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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 6197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6197 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere relatore dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere ha pronunciato
SENTENZA nella causa iscritta al n.3143/2021 R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.24/2021 pronunciata il 5.1.2021 dal Tribunale di Torre Annunziata
TRA
(c.f.: ), e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
), entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Valerio Ricciardi e Stefano Arnone in virtù di procura
[...] allegata all'atto di citazione in appello (domicili digitali: Email_1
Email_2
appellanti
CONTRO
(c.f.: in persona del Sindaco dott. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Gianvincenzo Esposito in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello (domicilio digitale: Email_3
appellato
CONCLUSIONI
Per gli appellanti, come da atto di appello e successivi verbali di causa, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e attribuzione.
Per l'ente appellato:
-in via preliminare, dichiarazione dell'inammissibilità e dell'improcedibilità dell'appello ex art. 342 cpc;
-nel merito, rigetto in toto del gravame, siccome infondato in fatto ed in diritto, e di ogni e qualsiasi domanda e/o eccezione proposte anche tardivamente ex adverso, vinte le spese con distrazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 9.6.2021 i coniugi e , convenuti Parte_1 Parte_2 in primo grado nella veste di contitolari, in regime di comunione legale, del diritto di proprietà superficiaria su un alloggio e un'autorimessa assegnati al sig. dalla cooperativa “Speranza” Parte_1 a r.l., compresi in un fabbricato residenziale di tipo economico e popolare realizzato in virtù di convenzione stipulata ai sensi dell'art.35 L 865/1971 il 17.12.1969 con il , Controparte_1 proponevano tempestivamente appello avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale erano stati condannati a pagare la somma di € 49.654,18 a titolo di rimborso pro quota dei maggiori costi di acquisizione, mediante espropriazione per pubblica utilità, delle aree poi edificate già concesse in superficie alla cooperativa costruttrice dello stabile, tenuta a sollevare l' da tali oneri in Controparte_3 applicazione dell'art.35 L 865/1971, di contenuto precettivo riprodotto nell'art.7 della convenzione, secondo una disciplina dichiarata opponibile ai successori a titolo particolare del debitore originario.
Con il primo motivo di gravame contestavano la qualificazione giuridica come obbligazione propter rem di origine legale -e il conseguente accertamento della natura reale ambulatoria- della prestazione restitutoria dovuta dalla cooperativa, la quale invece avrebbe potuto essere loro trasferita soltanto in virtù di una determinazione negoziale mai concordata.
Con il secondo motivo reiteravano le obiezioni, dichiarate inammissibili dal Giudice a quo per tardiva formulazione benché incentrate su disposizioni di legge, sul criterio volumetrico di quantificazione delle somme poste a loro carico, liquidate ripartendo tra singoli i proprietari superficiari delle unità immobiliari di 2 soli stabili innalzati sui suoli espropriati, ipoteticamente obbligati a rimborsare soltanto il 60% delle indennità o dei corrispettivi di cessione volontaria percepiti dai terzi espropriati, sulla base dei dati offerti in una consulenza tecnica di ufficio, elaborata in altro analogo giudizio, estimativa degli importi versati dal concedente per acquisire tutti i fondi oggetto del medesimo piano edilizio, in attuazione del quale erano stati tuttavia creati ben 5 diversi complessi abitativi.
Con il terzo motivo censuravano la decisione di addebito a loro carico degli interessi moratori maturati sull'indennità netta di espropriazione tardivamente rimessa ai terzi creditori dal il cui ritardo CP_1 nell'adempimento, protrattosi per lunghi anni, aveva accresciuto l'ammontare del debito in misura assai ingente corrispondente agli accessori, conglobati al capitale, che in ogni caso non potevano essere riversati sugli acquirenti dei cespiti.
Con il quarto e ultimo motivo di appello la sola sig.ra opponeva nuovamente la propria Parte_2 carenza di legittimazione processuale passiva (recte, difetto di titolarità a latere debitoris del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio) in ordine alla pretesa vantata ex adverso, sostenendo che la propria qualità di coniuge in regime di comunione legale dei beni dell'assegnatario degli immobili non consentiva di individuarla quale condebitrice dell'obbligazione propter rem eventualmente contratta separatamente da quest'ultimo.
