Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2006, n. 37669
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Sentenza 30 ottobre 2006

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A seguito della dichiarazione di incostituzionalità della prima parte dell'art. 10, comma terzo, L. 5 dicembre 2005, n. 251 - in base alla quale la disciplina dei termini più brevi di prescrizione del reato è applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado - nel caso di processo pendente in cassazione in relazione al quale debba disporsi l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice di primo grado e risulta evidente che, per effetto dell'applicazione della normativa più favorevole, tale giudice dovrebbe dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, il ricorso deve essere rigettato per ragioni di economia processuale qualora la sentenza di primo grado abbia, pur erroneamente, concluso per l'estinzione del reato per prescrizione, risultando inutile sia un rinvio al giudice di primo grado affinché lo stesso dichiari estinto il reato in conseguenza dell'applicazione della normativa più favorevole, sia l'annullamento senza rinvio, con reiterazione di una dichiarazione estintiva del reato da parte della stessa Corte di cassazione, la quale risulterebbe una mera riproduzione della decisione processuale ex art. 129 cod. proc. pen., assunta, sebbene impropriamente, con la sentenza impugnata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2006, n. 37669
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37669
    Data del deposito : 30 ottobre 2006

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