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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 27/01/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. RGVG 4284/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 20/03/2024, regolarmente notificato, rimessa al Collegio con provvedimento del 22.1.2025 tra
(c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
REBESANI MARINA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso,
e
(c.f. rappresentato e difeso dagli Avv. Parte_2 C.F._2
FRIZZERA MICHELE e BONETTI EUGENIO presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
OGGETTO: Divorzio congiunto
1 CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: come da ricorso introduttivo depositato in data
20/03/2024:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la signora Pt_1
e il signor a Marano di Valpolicella (VR) il 07.08.2004 e trascritto nel
[...] Parte_2
registro degli atti di matrimonio del Comune di Marano di Valpolicella (VR) al n. 9, Parte
II, Serie A, anno2004, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle trascrizioni e annotazioni di legge. Per_ Affidare le figlie minori e ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la Per_1 madre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori in modo condiviso: le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute delle minori verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni delle figlie;
le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte da ciascun genitore per il tempo in cui terrà le figlie con sé.
2. Dare atto che il signor si impegna a corrispondere alla signora la somma di € Pt_2 Pt_1
100.000,00 a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile, mediante bonifico bancario da disporsi entro trenta giorni dall'omologa del presente divorzio. Per_
3. Stabilire il diritto-dovere del signor di vedere e tenere con sé le figlie e : Pt_2 Per_1
- a settimane alterne, la prima settimana dal giovedì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera, quando le riaccompagnerà presso l'abitazione materna, o in orari equivalenti nei periodi di sospensione dell'attività scolastica;
- la seconda settimana, dal mercoledì dall'uscita da scuola fino al venerdì mattina, quando le riaccompagnerà a scuola, o in orari equivalenti nei periodi di sospensione dell'attività scolastica;
sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo tra il 23 ed il 30 dicembre e quello tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
- tre giorni durante le vacanze pasquali in modo che il figlio trascorra alternativamente con il padre e la madre il Natale o la Pasqua;
per metà di ogni altra festività, nel rispetto del principio dell'alternanza;
- due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, con obbligo reciproco di comunicare la località di villeggiatura e il luogo del pernottamento.
In ogni caso, fatti salvi gli impegni scolastici e formativi delle minori, le esigenze lavorative e gli impegni di entrambi i genitori, e ogni diverso accordo che essi concorderanno nell'interesse delle figlie, dandosi congruo preavviso nell'eventualità di impedimenti.
4. Dare atto che la signora trasferirà la propria residenza, insieme alle figlie, nell'abitazione Pt_1 sita a Fumane (VR) in Viale Verona n. 24 attualmente concessa a lei in comodato dai propri
2 familiari. Dopo che la signora si sarà trasferita con le figlie, il signor riprenderà Pt_1 Pt_2 possesso dell'ex casa familiare sita a Fumane (VR) in Località Santoccio, di sua proprietà esclusiva, ivi trasferendosi immediatamente al fine di garantire alle figlie minori continuità nella frequentazione dell'abitazione stessa quando staranno con il padre.
5. Porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora la somma Pt_2 Pt_1
Per_ mensile di € 1.400,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie e , Per_1
a far data dal deposito del presente ricorso e con rivalutazione annuale sulla base degli indici
ISTAT.
6. Porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire per il 50% alle spese di Per_ mantenimento straordinario delle figlie e , come da Protocollo Famiglia del Per_1
17.09.2020 in vigore presso il Tribunale di Verona, che di seguito si riporta:
I. Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II. Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III. Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
IV. Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V. Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad Internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
VI. Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby- sitting;
viaggi e vacanze senza i genitori. Quando i genitori debbano concordare le spese di cui
3 al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice. Il rimborso fra i genitori avverrà mensilmente mediante bonifico bancario, o altro sistema equivalente, dietro presentazione dei documenti di spesa, fatte salve le spese medico-sanitarie che non necessitano di essere previamente autorizzate perché urgenti che devono in ogni caso essere tempestivamente comunicate.
7. Dare atto che le parti riconoscono e convengono che la collaborazione della signora Pt_1 nell'impresa “Azienda Agricola Monte Santoccio” di cui è titolare il signor è terminata il Pt_2
31.12.2023 e che pertanto in quella data è intervenuto automaticamente lo scioglimento dell'impresa familiare.
