Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 03/02/2026, n. 465
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso per definitività della cartella di pagamento prodromica

    La Corte, pur riconoscendo la possibilità di eccepire la prescrizione maturata in atti successivi alla cartella, ritiene che nel caso di specie tale principio non sia applicabile poiché le eccezioni sollevate dalla ricorrente non riguardano la decadenza del diritto erariale, bensì il merito della questione. Pertanto, l'eccezione di inammissibilità formulata dall'Ente è assorbente rispetto al merito, determinando la definitività della pretesa erariale.

  • Rigettato
    Legittimità della pretesa erariale

    Non applicabile, in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per ragioni procedurali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 03/02/2026, n. 465
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 465
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo