Cass. pen., sez. II, sentenza 09/12/2014, n. 52740
CASS
Sentenza 9 dicembre 2014

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Massime1

È inammissibile la richiesta di riesame proposta dal difensore mediante telegramma dettato per telefono, trattandosi di una modalità che non garantisce certezza in ordine all'autenticità della provenienza e all'identità dell'impugnante, a differenza dalla spedizione del telegramma da un ufficio postale, in quanto la prescelta forma di comunicazione non trasforma in atto scritto, corredato della sottoscrizione, l'originaria comunicazione orale, e pertanto non soddisfa i requisiti di forma imposti dalla legge.

Commentario1

  • 1Art. 110 c.p.p. - Forma degli atti
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 09/12/2014, n. 52740
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 52740
Data del deposito : 9 dicembre 2014

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