Sentenza 30 ottobre 2006
Massime • 1
A seguito della dichiarazione di incostituzionalità della prima parte dell'art. 10, comma terzo, L. 5 dicembre 2005, n. 251 - in base alla quale la disciplina dei termini più brevi di prescrizione del reato è applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado - nel caso di processo pendente in cassazione in relazione al quale debba disporsi l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice di primo grado e risulta evidente che, per effetto dell'applicazione della normativa più favorevole, tale giudice dovrebbe dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, il ricorso deve essere rigettato per ragioni di economia processuale qualora la sentenza di primo grado abbia, pur erroneamente, concluso per l'estinzione del reato per prescrizione, risultando inutile sia un rinvio al giudice di primo grado affinché lo stesso dichiari estinto il reato in conseguenza dell'applicazione della normativa più favorevole, sia l'annullamento senza rinvio, con reiterazione di una dichiarazione estintiva del reato da parte della stessa Corte di cassazione, la quale risulterebbe una mera riproduzione della decisione processuale ex art. 129 cod. proc. pen., assunta, sebbene impropriamente, con la sentenza impugnata.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2006, n. 37669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37669 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 30/10/2006
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 1830
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 47770/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DICATANZARO;
avverso la sentenza emessa in data 08/11/2004 dal Tribunale di Vibo Valentia, che dichiarava non doversi procedere;
nei confronti di:
RT ER IO in ordine al delitto di calunnia per essere lo stesso - previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 367 c.p. - estinto per intervenuta prescrizione;
esaminati gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita in Camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
lette le richieste scritte del Procuratore Generale, che ha definitivamente concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza. FATTO E DIRITTO
All'esito di udienza preliminare il competente G.U.P. disponeva il giudizio nei confronti di ER IO AR, imputato del delitto di calunnia perché, mediante falsa denuncia di smarrimento presentata l'1.3.96 presso la Stazione Carabinieri di Vibo Valentia, incolpava indirettamente - consapevole della sua innocenza - tale RA VO di reati di furto o ricettazione nonché di falsità in titolo di credito inerenti un assegno bancario dell'importo di L. dieci milioni, consegnato dal titolare del conto (intestato a AR AR e sul quale esso imputato aveva procura ad operare) al predetto VO e da questi negoziato. All'udienza dell'8.11.2004 il Tribunale di Vibo Valentia in composizione monocratica, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, emetteva ai sensi degli artt. 129 e 469 c.p.p. - su concorde istanza del p.m. e della difesa - sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'AR per essere il reato ascrittogli, "previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, estinto per intervenuta prescrizione". Nessuna indicazione sul percorso decisorio del giudicante afferente al contestato reato di calunnia era desumibile dal dispositivo della sentenza, soltanto nella parte motiva della stessa rendendosi esplicito che la declaratoria della causa di improcedibilità del reato (estinto per prescrizione) era stata indotta dalla riqualificazione della condotta antigiuridica del giudicabile ai sensi della meno grave ipotesi criminosa della simulazione di reato ex art. 367 c.p.. Il Tribunale affermava al riguardo che: "ai fini della configurabilità del reato di calunnia indiretta è necessario che l'incolpazione sia tale da rendere inequivoca la riferibilità ad un soggetto determinato e ben individuato;
quando invece, come nella fattispecie in esame, il reato è implicitamente e non nominativamente attribuito ad una determinata persona si configura la diversa ipotesi di cui all'art. 367 c.p.". Di conseguenza il Tribunale, constatato che - a norma dell'art. 160 c.p., u.c. (nel testo, allora vigente, anteriore alla novella introdotta dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251) - il termine prescrizionale massimo per il reato di cui all'art. 367 c.p. (punito con pena edittale massima pari a tre anni di reclusione) era individuabile in sette anni e mezzo, rilevava come il reato così attribuito all'AR, commesso in data 1.3.96, risultasse estinto per prescrizione alla data dell'1.9.04.
Avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia il 14.12.05 ha proposto tempestivo ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Catanzaro, deducendo plurime violazioni della legge penale, di natura processuale ("violazione del combinato disposto degli artt. 129 e 469 c.p.p.") e di natura sostanziale ("violazione degli artt. 367 e 368 c.p."). Osserva il ricorrente P.G., quanto ai profili processuali, che l'impugnata sentenza, pur se emessa per una causa di improcedibilità del reato (estinzione per prescrizione), è in realtà "una sentenza di merito, come tale preclusa dal combinato disposto degli artt. 129 e 469 c.p.p.; il giudizio di merito, infatti, investe l'implicita ricorrenza della condotta e la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 367 c.p. in luogo dell'art. 368 c.p., senza procedere al dibattimento". Quanto ai profili di diritto sostanziale, deduce il ricorrente che la condotta realizzata LLimputato AR ricade senz'altro nella fattispecie della calunnia sanzionata LLart. 368 c.p. e non già in quella della simulazione di reato, poiché trattasi nel caso di specie di "incolpazione cd. reale o indiretta in quanto l'accusato era univocamente identificabile quale autore di flirto o ricettazione, secondo la giurisprudenza costante della Suprema Corte".
Non sorgono incertezze sulla concreta validità dei motivi di doglianza delineati dal ricorrente pubblico ministero, apparendo le suddette censure pienamente condivisibili alla luce di risalenti e consolidati indirizzi giurisprudenziali di questa Corte di legittimità.
Non è revocabile in dubbio, per l'evidente chiarezza della lettera stessa della norma, che il procedimento camerale di definizione anticipata del giudizio previsto LLart. 469 c.p.p. sia esperibile soltanto in presenza della duplice alternativa condizione che - a fronte di una causa di estinzione o di improcedibilità del reato - non si renda applicabile l'art. 129 c.p.p., comma 2 (che presuppone l'instaurazione di un vero e pieno giudizio sul fatto) ed altresì non si renda indispensabile procedere al dibattimento (e alla relativa attività istruttoria) per accertare l'operatività della causa di estinzione del reato. Accertamento che, come emblematicamente postula la verifica della corretta qualificazione giuridica della condotta criminosa effettuata nel caso oggetto dell'odierno gravame, richiede un vaglio più o meno approfondito del merito della regiudicanda (cfr. Cass. S.U., 19.12.2001 n. 3027, Angelucci, rv. 220555; Cass. Sez. 2^, 6.10.2004 n. 41498, Morgante, rv. 230577; Cass. Sez. 2^, 17.11.2004 n. 48338, Micalizzi, rv. 230692).
Paramenti è frutto di un palese errore prospettico del Tribunale nella ricostruzione della dinamica della condotta incriminata l'aver ritenuto il comportamento posto in essere LLAR (falsa denuncia di smarrimento di assegno bancario in realtà consegnato - perché legittimamente lo incassasse - ad un terzo soggetto, identificabile senza indugio nella sua qualità di prenditore-negoziatore del titolo) sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 367 c.p. e non in quella, originariamente contestata, di calunnia. Rilevato - per inciso - che non è dato comprendere - ai fini della ritenuta prescrizione del reato di cui all'art. 367 c.p. (punito con pena edittale massima pari a tre anni di reclusione) - la ragione della "previa" concessione delle attenuanti generiche enunciata nel dispositivo dell'impugnata sentenza (ma di cui non è fatta menzione alcuna nel corpo della motivazione), deve osservarsi che, come ripetutamente affermato da questa Corte regolatrice, il delitto di calunnia si realizza anche quando l'accusa sia formulata attraverso la simulazione a carico di una persona, non specificamente indicata ma identificabile, delle tracce di un determinato reato, nella forma - quindi - della incolpazione cosiddetta reale od indiretta, purché l'incolpazione racchiuda in sè gli elementi sufficienti all'inizio di indagini preliminari nei confronti di un soggetto agevolmente individuabile (cfr., per restare alla sola giurisprudenza di questa stessa Sezione: Cass. Sez. 6^, 25.9.2002 n. 38814, Pontonio, rv. 222859: "Il privato che presenti una falsa denuncia di smarrimento di un assegno firmato in bianco e negoziato a favore di una ben individuata persona non risponde del delitto di simulazione di reato, ma bensì del delitto di calunnia in danno del soggetto negoziatore del titolo di credito"; Cass. Sez. 6^, 24.9.2002 n. 33556, Bonafede, rv. 222748: "In tema di calunnia essendo irrilevante, ai fini della consumazione del reato, la circostanza che nella denuncia non sia stato accusato alcun soggetto determinato quando il destinatario dell'accusa sia implicitamente, ma agevolmente individuabile, integra il delitto una falsa denuncia di smarrimento di un assegno, la quale, sebbene non contenga una notizia di reato, preavverte l'autorità che la riceve su possibili reati da chi verrà scoperto a detenerlo;
