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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/12/2025, n. 1972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1972 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
CAUSA R.G. N. 763/2020
GIUDICE Dott. Sossio Pellecchia
Esiti dell'udienza “cartolare” dell'11.12.2025
Il Giudice
• letto l'art. 127 ter c.p.c. che consente la celebrazione della presente udienza me- diante trattazione scritta;
• verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione dell'ordinanza or- ganizzativa della presente udienza a trattazione scritta;
• dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta mediante il deposito di note scritte;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, questo giudice al termine dell'udienza decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata nel verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott. Sossio
Pellecchia, viste le conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunZI la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 763/2020 R.G., avente ad oggetto “lesione personale” e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. DI GENNARO MARIO, in virtù di procura in atti,
ATTRICE
E
C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. BROGNA FER- Controparte_1 P.IVA_1
NANDO, in virtù di procura in atti,
NONCHE'
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_2 C.F._2
ST IN in virtù di procura in atti,
CONVENUTE
NONCHE'
(C.F.: ), Controparte_3 C.F._3 Parte_2
(C.F.: ) e (C.F.: C.F._4 Parte_3
), rappresentati e difesi dall'Avv. DI GENNARO MARIO, in virtù di C.F._5 procura in atti,
INTERVENTORI
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da note di trattazione scritta.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECI-
SIONE
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281 sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c..
Per altro verso, la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c. e l'osser- vanza degli artt. 115 e 116 c.p.c. non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, eviden- ZIndo le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito (cfr. cass. 17145/2006, 7058/2003,
5241/2011, 8294/2011).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio e al fine di ottenere il risarcimento del danno da CP_4 CP_1 perdita del rapporto parentale subito in seguito all'improvviso decesso della madre, MA A- ZI , vittima di incidente stradale. Per_1
In data 13.05.2015 la sig.ra si trovava a bordo del veicolo tg. CZ880AV, assicurato Per_1 con la compagnia oggi in qualità di terzo trasportato. L'au- Controparte_5 CP_6 tovettura era guidata dalla proprietaria della stessa , allorquando è stata CP_2 coinvolta in un sinistro. Nell'occorso sinistro ha riportato delle lesioni Parte_4 tant'è che si è reso necessario il trasporto presso il nosocomio più vicino e 15 giorni dopo la stessa è deceduta.
In conseguenza del decesso, quindi, l'attrice, dichiaratasi convivente della compianta genitrice, ha formulato richiesta risarcitoria nei confronti della società garante per Controparte_1 la R.C.A. del veicolo tg. CZ880AV, a bordo del quale viaggiava la defunta, al fine di ottenere il risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis, nonché il rimborso delle spese funera- rie, per un totale di € 400.000,00 il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. In fase stragiudiZIle, la ha riconosciuto all'odierna attrice, per le motivazioni CP_1 in questione, la somma di € 110.000,00. Tale somma, inoltrata a mezzo assegno, è stata accet- tata da a titolo di acconto. Tant'è che quest'ultima ha poi adito Parte_1
l'autorità giudiZIria al fine di ottenere il ristoro completo di quanto originariamente richiesto.
Con atti del 27.04.2020 sono intervenuti in giudizio , Controparte_3 Parte_2
e fratelli e sorella dell'attrice nonché figli della sig.ra
[...] Parte_3 [...]
. Gli interventori hanno fatto proprie le argomentazioni difensive di parte Controparte_7 attrice quantificando la richiesta risarcitoria in complessivi € 370.000,00 ciascuno e dando atto di aver ricevuto anche loro, in via stragiudiZIle, la somma di € 110.000,00 ciascuno dalla com- pagnia assicurativa.
Con comparsa del 16.05.2020 si è costituita la chiedendo di dichiarare Controparte_1 estinta l'obbligazione alla luce dell'inoltro, pro bono pacis, dell'assegno di € 110.000,00 a titolo risarcitorio. In via subordinata ha chiesto di respingere la domanda risarcitoria in quanto infon- data e non provata e, in via ulteriormente gradata, di riconoscere le lesioni soltanto nel limite del giusto e del provato.
Con comparsa del 25.05.2020 si è costituita in giudizio anche , proprietaria CP_8 del veicolo coinvolto nel sinistro. Quest'ultima ha respinto ogni addebito di responsabilità o inadempimento ed ha chiesto di essere estromessa dal giudizio e, comunque, in subordine, di essere manlevata dalla compagnia assicurativa.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed all'esito dell'attività istruttoria, il Tribu- nale, all'udienza del 24.04.2025, ha formalizzato una proposta conciliativa. Tale proposta è stata accettata dalla compagnia assicurativa ma è stata respinta dall'attrice e dagli interventori perché ritenuta non congrua. La causa è stata quindi rinviata all'udienza dell'11.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
La domanda è parZIlmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
1. in ordine al verificarsi del sinistro ed al nesso di causalità con l'evento morte
Nessuna contestazione è stata mossa dalle convenute in ordine alla ricostruzione fattuale ope- rata sia dall'attrice che dagli interventori. Le dinamiche del sinistro appaio precise e chiare. Sui medesimi fatti è stato aperto un procedimento penale a carico di conducente CP_9 del veicolo che ha cagionato l'incidente, per il reato di cui all'art. 589 c.p.. Nel corso del pro- cesso penale, il consulente nominato dalla Procura ha accertato che «(…) la generazione delle condizioni geometriche per il verificarsi del sinistro è da ricercarsi nel comportamento del conducente dell'autovettura BMW, sig. che ha occupato l'intersezione con ro- CP_9 tatoria teatro del sinistro in maniera repentina, senza arrestarsi nei pressi dello “STOP” ben- ché fosse adeguatamente segnalato (segnaletica orizzontale e verticale) e, anche essendovi le condizioni di visibilità e di spazio non si avvedeva della sopraggiunta autovettura FIAT MUL-
TIPLA; in considerazione della velocità di percorrenza e dell'andamento plano-altimetrico del luogo del sinistro, se il si fosse arrestato nei pressi dell'intersezione e avesse concesso CP_9 la dovuta precedenza alla sopraggiungente autovettura Fiat Multipla, il sinistro certamente non si sarebbe verificato. La Sig.ra all'atto del sinistro indossava la Parte_4 prescritta cintura di sicurezza e le lesioni patite dalla malcapitata sono state causate dall'urto tra la porzione destra del corpo contro il montante centrale destro del veicolo. Circostanza possibile anche con l'utilizzo della cintura di sicurezza a causa dei limiti di tenuta laterale del sistema di trattenuta, dell'accelerazione rotazionale cui è stato sottoposto il veicolo Fiato Mul- tipla dopo l'urto e della conformazione fisica della vittima.» (v. pag. 56 della consulenza cine- matica del P.M.).
Altrettanto pacifico è il nesso di causalità esistente tra il sinistro ed il decesso della sig.ra
[...]
RS
. Il medico legale nominato dalla Procura, infatti, ha accertato che «La morte della Per_2 ciano è stata cagionata dalle complicanze del grave trauma toracico chiuso con fratture costali multiple, emotorace, pneumotorace e contusioni polmonari, riportato nell'incidente stradale del 13.05.2015. L'età avanzata e le comorbidità (diabete, cardiopatia ipertensiva, etc) hanno agito da fattori concausali di minima rilevanza;
il grave trauma da incidente stradale ha co- stituito l'evento determinante nella fenomenologia letale;
va quindi riconosciuto nesso di causa ad effetto tra l'incidente stradale del 13.05.2015 e l'exitus della avvenuto il Per_1
28.05.2015.» (v. pag. 15 della consulenza medico-legale del P.M.).
2. sulla richiesta di risarcimento danni iure proprio
In ordine alla richiesta di risarcimento del danno biologico avanzata sia dall'attrice che dagli interventori, il Tribunale deve necessariamente analizzare la questione richiamando la consu- lenza tecnica d'ufficio, svolta nel corso del presente giudizio di merito, dovendosi considerare come l'espletamento di indagini fosse imprescindibile, in ragione della particolare tecnicità delle questioni riguardanti il merito della controversia (Cass. 2717/2019).
Il CTU nominato, dopo aver ricostruito l'intero iter clinico di ciascuno, ha accertato l'esistenza di un disturbo da lutto persistente e complicato solo per esclu- Parte_1 dendo danni psichici per gli altri fratelli.
Dalla valutazione di è emerso che «(…) Dal resoconto presentato Controparte_3 non sono emersi dati, sintomi e/o segni patologici, utili e necessari per poter riconoscere e/o riscontrare una qualsiasi diagnosi di danno alla salute (psichica) né tantomeno fragilità emo- tiva. Il ricorrente affronta con una relativa tranquillità e senza particolari riverberi emotivi gli impegni della vita quotidiana e le relazioni interpersonali. Non è stata prodotta agli atti una documentazione sanitaria che possa sostenere una ipotesi di danno psichico conseguenza del lutto subito dall'istante; del resto lo stesso sig. ha riferito di non essersi mai rivolto CP_3 ad un medico specialista e di non assumere attualmente nessuna terapia farmacologica.»
(pagg.
7-8 CTU).
