Sentenza 22 aprile 1999
Massime • 1
I reati di cui agli artt. 515 cod. pen. e 5 legge 30 aprile 1962 n. 283 si pongono in relazione di specialità reciproca e possono pertanto concorrere. Infatti il delitto viene commesso da chi pone in vendita sostanze alimentari non genuine come genuine, ovvero di qualità o quantità diverse da quella dichiarata o pattuita. La contravvenzione è commessa da chi impiega nella preparazione del prodotto sostanze private in parte dei propri elementi naturali o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale. Inoltre nel delitto è determinante la consegna all'acquirente o la messa in commercio, mentre nella contravvenzione si ha riguardo al fatto intrinseco della preparazione o della distribuzione per il consumo. Infatti il delitto ha come oggetto la tutela giuridica della correttezza del commercio, la contravvenzione la tutela della salute.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/04/1999, n. 8507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8507 |
| Data del deposito : | 22 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. RAFFAELE RAIMONDI Presidente del 22/4/99
Dott. NICOLA QUITADAMO Consigliere SENTENZA
Dott. VINCENZO NUBILA rel. Consigliere N. 1420
Dott. CLAUDIA SQUASSONI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ALDO FIALE Consigliere N. 49244/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
BA MA N. AD AVELLINO L'11.12.24 RES. A TALSANO VIA REGINA ELENA 162
Contro la sentenza della Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto 29.10.98 la quale, parzialmente riformando la sentenza del Pretore di Taranto 1.4.96, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo (a) perché prescritto ed eliminava la pena di gg. 10 di reclusione, già sostituita con lit. 250.000 di multa;
confermava nel resto la sentenza appellata. Udita la relazione del Consigliere Dott. Di Nubila;
sentito il Procuratore Generale della Repubblica Dott. Di Zenzo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
rileva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. AR IO veniva citato a giudizio del Pretore per rispondere di violazione della disciplina igienica degli alimenti (art. 5 lett.a della Legge n. 283.62, art. 7 della Legge n. .580.67 ) e frode nell'esercizio del commercio di sostanze alimentari (artt. 515 e 516 CP) accertati in Taranto il 2.4.92, per avere posto in vendita taralli contenenti un quantitativo di ceneri sul secco inferiore a quello legale: 0,70% anziché 1,40%.
2. Condannato in primo grado per entrambi i reati a pena sostituita, il AR proponeva appello. La Corte di Appello dichiarava prescritta la contravvenzione e riduceva la pena. Quanto al delitto, rilevava che non esistevano dubbi sulla titolarità del panificio;
che il prodotto era a lunga conservazione e pertanto non era ipotizzabile una alterazione prima dell'analisi; che non era dimostrato l'assunto del prevenuto, nel senso che egli non si sarebbe occupato in concreto del panificio;
che l'asserito uso di farina migliore non costituiva un argomento a favore dell'imputato, in quanto i taralli dovevano avere un determinato contenuto in fibre maggiore di quello fornito dalla farina più raffinata;
che i taralli non fossero detenuti per la vendita era del tutto inattendibile.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione il AR, deducendo mancanza, insufficienza e\o contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 606 lett.e CPP. Tale carenza di incentra sul fatto che manca la prova dell'avvenuta commercializzazione dei taralli, mentre quelli prelevati non avevano ancora il marchio e non erano quindi posti in vendita. Essi furono rinvenuti nel deposito e non nell'esercizio commerciale. Nè alcuna rilevanza può darsi al rinvenimento di fatture di vendita posteriori all'accertamento, perché esse potevano riferirsi a taralli muniti delle giuste etichette.
4. In ogni caso, il reato di cui agli artt. 515 e 516 CP poteva ritenersi assorbito nella contravvenzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso è infondato. Quanto al luogo di rinvenimento dei taralli, alla prova della loro messa in vendita, alla prova dell'avvenuta cessione a terzi , esso si risolve in una censura in fatto, inammissibile dinanzi a questa Corte ove non sia ravvisabile una lacuna logica, una contraddizione o una mancanza materiale di motivazione. Nella specie, la Corte di Appello ha congruamente motivato in punto di rinvenimento dei taralli, della loro messa in vendita e della loro effettiva cessione. Giova ricordare, al riguardo, che la Corte di Cassazione non costituisce il terzo grado del giudizio di merito, ma solo il giudice di legittimità.
6. Quanto al presunto assorbimento del delitto nella contravvenzione, è appena il caso di precisare che i due reati si pongono in relazione di specialità reciproca. Il delitto viene commesso da chi pone in vendita sostanze alimentari non genuine come genuine, ovvero di qualità o quantità diverse da quella dichiarata o pattuita. La contravvenzione è commessa da chi impiega nella preparazione del prodotto sostanze private in parte dei propri elementi naturali o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale. Nel delitto è determinante la consegna all'acquirente o la messa in commercio. Nella contravvenzione si ha riguardo al fatto intrinseco della preparazione o della distribuzione per il consumo. Il delitto ha come oggetto la tutela giuridica della correttezza del commercio, la contravvenzione ha come oggetto la tutela della salute.
7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, dalla Corte come sopra composta, il 22 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 1999