Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 897
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica avviso di accertamento

    La Regione resistente ha dimostrato la notifica del previo avviso per l'annualità 2020, e tale eccezione non è stata contestata dal ricorrente.

  • Rigettato
    Prescrizione

    La Corte ha ritenuto che non sia maturato il termine prescrizionale, dato che la cartella è il primo atto notificato e non vi è stata omessa notifica dell'avviso di accertamento.

  • Rigettato
    Erroneo computo interessi di mora

    La doglianza sugli interessi è infondata, in quanto calcolati in base alle disposizioni normative e regolamentari.

  • Rigettato
    Mancata notifica avviso di accertamento

    La Regione Calabria ha documentato che, per l'annualità 2022, la cartella di pagamento è il primo atto notificato ai sensi della legge regionale n. 56/2023, e tale eccezione non è stata contestata dal ricorrente.

  • Rigettato
    Prescrizione

    La Corte ha ritenuto che non sia maturato il termine prescrizionale, dato che la cartella è il primo atto notificato e non vi è stata omessa notifica dell'avviso di accertamento.

  • Rigettato
    Erroneo computo interessi di mora

    La doglianza sugli interessi è infondata, in quanto calcolati in base alle disposizioni normative e regolamentari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 897
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 897
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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