A simili conclusioni il CTU è giunto anche a seguito del colloquio intercorso con Parte_2
«(…) l'evento luttuoso della madre ha indubbiamente comportato un cambiamento
[...] nella sua vita, sotto il profilo emotivo è subentrato un periodo di smarrimento e incertezza che ha inciso sull'esistenza (talora ancora avverte incertezza e sofferenza), tuttavia non risultano fasi di profonda depressione, di instabilità dell'umore e di fragilità emotiva. Dal colloquio è emerso un vissuto emotivo di apparente equilibrio e stabilità, la periZInda ha compiutamente affrontato le principali tematiche personali, dalle quali è emerso che affronta regolarmente i suoi impegni lavorativi (la ricorrente è insegnante di scuola secondaria ad Ariano Irpino). La ricorrente è stata in grado di ripercorrere le sue esperienze passate (anche quelle della perdita della madre) senza precludere pensieri positivi, non risultano segni di particolare instabilità del tono dell'umore. Il sottoscritto ritiene che la ricorrente possa considerarsi una persona in grado di produrre istanze emotive nonché investimenti affettivi sul piano relazionale. (…). Dal resoconto e dalla documentazione non risultano esiti di natura psichiatrica, di fatto la sig.ra non si è rivolta a uno specialista in psichiatria né tantomeno ad uno psicoterapeuta» Pt_1
(pagg 10-11 CTU).
Anche il germano on risulta avere danni psicologici «(…) dal reso- Parte_3 conto dalla documentazione risulta intrapreso un percorso clinico la cui efficacia non ha com- portato esiti di natura psichiatrica né tantomeno fragilità emotiva. Di fatto il sig. ha Pt_1 riferito di un miglioramento, che di fatto è confermato dall'assenza di un trattamento farma- cologico e di incontri. In relazione alla perdita della madre non si registrano vissuti di profonda depressione. Pertanto, non sono emersi altri dati, sintomi e/o segni patologici, utili e necessari per poter riconoscere e/o riscontrare una qualsiasi diagnosi di danno alla salute (psichica).»
(pag. 19 CTU).
Diverso invece è lo stato clinico e psichico dell'attrice . Dalla Parte_1 valutazione medico-legale effettuata è emerso che: «(…) la sig.ra pre- Parte_1 senti una sintomatologia improntata a tristezza associata ad altri sintomi specifici riguardanti la perdita della madre (ansia, insonnia, ricordi intrusivi della madre). Dalle parole della sig.ra si manifesta uno stato di sconforto misto ad un senso di risentimento. (…) Alla nostra Pt_1 osservazione è apparsa come un soggetto che esprime sentimenti di tristezza e un vissuto di dolore, relativamente stabili nel tempo, senza segni di variazione giornaliera e in generale pe- riodica. Tale stato è associato a manifestazioni d'ansia e ad alterazioni del ritmo sonno-veglia, senza riferire ulteriori sintomi. Sotto il profilo clinico, la valutazione anamnestica emersa dalla visita porta ad escludere che la condizione della sig.ra possa ritenersi uno stato esi- Pt_1 stenZIle e/o un moto dell'animo transitorio. Nella condizione della sig.ra sono ri- Pt_1 scontrabili vari aspetti che rilevano la natura patologica della sua condizione:
1. un vissuto di dolore ancora vivo che incide stabilmente sul versante psichico della ricorrente. Lo stato affet- tivo risente di una minore carica emotiva, che si riflette anche in una ridotta capacità di inve- stimenti e infuturazione sul piano personale. Tale condizione è associata a un relativo stato di chiusura rispetto al mondo esterno e si presenta in assenza di una storia di patologia psichica antecedente al trauma nonché nell'esclusione di condizioni organiche, morbigene e iatrogene che di riflesso possono aver prodotto una sintomatologia psichica.
2. La presenza di aspetti riferibili a condotte che evitano il ricordo (la ricorrente evita di andare al cimitero, entra poco volentieri nella stanza dove dormiva la madre). Tali aspetti incidono su decisioni della sua vita, con una tendenza a escludere il ricordo.
3. Dall'adozione di un meccanismo di difesa cosciente che si approssima a quello della repressione e che dà conto di una sottovalutazione sulla por- tata dell'evento, probabilmente per la convinzione di poterlo gestire in modo autonomo.
4. La parZIle difficoltà a recuperare un forte senso del sé con una ridotta prospettiva in termini personali (dalla perdita della madre si è sviluppato un ripiegamento compensatorio verso la sua attività lavorativa).
5. Dal dato che la sig.ra rappresenti il soggetto Parte_1 maggiormente esposto nell'attività di caregiving e di condivisione del quotidiano con la madre.
(…) A seguito di tutte le osservazioni che precedono, considerati alcuni aspetti che riguardano
l'evento traumatico, si ritiene che la condizione di riduzione del tono dell'umore rilevata a carico di può essere messa in relazione causale con l'evento luttuoso Parte_1
e va inquadrata come un DISTURBO DA LUTTO PERSISTENTE E COMPLICATO, con una compromissione sul piano funzionale globale del soggetto che può essere definita di grado lieve. Con riferimento ai barèmes elaborati dalla SIMLA per questa voce di danno e conside- rato il livello di compromissione funzionale nel caso concreto, si ritiene che il disturbo psichico da cui è affetta la sig.ra integri un danno biologico nella misura del Parte_1
16% (sedici percento). Per la suddetta condizione non risulta documentata terapia psicofar- macologica e psicoterapia con relative spese sostenute. Tale quadro clinico è potenZIlmente suscettibile di miglioramento mediante idonei trattamenti (psicoterapia strutturata associata a terapia farmacologica) che possono essere assicurati da struttura pubblica sanitaria in modo adeguato.» (pagg.13-16 CTU).
Il Tribunale condivide le risultanze delle CTU, supportate dai necessari rilievi di competenza tecnica specifica e della cui attendibilità scientifica non vi è motivo di dubitare. Tra l'altro il nominato professionista ha fornito risposta alle osservazioni dei CCTTPP, ribadendo le iniZIli conclusioni.
A tal proposito, giova, anzitutto, precisare come il giudice del merito, in caso di adesione alle conclusioni del consulente tecnico, che nella sua relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisca l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. Non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie alle- gazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano impli- citamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risol- vono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. I, 9 gennaio 2009, n. 282; Cass. civ., sez.
I, 3 aprile 2007, n. 8355).
Considerato che all'epoca del sinistro l'attrice aveva 55 anni, Parte_1 tenuto conto delle percentuali accertate dal CTU (16 %), il danno biologico lamentato va liqui- dato in € 40.565,15, in termini monetari attuali, utilizzando come parametro la Tabella Unica
Nazionale ex DPR n.12 del 13.01.2025.
Null'altro può essere riconosciuto all'attrice a titolo di “personalizzazione”.
Invero, nulla ha dedotto l'attrice circa eventuali limitazioni subite, a causa del sinistro, con ri- ferimento ad attività realizzatrici della vita umana (ad esempio continuare a praticare sport;
uscire con gli amici;
effettuare escursioni;
peggioramento dell'aspetto estetico), al fine di con- sentire di valutare se eccedono il complesso dei pregiudizi "normalmente" riconducibili alla lesione della integrità psicofisica accertata in relazione al tipo di postumi invalidanti in sog- getto della stessa età del danneggiato, e che costituiscono singoli aspetti peggiorativi della vita di relazione del soggetto già ricompresi nella categoria del cd. danno biologico, trovando ade- guato risarcimento nei criteri tabellari di liquidazione del danno.
In altri termini, non sono stati allegati "altri pregiudizi di tipo esistenZIle attinenti alla sfera relazionale della persona, ma non conseguenti a lesione psicofisica, e quindi non rientranti nell'ambito del danno biologico (comprensivo, secondo giurisprudenza ormai consolidata, sia del ed. "danno estetico" che del cd. "danno alla vita di relazione") ... risarcibili purché siano conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona diverso dal diritto alla integrità psicofisica".
Come, infatti, è stato precisato dalla Cassazione "il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059
c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati
(danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigen- ze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno" (cfr. Corte cass.
Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008).
Non vi è alcun dubbio che il Giudice sia tenuto ad "accertare l'effettiva consistenza del pre- giudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni nega- tive sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione", ma ove il soggetto danneggiato venga a sindacare la inadeguatezza del criterio di liquidazione equita- tiva in concreto applicato, occorre allora individuare specifiche circostanze volte ad incidere su aspetti "eccezionali" - e non semplicemente "quotidiani"" - della vita che, nel concreto caso sottoposto all'esame del giudice, sono risultati compromessi a causa della lesione della inte- grità psicofisica cagionata dall'illecito (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 23778 del
07/11/2014; id. Sez. 3-, Sentenza n. 20630 del 13/10/2016), essendo onerata la parte che agi- sce in giudizio per il ristoro del danno a fornire puntuale indicazione delle ragioni per cui lo specifico pregiudizio allegato assume caratteristiche tali, per dimensione od intensità ed in re- lazione alle "particolari" condizioni di vita del soggetto leso (da valutare, alla stregua dei fatti allegati e dimostrati, anche in riferimento alla gradazione delle priorità attribuite a specifici ambiti di interesse coltivati dal soggetto, ed alla riscontrata prevalenza riconosciuta ad uno o più di essi tale da connotare in modo assorbente o preponderante l'impegno e la attenzione profusa dal soggetto in detto ambito), che lo pongono al di fuori delle "conseguenze ordina- riamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età" (cfr.
