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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/11/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2024 / 2834
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2834 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024 promossa da
, c.f. , con l'avv. GIRARDI CRISTINA Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
, c.f. , con l'avv. MICHELINI PAOLA CP_1 C.F._2
CONVENUTA
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 27.06.2025
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Elisa Dai Checchi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
ricorreva innanzi all'intestato Tribunale al fine di sentire pronunziare il Parte_1 divorzio da , dichiarare i coniugi economicamente indipendenti, confermare CP_1
l'assegnazione della casa familiare alla resistente, ottenere l'affido condiviso della figlia Per_1
(07.07.2016) con collocazione paritaria, stabilire il mantenimento diretto, suddividere le spese
1 straordinarie nella misura del 50% e percepire l'assegno unico nella misura del 50%, con compensazione delle spese di lite.
A fondamento della domanda, esponeva che dall'unione nel 2016 era nata la figlia che il Per_1 rapporto con la resistente nel corso degli anni era andato deteriorandosi tanto da rendere intollerabile la convivenza, che quindi i coniugi decidevano di separarsi consensualmente. Spiegava, inoltre, il ricorrente di essersi trovato in difficoltà economiche -svolgendo attività stagionale nel periodo estivo e di lavoro a chiamata nel restante periodo- e di non esser riuscito per alcuni mesi a far fronte alle spese per il mantenimento della figlia, in quanto onerato anche dalla locazione dell'immobile ove abita, oltre che dalle spese della vita;
Infine, specificava di aver comunque provveduto al mantenimento diretto ed alle necessità di per il tempo che la minore ha trascorso con lui. Per_1
Si costituiva , aderendo alla domanda di divorzio ma contestando in toto le CP_1 avverse doglianze ed insistendo per la conferma delle statuizioni di cui alla separazione omologata il 18.05.2023, per la condanna del ricorrente al pagamento della somma di € 300 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore con il 100% dell'Assegno unico a proprio favore. Per_1
Spiegava la resistente che, dalla rottura del rapporto, il marito aveva mostrato disinteresse verso moglie e figlia, aveva disatteso le visite, aveva omesso il pagamento del contributo per il mantenimento di concordato in sede di separazione per ben 11 mesi e denunciava Per_1
l'inattendibilità delle dichiarazioni fiscali del marito.
In sede di udienza di prima comparizione, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, il Giudice non adottava provvedimenti provvisori e urgenti, ferme le condizioni della separazione ad eccezione del calendario delle visite regolate conformemente al calendario concretamente adottato da due anni a questa parte ovvero: una settimana la minore sta con il padre lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica;
l'altra settimana la minore sta con il padre lunedì e martedì.
Con sentenza n. 169/2025, pubblicata il 18/02/2025 il Tribunale di Rimini pronunciava il divorzio tra e e con separata ordinanza, fissava l'udienza del 27.6.2025 per Parte_1 CP_1 la discussione orale della causa, quando questa veniva trattenuta per la decisione.
Stante l'avvenuta emissione della sentenza parziale sul vincolo, il thema decidendum dell'odierno giudizio resta circoscritto alle statuizioni economiche.
Quanto alle statuizioni accessorie relative alla prole, tenuto conto che non sono emerse circostanze contrarie né pregiudizievoli all'interesse della minore, va disposto l'affidamento condiviso di Per_1
(9 anni) ad entrambi i genitori. La minore rimarrà collocata prevalentemente presso la madre – cui resta assegnata la ex casa familiare - con la quale ha sempre convissuto e dalla quale, in ragione della sua ancora tenera età, necessita di essere quotidianamente seguita ed accudita, essendo questa la soluzione più tutelante per la minore.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, c.c.
Passando alla regolamentazione delle modalità attraverso le quali dovranno avvenire gli incontri fra padre e figlia minore, il padre potrà vedere e tenere con sé nella settimana A: il lunedì, martedì, Per_1 venerdì, sabato e domenica;
nella settimana B il lunedì e martedì; 7 giorni a Natale, 3 a Pasqua, le restanti festività saranno ad anni alterni (giovedì grasso, martedì grasso, 25 aprile, ferragosto, 2 giugno, ognissanti, Immacolata, etc...), e 15 gg anche non consecutivi durante le vacanze estive, da godere in un periodo da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
2 Tale regolamentazione rispecchia sostanzialmente la richiesta del ricorrente nonché la regolamentazione in atto, ma soprattutto l'interesse della minore a preservare il proprio rapporto con entrambi i genitori nonostante la crisi familiare.
Quanto poi alle statuizioni economiche concernenti il contributo al mantenimento della figlia, si deve preliminarmente procedere all'esame della diversa situazione economica e reddituale delle parti, così come richiede l'art. 337 ter, 4° comma c.c. nello stabilire che ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito.