Dare altresì atto che il signor si impegna a corrispondere alla signora a titolo di Pt_2 Pt_1 liquidazione della sua quota nell'impresa familiare, la somma onnicomprensiva di € 900.000,00 che verrà corrisposta nei ermini seguenti: I tranche) € 300.000,00 sono già stati corrisposti e con la sottoscrizione del presente ricorso la signora ne dà piena quietanza;
II tranche) € Pt_1
250.000,00 verranno corrisposti entro sette giorni dalla data di omologa della presente separazione coniugale, salvo quanto previsto al successivo punto 9; III tranche) € 350.000,00 verranno corrisposti in sei rate annuali con scadenza al primo dicembre di ogni anno, quindi dal
01.12.2024 al 01.12.2029, di cui la prima dell'importo di € 60.000,00 e le successive cinque dell'importo di € 58.000,00 ciascuna.
8. dare atto che le parti convengono di costituire un fondo da destinare alle future esigenze economiche delle figlie che verrà gestito congiuntamente dai genitori, i quali decideranno di volta in volta e di comune accordo come utilizzare le somme ivi depositate, anche dopo il raggiungimento della maggiore da parte età delle figlie. Gli scopi per i quali i coniugi hanno concordato la costituzione di tale fondo vincolato riguardano le future esigenze di che rivestano carattere di straordinarietà, quali ad esempio i costi relativi a Controparte_1 corsi di specializzazione/master all'estero; le possibili esigenze di cura legate a eventi straordinari;
la decisione connessa al riconoscimento di un contributo per le figlie per l'acquisto di una casa o di un'automobile; oltre a eventuali diverse necessità per le quali i coniugi concorderanno l'assunzione della relativa spesa attingendo al fondo. Le parti convengono che il fondo così accantonato non potrà e non dovrà essere investito in capitale di rischio o in strumenti finanziari speculativi. Il fondo verrà alimentato dal signor mediante tre Pt_2
4 pagamenti, come precisati di seguito: il primo di € 30.000,00 entro il 30.04.2024, il secondo di €
35.000,00 entro il 30.04.2025, il terzo e ultimo di € 35.000,00 entro il 30.04.2026.
9. Dare atto che le parti si impegnano a chiudere tutti i conti correnti bancari tra loro cointestati entro sette giorni dal deposito del presente ricorso. A questo riguardo, le parti riconoscono e convengono che le somme tuttora giacenti sui conti correnti cointestati derivano dai proventi dell'azienda agricola e sono già state considerate nella liquidazione della quota di partecipazione della signora nell'impresa familiare di cui al precedente punto 7. Le medesime parti Pt_1 convengono che le somme giacenti sui conti correnti cointestati al momento della loro chiusura verranno trasferite alla signora fino a concorrenza dell'importo di € 250.000,00 e al signor Pt_1 per il residuo, entro 15 giorni dalla chiusura dei conti correnti cointestati. La somma di Pt_2
€ 250.000,00 così trasferita alla signora deve intendersi quale anticipo della seconda Pt_1 tranche della liquidazione della quota di partecipazione della signora nell'impresa familiare Pt_1 di cui al precedente punto 7. Tale trasferimento di denaro costituisce un mero anticipo della seconda tranche del pagamento di cui al precedente punto 7, non si aggiunge ai pagamenti previsti al precedente punto 7 e non modifica il complessivo importo della liquidazione della quota della signora nell'impresa familiare del marito che è e rimane di € 900.000,00, come Pt_1 stabilito nel precedente punto 7.
10. Dare atto che le parti si impegnano, la signora per sé e il signor in qualità di Pt_1 Pt_2 titolare e legale dell'Azienda Agricola Monte Santoccio, a stipulare con separato atto un contratto di affitto della durata di dieci anni, con il quale la signora concederà in affitto Pt_1 all'Azienda Agricola Monte Santoccio la sua quota di comproprietà di un mezzo del terreno agricolo sito nel comune di Marano di Valpolicella (VR) e censito al relativo catasto come Foglio
9 e Particelle 299, 533 e 639, per il corrispettivo di un canone annuo di € 1.600,00, da corrispondersi entro il 31 dicembre di ogni anno, oltre a 20 litri di olio d'oliva di produzione aziendale per ogni anno. I costi di stesura e registrazione del contratto saranno a carico dell'Azienda Agricola Monte Santoccio, così come i costi di manutenzione straordinaria del fondo per i prossimi 10 anni. Tale contratto verrà stipulato entro trenta giorni dal deposito del presente ricorso e riporterà la data dell'effettiva sottoscrizione davanti alle associazioni di categoria, prevedendosi la retroattività della decorrenza della prima annualità dal 01.01.2024.