Corte cass. Sez, 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 3505 del
23/02/2016).
Il criterio discretivo tra conseguenze pregiudizievoli "normali od ordinarie" (tali essendo "i pre- giudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe") e conseguenze pre- giudizievoli che da quelle si discostano, in quanto del tutto "peculiari" essendo "legate all'irri- petibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconosci-bili ragioni di apprezzamento" (cfr. Corte cass. Sez., 3, Sentenza n. 16788 del 13/08/2015; id. Sez. 3 -, Sen- tenza n. 21939 del 21/09/2017), sta alla base della elaborazione tabellare del danno non patri- moniale, che deve ritenersi modalità attuativa rispondente al criterio legale di liquidazione ex art. 2056 c.c., in quanto diretta a "garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intolle- rabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiZIri" (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011).
Ne segue che, se la ridotta o soppressa funzionalità di parti anatomiche in seguito alla ingiusta lesione subita determina "normalmente" una limitazione delle attività quotidiane quali la ve- stizione, tagliare il cibo, sfogliare un libro, nuotare, condurre veicoli, accudire i figli minori, praticare attività sportiva a livello amatoriale o dilettantistico, od una "deminutio" dell'aspetto estetico ecc., che trova compenso nei valori tabellari rispondenti ad una valutazione "standard"
(in quanto riferita a casi simili, per lesioni, grado invalidità, caratteristiche e condizioni psico- fisiche del soggetto leso), costituisce, invece, pregiudizio "peculiare" quella limitazione del "fa- cere" areddituale che risulti connessa ad un interesse od attività che trasmodi dal compimento degli atti della vita quotidiana o dalle attività comunemente riferibili ad un soggetto in buone condizioni di salute e di quella stessa età, per assumere un rilievo del tutto assorbente nella vita dinamica e relazionale del soggetto (sempre per rimanere in tema, è da ritenere "ordinario" il pregiudizio arrecato alla impossibilità di svolgere una qualsiasi pratica sportiva amatoriale o di mantenere la forma fisica recandosi in palestra, mentre diviene "peculiare" un analogo pregiu- dizio se sofferto da un soggetto che pratica lo sport a livello agonistico partecipando a gare di campionato organizzate dalla federazione nazionale o che dedichi agli esercizi in palestra un costante e prolungato impegno quotidiano).
In merito alla richiesta di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale occorre fare alcune precisazioni. In via generale, il danno derivante dalla perdita del rapporto parentale deve essere identificato nell'insieme di quelle specifiche conseguenze dannose di natura non patri- moniale che discendono dalla definitiva cancellazione di una relazione personale caratterizzata dalla particolare pregnanza emotiva e implicazione affettiva (come, nella specie, nel rapporto tra madre e figli) destinato a tradursi, sul piano dei pregiudizi alla persona, nella duplice dimen- sione del c.d. danno morale - ossia della sofferenza puramente interiore patita per la perdita affettiva riscontrabile sul piano dell'afflizione e della compromissione dell'ordinario equilibrio emotivo (senza tuttavia alcuna degenerazione patologica suscettibile di accertamento medico- legale) - e, sotto altro profilo, del danno rappresentato dalla modificazione delle attività della vita quotidiana e degli eventuali aspetti dinamico-relazionali in conseguenza di tale perdita af- fettiva. Si tratta, in relazione a questa duplice lettura, sempre e comunque di conseguenze dan- nose riferibili alla compromissione di quello specifico interesse legato alla conservazione dell'integrità del proprio nucleo familiare e/o affettivo. (Cfr. Cass. Civ. ord. 4571/2023; sent. N.
27185/2022).
In ordine a tale tipologia di danno, ai fini della risarcibilità, è sufficiente provare l'effettività e la consistenza della relazione che legava i parenti al defunto operando una presunzione iuris tantum.
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto pa- rentale si ritiene doversi applicare le Tabelle di Milano 2022, così come adeguate ai principi di diritto statuiti dalla Corte di Cassazione. «In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai pre- cedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indi- care come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convi- venza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella» (Cass. 33005/2021; Cass. 10579/2021; Cass. 26300/2021).
Le nuove tabelle milanesi consentono «di diversificare i criteri relativi alla perdita del parente di primo grado e coniuge/assimilati e quelli previsti per i parenti di secondo grado. Inoltre, emerge che, dei cinque parametri considerati ai fini della distribuzione a punti, quattro hanno natura oggettiva – e sono quindi dimostrabili – in guisa, va peraltro specificato, di presunzioni semplici, che consentono sempre la prova contraria anche con documenti anagrafici, mentre il quinto ha natura soggettiva e riguarda sia gli aspetti dinamico relazionali (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia quelli da sofferenza interiore - entrambi, va ancora precisato, da allegare e provare, anche con presunzioni, non essendo pre- dicabile, nel sistema della responsabilità civile, l'esistenza di una fattispecie di danno in re ipsa» (Cass. n. 37009/2022 cit.).
L'ultimo dei 5 parametri previsti dalle Tabelle di Milano è quello relativo alla qualità e intensità della relazione affettiva (che prevede l'attribuzione fino ad un massimo di 30 punti). Ai fini della liquidazione di questo parametro è necessario considerare sia le circostanze obiettive che le ulteriori circostanze allegate e provate (anche in via presuntiva) facendo riferimento, ad esempio: alle frequentazioni e/o ai contatti tra le parti (di persona, telefonici o telematici); alla condivisione delle festività, delle vacanze e dell'attività lavorativa oppure hobby o sport;
all'at- tività di assistenza sanitaria/domestica; all'agonia, alla penosità, e/o alla particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secon- daria. In presenza di una o più delle ipotesi previste occorre poi avere riguardo al livello di intensità (assente, sporadica, frequente, sempre).
Nel caso che ci occupa dalla documentazione prodotta agli atti si evince che la famiglia
[...] era unita e la sig.ra non faceva mancare la sua RSona_3 Parte_4 presenza dei momenti di vita quotidiana. Il rapporto di convivenza con Parte_1
lascia presumere che il legame affettivo tra madre e figlia fosse quanto meno di
[...] media intensità. Al contrario, non ci sono elementi probatori sufficienti a riscostruire l'intensità del rapporto con gli altri figli, tutti sposati e residenti in altre abitazioni.
Ciò premesso, alla luce delle risultanze istruttorie, ritenuti condivisibili i parametri elaborati dal
Tribunale di Milano (2022), tenuto conto che al momento del decesso Parte_4 aveva 87 anni, si liquida, in termini monetari attuali, in favore degli istanti un risarcimento di entità pari a:
- € 258.126,00 per (figlia convivente, 55 anni al mo- Parte_1 mento del decesso di , intensità relazione media 15 punti), da cui RSona_4 vanno decurtati € 110.000,00 già corrisposti dalla compagnia di assicurazione, pertanto residuano € 148.126,00;
- € 136.885,00 per (figlio non convivente, 53 anni al momento Controparte_3 del decesso di , intensità relazione minima), da cui vanno decur- RSona_4 tati € 110.000,00 già corrisposti dalla compagnia di assicurazione, pertanto residuano €
26.885,00;
- € 136.885,00 per (figlia non convivente, 57 anni al momento Parte_2 del decesso di , intensità relazione minima), da cui vanno decur- RSona_4 tati € 110.000,00 già corrisposti dalla compagnia di assicurazione, pertanto residuano €
26.885,00;
- € 144.707,00 per figlio non convivente, 43 anni al momento Parte_3 del decesso di , intensità relazione minima), da cui vanno decur- RSona_4 tati € 110.000,00 già corrisposti dalla compagnia di assicurazione, pertanto residuano €
34.707,00. • Quanto invece all'ulteriore richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali la stessa ri- sulta essere estremamente generica e non può trovare accoglimento perché in alcun modo pro- vata. I germani, infatti, nulla hanno argomentato in ordine alla capacità contributiva della
[...]
ed a come e in che misura ella contribuiva alle loro esigenze familiari. Pt_5
• Meritevole di accoglimento è, invece, la richiesta avanzata da Parte_6
di rimborso delle spese funerarie sostenute dalla famiglia della de cuius. Tali spese sono
[...] state quantificate in € 2.300,00 come risulta da fattura n. 55 del 28/05/2015 emessa da Onoranze
UN CA.
3. sulla richiesta di danni iure hereditatis
Sia parte attrice che gli interventori hanno chiesto, in qualità di eredi di , Parte_4 il risarcimento del danno biologico e di quello morale sofferto dalla de cuius. Tali danni riguar- dano i pregiudizi subiti dalla vittima tra l'evento lesivo e la morte, che sono entrati nel suo patrimonio e possono essere trasmessi agli eredi. «(…) è trasmissibile iure hereditatis il danno non patrimoniale nelle due componenti di danno biologico «terminale», cioè di danno biolo- gico da invalidità temporanea assoluta, configurabile in capo alla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo (Cass. nr. 26727 del
2018; nr. 21060 del 2016; nr. 23183 del 2014; nr. 22228 del 2014; nr. 15491 del 2014) e di danno morale «terminale o catastrofale o catastrofico», ossia del danno consistente nella sof- ferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi
(Cass. nr. 13537 del 2014; nr. 7126 del 2013; n. 2564 del 2012).» (Cass. 6503/2022).