Ebbene dagli atti e documenti di causa emerge che -pizzaiolo stagionale e Parte_1 lavoratore a chiamata nel restante periodo- gode di un reddito maggiore rispetto a quello della resistente -ammessa al patrocinio a spese dello stato. , infatti, dichiara per il 2021 un reddito Pt_1 netto pari a circa € 12.771; per il 2022 pari a circa € 17.861 e per il 2023 pari a circa € 15.377, mentre di sala stagionale e addetta alle pulizie presso privati nel restante periodo- Parte_2 presenta CU 2023 per € 5.722 e CU 2024 per € 6.674. Entrambi sono onerati della locazione (€600 il ricorrente ed € 550 la resistente), utenze e spese della vita, entrambi hanno piena e adeguata capacità lavorativa -non emergendo elementi in senso contrario, né contestazioni sul punto- e si dichiarano economicamente autosufficienti. Risulta, pertanto, la perdurante equità dell'assegno convenuto dalle parti in sede di separazione, sicché deve essere onerato dell'obbligo di Parte_1 contribuire al mantenimento della figlia versando alla madre la somma mensile di euro Per_1
300,00 da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie disciplinate come disciplinate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna.
In merito alla richiesta della resistente di percepire integralmente l'assegno unico per la figlia, lo stesso spetta a entrambi i genitori in pari misura, non essendovi ragioni per derogare alla disciplina legale della provvidenza, visti i tempi di permanenza sostanzialmente paritari.
Considerata la reciproca soccombenza, le spese vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di , ogni altra eccezione, domanda ed istanza disattesa:
[...] CP_1
1. Dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà la figlia con sé. Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni. Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o della figlia per la difficoltà di reperire il soggetto.
2. Dispone che il padre veda e tenga con sé la figlia secondo il seguente calendario: nella settimana A: il lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica;
nella settimana B il lunedì e martedì; 7 giorni a Natale, 3 a Pasqua, le restanti festività saranno ad anni alterni (giovedì grasso, martedì grasso, 25 aprile, ferragosto, 2 giugno, ognissanti, Immacolata, etc...), e 15 gg anche non consecutivi durante le vacanze estive, da godere in un periodo da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
3 3. Con decorrenza dalla presente decisione, fermi gli effetti dei provvedimenti provvisori e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo allo stesso titolo, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando alla madre la somma Per_1 mensile di euro 300,00 da versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
4. Rigetta ogni altra domanda anche istruttoria delle parti;
5. Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 06.11.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2834 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024 promossa da
, c.f. , con l'avv. GIRARDI CRISTINA Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
, c.f. , con l'avv. MICHELINI PAOLA CP_1 C.F._2
CONVENUTA
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 27.06.2025
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Elisa Dai Checchi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
ricorreva innanzi all'intestato Tribunale al fine di sentire pronunziare il Parte_1 divorzio da , dichiarare i coniugi economicamente indipendenti, confermare CP_1
l'assegnazione della casa familiare alla resistente, ottenere l'affido condiviso della figlia Per_1
(07.07.2016) con collocazione paritaria, stabilire il mantenimento diretto, suddividere le spese
1 straordinarie nella misura del 50% e percepire l'assegno unico nella misura del 50%, con compensazione delle spese di lite.
A fondamento della domanda, esponeva che dall'unione nel 2016 era nata la figlia che il Per_1 rapporto con la resistente nel corso degli anni era andato deteriorandosi tanto da rendere intollerabile la convivenza, che quindi i coniugi decidevano di separarsi consensualmente. Spiegava, inoltre, il ricorrente di essersi trovato in difficoltà economiche -svolgendo attività stagionale nel periodo estivo e di lavoro a chiamata nel restante periodo- e di non esser riuscito per alcuni mesi a far fronte alle spese per il mantenimento della figlia, in quanto onerato anche dalla locazione dell'immobile ove abita, oltre che dalle spese della vita;
Infine, specificava di aver comunque provveduto al mantenimento diretto ed alle necessità di per il tempo che la minore ha trascorso con lui. Per_1
Si costituiva , aderendo alla domanda di divorzio ma contestando in toto le CP_1 avverse doglianze ed insistendo per la conferma delle statuizioni di cui alla separazione omologata il 18.05.2023, per la condanna del ricorrente al pagamento della somma di € 300 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore con il 100% dell'Assegno unico a proprio favore. Per_1
Spiegava la resistente che, dalla rottura del rapporto, il marito aveva mostrato disinteresse verso moglie e figlia, aveva disatteso le visite, aveva omesso il pagamento del contributo per il mantenimento di concordato in sede di separazione per ben 11 mesi e denunciava Per_1
l'inattendibilità delle dichiarazioni fiscali del marito.