11. Dare atto che la signora si impegna a trasferire al signor la propria quota di Pt_1 Pt_2 proprietà dell'autovettura Fiat 500 e che il si impegna a trasferire alla signora la Pt_2 Pt_1 propria quota di proprietà dell'autovettura Toyota RAV4, fino ad oggi cointestate. Entrambi i trasferimenti dovranno avvenire entro trenta giorni dal deposito del presente ricorso, a titolo gratuito e con spese a carico di entrambi i coniugi per la metà ciascuno.
5 12. Le parti dichiarano di aver definito ogni loro rapporto di natura economica e che con l'esatta esecuzione degli impegni assunti col presente atto non hanno reciprocamente altro a pretendere.
In particolare, la signora rinuncia ad ogni diritto e pretesa derivante o comunque connessa Pt_1 alla propria partecipazione nell'impresa familiare “Azienda Agricola Monte Santoccio” del signor agli immobili di proprietà del signor e ai conti correnti cointestati Parte_2 Pt_2 tra i coniugi.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “visto, nulla si oppone”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona con ricorso depositato in data 20/03/2024 ex art. 473 bis n. 51 cpc di dichiarare la separazione e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza depositata in data n. 1193/2024 pubblicata in data 23/05/2024 è stata dichiarata la separazione tra le parti e la sentenza è passata in giudicato, sono inoltre decorsi i termini di legge tra il deposito delle note scritte per la separazione e il deposito delle note scritte per il divorzio. Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett. b) L.898/70
e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le parti, con note scritte depositate in data 16/01/2025 e 20/01/2025 chiedevano la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo depositato in data 20/03/2024.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
6 Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
Ritenuta equa la corresponsione dell'assegno divorzile c.d. una tantum ossia in unica soluzione alla luce dei parametri di cui all'art 5, comma 8, l. 898/70, come modificato dalla legge n.55/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 07/08/2004 in
Marano di Valpolicella (VR) tra e alle Parte_1 Parte_2
condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MARANO DI VALPOLICELLA (VR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (anno 2004,
Numero 9, Parte II, Serie A).
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 23.1.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 20/03/2024, regolarmente notificato, rimessa al Collegio con provvedimento del 22.1.2025 tra
(c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
REBESANI MARINA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso,
e
(c.f. rappresentato e difeso dagli Avv. Parte_2 C.F._2
FRIZZERA MICHELE e BONETTI EUGENIO presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
OGGETTO: Divorzio congiunto
1 CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: come da ricorso introduttivo depositato in data
20/03/2024:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la signora Pt_1
e il signor a Marano di Valpolicella (VR) il 07.08.2004 e trascritto nel
[...] Parte_2
registro degli atti di matrimonio del Comune di Marano di Valpolicella (VR) al n. 9, Parte
II, Serie A, anno2004, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle trascrizioni e annotazioni di legge. Per_ Affidare le figlie minori e ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la Per_1 madre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori in modo condiviso: le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute delle minori verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni delle figlie;
le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte da ciascun genitore per il tempo in cui terrà le figlie con sé.
2. Dare atto che il signor si impegna a corrispondere alla signora la somma di € Pt_2 Pt_1
100.000,00 a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile, mediante bonifico bancario da disporsi entro trenta giorni dall'omologa del presente divorzio. Per_
3. Stabilire il diritto-dovere del signor di vedere e tenere con sé le figlie e : Pt_2 Per_1
- a settimane alterne, la prima settimana dal giovedì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera, quando le riaccompagnerà presso l'abitazione materna, o in orari equivalenti nei periodi di sospensione dell'attività scolastica;
- la seconda settimana, dal mercoledì dall'uscita da scuola fino al venerdì mattina, quando le riaccompagnerà a scuola, o in orari equivalenti nei periodi di sospensione dell'attività scolastica;
sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo tra il 23 ed il 30 dicembre e quello tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
- tre giorni durante le vacanze pasquali in modo che il figlio trascorra alternativamente con il padre e la madre il Natale o la Pasqua;
per metà di ogni altra festività, nel rispetto del principio dell'alternanza;
- due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, con obbligo reciproco di comunicare la località di villeggiatura e il luogo del pernottamento.
