugnato.
Insisteva, pertanto, nelle richieste formulate in ricorso.
Con memorie di replica depositate il 20.10.2022 il comune di Scicli, affermata la validità della delibera in virtù della quale la dr.ssa Dif._1 era stata autorizzata a costituirsi in giudizio, insisteva nella richiesta di rigetto del ricorso, richiamando giurisprudenza contraria a quella citata dal ricorrente.
All'udienza del 28.10.2022 nessuna delle parti era presente e la causa veniva posta in decisione.
Con decreto del 27.11.2023 il Presidente del Collegio giudicante, premesso che non risultava ancora redatta la motivazione della sentenza nonostante il lungo tempo trascorso dall'udienza in cui la causa era stata introitata in decisione e che il giudice estensore si era dimesso dalle funzioni di giudice tributario, rimetteva la causa sul ruolo.
All'udienza del 9.1.2024 nessuna delle parti era presente e la Corte decideva come da allegato dispositivo.
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso è fondato e va accolto.
Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L. n° 296/2006 "Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.".
Nella fattispecie in esame, considerato che l'imposta richiesta per omesso versamento si riferisce all'anno
2014, il relativo accertamento si sarebbe dovuto notificare entro e non oltre il 31.12.2019.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “(Cass. n. 8867 del 2016, Cass. n.
22320 del 2014; Cass. n. 11457 del 2012; Cass. n. 15298 del 2008), il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono - per il notificante - al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e - per il destinatario - al momento della ricezione, trova applicazione con riferimento non solo agli atti processuali ma anche agli atti d'imposizione tributaria. Con la conseguenza che deve considerarsi tempestiva la spedizione dell'atto impositivo effettuata prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull'Ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia in ipotesi avvenuta successivamente a tale scadenza. Ciò sul presupposto che il mancato verificarsi degli effetti della notificazione per il notificante non può essere fatto dipendere da un evento estraneo all'attività di impulso ed alla sfera organizzativa propria del medesimo, quale il tempo impiegato per la consegna al destinatario dall'agente notificatore, al quale il plico sia stato consegnato in tempo utile. E fermo restando che, per entrambe le parti, gli effetti della notificazione si producono comunque solo all'esito dell'effettivo perfezionamento dell'intero processo notificatorio” (Cassazione civile sez. VI, ord.
n° 3173 dell'11/02/2020)
Ai fini della tempestività dell'atto impugnato, a fronte dell'eccezione di decadenza formulata in ricorso, era preciso onere del comune resistente di provare che l'accertamento fosse stato spedito entro e non oltre il
31.12.2019.
Dal complessivo esame degli atti prodotti in giudizio dalle parti tale prova non può dirsi raggiunta con certezza.
Il comune a tal fine ha prodotto tre diversi documenti che per vari motivi non appaiono essere sufficienti ad ottemperare all'onere della prova.
L'allegato n° 2 alle controdeduzioni, che il comune definisce “copia estratto ricevuta di spedizione rilasciata da Poste Italiane spa”, non risulta, invero, essere certificato, sottoscritto o timbrato da Poste Italiane S.p.a., né nelle copie in atti vi è alcuna intestazione che lo possa ricondurre allo stesso ente (La dicitura che si legge a pagina 1 è la seguente: “DISTINTA ELETTRONICA PER IL SOTTOLOTTO: Data di Consegna alle
Poste: <20191231>”). La sua valenza probatoria è assimilabile a quella del report sull'esito della spedizione prodotto da parte ricorrente e tratto dal sito Poste Italiane, dal quale emerge che la spedizione è stata presa in carico presso il centro operativo postale di ER OM (MI) il 6.1.2020.
Anche il documento allegato con il numero 4 (Copia distinta di accettazione rilasciata da Poste Italiane Spa) alle controdeduzioni non è conducente perché in esso non è riscontrabile alcun elemento che lo possa mettere in relazione con l'atto impugnato. Inoltre la distinta viene rilasciata da Poste Italiane alla società Società_1 S.P.A. (cliente) e non al comune di Scicli che dovrebbe essere il mittente.
Nemmeno l'avviso di ricevimento (allegato 3 alle controdeduzioni), nella fattispecie in esame, è sufficiente a determinare con certezza la data di spedizione dell'atto impugnato.
Sulla possibilità che la data di spedizione di un atto possa essere provata dal contenuto dell'avviso di ricevimento le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno espresso il principio secondo il quale "Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione;
invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza).” (Cassazione civile sez. un., sentenza n° 13452 del 29/05/2017).