Chiedevano pertanto:
-in via principale, dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva in ragione dell'insussistenza della supposta obbligazione propter rem e dell'inopponibilità nei loro confronti dell'obbligazione pecuniaria di rimborso illo tempore assunta dalla ” giusta quanto previsto Parte_3 dall'art. 7 della convenzione del 17.12.1979;
-in subordine, accertarsi l'erroneità della misura del rimborso per sorta capitale in ragione delle obiezioni formulate nel secondo motivo d'appello e, per l'effetto, previa eventuale ammissione di una consulenza tecnica di ufficio, disporsene il ricalcolo;
-sempre in subordine, dichiararsi non dovuti gli interessi sulle somme spettanti al Controparte_4 per sorta capitale;
-in ogni caso, dichiararsi la carenza di titolarità passiva dell'obbligazione di rimborso azionata in giudizio dal in capo all'appellante quale coniuge in regime di comunione Controparte_4 Parte_2 legale dei beni del supposto debitore;
Parte_1 -in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio da attribuirsi ai procuratori anticipatari.
Si costituiva in giudizio il contestando tutte le ragioni reclamate dagli Controparte_1 antagonisti.
In particolare ribadiva il proprio diritto a recuperare dai singoli assegnatari degli alloggi l'integrazione dei costi di esproprio dell'area già assegnata alla cooperativa edilizia, oggetto di un'obbligazione propter rem inerente alla cosa e non alle persone, la cui fonte costitutiva, consacrata nella convenzione debitamente trascritta nei registri immobiliari e richiamata nei singoli atti di acquisto, era opponibile agli attuali contitolari del diritto superficie sulle unità immobiliari costruite in conformità al piano di edilizia economica e popolare.
Eccepiva poi l'inammissibilità ex art.345 comma 2 cpc delle obiezioni sollevate dagli appellanti sul quantum debeatur, non enunciate in primo grado nella fase di istruttoria tecnica, delle quali comunque protestava l'infondatezza per l'inapplicabilità ratione temporis alla fattispecie della norma, introdotta in epoca posteriore alla conclusione della convenzione, con cui era stata ridotta la quota di oneri dovuta dai concessionari di diritti superficiari.
Asseriva ancora che l'obbligazione restitutoria, destinata a tenere indenne il concedente da tutti gli esborsi sostenuti per dare corso al programma, investiva necessariamente anche gli interessi, rilevando infine che la sig.ra era divenuta ex lege contitolare del diritto reale assegnato al coniuge in Parte_2 regime patrimoniale di comunione legale dei beni.
Concludeva pertanto nei termini riportati in premessa.
****************
Il primo motivo di impugnazione ritualmente enunciato nel pieno rispetto dei requisiti assertivi prescritti dall'art.342 cpc, di portata assorbente rispetto a quelli ulteriormente articolati dagli istanti, risulta fondato e pertanto deve essere accolto, non potendosi ricondurre nella categoria delle prestazioni propter rem, come tali dovute dal titolare di un diritto reale su una cosa, l'obbligazione restitutoria dedotta in giudizio, sorta in capo alla società cooperativa edilizia già concessionaria della costruzione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari attualmente rimesse al dominio superficiario comune degli appellanti e, secondo il primo Giudice, trasferita a questi ultimi per effetto dell'atto di assegnazione dell'alloggio e delle sue dotazioni accessorie.
Invero la norma individuata quale fonte remota costitutiva del rapporto controverso, rappresentata dall'art.35 comma 8 lett. a) L 865/1971 nella formulazione vigente all'epoca della definizione del piano comunale di edilizia popolare ed economica richiamato in atti, imponeva all'autorità concedente di calcolare e porre a carico del concessionario, sub specie di corrispettivi della concessione ad aedificandum di compendi abitativi economici e popolari riportati in una convenzione rogata per atto pubblico da trascriversi nei registri immobiliari, i costi di acquisizione delle aree di sedime degli stabili, così stabilendo, in maniera vincolante, uno dei criteri concorrenti di definizione del contenuto patrimoniale del titolo concessorio a configurazione complessa, funzionalmente destinati a garantire l'esatta corrispondenza quantitativa tra gli oneri e gli introiti pubblici derivanti dalla realizzazione delle opere programmate per finalità sociali.
