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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 897/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5643/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250010149521000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250010149521000 BOLLO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 51/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 094 202 094 2025 00101495, notificata in data 30/05/2025 da Agenzia delle Entrate – SI (€ 731,34), riferita alla tassa automobilistica anni
2020 e 2022.
Deduce la nullità della cartella di pagamento per mancata notifica dell'avviso di accertamento, nonché per maturata prescrizione e, parzialmente, per erroneo computo degli interessi di mora.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate - SI, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, la regolarità formale della cartella.
Ha presentato controdeduzioni la Regione Calabria, eccependo e documentando che l'annualità 2020 è stata preceduta da tempestivo atto di accertamento, mentre l'annualità 2022 ha registrato, in base alla legge regionale n. 56/2023, direttamente la notifica della cartella.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per cui va rigettato.
La resistente Regione ha idoneamente dimostrato la notifica del previo avviso per l'annualità 2020 e ha rappresentato che, per il 2022, la cartella è il primo atto notificato ex L.R. n. 56/2023: entrambe le eccezioni regionali non sono state poi contestate da parte ricorrente.
Infondata è, quindi, la censura sull'omessa notifica dell'avviso per il 2020, mentre lo stesso avviso non era previsto per l'altra annualità.
Non è perciò maturato, per le due annualità, il distinto termine prescrizionale e, inoltre, è infondata la doglianza sugli interessi, che vengono calcolati in base alle disposizioni normative e regolamentari che ne disciplinano l'applicazione.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta) in favore di ciascuna parte resistente.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5643/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250010149521000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250010149521000 BOLLO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 51/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 094 202 094 2025 00101495, notificata in data 30/05/2025 da Agenzia delle Entrate – SI (€ 731,34), riferita alla tassa automobilistica anni
2020 e 2022.
Deduce la nullità della cartella di pagamento per mancata notifica dell'avviso di accertamento, nonché per maturata prescrizione e, parzialmente, per erroneo computo degli interessi di mora.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate - SI, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, la regolarità formale della cartella.
Ha presentato controdeduzioni la Regione Calabria, eccependo e documentando che l'annualità 2020 è stata preceduta da tempestivo atto di accertamento, mentre l'annualità 2022 ha registrato, in base alla legge regionale n. 56/2023, direttamente la notifica della cartella.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per cui va rigettato.
La resistente Regione ha idoneamente dimostrato la notifica del previo avviso per l'annualità 2020 e ha rappresentato che, per il 2022, la cartella è il primo atto notificato ex L.R. n. 56/2023: entrambe le eccezioni regionali non sono state poi contestate da parte ricorrente.
Infondata è, quindi, la censura sull'omessa notifica dell'avviso per il 2020, mentre lo stesso avviso non era previsto per l'altra annualità.
Non è perciò maturato, per le due annualità, il distinto termine prescrizionale e, inoltre, è infondata la doglianza sugli interessi, che vengono calcolati in base alle disposizioni normative e regolamentari che ne disciplinano l'applicazione.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta) in favore di ciascuna parte resistente.