In ordine alla richiesta di risarcimento del danno biologico, ovvero del danno alla salute subito dalla vittima in vita, prima del decesso, a causa dell'illecito occorre rilevare che, tale danno è risarcibile laddove tra la lesione e la morte intercorre un lasso di tempo apprezzabile, anche breve, in cui la vittima abbia subito una compromissione della salute (invalidità temporanea assoluta).«La determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico iure heredi- tatis, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va commisurata all'invalidità temporanea rapportabile a tale periodo, ferma restando la necessità di adeguarla alle circostanze del caso concreto, tenuto conto che il pregiudizio, pur temporaneo, ha raggiunto la massima intensità, esitando nella morte e non già nella stabilizzazione dei postumi.» (Cass. ordinanza 4658/2024). Ed ancora « Il danno bio- logico terminale, che la vittima di un illecito subisce nell'apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la conseguente morte, non può essere liquidato attraverso la meccanica applicazione dei criteri contenuti nelle tabelle in relazione al danno alla salute di carattere temporaneo, essendo tenuto il giudice di merito ad operare non solo i necessari adattamenti alle circostanze del caso concreto, ma anche a verificare la congruità dei risultati conseguiti in rapporto al carattere non meramente simbolico degli importi liquidati rispetto all'entità del pregiudizio.»
(Cass. n. 33009/2024).
Ai fini del riconoscimento, invece, del danno morale occorre che ci sia un apprezzabile inter- vallo di tempo tra la lesione e la morte;
la consapevolezza della vittima della gravità della pro- pria condizione e dell'approssimarsi della vittima e, in ultimo, una sofferenza psichica effettiva, distinta da danno biologico.
Recentemente la Cassazione ha affermato che « la liquidazione del danno morale, pur conser- vando piena autonomia e successività rispetto al danno biologico, non è del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza ed è, quindi, ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato;
la dimensione eminentemente soggettiva e interiore del danno morale comporta che la sua esistenza non corrisponde sempre
a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato, con la conseguente necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna la dove- rosa utilizzazione, da parte del giudice, della categoria delle massime di esperienza, le quali possono, da sole, fondarne il convincimento.» (Cass. N.20661/2024). Ed ancora, « (…) l'attenta considerazione, da parte del giudice, della categoria delle 'massime di esperienza'; la massima di esperienza, infatti – diversamente dalla categoria del fatto notorio – non opera sul terreno dell'accadimento storico, ma su quello della valutazione dei fatti, e si pone quale regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico – ambientale, la cui utilizzazione nel ragionamento proba- torio, e la cui conseguente applicazione, risultano doverose per il giudice, ravvisandosi, in difetto, illogicità della motivazione, atteso che la massima di esperienza può da sola essere sufficiente a fondare il convincimento dell'organo giudicante» (Cass. 20661/2024).
Nel caso di specie tra la data dell'incidente ed il decesso di sono inter- Parte_4 corsi 15 gg. di inabilità totale. Ricorrendo al ragionamento probatorio fondato sulle massime di esperienza, deve considerarsi la percentuale massima per danno morale pari al 60%. Pertanto, va riconosciuta la somma complessiva di € 1.325,76 (pari ad € 331,44 per ciascun figlio) a titolo di risarcimento danni iure hereditatis, calcolata in termini monetari attuali utilizzando come parametro la Tabella Unica Nazionale ex DPR n.12 del 13.01.2025. Nulla hanno provato l'attrice e gli interventori circa asseriti danni subiti a causa del ritardato conseguimento del risarcimento.
E' onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata, o liquidata come nella fattispecie al vaglio in termini monetari attuali sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remune- ratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (in termini v. cass.
18564/2018, che in applicazione del principio ha cassato la sentenza impugnata che, con riferi- mento al danno derivato da anticipazioni di crediti non recuperati, aveva liquidato gli interessi, sul capitale via via rivalutato, in modo automatico, senza alcuna valutazione dell'indicato pro- filo probatorio).
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che il loro riconoscimento non è auto- matico. Il creditore che intende ottenere il risarcimento del lucro cessante, liquidato tramite interessi compensativi, ha l'onere di allegare e provare, anche tramite presunzioni semplici, di aver subito un danno ulteriore rispetto a quello coperto dalla sola rivalutazione monetaria (Cass.
Civ., Sez. 1, N. 7066 del 03-03-2022).
In assenza di tale prova, il giudice non può riconoscere automaticamente gli interessi.
La Corte di Cassazione ha infatti affermato che "non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli interessi compensativi" (Cass. Civ., Sez. 1, N. 7066 del 03-03-2022).
4. Sulle competenze non riconosciute in via stragiudiZIle.
Le spese legali sostenute nella fase stragiudiZIle non possono essere riconosciute. La giuri- sprudenza ha chiarito che tali esborsi, pur astrattamente qualificabili come danno emergente, sono risarcibili solo se risultano necessarie, utili e congrue rispetto alla tutela del diritto leso
(Cass. n. 26368/2022).
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9849/2025, ha ribadito il proprio orientamento in tema di rimborso delle spese per l'assistenza stragiudiZIle, chiarendo che: «in caso di sinistro stra- dale, le spese legali stragiudiZIli costituiscono una voce di danno emergente e la loro liquida- zione è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. Esse sono risarcibili soltanto se: a) utili, là dove l'utilità dell'esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio;
b) congrue, cioè sostenute in misura non esagerata, dovendo in caso contrario essere qualificate come danno evitabile con l'ordinaria diligenza ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c.; c) non connesse
e complementari con quelle giudiZIli, dovendo in tal caso essere liquidato soltanto il compenso per l'assistenza legale.»
Anche le Sezioni Unite sul punto hanno affermato che «In tema di compensi professionali di avvocati, affinché il professionista, che sta prestando assistenza giudiZIle, possa avere diritto ad un distinto compenso per prestazioni stragiudiZIli (ai sensi dell'art. 2 della tariffa stragiu- diZIle), è necessario che tali prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giu- diZIli. Ove sussista tale connessione, gli compete solo il compenso per l'assistenza giudiZIle, eventualmente maggiorato sino al quadruplo (art. 5, commi 2 e 3, della tariffa giudiZIle), in relazione alle questioni giuridiche trattate ed all'importanza della causa, tenuto conto dei ri- sultati del giudizio, anche non patrimoniali, e dell'urgenza richiesta” (tale principio ha trovato sostanZIle espressa conferma nell'art. 20 del D.M. n. 55/2014, rubricato “Prestazioni stra- giudiZIli svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiZIli” in base al quale
“L'attività stragiudiZIle svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiZIle, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è di regola liquidata in base ai parametri nu- merici di cui alla allegata tabella» ( S.U. n. 17357/2009).
Nel caso di specie, la parte attrice, unitamente agli interventori, non hanno fornito prova suffi- ciente dell'effettivo pagamento delle parcelle professionali, essendosi limitate a produrre sol- tanto le fatture proforma. Agli atti mancano sia le fatture che le ricevute di pagamento. Inoltre,
l'importo richiesto appare sproporzionato e non giustificato rispetto all'attività svolta. A tal proposito occorre evidenZIre che la posizione dei germani era ed è giuridicamente e sostan- ZIlmente identica, salvo lievi sfumature. Pertanto, le spese stragiudiZIli non possono essere poste a carico delle parti convenute, dovendo ritenersi non risarcibili.
5. Sulle spese di lite.
Nei rapporti tra attrice ed interventori, da una parte, e compagnia di assicurazione, dall'altra, le spese seguono la soccombenza di quest'ultima e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal dm 147/2022, in relazione all'effettivo valore della causa. Nei rapporti con la convenuta le spese di lite vanno compensate, atteso che CP_2 la stessa è stata citata esclusivamente quale litisconsorte necessario.
P. Q. M.
il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunZIndo, disattesa ogni diversa istanza, dedu- zione ed eccezione, così provvede:
1.- Condanna la al pagamento in favore dell'attrice e degli interventori, Controparte_1 nella qualità di eredi di , di € 1.325,76 (pari ad € 331,44 per cia- Parte_4 scun figlio);
2.- Condanna la al pagamento, in favore dell'attrice Controparte_1 Parte_7
, del risarcimento del danno biologico iure proprio liquidato in € 40.565,15;
[...]
3.- condanna la al pagamento, in favore dell'attrice Controparte_1 Parte_7
, della somma di € 2.300,00 a titolo di rimborso delle spese funerarie;
[...]
4.- Condanna la al pagamento, in favore degli instanti, a titolo di ulte- Controparte_1 riore risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, in aggiunta agli acconti già cor- risposti, di:
- € 148.126,00 per;
Parte_1
- € 26.885,00 per;
Controparte_3
- € 26.885,00 per;
Parte_2
- € 34.707,00 per Parte_3
- in tutti i casi oltre interessi al tasso legale dalla data della presente decisione al soddisfo;
5.- Condanna la l pagamento delle spese del giudizio in favore di attrice Controparte_1 ed interventori, che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 25.000,00 per compensi professio- nali forensi, oltre iva, cpa, se dovute, come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso professionale, con distrazione in favore dell'Avv. MARIO DI
GENNARO;
6.- Compensa le spese di lite nei confronti della convenuta;
CP_2
7.- Pone definitivamente a carico di le spese della CTU del presente Controparte_1 giudizio, così come liquidate in atti.
