Cass. pen., sez. III, sentenza 22/04/1999, n. 8507
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Sentenza 22 aprile 1999

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I reati di cui agli artt. 515 cod. pen. e 5 legge 30 aprile 1962 n. 283 si pongono in relazione di specialità reciproca e possono pertanto concorrere. Infatti il delitto viene commesso da chi pone in vendita sostanze alimentari non genuine come genuine, ovvero di qualità o quantità diverse da quella dichiarata o pattuita. La contravvenzione è commessa da chi impiega nella preparazione del prodotto sostanze private in parte dei propri elementi naturali o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale. Inoltre nel delitto è determinante la consegna all'acquirente o la messa in commercio, mentre nella contravvenzione si ha riguardo al fatto intrinseco della preparazione o della distribuzione per il consumo. Infatti il delitto ha come oggetto la tutela giuridica della correttezza del commercio, la contravvenzione la tutela della salute.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 22/04/1999, n. 8507
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8507
    Data del deposito : 22 aprile 1999

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