Così, nel quadro normativo appena tracciato, le somme addebitate ai costruttori per compensare l'attribuzione dei suoli destinati a ospitare gli edifici residenziali devono assicurare alla controparte concedente, secondo il predetto principio di pareggio economico, la copertura di tutte le spese sostenute per l'acquisizione delle aree di sedime dei fabbricati, ivi comprese quelle ulteriori successivamente emerse e liquidate nei provvedimenti definitivi del contenzioso insorto sulla determinazione dell'indennità di espropriazione, per la cui riscossione coattiva il creditore è abilitato ad agire, pro quota, nei confronti degli assegnatari delle singole unità immobiliari realizzate dal concessionario, a loro volta legittimati a opporre la mala gestio della lite da parte dell'ente espropriante invocandola quale causa dell'insorgenza di oneri aggiuntivi ingiustificati (così Cass.21572/2022).
Tuttavia l'obbligo di rimborsare tali costi, siano essi originari o integrativi da regolarsi ex post, può assumere natura reale esclusivamente nei confronti dei contraenti la convenzione -oppure di coloro che hanno realizzato gli edifici avvalendosi della concessione precedentemente rilasciata in favore del loro dante causa- ma non anche nei riguardi dei successivi acquirenti delle singole articolazioni abitative, i quali possono rispondere degli oneri lasciati insoluti dagli originari debitori soltanto laddove tale vicenda traslativa sia stata espressamente contemplata in una determinazione negoziale specifica loro opponibile (in tal senso si vedano Cass.18223/2024, in motivazione, e Cass.8365/2024).
Ebbene nella fattispecie il dedotto trasferimento di origine volontaria, nella sfera giuridica individuale degli assegnatari degli appartamenti e della relativa pertinenza compresi nel caseggiato popolare in questione, dell'obbligo di sostenere gli oneri concessori rimasti inevasi non risulta essere stato previsto dal titolo convenzionale né dall'atto di assegnazione, del tutto privi di qualsiasi riferimento all'accollo da parte dei successori della cooperativa concessionaria delle esposizioni maturate quest'ultima nei riguardi dell'Ente municipale concedente.
Infatti nel testo della convezione consacrata il 17.12.1979 tra il e la cooperativa Controparte_1
debitamente trascritta, non figura alcuna previsione di addebito del costo Parte_4 dell'acquisizione delle aree, richiamato all'art.7 lett. a) dell'accordo, a soggetti diversi dalla stessa cooperativa assegnataria, impegnatasi da un lato a farvi integralmente fronte non appena il suo ammontare complessivo fosse stato determinato nell'ambito della procedura ablativa, e dall'altro a rendere noti tutti gli atti relativi alla convenzione ai propri soci e ai loro eventuali successori, come indicato all'art.14.
Inoltre il titolo traslativo della proprietà superficiaria individuale in favore dell'appellante , Parte_1 formalizzato con atto pubblico rogato il 28.7.1989 anch'esso trascritto, non reca alcuna menzione agli obblighi potenzialmente discendenti dall'acquisizione in proprietà superficiaria delle aree di sedime dello stabile.
Il presupposto del fenomeno di subingresso degli appellanti in via derivativa nella titolarità a latere debitoris dell'obbligazione reale assunta dalla cooperativa costruttrice loro dante causa, di origine convenzionale perché geneticamente non riconducibile al dettato dell'art.35 L 865/1971, si rivela quindi insussistente perché non delineato in una clausola specifica trasfusa nella convenzione o nell'atto di assegnazione.
Alla luce delle osservazioni svolte, l'azione di condanna spiegate in prime cure dal
[...]
, accolta nella sentenza impugnata in mancanza di titolo giustificativo, deve essere CP_1 integralmente disattesa perché infondata già in ordine all'an debeatur.
