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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 03/02/2026, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 465/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente
D'EA IO, TO
BIANCO BRUNA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3846/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Coop. A R.l - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Catello Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259008475429000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La GI.LA. società cooperativa a r.l., impugna l'intimazione di pagamento n. 02820259008475429000, in relazione alla cartella di pagamento n. 02820250004128186000, per € 17.540,00, oltre interessi e sanzioni, con cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione, informava la GI.LA. società cooperativa a r.l., dell'esistenza di un debito a suo carico riferito alla cartella in epigrafe.
La ricorrente eccepisce: I) L' ILLEGITTIMITA'DELL'INTIMAZIONE PER IL VERIFICARSI DELLA
VICENDA ESTINTIVA E/O SOSPENSIVA DELL'AZIONE DI RISCOSSIONE - CARENZA E/O
INTERVENUTA CARENZA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI PER EFFETTO DELLA RATEIZZAZIONE DEGLI
STESSI – DUPLICAZIONE D'IMPOSTA
La ricorrente fa presente che con l'intimazione l'AdE contestava l'errato utilizzo, per l'anno d'imposta
2021, di un credito Iva mutuato dal 2020.
Poiché la società ne era stata informata da un diverso e precedente avviso (il n. 03372152110, notificatole il 06.11.2021), dalla stessa Agenzia (che aveva, appunto, richiesto il pagamento del quarto trimestre IVA 2020, mancante); la società, aveva, tuttavia, riconoscendo l'errore, tempestivamente provveduto a rateizzare le somme dovute per l'IVA mancante.
Tanto premesso, conclude per l' accoglimento del ricorso, vinte le spese di lite
L'Agenzia delle Entrate, preliminarmente (e in via del tutto pregiudiziale e assorbente), eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso un atto (l'opposta intimazione di pagamento) autonomamente non impugnabile per effetto della definitività (per mancata opposizione) della prodromica cartella di pagamento nr. 028 2025 00041281 86 000, la quale, così come riconosciuto dalla stessa Parte
Ricorrente nel ricorso, è stata regolarmente notificata in data 26.02.2025, ma non impugnata.
Nel merito, assume che il ricorso va comunque rigettato in quanto tutte le argomentazioni espresse e le eccezioni sollevate sono prive di ogni fondamento, atteso che l'I.V.A. periodica non versata in autoliquidazione, ma sanata mediante oblazione della relativa comunicazione di irregolarità, non va a ricostituire il credito annuale a monte (non va, pertanto, indicata nel rigo VL 30 – colonna 3 – della dichiarazione IVA annuale relativa all'anno di riferimento), ma deve essere tassativamente indicata nel quadro VQ delle dichiarazioni IVA annuali relative agli anni d'imposta successivi, in base alla data di effettuazione del versamento in unica soluzione (ovvero, in caso di rateizzo, in base alle date di effettuazione dei rispettivi versamenti rateali) della comunicazione di irregolarità medesima.
Nel caso di che trattasi, pertanto, i recuperi relativi all'iscrizione a ruolo contenuta nella cartella di pagamento prodromica all'impugnata intimazione di pagamento, sono e restano assolutamente legittimi e fondati (e se ne chiede, quindi, la conferma), in quanto si riferiscono al disconoscimento di parte dell'eccedenza di credito I.V.A. annuale derivante dalla liquidazione della dichiarazione annuale I.V.A. relativa all'anno d'imposta precedente (2020), proprio nella misura dell'importo dell'I.V.A. periodica riferita alla LI. PE. relativa al quarto trimestre 2020, che è stata versata, così come chiaramente esposto dalla stessa Parte Ricorrente nel ricorso, non con versamento spontaneo in autoliquidazione, bensì mediante rateazione della relativa comunicazione di irregolarità, notificata al Contribuente in conseguenza dell'omesso versamento dell'imposta dichiarata.
Per quanto attiene, infine, all'istanza di sospensione proposta dalla Parte Ricorrente, l'AdE ricorda che, ai fini dell'accoglimento della medesima, devono sussistere congiuntamente sia il requisito del fumus boni iuris che quello del periculum in mora.