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia
SECONDA SEZIONE CIVILE
CAUSA R.G. N. 763/2020
GIUDICE Dott. Sossio Pellecchia
Esiti dell'udienza “cartolare” dell'11.12.2025
Il Giudice
• letto l'art. 127 ter c.p.c. che consente la celebrazione della presente udienza me- diante trattazione scritta;
• verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione dell'ordinanza or- ganizzativa della presente udienza a trattazione scritta;
• dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta mediante il deposito di note scritte;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, questo giudice al termine dell'udienza decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata nel verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott. Sossio
Pellecchia, viste le conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunZI la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 763/2020 R.G., avente ad oggetto “lesione personale” e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. DI GENNARO MARIO, in virtù di procura in atti,
ATTRICE
E
C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. BROGNA FER- Controparte_1 P.IVA_1
NANDO, in virtù di procura in atti,
NONCHE'
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_2 C.F._2
ST IN in virtù di procura in atti,
CONVENUTE
NONCHE'
(C.F.: ), Controparte_3 C.F._3 Parte_2
(C.F.: ) e (C.F.: C.F._4 Parte_3
), rappresentati e difesi dall'Avv. DI GENNARO MARIO, in virtù di C.F._5 procura in atti,
INTERVENTORI
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da note di trattazione scritta.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECI-
SIONE
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281 sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c..
Per altro verso, la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c. e l'osser- vanza degli artt. 115 e 116 c.p.c. non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, eviden- ZIndo le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito (cfr. cass. 17145/2006, 7058/2003,
5241/2011, 8294/2011).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio e al fine di ottenere il risarcimento del danno da CP_4 CP_1 perdita del rapporto parentale subito in seguito all'improvviso decesso della madre, MA A- ZI , vittima di incidente stradale. Per_1
In data 13.05.2015 la sig.ra si trovava a bordo del veicolo tg. CZ880AV, assicurato Per_1 con la compagnia oggi in qualità di terzo trasportato. L'au- Controparte_5 CP_6 tovettura era guidata dalla proprietaria della stessa , allorquando è stata CP_2 coinvolta in un sinistro. Nell'occorso sinistro ha riportato delle lesioni Parte_4 tant'è che si è reso necessario il trasporto presso il nosocomio più vicino e 15 giorni dopo la stessa è deceduta.
In conseguenza del decesso, quindi, l'attrice, dichiaratasi convivente della compianta genitrice, ha formulato richiesta risarcitoria nei confronti della società garante per Controparte_1 la R.C.A. del veicolo tg. CZ880AV, a bordo del quale viaggiava la defunta, al fine di ottenere il risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis, nonché il rimborso delle spese funera- rie, per un totale di € 400.000,00 il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. In fase stragiudiZIle, la ha riconosciuto all'odierna attrice, per le motivazioni CP_1 in questione, la somma di € 110.000,00. Tale somma, inoltrata a mezzo assegno, è stata accet- tata da a titolo di acconto. Tant'è che quest'ultima ha poi adito Parte_1
l'autorità giudiZIria al fine di ottenere il ristoro completo di quanto originariamente richiesto.
Con atti del 27.04.2020 sono intervenuti in giudizio , Controparte_3 Parte_2
e fratelli e sorella dell'attrice nonché figli della sig.ra
[...] Parte_3 [...]
. Gli interventori hanno fatto proprie le argomentazioni difensive di parte Controparte_7 attrice quantificando la richiesta risarcitoria in complessivi € 370.000,00 ciascuno e dando atto di aver ricevuto anche loro, in via stragiudiZIle, la somma di € 110.000,00 ciascuno dalla com- pagnia assicurativa.
Con comparsa del 16.05.2020 si è costituita la chiedendo di dichiarare Controparte_1 estinta l'obbligazione alla luce dell'inoltro, pro bono pacis, dell'assegno di € 110.000,00 a titolo risarcitorio. In via subordinata ha chiesto di respingere la domanda risarcitoria in quanto infon- data e non provata e, in via ulteriormente gradata, di riconoscere le lesioni soltanto nel limite del giusto e del provato.
Con comparsa del 25.05.2020 si è costituita in giudizio anche , proprietaria CP_8 del veicolo coinvolto nel sinistro. Quest'ultima ha respinto ogni addebito di responsabilità o inadempimento ed ha chiesto di essere estromessa dal giudizio e, comunque, in subordine, di essere manlevata dalla compagnia assicurativa.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed all'esito dell'attività istruttoria, il Tribu- nale, all'udienza del 24.04.2025, ha formalizzato una proposta conciliativa. Tale proposta è stata accettata dalla compagnia assicurativa ma è stata respinta dall'attrice e dagli interventori perché ritenuta non congrua. La causa è stata quindi rinviata all'udienza dell'11.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
La domanda è parZIlmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
1. in ordine al verificarsi del sinistro ed al nesso di causalità con l'evento morte
Nessuna contestazione è stata mossa dalle convenute in ordine alla ricostruzione fattuale ope- rata sia dall'attrice che dagli interventori. Le dinamiche del sinistro appaio precise e chiare. Sui medesimi fatti è stato aperto un procedimento penale a carico di conducente CP_9 del veicolo che ha cagionato l'incidente, per il reato di cui all'art. 589 c.p.. Nel corso del pro- cesso penale, il consulente nominato dalla Procura ha accertato che «(…) la generazione delle condizioni geometriche per il verificarsi del sinistro è da ricercarsi nel comportamento del conducente dell'autovettura BMW, sig. che ha occupato l'intersezione con ro- CP_9 tatoria teatro del sinistro in maniera repentina, senza arrestarsi nei pressi dello “STOP” ben- ché fosse adeguatamente segnalato (segnaletica orizzontale e verticale) e, anche essendovi le condizioni di visibilità e di spazio non si avvedeva della sopraggiunta autovettura FIAT MUL-
TIPLA; in considerazione della velocità di percorrenza e dell'andamento plano-altimetrico del luogo del sinistro, se il si fosse arrestato nei pressi dell'intersezione e avesse concesso CP_9 la dovuta precedenza alla sopraggiungente autovettura Fiat Multipla, il sinistro certamente non si sarebbe verificato. La Sig.ra all'atto del sinistro indossava la Parte_4 prescritta cintura di sicurezza e le lesioni patite dalla malcapitata sono state causate dall'urto tra la porzione destra del corpo contro il montante centrale destro del veicolo. Circostanza possibile anche con l'utilizzo della cintura di sicurezza a causa dei limiti di tenuta laterale del sistema di trattenuta, dell'accelerazione rotazionale cui è stato sottoposto il veicolo Fiato Mul- tipla dopo l'urto e della conformazione fisica della vittima.» (v. pag. 56 della consulenza cine- matica del P.M.).
Altrettanto pacifico è il nesso di causalità esistente tra il sinistro ed il decesso della sig.ra
[...]
RS
. Il medico legale nominato dalla Procura, infatti, ha accertato che «La morte della Per_2 ciano è stata cagionata dalle complicanze del grave trauma toracico chiuso con fratture costali multiple, emotorace, pneumotorace e contusioni polmonari, riportato nell'incidente stradale del 13.05.2015. L'età avanzata e le comorbidità (diabete, cardiopatia ipertensiva, etc) hanno agito da fattori concausali di minima rilevanza;
il grave trauma da incidente stradale ha co- stituito l'evento determinante nella fenomenologia letale;
va quindi riconosciuto nesso di causa ad effetto tra l'incidente stradale del 13.05.2015 e l'exitus della avvenuto il Per_1
28.05.2015.» (v. pag. 15 della consulenza medico-legale del P.M.).
2. sulla richiesta di risarcimento danni iure proprio
In ordine alla richiesta di risarcimento del danno biologico avanzata sia dall'attrice che dagli interventori, il Tribunale deve necessariamente analizzare la questione richiamando la consu- lenza tecnica d'ufficio, svolta nel corso del presente giudizio di merito, dovendosi considerare come l'espletamento di indagini fosse imprescindibile, in ragione della particolare tecnicità delle questioni riguardanti il merito della controversia (Cass. 2717/2019).
Il CTU nominato, dopo aver ricostruito l'intero iter clinico di ciascuno, ha accertato l'esistenza di un disturbo da lutto persistente e complicato solo per esclu- Parte_1 dendo danni psichici per gli altri fratelli.
Dalla valutazione di è emerso che «(…) Dal resoconto presentato Controparte_3 non sono emersi dati, sintomi e/o segni patologici, utili e necessari per poter riconoscere e/o riscontrare una qualsiasi diagnosi di danno alla salute (psichica) né tantomeno fragilità emo- tiva. Il ricorrente affronta con una relativa tranquillità e senza particolari riverberi emotivi gli impegni della vita quotidiana e le relazioni interpersonali. Non è stata prodotta agli atti una documentazione sanitaria che possa sostenere una ipotesi di danno psichico conseguenza del lutto subito dall'istante; del resto lo stesso sig. ha riferito di non essersi mai rivolto CP_3 ad un medico specialista e di non assumere attualmente nessuna terapia farmacologica.»
(pagg.
7-8 CTU).