L'obiettiva controvertibilità della tematica trattata, oggetto di interpretazioni giurisdizionali contrastanti, giustifica ex art.92 comma 2 cpc la compensazione per il loro intero importo delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sesta Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello promosso avverso la sentenza n.24/2021 pubblicata il 5.1.2021 dal Tribunale di Torre Annunziata, così provvede: a) in accoglimento dell'impugnazione e in riforma della pronuncia gravata, rigetta la domanda proposta dal nei confronti di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
;
[...]
b) compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il 20.11.2025
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra dott.ssa Assunta d'Amore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere relatore dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere ha pronunciato
SENTENZA nella causa iscritta al n.3143/2021 R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.24/2021 pronunciata il 5.1.2021 dal Tribunale di Torre Annunziata
TRA
(c.f.: ), e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
), entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Valerio Ricciardi e Stefano Arnone in virtù di procura
[...] allegata all'atto di citazione in appello (domicili digitali: Email_1
Email_2
appellanti
CONTRO
(c.f.: in persona del Sindaco dott. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Gianvincenzo Esposito in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello (domicilio digitale: Email_3
appellato
CONCLUSIONI
Per gli appellanti, come da atto di appello e successivi verbali di causa, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e attribuzione.
Per l'ente appellato:
-in via preliminare, dichiarazione dell'inammissibilità e dell'improcedibilità dell'appello ex art. 342 cpc;
-nel merito, rigetto in toto del gravame, siccome infondato in fatto ed in diritto, e di ogni e qualsiasi domanda e/o eccezione proposte anche tardivamente ex adverso, vinte le spese con distrazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 9.6.2021 i coniugi e , convenuti Parte_1 Parte_2 in primo grado nella veste di contitolari, in regime di comunione legale, del diritto di proprietà superficiaria su un alloggio e un'autorimessa assegnati al sig. dalla cooperativa “Speranza” Parte_1 a r.l., compresi in un fabbricato residenziale di tipo economico e popolare realizzato in virtù di convenzione stipulata ai sensi dell'art.35 L 865/1971 il 17.12.1969 con il , Controparte_1 proponevano tempestivamente appello avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale erano stati condannati a pagare la somma di € 49.654,18 a titolo di rimborso pro quota dei maggiori costi di acquisizione, mediante espropriazione per pubblica utilità, delle aree poi edificate già concesse in superficie alla cooperativa costruttrice dello stabile, tenuta a sollevare l' da tali oneri in Controparte_3 applicazione dell'art.35 L 865/1971, di contenuto precettivo riprodotto nell'art.7 della convenzione, secondo una disciplina dichiarata opponibile ai successori a titolo particolare del debitore originario.
Con il primo motivo di gravame contestavano la qualificazione giuridica come obbligazione propter rem di origine legale -e il conseguente accertamento della natura reale ambulatoria- della prestazione restitutoria dovuta dalla cooperativa, la quale invece avrebbe potuto essere loro trasferita soltanto in virtù di una determinazione negoziale mai concordata.
Con il secondo motivo reiteravano le obiezioni, dichiarate inammissibili dal Giudice a quo per tardiva formulazione benché incentrate su disposizioni di legge, sul criterio volumetrico di quantificazione delle somme poste a loro carico, liquidate ripartendo tra singoli i proprietari superficiari delle unità immobiliari di 2 soli stabili innalzati sui suoli espropriati, ipoteticamente obbligati a rimborsare soltanto il 60% delle indennità o dei corrispettivi di cessione volontaria percepiti dai terzi espropriati, sulla base dei dati offerti in una consulenza tecnica di ufficio, elaborata in altro analogo giudizio, estimativa degli importi versati dal concedente per acquisire tutti i fondi oggetto del medesimo piano edilizio, in attuazione del quale erano stati tuttavia creati ben 5 diversi complessi abitativi.
Con il terzo motivo censuravano la decisione di addebito a loro carico degli interessi moratori maturati sull'indennità netta di espropriazione tardivamente rimessa ai terzi creditori dal il cui ritardo CP_1 nell'adempimento, protrattosi per lunghi anni, aveva accresciuto l'ammontare del debito in misura assai ingente corrispondente agli accessori, conglobati al capitale, che in ogni caso non potevano essere riversati sugli acquirenti dei cespiti.
Con il quarto e ultimo motivo di appello la sola sig.ra opponeva nuovamente la propria Parte_2 carenza di legittimazione processuale passiva (recte, difetto di titolarità a latere debitoris del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio) in ordine alla pretesa vantata ex adverso, sostenendo che la propria qualità di coniuge in regime di comunione legale dei beni dell'assegnatario degli immobili non consentiva di individuarla quale condebitrice dell'obbligazione propter rem eventualmente contratta separatamente da quest'ultimo.