la falsa denuncia costituisce, in tal caso, l'espediente per bloccare la circolazione del titolo"; Cass. Sez. 6^, 15.4.2003 n. 26110, Monachino, rv. 225873: "Risponde del delitto di calunnia, e non di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico, colui il quale dichiari falsamente al pubblico ufficiale lo smarrimento di un assegno, atteso che in questo modo accusa implicitamente il portatore del titolo di credito di essersene impossessato fraudolentemente"), Impregiudicata la qualificabilità come reato di calunnia del fatto criminoso integrante la regiudicanda, deve nondimeno constatarsi che, pur così (ri)definito il nomen juris del reato ascritto all'imputato AR, il reato medesimo è parimenti attinto da causa estintiva per intervenuta prescrizione. Esito definitorio del processo, determinato dalla inequivoca applicabilità al caso di specie della riforma della disciplina della prescrizione introdotta dalla L. 5 dicembre 2005, n.251, che non può non incidere sulla tipologia della pronuncia adottabile da questo giudice di legittimità. In vero, precisato - per gli effetti di cui alla L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, u.p. - che l'odierno processo promosso dal ricorso del p.m. è stato instaurato ("pendente") presso questa S.C. in data anteriore a quella di entrata in vigore della L. n. 251 del 2005 (8 dicembre 2005) - la regressione del processo innanzi al Tribunale di Vibo Valentia derivante LLeventuale annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza darebbe luogo all'applicabilità della novellata disciplina della prescrizione nel rispetto del principio di cui all'art. 2 c.p., comma 3 (applicabilità della legge posteriore più favorevole all'imputato). Alla stregua della nuova disciplina, infatti, il termine massimo di prescrizione (tenuto conto delle interruzioni) del reato di calunnia è divenuto uguale a quello del reato di cui all'art. 367 c.p. (sette anni e mezzo). Di guisa che il Tribunale di Vibo Valentia non potrebbe che dichiarare ex artt. 129 e 469 c.p.p., in questo caso legittimamente, la sopravvenuta casa estintiva del reato di calunnia (salva ipotetica rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputato, che per altro ha già assentito ad un simile esito definitorio). Sulla piena operatività, in eventuale fase rescissoria o di rinvio, della più favorevole disciplina dei termini di prescrizione dettata dalla L. n. 251 del 2005 non possono sussistere dubbi, il rinvio afferendo ad una fase processuale anteriore alla formale dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3). Per altro può aggiungersi, per mera completezza di analisi, che nessun effetto preclusivo può sorgere dalla preannunciata decisione con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della prima parte dell'art. 10, comma 3 della legge, giusta comunicato 23.10.2006 dell'ufficio stampa della Consulta ("...ha dichiarato la norma costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché"). Decisione che, anzi, avendo espunto dalla disciplina transitoria della L. n. 251 del 2005 lo sbarramento costituito - ai fini dell'applicabilità del nuovo regime della prescrizione nei processi pendenti in primo grado - LLintervenuta apertura o non del dibattimento, rende oggi palese l'indifferenziata applicabilità del nuovo regime, secondo il principio di cui all'art. 2 c.p., comma 3, a tutti i processi pendenti in primo grado in qualunque fase processuale essi si trovino.
Evidenti motivi di coerenza funzionale e sistematica, connessi allo ius superveniens e non disgiunti da ineludibili ragioni di economia processuale, convergono - dunque - nel delineare quale unico ragionevole sviluppo del presente giudizio il rigetto del ricorso. All'eventuale alternativo annullamento della pur non legittima sentenza del Tribunale di Vibo Valentia dovrebbe, infatti, far seguito - se disposto con rinvio al giudice di merito - la surrettizia postuma "rinnovazione" dell'anteriore declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (ancorché correttamente per il reato di calunnia e non per quello di cui all'art. 367 c.p.) ovvero - se disposto senza rinvio - la medesima dichiarazione della causa estintiva da parte di questa stessa Corte di legittimità, parimenti riproduttiva della decisione processuale ex art. 129 c.p.p. già assunta, sebbene impropriamente, dal giudice di merito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, qualificato il fatto ex art. 368 c.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 ottobre 2006. Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2006