A simili conclusioni il CTU è giunto anche a seguito del colloquio intercorso con Parte_2
«(…) l'evento luttuoso della madre ha indubbiamente comportato un cambiamento
[...] nella sua vita, sotto il profilo emotivo è subentrato un periodo di smarrimento e incertezza che ha inciso sull'esistenza (talora ancora avverte incertezza e sofferenza), tuttavia non risultano fasi di profonda depressione, di instabilità dell'umore e di fragilità emotiva. Dal colloquio è emerso un vissuto emotivo di apparente equilibrio e stabilità, la periZInda ha compiutamente affrontato le principali tematiche personali, dalle quali è emerso che affronta regolarmente i suoi impegni lavorativi (la ricorrente è insegnante di scuola secondaria ad Ariano Irpino). La ricorrente è stata in grado di ripercorrere le sue esperienze passate (anche quelle della perdita della madre) senza precludere pensieri positivi, non risultano segni di particolare instabilità del tono dell'umore. Il sottoscritto ritiene che la ricorrente possa considerarsi una persona in grado di produrre istanze emotive nonché investimenti affettivi sul piano relazionale. (…). Dal resoconto e dalla documentazione non risultano esiti di natura psichiatrica, di fatto la sig.ra non si è rivolta a uno specialista in psichiatria né tantomeno ad uno psicoterapeuta» Pt_1
(pagg 10-11 CTU).
Anche il germano on risulta avere danni psicologici «(…) dal reso- Parte_3 conto dalla documentazione risulta intrapreso un percorso clinico la cui efficacia non ha com- portato esiti di natura psichiatrica né tantomeno fragilità emotiva. Di fatto il sig. ha Pt_1 riferito di un miglioramento, che di fatto è confermato dall'assenza di un trattamento farma- cologico e di incontri. In relazione alla perdita della madre non si registrano vissuti di profonda depressione. Pertanto, non sono emersi altri dati, sintomi e/o segni patologici, utili e necessari per poter riconoscere e/o riscontrare una qualsiasi diagnosi di danno alla salute (psichica).»
(pag. 19 CTU).
Diverso invece è lo stato clinico e psichico dell'attrice . Dalla Parte_1 valutazione medico-legale effettuata è emerso che: «(…) la sig.ra pre- Parte_1 senti una sintomatologia improntata a tristezza associata ad altri sintomi specifici riguardanti la perdita della madre (ansia, insonnia, ricordi intrusivi della madre). Dalle parole della sig.ra si manifesta uno stato di sconforto misto ad un senso di risentimento. (…) Alla nostra Pt_1 osservazione è apparsa come un soggetto che esprime sentimenti di tristezza e un vissuto di dolore, relativamente stabili nel tempo, senza segni di variazione giornaliera e in generale pe- riodica. Tale stato è associato a manifestazioni d'ansia e ad alterazioni del ritmo sonno-veglia, senza riferire ulteriori sintomi. Sotto il profilo clinico, la valutazione anamnestica emersa dalla visita porta ad escludere che la condizione della sig.ra possa ritenersi uno stato esi- Pt_1 stenZIle e/o un moto dell'animo transitorio. Nella condizione della sig.ra sono ri- Pt_1 scontrabili vari aspetti che rilevano la natura patologica della sua condizione:
1. un vissuto di dolore ancora vivo che incide stabilmente sul versante psichico della ricorrente. Lo stato affet- tivo risente di una minore carica emotiva, che si riflette anche in una ridotta capacità di inve- stimenti e infuturazione sul piano personale. Tale condizione è associata a un relativo stato di chiusura rispetto al mondo esterno e si presenta in assenza di una storia di patologia psichica antecedente al trauma nonché nell'esclusione di condizioni organiche, morbigene e iatrogene che di riflesso possono aver prodotto una sintomatologia psichica.
2. La presenza di aspetti riferibili a condotte che evitano il ricordo (la ricorrente evita di andare al cimitero, entra poco volentieri nella stanza dove dormiva la madre). Tali aspetti incidono su decisioni della sua vita, con una tendenza a escludere il ricordo.
3. Dall'adozione di un meccanismo di difesa cosciente che si approssima a quello della repressione e che dà conto di una sottovalutazione sulla por- tata dell'evento, probabilmente per la convinzione di poterlo gestire in modo autonomo.
4. La parZIle difficoltà a recuperare un forte senso del sé con una ridotta prospettiva in termini personali (dalla perdita della madre si è sviluppato un ripiegamento compensatorio verso la sua attività lavorativa).
5. Dal dato che la sig.ra rappresenti il soggetto Parte_1 maggiormente esposto nell'attività di caregiving e di condivisione del quotidiano con la madre.
(…) A seguito di tutte le osservazioni che precedono, considerati alcuni aspetti che riguardano
l'evento traumatico, si ritiene che la condizione di riduzione del tono dell'umore rilevata a carico di può essere messa in relazione causale con l'evento luttuoso Parte_1
e va inquadrata come un DISTURBO DA LUTTO PERSISTENTE E COMPLICATO, con una compromissione sul piano funzionale globale del soggetto che può essere definita di grado lieve. Con riferimento ai barèmes elaborati dalla SIMLA per questa voce di danno e conside- rato il livello di compromissione funzionale nel caso concreto, si ritiene che il disturbo psichico da cui è affetta la sig.ra integri un danno biologico nella misura del Parte_1
16% (sedici percento). Per la suddetta condizione non risulta documentata terapia psicofar- macologica e psicoterapia con relative spese sostenute. Tale quadro clinico è potenZIlmente suscettibile di miglioramento mediante idonei trattamenti (psicoterapia strutturata associata a terapia farmacologica) che possono essere assicurati da struttura pubblica sanitaria in modo adeguato.» (pagg.13-16 CTU).
Il Tribunale condivide le risultanze delle CTU, supportate dai necessari rilievi di competenza tecnica specifica e della cui attendibilità scientifica non vi è motivo di dubitare. Tra l'altro il nominato professionista ha fornito risposta alle osservazioni dei CCTTPP, ribadendo le iniZIli conclusioni.
A tal proposito, giova, anzitutto, precisare come il giudice del merito, in caso di adesione alle conclusioni del consulente tecnico, che nella sua relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisca l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. Non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie alle- gazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano impli- citamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risol- vono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. I, 9 gennaio 2009, n. 282; Cass. civ., sez.
I, 3 aprile 2007, n. 8355).
Considerato che all'epoca del sinistro l'attrice aveva 55 anni, Parte_1 tenuto conto delle percentuali accertate dal CTU (16 %), il danno biologico lamentato va liqui- dato in € 40.565,15, in termini monetari attuali, utilizzando come parametro la Tabella Unica
Nazionale ex DPR n.12 del 13.01.2025.
Null'altro può essere riconosciuto all'attrice a titolo di “personalizzazione”.
Invero, nulla ha dedotto l'attrice circa eventuali limitazioni subite, a causa del sinistro, con ri- ferimento ad attività realizzatrici della vita umana (ad esempio continuare a praticare sport;
uscire con gli amici;
effettuare escursioni;
peggioramento dell'aspetto estetico), al fine di con- sentire di valutare se eccedono il complesso dei pregiudizi "normalmente" riconducibili alla lesione della integrità psicofisica accertata in relazione al tipo di postumi invalidanti in sog- getto della stessa età del danneggiato, e che costituiscono singoli aspetti peggiorativi della vita di relazione del soggetto già ricompresi nella categoria del cd. danno biologico, trovando ade- guato risarcimento nei criteri tabellari di liquidazione del danno.
In altri termini, non sono stati allegati "altri pregiudizi di tipo esistenZIle attinenti alla sfera relazionale della persona, ma non conseguenti a lesione psicofisica, e quindi non rientranti nell'ambito del danno biologico (comprensivo, secondo giurisprudenza ormai consolidata, sia del ed. "danno estetico" che del cd. "danno alla vita di relazione") ... risarcibili purché siano conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona diverso dal diritto alla integrità psicofisica".
Come, infatti, è stato precisato dalla Cassazione "il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059
c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati
(danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigen- ze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno" (cfr. Corte cass.
Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008).
Non vi è alcun dubbio che il Giudice sia tenuto ad "accertare l'effettiva consistenza del pre- giudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni nega- tive sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione", ma ove il soggetto danneggiato venga a sindacare la inadeguatezza del criterio di liquidazione equita- tiva in concreto applicato, occorre allora individuare specifiche circostanze volte ad incidere su aspetti "eccezionali" - e non semplicemente "quotidiani"" - della vita che, nel concreto caso sottoposto all'esame del giudice, sono risultati compromessi a causa della lesione della inte- grità psicofisica cagionata dall'illecito (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 23778 del
07/11/2014; id. Sez. 3-, Sentenza n. 20630 del 13/10/2016), essendo onerata la parte che agi- sce in giudizio per il ristoro del danno a fornire puntuale indicazione delle ragioni per cui lo specifico pregiudizio allegato assume caratteristiche tali, per dimensione od intensità ed in re- lazione alle "particolari" condizioni di vita del soggetto leso (da valutare, alla stregua dei fatti allegati e dimostrati, anche in riferimento alla gradazione delle priorità attribuite a specifici ambiti di interesse coltivati dal soggetto, ed alla riscontrata prevalenza riconosciuta ad uno o più di essi tale da connotare in modo assorbente o preponderante l'impegno e la attenzione profusa dal soggetto in detto ambito), che lo pongono al di fuori delle "conseguenze ordina- riamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età" (cfr.