Chiedevano pertanto:
-in via principale, dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva in ragione dell'insussistenza della supposta obbligazione propter rem e dell'inopponibilità nei loro confronti dell'obbligazione pecuniaria di rimborso illo tempore assunta dalla ” giusta quanto previsto Parte_3 dall'art. 7 della convenzione del 17.12.1979;
-in subordine, accertarsi l'erroneità della misura del rimborso per sorta capitale in ragione delle obiezioni formulate nel secondo motivo d'appello e, per l'effetto, previa eventuale ammissione di una consulenza tecnica di ufficio, disporsene il ricalcolo;
-sempre in subordine, dichiararsi non dovuti gli interessi sulle somme spettanti al Controparte_4 per sorta capitale;
-in ogni caso, dichiararsi la carenza di titolarità passiva dell'obbligazione di rimborso azionata in giudizio dal in capo all'appellante quale coniuge in regime di comunione Controparte_4 Parte_2 legale dei beni del supposto debitore;
Parte_1 -in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio da attribuirsi ai procuratori anticipatari.
Si costituiva in giudizio il contestando tutte le ragioni reclamate dagli Controparte_1 antagonisti.
In particolare ribadiva il proprio diritto a recuperare dai singoli assegnatari degli alloggi l'integrazione dei costi di esproprio dell'area già assegnata alla cooperativa edilizia, oggetto di un'obbligazione propter rem inerente alla cosa e non alle persone, la cui fonte costitutiva, consacrata nella convenzione debitamente trascritta nei registri immobiliari e richiamata nei singoli atti di acquisto, era opponibile agli attuali contitolari del diritto superficie sulle unità immobiliari costruite in conformità al piano di edilizia economica e popolare.
Eccepiva poi l'inammissibilità ex art.345 comma 2 cpc delle obiezioni sollevate dagli appellanti sul quantum debeatur, non enunciate in primo grado nella fase di istruttoria tecnica, delle quali comunque protestava l'infondatezza per l'inapplicabilità ratione temporis alla fattispecie della norma, introdotta in epoca posteriore alla conclusione della convenzione, con cui era stata ridotta la quota di oneri dovuta dai concessionari di diritti superficiari.
Asseriva ancora che l'obbligazione restitutoria, destinata a tenere indenne il concedente da tutti gli esborsi sostenuti per dare corso al programma, investiva necessariamente anche gli interessi, rilevando infine che la sig.ra era divenuta ex lege contitolare del diritto reale assegnato al coniuge in Parte_2 regime patrimoniale di comunione legale dei beni.
Concludeva pertanto nei termini riportati in premessa.
****************
Il primo motivo di impugnazione ritualmente enunciato nel pieno rispetto dei requisiti assertivi prescritti dall'art.342 cpc, di portata assorbente rispetto a quelli ulteriormente articolati dagli istanti, risulta fondato e pertanto deve essere accolto, non potendosi ricondurre nella categoria delle prestazioni propter rem, come tali dovute dal titolare di un diritto reale su una cosa, l'obbligazione restitutoria dedotta in giudizio, sorta in capo alla società cooperativa edilizia già concessionaria della costruzione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari attualmente rimesse al dominio superficiario comune degli appellanti e, secondo il primo Giudice, trasferita a questi ultimi per effetto dell'atto di assegnazione dell'alloggio e delle sue dotazioni accessorie.
Invero la norma individuata quale fonte remota costitutiva del rapporto controverso, rappresentata dall'art.35 comma 8 lett. a) L 865/1971 nella formulazione vigente all'epoca della definizione del piano comunale di edilizia popolare ed economica richiamato in atti, imponeva all'autorità concedente di calcolare e porre a carico del concessionario, sub specie di corrispettivi della concessione ad aedificandum di compendi abitativi economici e popolari riportati in una convenzione rogata per atto pubblico da trascriversi nei registri immobiliari, i costi di acquisizione delle aree di sedime degli stabili, così stabilendo, in maniera vincolante, uno dei criteri concorrenti di definizione del contenuto patrimoniale del titolo concessorio a configurazione complessa, funzionalmente destinati a garantire l'esatta corrispondenza quantitativa tra gli oneri e gli introiti pubblici derivanti dalla realizzazione delle opere programmate per finalità sociali.