Orbene, in riferimento al requisito del fumus boni iuris (verosimile fondatezza della domanda), la scrivente
Agenzia delle Entrate ribadisce le argomentazioni già esposte a sostegno delle assolute legittimità e fondatezza della pretesa erariale in contestazione e che la cartella di pagamento sottesa all'impugnata intimazione di pagamento si è resa definitiva per omessa opposizione.
Conclude per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti, osserva:
Per quanto concerne l'eccezione dell'Agenzia delle Entrate d'inammissibilità del ricorso - in quanto proposto avverso un atto (l'opposta intimazione di pagamento) autonomamente non impugnabile per effetto della definitività (per mancata opposizione) della prodromica cartella di pagamento nr. 028 2025
00041281 86 000, regolarmente notifica in data 26.02.2025, non impugnata - si osserva che La
Suprema Corte, con l'Ordinanza n. 18152 del 02 luglio 2024, ha affermato un importante principio, in base al quale, in caso di non impugnazione di cartella regolarmente notificata, è possibile eccepire la prescrizione maturata.
L'estinzione del credito è un fatto che può essere fatto valere in ogni momento, anche con atti successivi alla cartella, chiedendo un accertamento negativo al Giudice.
Coltivando tale principio sarà quindi possibile impugnare atti successivi (intimazioni di pagamento, avvisi di ipoteca, di fermo, eccetera) a cartelle di pagamento correttamente notificare e far annullare le pretese.
Concetto può essere, tranquillamente, allargato anche al mancato impedimento della decadenza delle cartelle (ex art. 25 DPR n. 602/1973), nonché a pretese di carattere tributario.
Tuttavia, nel caso in esame, tale principi giuridico è inapplicabile in quanto si è in presenza di impugnativa dell'atto successivo alla cartella le cui eccezioni non riguardano la decadenza del diritto erariale, bensì il merito della questione oggetto del gravame.
Pertanto, nella specie, l'eccezione di inammissibilità formulata dall'Ente è assorbente rispetto al merito;
il che determina la definitività della pretesa erariale.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'ente impositore, che liquida in euro 1.000,00
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente
D'EA IO, TO
BIANCO BRUNA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3846/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Coop. A R.l - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Catello Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259008475429000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La GI.LA. società cooperativa a r.l., impugna l'intimazione di pagamento n. 02820259008475429000, in relazione alla cartella di pagamento n. 02820250004128186000, per € 17.540,00, oltre interessi e sanzioni, con cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione, informava la GI.LA. società cooperativa a r.l., dell'esistenza di un debito a suo carico riferito alla cartella in epigrafe.
La ricorrente eccepisce: I) L' ILLEGITTIMITA'DELL'INTIMAZIONE PER IL VERIFICARSI DELLA
VICENDA ESTINTIVA E/O SOSPENSIVA DELL'AZIONE DI RISCOSSIONE - CARENZA E/O
INTERVENUTA CARENZA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI PER EFFETTO DELLA RATEIZZAZIONE DEGLI
STESSI – DUPLICAZIONE D'IMPOSTA
La ricorrente fa presente che con l'intimazione l'AdE contestava l'errato utilizzo, per l'anno d'imposta
2021, di un credito Iva mutuato dal 2020.
Poiché la società ne era stata informata da un diverso e precedente avviso (il n. 03372152110, notificatole il 06.11.2021), dalla stessa Agenzia (che aveva, appunto, richiesto il pagamento del quarto trimestre IVA 2020, mancante); la società, aveva, tuttavia, riconoscendo l'errore, tempestivamente provveduto a rateizzare le somme dovute per l'IVA mancante.
Tanto premesso, conclude per l' accoglimento del ricorso, vinte le spese di lite
L'Agenzia delle Entrate, preliminarmente (e in via del tutto pregiudiziale e assorbente), eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso un atto (l'opposta intimazione di pagamento) autonomamente non impugnabile per effetto della definitività (per mancata opposizione) della prodromica cartella di pagamento nr. 028 2025 00041281 86 000, la quale, così come riconosciuto dalla stessa Parte
Ricorrente nel ricorso, è stata regolarmente notificata in data 26.02.2025, ma non impugnata.