Dall'esame della copia dell'avviso di ricevimento prodotto dal comune di Scicli appare corretto ritenere che la data di spedizione sia semplicemente stampata senza alcuna asseverazione e non stampigliata con punzonatura, bollo o altro mezzo che possa assurgere a certificazione da parte dell'ufficio postale al fine di determinare senza ombra di dubbio la data in cui l'atto impugnato è stato ricevuto per la spedizione.
La dicitura “Società_1” posta nell'angolo a destra in alto dello stesso avviso di ricevimento in questione non scioglie ogni dubbio sulla possibilità che lo stesso sia stato precompilato proprio da Società_1 S.p.a. in data incerta, sicuramente antecedente alla spedizione dell'atto a cui si riferisce.
Peraltro, l'atto di accertamento impugnato n. 5677/2019 relativo a TASI riporta in alto sulla destra la dicitura
“Stampa: 01/01/2020”. Essendo evidente che tale dicitura si riferisca alla data in cui il suddetto atto è stato stampato appare inconcepibile che lo stesso sia stato spedito in data antecedente, quando ancora non era fisicamente esistente. Né dalle copie dell'atto impugnato prodotte dalle parti si evince un'altra data di emissione o stampa.
Sulla base della complessiva valutazione delle prove, come sopra effettuata, la Corte ritiene che l'eccezione di decadenza formulata in ricorso sia da accogliere in quanto, nella fattispecie in esame, non è stata dimostrata con sufficiente certezza la spedizione degli atti impugnati entro il termine decadenziale del 31.12.2019.
L'accoglimento dell'eccezione di decadenza, per il principio dell'assorbimento, rende non più necessario l'esame degli altri motivi di ricorso.
Considerato che sulla valutazione dell'eccezione di decadenza esiste consistente giurisprudenza di questa
Corte in senso contrario all'interpretazione adottata nel presente giudizio sussistono i presupposti di legge per compensare interamente le spese del giudizio.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il Comune di Scicli con atto del 8 Agosto 2024 deducendo i seguenti motivi.
Decisione del giudice di primo grado in violazione del termine di cui all'art. 1 comma 161 della L.296/2006
(legge finanziaria per l'anno 2007).
Innanzitutto si rileva che è ininfluente il fatto che l'avviso di accertamento riporta la dicitura “stampa:
01/01/2020”, infatti il giudice di primo grado nelle sentenze della CTP di Ragusa n. 959/02/2021, n.
960/02/2021, n. 961/02/2021 e n. 962/02/2021, tutte depositate l'08/09/2021, ha stabilito che nulla vale la stampa fisica dell'atto impositivo in quanto il plico può consegnato all'ufficio postale cartaceo e/o digitale. In particolare il ricorrente non eccepisce nulla nel ricorso relativamente alla data di stampa dell'01/01/2020.
Quindi nulla prova il ricorrente che l'atto impugnato è stato spedito oltre il termine decadenziale del
31/12/2019.
Inoltre il giudice di primo grado ha stabilito di accogliere il ricorso in quanto, nella fattispecie in esame, non
è stata provata con certezza la spedizione dell'atto impugnato entro il termine decadenziale del 31/12/2019.
Certezza che non è possibile riscontrare neanche nella “mera strisciata” rilasciata dal servizio “Cerca spedizioni di Poste Italiane” del sito di Poste Italiane spa allegata dai ricorrenti nei ricorsi che spesso indica la presa in carico effettuata presso l'Ufficio Postale di Palermo o di Catania e non del CMP di ER da cui sono state spedite le raccomandate.
Questa mancata certezza è evidenziata dalla stessa sentenza impugnata ove ha stabilito che il tracking della raccomandata tratto dal sito di Poste Italiane allegato dal ricorrente nel ricorso ha una valenza probatoria assimilabile a quella della distinta elettronica allegata alle controdeduzioni del Comune di Scicli.
Considerato che lo stesso giudice di primo grado stabilisce nella sentenza impugnata che la distinta elettronica non è prova certa per dimostrare che l'atto impugnato sia stato consegnato entro il 31/12/2019, si desume, vista la stabilita stessa valenza probatoria, che neanche il tracking della raccomandata sia a questo punto prova certa per dimostrare che l'atto impugnato sia stato spedito oltre il termine decadenziale del 31/12/2019.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 57/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Ragusa sez. 2 e depositata il 12
Gennaio 2024.
Si costituisce nel giudizio di appello il sig. Resistente_1 che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Preliminarmente, nel rito, l'odierno appellato eccepisce l'inammissibilità del gravame per violazione della norma di cui all'art. 53, co. 1, D. Lgs. n. 546/1992 attesa la mancata specificità dei motivi d'impugnazione.
Ed invero, con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio l'Ufficio dell'ente locale, ricorrendo a congetture, illazioni e ragionamenti a tratti incomprensibili, non ha mosso alcuna critica al ragionamento logico- argomentativo speso dal primo giudicante.