Così, nel quadro normativo appena tracciato, le somme addebitate ai costruttori per compensare l'attribuzione dei suoli destinati a ospitare gli edifici residenziali devono assicurare alla controparte concedente, secondo il predetto principio di pareggio economico, la copertura di tutte le spese sostenute per l'acquisizione delle aree di sedime dei fabbricati, ivi comprese quelle ulteriori successivamente emerse e liquidate nei provvedimenti definitivi del contenzioso insorto sulla determinazione dell'indennità di espropriazione, per la cui riscossione coattiva il creditore è abilitato ad agire, pro quota, nei confronti degli assegnatari delle singole unità immobiliari realizzate dal concessionario, a loro volta legittimati a opporre la mala gestio della lite da parte dell'ente espropriante invocandola quale causa dell'insorgenza di oneri aggiuntivi ingiustificati (così Cass.21572/2022).
Tuttavia l'obbligo di rimborsare tali costi, siano essi originari o integrativi da regolarsi ex post, può assumere natura reale esclusivamente nei confronti dei contraenti la convenzione -oppure di coloro che hanno realizzato gli edifici avvalendosi della concessione precedentemente rilasciata in favore del loro dante causa- ma non anche nei riguardi dei successivi acquirenti delle singole articolazioni abitative, i quali possono rispondere degli oneri lasciati insoluti dagli originari debitori soltanto laddove tale vicenda traslativa sia stata espressamente contemplata in una determinazione negoziale specifica loro opponibile (in tal senso si vedano Cass.18223/2024, in motivazione, e Cass.8365/2024).
Ebbene nella fattispecie il dedotto trasferimento di origine volontaria, nella sfera giuridica individuale degli assegnatari degli appartamenti e della relativa pertinenza compresi nel caseggiato popolare in questione, dell'obbligo di sostenere gli oneri concessori rimasti inevasi non risulta essere stato previsto dal titolo convenzionale né dall'atto di assegnazione, del tutto privi di qualsiasi riferimento all'accollo da parte dei successori della cooperativa concessionaria delle esposizioni maturate quest'ultima nei riguardi dell'Ente municipale concedente.
Infatti nel testo della convezione consacrata il 17.12.1979 tra il e la cooperativa Controparte_1
debitamente trascritta, non figura alcuna previsione di addebito del costo Parte_4 dell'acquisizione delle aree, richiamato all'art.7 lett. a) dell'accordo, a soggetti diversi dalla stessa cooperativa assegnataria, impegnatasi da un lato a farvi integralmente fronte non appena il suo ammontare complessivo fosse stato determinato nell'ambito della procedura ablativa, e dall'altro a rendere noti tutti gli atti relativi alla convenzione ai propri soci e ai loro eventuali successori, come indicato all'art.14.
Inoltre il titolo traslativo della proprietà superficiaria individuale in favore dell'appellante , Parte_1 formalizzato con atto pubblico rogato il 28.7.1989 anch'esso trascritto, non reca alcuna menzione agli obblighi potenzialmente discendenti dall'acquisizione in proprietà superficiaria delle aree di sedime dello stabile.
Il presupposto del fenomeno di subingresso degli appellanti in via derivativa nella titolarità a latere debitoris dell'obbligazione reale assunta dalla cooperativa costruttrice loro dante causa, di origine convenzionale perché geneticamente non riconducibile al dettato dell'art.35 L 865/1971, si rivela quindi insussistente perché non delineato in una clausola specifica trasfusa nella convenzione o nell'atto di assegnazione.
Alla luce delle osservazioni svolte, l'azione di condanna spiegate in prime cure dal
[...]
, accolta nella sentenza impugnata in mancanza di titolo giustificativo, deve essere CP_1 integralmente disattesa perché infondata già in ordine all'an debeatur.
L'obiettiva controvertibilità della tematica trattata, oggetto di interpretazioni giurisdizionali contrastanti, giustifica ex art.92 comma 2 cpc la compensazione per il loro intero importo delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sesta Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello promosso avverso la sentenza n.24/2021 pubblicata il 5.1.2021 dal Tribunale di Torre Annunziata, così provvede: a) in accoglimento dell'impugnazione e in riforma della pronuncia gravata, rigetta la domanda proposta dal nei confronti di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
;
[...]
b) compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il 20.11.2025
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra dott.ssa Assunta d'Amore