In ogni caso, fatti salvi gli impegni scolastici e formativi delle minori, le esigenze lavorative e gli impegni di entrambi i genitori, e ogni diverso accordo che essi concorderanno nell'interesse delle figlie, dandosi congruo preavviso nell'eventualità di impedimenti.
4. Dare atto che la signora trasferirà la propria residenza, insieme alle figlie, nell'abitazione Pt_1 sita a Fumane (VR) in Viale Verona n. 24 attualmente concessa a lei in comodato dai propri
2 familiari. Dopo che la signora si sarà trasferita con le figlie, il signor riprenderà Pt_1 Pt_2 possesso dell'ex casa familiare sita a Fumane (VR) in Località Santoccio, di sua proprietà esclusiva, ivi trasferendosi immediatamente al fine di garantire alle figlie minori continuità nella frequentazione dell'abitazione stessa quando staranno con il padre.
5. Porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora la somma Pt_2 Pt_1
Per_ mensile di € 1.400,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie e , Per_1
a far data dal deposito del presente ricorso e con rivalutazione annuale sulla base degli indici
ISTAT.
6. Porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire per il 50% alle spese di Per_ mantenimento straordinario delle figlie e , come da Protocollo Famiglia del Per_1
17.09.2020 in vigore presso il Tribunale di Verona, che di seguito si riporta:
I. Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II. Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III. Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
IV. Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V. Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad Internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
VI. Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby- sitting;
viaggi e vacanze senza i genitori. Quando i genitori debbano concordare le spese di cui
3 al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice. Il rimborso fra i genitori avverrà mensilmente mediante bonifico bancario, o altro sistema equivalente, dietro presentazione dei documenti di spesa, fatte salve le spese medico-sanitarie che non necessitano di essere previamente autorizzate perché urgenti che devono in ogni caso essere tempestivamente comunicate.
7. Dare atto che le parti riconoscono e convengono che la collaborazione della signora Pt_1 nell'impresa “Azienda Agricola Monte Santoccio” di cui è titolare il signor è terminata il Pt_2
31.12.2023 e che pertanto in quella data è intervenuto automaticamente lo scioglimento dell'impresa familiare.
Dare altresì atto che il signor si impegna a corrispondere alla signora a titolo di Pt_2 Pt_1 liquidazione della sua quota nell'impresa familiare, la somma onnicomprensiva di € 900.000,00 che verrà corrisposta nei ermini seguenti: I tranche) € 300.000,00 sono già stati corrisposti e con la sottoscrizione del presente ricorso la signora ne dà piena quietanza;
II tranche) € Pt_1
250.000,00 verranno corrisposti entro sette giorni dalla data di omologa della presente separazione coniugale, salvo quanto previsto al successivo punto 9; III tranche) € 350.000,00 verranno corrisposti in sei rate annuali con scadenza al primo dicembre di ogni anno, quindi dal
01.12.2024 al 01.12.2029, di cui la prima dell'importo di € 60.000,00 e le successive cinque dell'importo di € 58.000,00 ciascuna.
8. dare atto che le parti convengono di costituire un fondo da destinare alle future esigenze economiche delle figlie che verrà gestito congiuntamente dai genitori, i quali decideranno di volta in volta e di comune accordo come utilizzare le somme ivi depositate, anche dopo il raggiungimento della maggiore da parte età delle figlie. Gli scopi per i quali i coniugi hanno concordato la costituzione di tale fondo vincolato riguardano le future esigenze di che rivestano carattere di straordinarietà, quali ad esempio i costi relativi a Controparte_1 corsi di specializzazione/master all'estero; le possibili esigenze di cura legate a eventi straordinari;
la decisione connessa al riconoscimento di un contributo per le figlie per l'acquisto di una casa o di un'automobile; oltre a eventuali diverse necessità per le quali i coniugi concorderanno l'assunzione della relativa spesa attingendo al fondo. Le parti convengono che il fondo così accantonato non potrà e non dovrà essere investito in capitale di rischio o in strumenti finanziari speculativi. Il fondo verrà alimentato dal signor mediante tre Pt_2
4 pagamenti, come precisati di seguito: il primo di € 30.000,00 entro il 30.04.2024, il secondo di €
35.000,00 entro il 30.04.2025, il terzo e ultimo di € 35.000,00 entro il 30.04.2026.