Corte cass. Sez, 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 3505 del
23/02/2016).
Il criterio discretivo tra conseguenze pregiudizievoli "normali od ordinarie" (tali essendo "i pre- giudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe") e conseguenze pre- giudizievoli che da quelle si discostano, in quanto del tutto "peculiari" essendo "legate all'irri- petibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconosci-bili ragioni di apprezzamento" (cfr. Corte cass. Sez., 3, Sentenza n. 16788 del 13/08/2015; id. Sez. 3 -, Sen- tenza n. 21939 del 21/09/2017), sta alla base della elaborazione tabellare del danno non patri- moniale, che deve ritenersi modalità attuativa rispondente al criterio legale di liquidazione ex art. 2056 c.c., in quanto diretta a "garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intolle- rabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiZIri" (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011).
Ne segue che, se la ridotta o soppressa funzionalità di parti anatomiche in seguito alla ingiusta lesione subita determina "normalmente" una limitazione delle attività quotidiane quali la ve- stizione, tagliare il cibo, sfogliare un libro, nuotare, condurre veicoli, accudire i figli minori, praticare attività sportiva a livello amatoriale o dilettantistico, od una "deminutio" dell'aspetto estetico ecc., che trova compenso nei valori tabellari rispondenti ad una valutazione "standard"
(in quanto riferita a casi simili, per lesioni, grado invalidità, caratteristiche e condizioni psico- fisiche del soggetto leso), costituisce, invece, pregiudizio "peculiare" quella limitazione del "fa- cere" areddituale che risulti connessa ad un interesse od attività che trasmodi dal compimento degli atti della vita quotidiana o dalle attività comunemente riferibili ad un soggetto in buone condizioni di salute e di quella stessa età, per assumere un rilievo del tutto assorbente nella vita dinamica e relazionale del soggetto (sempre per rimanere in tema, è da ritenere "ordinario" il pregiudizio arrecato alla impossibilità di svolgere una qualsiasi pratica sportiva amatoriale o di mantenere la forma fisica recandosi in palestra, mentre diviene "peculiare" un analogo pregiu- dizio se sofferto da un soggetto che pratica lo sport a livello agonistico partecipando a gare di campionato organizzate dalla federazione nazionale o che dedichi agli esercizi in palestra un costante e prolungato impegno quotidiano).
In merito alla richiesta di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale occorre fare alcune precisazioni. In via generale, il danno derivante dalla perdita del rapporto parentale deve essere identificato nell'insieme di quelle specifiche conseguenze dannose di natura non patri- moniale che discendono dalla definitiva cancellazione di una relazione personale caratterizzata dalla particolare pregnanza emotiva e implicazione affettiva (come, nella specie, nel rapporto tra madre e figli) destinato a tradursi, sul piano dei pregiudizi alla persona, nella duplice dimen- sione del c.d. danno morale - ossia della sofferenza puramente interiore patita per la perdita affettiva riscontrabile sul piano dell'afflizione e della compromissione dell'ordinario equilibrio emotivo (senza tuttavia alcuna degenerazione patologica suscettibile di accertamento medico- legale) - e, sotto altro profilo, del danno rappresentato dalla modificazione delle attività della vita quotidiana e degli eventuali aspetti dinamico-relazionali in conseguenza di tale perdita af- fettiva. Si tratta, in relazione a questa duplice lettura, sempre e comunque di conseguenze dan- nose riferibili alla compromissione di quello specifico interesse legato alla conservazione dell'integrità del proprio nucleo familiare e/o affettivo. (Cfr. Cass. Civ. ord. 4571/2023; sent. N.
27185/2022).
In ordine a tale tipologia di danno, ai fini della risarcibilità, è sufficiente provare l'effettività e la consistenza della relazione che legava i parenti al defunto operando una presunzione iuris tantum.
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto pa- rentale si ritiene doversi applicare le Tabelle di Milano 2022, così come adeguate ai principi di diritto statuiti dalla Corte di Cassazione. «In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai pre- cedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indi- care come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convi- venza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella» (Cass. 33005/2021; Cass. 10579/2021; Cass. 26300/2021).
Le nuove tabelle milanesi consentono «di diversificare i criteri relativi alla perdita del parente di primo grado e coniuge/assimilati e quelli previsti per i parenti di secondo grado. Inoltre, emerge che, dei cinque parametri considerati ai fini della distribuzione a punti, quattro hanno natura oggettiva – e sono quindi dimostrabili – in guisa, va peraltro specificato, di presunzioni semplici, che consentono sempre la prova contraria anche con documenti anagrafici, mentre il quinto ha natura soggettiva e riguarda sia gli aspetti dinamico relazionali (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia quelli da sofferenza interiore - entrambi, va ancora precisato, da allegare e provare, anche con presunzioni, non essendo pre- dicabile, nel sistema della responsabilità civile, l'esistenza di una fattispecie di danno in re ipsa» (Cass. n. 37009/2022 cit.).
L'ultimo dei 5 parametri previsti dalle Tabelle di Milano è quello relativo alla qualità e intensità della relazione affettiva (che prevede l'attribuzione fino ad un massimo di 30 punti). Ai fini della liquidazione di questo parametro è necessario considerare sia le circostanze obiettive che le ulteriori circostanze allegate e provate (anche in via presuntiva) facendo riferimento, ad esempio: alle frequentazioni e/o ai contatti tra le parti (di persona, telefonici o telematici); alla condivisione delle festività, delle vacanze e dell'attività lavorativa oppure hobby o sport;
all'at- tività di assistenza sanitaria/domestica; all'agonia, alla penosità, e/o alla particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secon- daria. In presenza di una o più delle ipotesi previste occorre poi avere riguardo al livello di intensità (assente, sporadica, frequente, sempre).
Nel caso che ci occupa dalla documentazione prodotta agli atti si evince che la famiglia
[...] era unita e la sig.ra non faceva mancare la sua RSona_3 Parte_4 presenza dei momenti di vita quotidiana. Il rapporto di convivenza con Parte_1
lascia presumere che il legame affettivo tra madre e figlia fosse quanto meno di
[...] media intensità. Al contrario, non ci sono elementi probatori sufficienti a riscostruire l'intensità del rapporto con gli altri figli, tutti sposati e residenti in altre abitazioni.
Ciò premesso, alla luce delle risultanze istruttorie, ritenuti condivisibili i parametri elaborati dal
Tribunale di Milano (2022), tenuto conto che al momento del decesso Parte_4 aveva 87 anni, si liquida, in termini monetari attuali, in favore degli istanti un risarcimento di entità pari a:
- € 258.126,00 per (figlia convivente, 55 anni al mo- Parte_1 mento del decesso di , intensità relazione media 15 punti), da cui RSona_4 vanno decurtati € 110.000,00 già corrisposti dalla compagnia di assicurazione, pertanto residuano € 148.126,00;
- € 136.885,00 per (figlio non convivente, 53 anni al momento Controparte_3 del decesso di , intensità relazione minima), da cui vanno decur- RSona_4 tati € 110.000,00 già corrisposti dalla compagnia di assicurazione, pertanto residuano €
26.885,00;
- € 136.885,00 per (figlia non convivente, 57 anni al momento Parte_2 del decesso di , intensità relazione minima), da cui vanno decur- RSona_4 tati € 110.000,00 già corrisposti dalla compagnia di assicurazione, pertanto residuano €
26.885,00;
- € 144.707,00 per figlio non convivente, 43 anni al momento Parte_3 del decesso di , intensità relazione minima), da cui vanno decur- RSona_4 tati € 110.000,00 già corrisposti dalla compagnia di assicurazione, pertanto residuano €
34.707,00. • Quanto invece all'ulteriore richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali la stessa ri- sulta essere estremamente generica e non può trovare accoglimento perché in alcun modo pro- vata. I germani, infatti, nulla hanno argomentato in ordine alla capacità contributiva della
[...]
ed a come e in che misura ella contribuiva alle loro esigenze familiari. Pt_5
• Meritevole di accoglimento è, invece, la richiesta avanzata da Parte_6
di rimborso delle spese funerarie sostenute dalla famiglia della de cuius. Tali spese sono
[...] state quantificate in € 2.300,00 come risulta da fattura n. 55 del 28/05/2015 emessa da Onoranze
UN CA.
3. sulla richiesta di danni iure hereditatis
Sia parte attrice che gli interventori hanno chiesto, in qualità di eredi di , Parte_4 il risarcimento del danno biologico e di quello morale sofferto dalla de cuius. Tali danni riguar- dano i pregiudizi subiti dalla vittima tra l'evento lesivo e la morte, che sono entrati nel suo patrimonio e possono essere trasmessi agli eredi. «(…) è trasmissibile iure hereditatis il danno non patrimoniale nelle due componenti di danno biologico «terminale», cioè di danno biolo- gico da invalidità temporanea assoluta, configurabile in capo alla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo (Cass. nr. 26727 del
2018; nr. 21060 del 2016; nr. 23183 del 2014; nr. 22228 del 2014; nr. 15491 del 2014) e di danno morale «terminale o catastrofale o catastrofico», ossia del danno consistente nella sof- ferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi
(Cass. nr. 13537 del 2014; nr. 7126 del 2013; n. 2564 del 2012).» (Cass. 6503/2022).