Nel merito, assume che il ricorso va comunque rigettato in quanto tutte le argomentazioni espresse e le eccezioni sollevate sono prive di ogni fondamento, atteso che l'I.V.A. periodica non versata in autoliquidazione, ma sanata mediante oblazione della relativa comunicazione di irregolarità, non va a ricostituire il credito annuale a monte (non va, pertanto, indicata nel rigo VL 30 – colonna 3 – della dichiarazione IVA annuale relativa all'anno di riferimento), ma deve essere tassativamente indicata nel quadro VQ delle dichiarazioni IVA annuali relative agli anni d'imposta successivi, in base alla data di effettuazione del versamento in unica soluzione (ovvero, in caso di rateizzo, in base alle date di effettuazione dei rispettivi versamenti rateali) della comunicazione di irregolarità medesima.
Nel caso di che trattasi, pertanto, i recuperi relativi all'iscrizione a ruolo contenuta nella cartella di pagamento prodromica all'impugnata intimazione di pagamento, sono e restano assolutamente legittimi e fondati (e se ne chiede, quindi, la conferma), in quanto si riferiscono al disconoscimento di parte dell'eccedenza di credito I.V.A. annuale derivante dalla liquidazione della dichiarazione annuale I.V.A. relativa all'anno d'imposta precedente (2020), proprio nella misura dell'importo dell'I.V.A. periodica riferita alla LI. PE. relativa al quarto trimestre 2020, che è stata versata, così come chiaramente esposto dalla stessa Parte Ricorrente nel ricorso, non con versamento spontaneo in autoliquidazione, bensì mediante rateazione della relativa comunicazione di irregolarità, notificata al Contribuente in conseguenza dell'omesso versamento dell'imposta dichiarata.
Per quanto attiene, infine, all'istanza di sospensione proposta dalla Parte Ricorrente, l'AdE ricorda che, ai fini dell'accoglimento della medesima, devono sussistere congiuntamente sia il requisito del fumus boni iuris che quello del periculum in mora.
Orbene, in riferimento al requisito del fumus boni iuris (verosimile fondatezza della domanda), la scrivente
Agenzia delle Entrate ribadisce le argomentazioni già esposte a sostegno delle assolute legittimità e fondatezza della pretesa erariale in contestazione e che la cartella di pagamento sottesa all'impugnata intimazione di pagamento si è resa definitiva per omessa opposizione.
Conclude per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti, osserva:
Per quanto concerne l'eccezione dell'Agenzia delle Entrate d'inammissibilità del ricorso - in quanto proposto avverso un atto (l'opposta intimazione di pagamento) autonomamente non impugnabile per effetto della definitività (per mancata opposizione) della prodromica cartella di pagamento nr. 028 2025
00041281 86 000, regolarmente notifica in data 26.02.2025, non impugnata - si osserva che La
Suprema Corte, con l'Ordinanza n. 18152 del 02 luglio 2024, ha affermato un importante principio, in base al quale, in caso di non impugnazione di cartella regolarmente notificata, è possibile eccepire la prescrizione maturata.
L'estinzione del credito è un fatto che può essere fatto valere in ogni momento, anche con atti successivi alla cartella, chiedendo un accertamento negativo al Giudice.
Coltivando tale principio sarà quindi possibile impugnare atti successivi (intimazioni di pagamento, avvisi di ipoteca, di fermo, eccetera) a cartelle di pagamento correttamente notificare e far annullare le pretese.
Concetto può essere, tranquillamente, allargato anche al mancato impedimento della decadenza delle cartelle (ex art. 25 DPR n. 602/1973), nonché a pretese di carattere tributario.
Tuttavia, nel caso in esame, tale principi giuridico è inapplicabile in quanto si è in presenza di impugnativa dell'atto successivo alla cartella le cui eccezioni non riguardano la decadenza del diritto erariale, bensì il merito della questione oggetto del gravame.
Pertanto, nella specie, l'eccezione di inammissibilità formulata dall'Ente è assorbente rispetto al merito;
il che determina la definitività della pretesa erariale.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'ente impositore, che liquida in euro 1.000,00