In sede di udienza di prima comparizione, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, il Giudice non adottava provvedimenti provvisori e urgenti, ferme le condizioni della separazione ad eccezione del calendario delle visite regolate conformemente al calendario concretamente adottato da due anni a questa parte ovvero: una settimana la minore sta con il padre lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica;
l'altra settimana la minore sta con il padre lunedì e martedì.
Con sentenza n. 169/2025, pubblicata il 18/02/2025 il Tribunale di Rimini pronunciava il divorzio tra e e con separata ordinanza, fissava l'udienza del 27.6.2025 per Parte_1 CP_1 la discussione orale della causa, quando questa veniva trattenuta per la decisione.
Stante l'avvenuta emissione della sentenza parziale sul vincolo, il thema decidendum dell'odierno giudizio resta circoscritto alle statuizioni economiche.
Quanto alle statuizioni accessorie relative alla prole, tenuto conto che non sono emerse circostanze contrarie né pregiudizievoli all'interesse della minore, va disposto l'affidamento condiviso di Per_1
(9 anni) ad entrambi i genitori. La minore rimarrà collocata prevalentemente presso la madre – cui resta assegnata la ex casa familiare - con la quale ha sempre convissuto e dalla quale, in ragione della sua ancora tenera età, necessita di essere quotidianamente seguita ed accudita, essendo questa la soluzione più tutelante per la minore.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, c.c.
Passando alla regolamentazione delle modalità attraverso le quali dovranno avvenire gli incontri fra padre e figlia minore, il padre potrà vedere e tenere con sé nella settimana A: il lunedì, martedì, Per_1 venerdì, sabato e domenica;
nella settimana B il lunedì e martedì; 7 giorni a Natale, 3 a Pasqua, le restanti festività saranno ad anni alterni (giovedì grasso, martedì grasso, 25 aprile, ferragosto, 2 giugno, ognissanti, Immacolata, etc...), e 15 gg anche non consecutivi durante le vacanze estive, da godere in un periodo da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
2 Tale regolamentazione rispecchia sostanzialmente la richiesta del ricorrente nonché la regolamentazione in atto, ma soprattutto l'interesse della minore a preservare il proprio rapporto con entrambi i genitori nonostante la crisi familiare.
Quanto poi alle statuizioni economiche concernenti il contributo al mantenimento della figlia, si deve preliminarmente procedere all'esame della diversa situazione economica e reddituale delle parti, così come richiede l'art. 337 ter, 4° comma c.c. nello stabilire che ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito.
Ebbene dagli atti e documenti di causa emerge che -pizzaiolo stagionale e Parte_1 lavoratore a chiamata nel restante periodo- gode di un reddito maggiore rispetto a quello della resistente -ammessa al patrocinio a spese dello stato. , infatti, dichiara per il 2021 un reddito Pt_1 netto pari a circa € 12.771; per il 2022 pari a circa € 17.861 e per il 2023 pari a circa € 15.377, mentre di sala stagionale e addetta alle pulizie presso privati nel restante periodo- Parte_2 presenta CU 2023 per € 5.722 e CU 2024 per € 6.674. Entrambi sono onerati della locazione (€600 il ricorrente ed € 550 la resistente), utenze e spese della vita, entrambi hanno piena e adeguata capacità lavorativa -non emergendo elementi in senso contrario, né contestazioni sul punto- e si dichiarano economicamente autosufficienti. Risulta, pertanto, la perdurante equità dell'assegno convenuto dalle parti in sede di separazione, sicché deve essere onerato dell'obbligo di Parte_1 contribuire al mantenimento della figlia versando alla madre la somma mensile di euro Per_1
300,00 da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie disciplinate come disciplinate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna.
In merito alla richiesta della resistente di percepire integralmente l'assegno unico per la figlia, lo stesso spetta a entrambi i genitori in pari misura, non essendovi ragioni per derogare alla disciplina legale della provvidenza, visti i tempi di permanenza sostanzialmente paritari.
Considerata la reciproca soccombenza, le spese vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di , ogni altra eccezione, domanda ed istanza disattesa:
[...] CP_1
1. Dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà la figlia con sé. Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni. Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o della figlia per la difficoltà di reperire il soggetto.
2. Dispone che il padre veda e tenga con sé la figlia secondo il seguente calendario: nella settimana A: il lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica;
nella settimana B il lunedì e martedì; 7 giorni a Natale, 3 a Pasqua, le restanti festività saranno ad anni alterni (giovedì grasso, martedì grasso, 25 aprile, ferragosto, 2 giugno, ognissanti, Immacolata, etc...), e 15 gg anche non consecutivi durante le vacanze estive, da godere in un periodo da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
3 3. Con decorrenza dalla presente decisione, fermi gli effetti dei provvedimenti provvisori e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo allo stesso titolo, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando alla madre la somma Per_1 mensile di euro 300,00 da versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
4. Rigetta ogni altra domanda anche istruttoria delle parti;
5. Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 06.11.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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