Nella remota e non temuta ipotesi che il Collegio giudicante ritenesse di non accogliere la superiore preliminare eccezione, le statuizioni della sentenza appellata meritano in ogni caso di essere confermate.
Con motivazione precisa e puntuale, pienamente logica nella sua formulazione, il giudice tributario ibleo ha condiviso il primo motivo di ricorso spiegato dal contribuente, ritenendo che la documentazione versata in atti dall'Ufficio non fosse sufficiente a dimostrare la tempestività della notifica rispetto al termine di decadenza previsto dall'art. 1, co. 161, Legge n. 296/2006.
In argomento è opportuno qui ribadire che, siccome l'atto di accertamento per cui è causa è stato spedito in plico chiuso senza l'intermediazione di un agente notificatore, “trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982”, integrando il procedimento in parola “una forma semplificata di notificazione caratterizzata dalla assenza della relazione di notificazione” (così Cass.
Civ. n. 29539 del 06.10.2020).
circa il rispetto del termine di decadenza previsto dall'art. 1, co. 161, Legge n. 296/2006 l'Ufficio non ha dato prova della data certa in cui il plico raccomandato è stato spedito, producendo documenti non chiari, imprecisi e discordanti.
Ed invero, sulla copia fotostatica dell'avviso di ricevimento del plico raccomandato, compilato a cura del mittente, (quindi dallo stesso Comune di Scicli), è riportata la circostanza che la spedizione sarebbe partita dal “CMP ER il 28/12/2019”: tale circostanza tuttavia non è stata asseverata dall'U.P. con stampigliatura meccanografica o con timbro datario, ragion per cui l'indicazione è priva del requisito della certezza.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 12 Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, il Collegio rileva che l'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per mancata specificità dei motivi, ai sensi dell'art. 53, co. 1, D.Lgs. n. 546/1992. L'atto di appello si limita a richiamare pronunce analoghe e a riprodurre argomentazioni già esaminate dal giudice di primo grado, senza formulare critiche puntuali al ragionamento logico-giuridico della sentenza impugnata. Secondo consolidata giurisprudenza, affinché il gravame sia ammissibile, è necessario che l'atto di appello contenga una parte argomentativa diretta in modo specifico a confutare le ragioni illustrate nella sentenza appellata. Nel caso di specie, tale requisito non risulta soddisfatto.
In ogni caso, anche a voler superare la superiore eccezione, il Collegio ritiene che le statuizioni della sentenza impugnata meritino conferma. Il giudice di primo grado ha ritenuto che la documentazione prodotta dal
Comune di Scicli non fosse idonea a dimostrare con certezza la tempestività della notifica dell'avviso di accertamento rispetto al termine di decadenza previsto dall'art. 1, co. 161, Legge n. 296/2006. In particolare, la copia fotostatica dell'avviso di ricevimento del plico raccomandato, compilata dal mittente, riporta la data di spedizione dal “CMP ER il 31/12/2019”, ma tale circostanza non è asseverata dall'Ufficio Postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario. La Suprema Corte di Cassazione ha statuito che la mera scritturazione dattilografica della data di spedizione apposta sulla parte frontale dell'avviso di ricevimento è insufficiente a provare la data di spedizione, occorrendo la certificazione dell'agente postale.
Nel caso in esame, il timbro apposto a tergo della ricevuta di ritorno risulta illeggibile e non consente di attribuire certezza alla data di spedizione. Inoltre, gli ulteriori documenti prodotti dall'appellante (estratti di ricevute di spedizione, distinte di accettazione) non presentano elementi che li mettano in relazione diretta con l'atto impugnato, né risultano certificati, sottoscritti o timbrati da Poste Italiane S.p.a. La distinta di accettazione è rilasciata alla società Società_1 (cliente) e non al Comune di Scicli, che dovrebbe essere il mittente. Pertanto, la documentazione versata in atti non consente di superare le criticità evidenziate dal giudice di primo grado. Si rileva, inoltre, che su analoghi ricorsi relativi allo stesso immobile e annualità, la
C.G.T. di Ragusa ha accolto le domande dei familiari dell'appellato e il Comune non ha proposto appello, prestando acquiescenza alle statuizioni del giudice tributario.
L'appellato ha riproposto, per mero scrupolo difensivo, gli altri motivi di ricorso ritenuti assorbiti dal giudice di primo grado. Tuttavia, la decisione sul primo motivo di ricorso, relativo alla decadenza dell'esercizio del potere di riscossione, assorbe ogni ulteriore questione.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto dal Comune di Scicli va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore di Resistente_1, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 250,00 (duecentocinquanta/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore della parte appellata delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 12.12.2025 Il
Presidente