Sentenza 9 dicembre 2014
Massime • 1
È inammissibile la richiesta di riesame proposta dal difensore mediante telegramma dettato per telefono, trattandosi di una modalità che non garantisce certezza in ordine all'autenticità della provenienza e all'identità dell'impugnante, a differenza dalla spedizione del telegramma da un ufficio postale, in quanto la prescelta forma di comunicazione non trasforma in atto scritto, corredato della sottoscrizione, l'originaria comunicazione orale, e pertanto non soddisfa i requisiti di forma imposti dalla legge.
Commentario • 1
- 1. Art. 110 c.p.p. - Forma degli attihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/12/2014, n. 52740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52740 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GALLO Domenico - Presidente - del 09/12/2014
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 2378
Dott. ALMA Marco Maria - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 35213/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MU LV, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza n. 970/2014 in data 7/7/2014 del Tribunale di Firenze in funzione di giudice del riesame;
visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STABILE Carmine, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
In data 7/7/2014, con ordinanza emessa fuori udienza, il Tribunale di Firenze chiamato a pronunciarsi in funzione di giudice del riesame, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato nell'interesse di MU LV avverso l'ordinanza in data 16/6/2014 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale della stessa città con la quale è stata applicata al predetto indagato la misura cautelare personale della custodia in carcere per il delitto di cui all'art. 629 c.p.. Il predetto provvedimento risulta motivato dal fatto che il Tribunale ha ritenuto non ammissibile la proposizione del gravame mediante telegramma il cui testo è stato dettato telefonicamente in quanto detta modalità "non garantisce alcuna certezza in ordine all'autenticità della provenienza ed all'identità dell'impugnante". Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, deducendo la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione agli artt. 309 e 583 c.p.p. evidenziando al riguardo che poiché l'art. 583 c.p.p., comma 2, consente che l'impugnazione venga presentata a mezzo telegramma, la modalità utilizzata nel caso di specie (invio mediante telefono dallo studio del difensore la cui utenza telefonica è riscontrabile nell'elenco telefonico) garantisce la provenienza allo stesso modo del telegramma inviato da un ufficio postale, eventualmente da persona non identificata o identificata da soggetto non idoneo o con modalità non idonee.
Ancora, rileva il difensore del ricorrente, il telegramma inviato a mezzo telefono non è meno garantito ad esempio rispetto al telefax, strumento comunemente utilizzato dagli uffici giudiziari per effettuare notifiche e comunicazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Come già reiteratamente evidenziato da questa Corte Suprema in base ad un assunto che l'odierno Collegio condivide, "è inammissibile la richiesta di riesame proposta mediante telegramma dettato per telefono, trattandosi di una modalità che non garantisce certezza in ordine all'autenticità della provenienza e all'identità dell'impugnante, a differenza della spedizione del telegramma da un ufficio postale" (Cass. Sez. 2, sent. n. 10404 del 14/01/2011, dep. 15/03/2011, Rv. 249712; Sez. 1, sent. n. 44660 del 27/10/2009, dep. 20/11/2009, Rv. 245679; Sez. 2, sent. n. 3627 del 19/01/2006, dep. 30/01/2006, Rv. 233372), ciò non tanto per la differenza di garanzie rispetto ai mezzi di invio di comunicazioni attraverso altri strumenti telefonici o telematici ma soprattutto perché la prescelta forma di comunicazione non trasforma in atto scritto, corredato della sottoscrizione, l'originaria comunicazione orale e dunque non soddisfa i requisiti di forma imposti dalla legge.
Infatti, in linea con quanto già precisato da questa Corte Suprema (Sez. 2, sent. n. 3627 del 19/01/2006, dep. 30/01/2006, Rv. 233372), anche per il difensore la sottoscrizione dell'atto con cui, a norma dell'art. 581 c.p.p., si deve proporre l'impugnazione, è requisito formale indeclinabile dell'atto stesso, stante la sua natura di dichiarazione di volontà, produttiva di importanti e immediati effetti processuali, tali da esigere, già nel momento in cui viene posto in essere, la sua riferibilità in modo certo, attraverso un'inequivoca assunzione di responsabilità, che solo la firma può dare, a uno dei soggetti legittimati (cfr. Cass. Sez. 1, sent. n. 1164 del 21/02/1996, dep. 10/04/1996, Rv. 204306). D'altra parte, è del tutto evidente che, postulandosi ex lege per l'atto di impugnazione - da chiunque proposto - la forma scritta, tradizionalmente raccordata, nella specie, alla categoria dei cosiddetti negozi processuali, ne deriva che è la stessa forma a presupporre per definizione la relativa sottoscrizione, dovendosi altrimenti qualificare quell'atto come semplice scritto anonimo. Pertanto, la comunicazione telegrafica attivata con il semplice mezzo telefonico, non trasforma in atto scritto - e sottoscritto - la originaria comunicazione orale, con la conseguenza di non soddisfare i requisiti di forma prescritti, a pena di inammissibilità, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), per la proposizione e la spedizione dell'atto di impugnazione: posto che il telegramma costituisce, appunto, a norma dell'art. 583 c.p.p. (la cui rubrica, significativamente, evoca le formalità di "spedizione" della impugnazione) una modalità tipizzata di comunicazione della impugnazione stessa, la cui forma, peraltro, è - e non può essere che - quella descritta dall'art. 581 c.p.p.. D'altra parte, questa Corte si è più volte pronunciata nel senso che anche l'opposizione a decreto penale di condanna deve qualificarsi come una impugnazione, alla quale sono applicabili le relative regole generali, traendo da ciò la conclusione per la quale, se l'opposizione è proposta a mezzo di telegramma, la sottoscrizione deve essere autenticata ai sensi dell'art. 583 c.p.p., comma 3, con onere dell'opponente di fare riportare per intero nel testo telegrafico la formula dell'autenticazione fatta sull'originale (cfr. Cass. Sez. 3, sent. n. 2029 del 28/05/1999, dep. 26/08/1999, Rv. 214346; Sez. 5, sent. n. 399 del 08/02/1995, dep. 09/03/1995, Rv. 200671). Il tutto, per di più, secondo una linea di rigorosa continuità rispetto al quadro normativo delineato anche in riferimento al codice abrogato. Si è infatti sottolineato, al riguardo, come anche il D.P.R. n. 666 del 1955, art. 5 recante norme di attuazione del codice del 1930, prevedesse che per la dichiarazione di impugnazione a mezzo raccomandata o telegramma occorresse l'attestazione dell'autenticità della firma da parte di taluno dei soggetti ivi indicati, e se ne desumeva, appunto, che, nel caso di dichiarazione trasmessa a mezzo telegramma, la parte dovesse far riportare sul testo del telegramma la formula dell'autenticazione, con la conseguenza che, in mancanza, la impugnazione doveva ritenersi inammissibile, non rilevando il fatto che potesse logicamente presumersi l'invio del telegramma da parte di chi ne appariva come il firmatario (Cass. sez. 5, sent. n. 1023 del 02/04/1992, dep. 29/05/1992, rv. 190468). La circostanza, dunque, che nello stesso art. 583 c.p.p. si preveda il requisito della autenticazione della sottoscrizione della impugnazione ove questa sia proposta da parti private, rafforza, sullo stesso piano testuale, la conclusione che, in tutti i casi, l'impugnazione debba comunque essere sottoscritta, a prescindere da quale sia il veicolo "comunicativo" dell'atto di impugnazione, sottoscrizione all'evidenza non possibile qualora sia adottata la modalità di invio del telegramma mediante lo strumento telefonico. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di Euro 500,00 (cinquecento) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2014