9. Dare atto che le parti si impegnano a chiudere tutti i conti correnti bancari tra loro cointestati entro sette giorni dal deposito del presente ricorso. A questo riguardo, le parti riconoscono e convengono che le somme tuttora giacenti sui conti correnti cointestati derivano dai proventi dell'azienda agricola e sono già state considerate nella liquidazione della quota di partecipazione della signora nell'impresa familiare di cui al precedente punto 7. Le medesime parti Pt_1 convengono che le somme giacenti sui conti correnti cointestati al momento della loro chiusura verranno trasferite alla signora fino a concorrenza dell'importo di € 250.000,00 e al signor Pt_1 per il residuo, entro 15 giorni dalla chiusura dei conti correnti cointestati. La somma di Pt_2
€ 250.000,00 così trasferita alla signora deve intendersi quale anticipo della seconda Pt_1 tranche della liquidazione della quota di partecipazione della signora nell'impresa familiare Pt_1 di cui al precedente punto 7. Tale trasferimento di denaro costituisce un mero anticipo della seconda tranche del pagamento di cui al precedente punto 7, non si aggiunge ai pagamenti previsti al precedente punto 7 e non modifica il complessivo importo della liquidazione della quota della signora nell'impresa familiare del marito che è e rimane di € 900.000,00, come Pt_1 stabilito nel precedente punto 7.
10. Dare atto che le parti si impegnano, la signora per sé e il signor in qualità di Pt_1 Pt_2 titolare e legale dell'Azienda Agricola Monte Santoccio, a stipulare con separato atto un contratto di affitto della durata di dieci anni, con il quale la signora concederà in affitto Pt_1 all'Azienda Agricola Monte Santoccio la sua quota di comproprietà di un mezzo del terreno agricolo sito nel comune di Marano di Valpolicella (VR) e censito al relativo catasto come Foglio
9 e Particelle 299, 533 e 639, per il corrispettivo di un canone annuo di € 1.600,00, da corrispondersi entro il 31 dicembre di ogni anno, oltre a 20 litri di olio d'oliva di produzione aziendale per ogni anno. I costi di stesura e registrazione del contratto saranno a carico dell'Azienda Agricola Monte Santoccio, così come i costi di manutenzione straordinaria del fondo per i prossimi 10 anni. Tale contratto verrà stipulato entro trenta giorni dal deposito del presente ricorso e riporterà la data dell'effettiva sottoscrizione davanti alle associazioni di categoria, prevedendosi la retroattività della decorrenza della prima annualità dal 01.01.2024.
11. Dare atto che la signora si impegna a trasferire al signor la propria quota di Pt_1 Pt_2 proprietà dell'autovettura Fiat 500 e che il si impegna a trasferire alla signora la Pt_2 Pt_1 propria quota di proprietà dell'autovettura Toyota RAV4, fino ad oggi cointestate. Entrambi i trasferimenti dovranno avvenire entro trenta giorni dal deposito del presente ricorso, a titolo gratuito e con spese a carico di entrambi i coniugi per la metà ciascuno.
5 12. Le parti dichiarano di aver definito ogni loro rapporto di natura economica e che con l'esatta esecuzione degli impegni assunti col presente atto non hanno reciprocamente altro a pretendere.
In particolare, la signora rinuncia ad ogni diritto e pretesa derivante o comunque connessa Pt_1 alla propria partecipazione nell'impresa familiare “Azienda Agricola Monte Santoccio” del signor agli immobili di proprietà del signor e ai conti correnti cointestati Parte_2 Pt_2 tra i coniugi.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “visto, nulla si oppone”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona con ricorso depositato in data 20/03/2024 ex art. 473 bis n. 51 cpc di dichiarare la separazione e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza depositata in data n. 1193/2024 pubblicata in data 23/05/2024 è stata dichiarata la separazione tra le parti e la sentenza è passata in giudicato, sono inoltre decorsi i termini di legge tra il deposito delle note scritte per la separazione e il deposito delle note scritte per il divorzio. Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett. b) L.898/70
e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le parti, con note scritte depositate in data 16/01/2025 e 20/01/2025 chiedevano la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo depositato in data 20/03/2024.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
6 Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
Ritenuta equa la corresponsione dell'assegno divorzile c.d. una tantum ossia in unica soluzione alla luce dei parametri di cui all'art 5, comma 8, l. 898/70, come modificato dalla legge n.55/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 07/08/2004 in
Marano di Valpolicella (VR) tra e alle Parte_1 Parte_2
condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MARANO DI VALPOLICELLA (VR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (anno 2004,
Numero 9, Parte II, Serie A).
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 23.1.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
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