In ordine alla richiesta di risarcimento del danno biologico, ovvero del danno alla salute subito dalla vittima in vita, prima del decesso, a causa dell'illecito occorre rilevare che, tale danno è risarcibile laddove tra la lesione e la morte intercorre un lasso di tempo apprezzabile, anche breve, in cui la vittima abbia subito una compromissione della salute (invalidità temporanea assoluta).«La determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico iure heredi- tatis, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va commisurata all'invalidità temporanea rapportabile a tale periodo, ferma restando la necessità di adeguarla alle circostanze del caso concreto, tenuto conto che il pregiudizio, pur temporaneo, ha raggiunto la massima intensità, esitando nella morte e non già nella stabilizzazione dei postumi.» (Cass. ordinanza 4658/2024). Ed ancora « Il danno bio- logico terminale, che la vittima di un illecito subisce nell'apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la conseguente morte, non può essere liquidato attraverso la meccanica applicazione dei criteri contenuti nelle tabelle in relazione al danno alla salute di carattere temporaneo, essendo tenuto il giudice di merito ad operare non solo i necessari adattamenti alle circostanze del caso concreto, ma anche a verificare la congruità dei risultati conseguiti in rapporto al carattere non meramente simbolico degli importi liquidati rispetto all'entità del pregiudizio.»
(Cass. n. 33009/2024).
Ai fini del riconoscimento, invece, del danno morale occorre che ci sia un apprezzabile inter- vallo di tempo tra la lesione e la morte;
la consapevolezza della vittima della gravità della pro- pria condizione e dell'approssimarsi della vittima e, in ultimo, una sofferenza psichica effettiva, distinta da danno biologico.
Recentemente la Cassazione ha affermato che « la liquidazione del danno morale, pur conser- vando piena autonomia e successività rispetto al danno biologico, non è del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza ed è, quindi, ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato;
la dimensione eminentemente soggettiva e interiore del danno morale comporta che la sua esistenza non corrisponde sempre
a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato, con la conseguente necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna la dove- rosa utilizzazione, da parte del giudice, della categoria delle massime di esperienza, le quali possono, da sole, fondarne il convincimento.» (Cass. N.20661/2024). Ed ancora, « (…) l'attenta considerazione, da parte del giudice, della categoria delle 'massime di esperienza'; la massima di esperienza, infatti – diversamente dalla categoria del fatto notorio – non opera sul terreno dell'accadimento storico, ma su quello della valutazione dei fatti, e si pone quale regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico – ambientale, la cui utilizzazione nel ragionamento proba- torio, e la cui conseguente applicazione, risultano doverose per il giudice, ravvisandosi, in difetto, illogicità della motivazione, atteso che la massima di esperienza può da sola essere sufficiente a fondare il convincimento dell'organo giudicante» (Cass. 20661/2024).
Nel caso di specie tra la data dell'incidente ed il decesso di sono inter- Parte_4 corsi 15 gg. di inabilità totale. Ricorrendo al ragionamento probatorio fondato sulle massime di esperienza, deve considerarsi la percentuale massima per danno morale pari al 60%. Pertanto, va riconosciuta la somma complessiva di € 1.325,76 (pari ad € 331,44 per ciascun figlio) a titolo di risarcimento danni iure hereditatis, calcolata in termini monetari attuali utilizzando come parametro la Tabella Unica Nazionale ex DPR n.12 del 13.01.2025. Nulla hanno provato l'attrice e gli interventori circa asseriti danni subiti a causa del ritardato conseguimento del risarcimento.
E' onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata, o liquidata come nella fattispecie al vaglio in termini monetari attuali sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remune- ratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (in termini v. cass.
18564/2018, che in applicazione del principio ha cassato la sentenza impugnata che, con riferi- mento al danno derivato da anticipazioni di crediti non recuperati, aveva liquidato gli interessi, sul capitale via via rivalutato, in modo automatico, senza alcuna valutazione dell'indicato pro- filo probatorio).
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che il loro riconoscimento non è auto- matico. Il creditore che intende ottenere il risarcimento del lucro cessante, liquidato tramite interessi compensativi, ha l'onere di allegare e provare, anche tramite presunzioni semplici, di aver subito un danno ulteriore rispetto a quello coperto dalla sola rivalutazione monetaria (Cass.
Civ., Sez. 1, N. 7066 del 03-03-2022).
In assenza di tale prova, il giudice non può riconoscere automaticamente gli interessi.
La Corte di Cassazione ha infatti affermato che "non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli interessi compensativi" (Cass. Civ., Sez. 1, N. 7066 del 03-03-2022).
4. Sulle competenze non riconosciute in via stragiudiZIle.
Le spese legali sostenute nella fase stragiudiZIle non possono essere riconosciute. La giuri- sprudenza ha chiarito che tali esborsi, pur astrattamente qualificabili come danno emergente, sono risarcibili solo se risultano necessarie, utili e congrue rispetto alla tutela del diritto leso
(Cass. n. 26368/2022).
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9849/2025, ha ribadito il proprio orientamento in tema di rimborso delle spese per l'assistenza stragiudiZIle, chiarendo che: «in caso di sinistro stra- dale, le spese legali stragiudiZIli costituiscono una voce di danno emergente e la loro liquida- zione è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. Esse sono risarcibili soltanto se: a) utili, là dove l'utilità dell'esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio;
b) congrue, cioè sostenute in misura non esagerata, dovendo in caso contrario essere qualificate come danno evitabile con l'ordinaria diligenza ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c.; c) non connesse
e complementari con quelle giudiZIli, dovendo in tal caso essere liquidato soltanto il compenso per l'assistenza legale.»
Anche le Sezioni Unite sul punto hanno affermato che «In tema di compensi professionali di avvocati, affinché il professionista, che sta prestando assistenza giudiZIle, possa avere diritto ad un distinto compenso per prestazioni stragiudiZIli (ai sensi dell'art. 2 della tariffa stragiu- diZIle), è necessario che tali prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giu- diZIli. Ove sussista tale connessione, gli compete solo il compenso per l'assistenza giudiZIle, eventualmente maggiorato sino al quadruplo (art. 5, commi 2 e 3, della tariffa giudiZIle), in relazione alle questioni giuridiche trattate ed all'importanza della causa, tenuto conto dei ri- sultati del giudizio, anche non patrimoniali, e dell'urgenza richiesta” (tale principio ha trovato sostanZIle espressa conferma nell'art. 20 del D.M. n. 55/2014, rubricato “Prestazioni stra- giudiZIli svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiZIli” in base al quale
“L'attività stragiudiZIle svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiZIle, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è di regola liquidata in base ai parametri nu- merici di cui alla allegata tabella» ( S.U. n. 17357/2009).
Nel caso di specie, la parte attrice, unitamente agli interventori, non hanno fornito prova suffi- ciente dell'effettivo pagamento delle parcelle professionali, essendosi limitate a produrre sol- tanto le fatture proforma. Agli atti mancano sia le fatture che le ricevute di pagamento. Inoltre,
l'importo richiesto appare sproporzionato e non giustificato rispetto all'attività svolta. A tal proposito occorre evidenZIre che la posizione dei germani era ed è giuridicamente e sostan- ZIlmente identica, salvo lievi sfumature. Pertanto, le spese stragiudiZIli non possono essere poste a carico delle parti convenute, dovendo ritenersi non risarcibili.
5. Sulle spese di lite.
Nei rapporti tra attrice ed interventori, da una parte, e compagnia di assicurazione, dall'altra, le spese seguono la soccombenza di quest'ultima e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal dm 147/2022, in relazione all'effettivo valore della causa. Nei rapporti con la convenuta le spese di lite vanno compensate, atteso che CP_2 la stessa è stata citata esclusivamente quale litisconsorte necessario.
P. Q. M.
il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunZIndo, disattesa ogni diversa istanza, dedu- zione ed eccezione, così provvede:
1.- Condanna la al pagamento in favore dell'attrice e degli interventori, Controparte_1 nella qualità di eredi di , di € 1.325,76 (pari ad € 331,44 per cia- Parte_4 scun figlio);
2.- Condanna la al pagamento, in favore dell'attrice Controparte_1 Parte_7
, del risarcimento del danno biologico iure proprio liquidato in € 40.565,15;
[...]
3.- condanna la al pagamento, in favore dell'attrice Controparte_1 Parte_7
, della somma di € 2.300,00 a titolo di rimborso delle spese funerarie;
[...]
4.- Condanna la al pagamento, in favore degli instanti, a titolo di ulte- Controparte_1 riore risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, in aggiunta agli acconti già cor- risposti, di:
- € 148.126,00 per;
Parte_1
- € 26.885,00 per;
Controparte_3
- € 26.885,00 per;
Parte_2
- € 34.707,00 per Parte_3
- in tutti i casi oltre interessi al tasso legale dalla data della presente decisione al soddisfo;
5.- Condanna la l pagamento delle spese del giudizio in favore di attrice Controparte_1 ed interventori, che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 25.000,00 per compensi professio- nali forensi, oltre iva, cpa, se dovute, come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso professionale, con distrazione in favore dell'Avv. MARIO DI
GENNARO;
6.- Compensa le spese di lite nei confronti della convenuta;
CP_2
7.- Pone definitivamente a carico di le spese della CTU del presente Controparte_1 giudizio, così come liquidate in atti.
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia