CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 10/02/2026, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1168/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Presidente
LOPES SANTO, Relatore
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 179/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando 1 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse 51 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240014932727802 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 181/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste in ricorso e al principio di diritto sancito dalle sezioni unite della Cassazione con sentenza n.28709/2020.
Parte resistente si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 10/01/2025 il sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione e contro l'Agenzia delle Entrate, avverso la cartella di pagamento n.
29320240014932727802 relativa ad IVA anno 2021( anno d'imposta 2020 ) e mod. 770/21, (anno d'imposta 2020).
Eccepiva:
ANNULLABILITA' DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO IMPUGNATA PER DIFETTO DI
LEGITTIMAZIONE PASSIVA - BENEFICIO EXCUSSIONIS DEL SINGOLO SOCIO RISPETTO AL
DEBITORE PRINCIPALE. Precisava che il ricorrente è socio amministratore della “ Società_1” con sede legale a Catania in Indirizzo_1, e CF: P.IVA_1, ed alla data odierna, la società si trova in stato di piena attività, invero, in tema di società in nome collettivo, l'art. 2304 c.c. stabilisce il c.d. beneficium excussionis, ovvero il principio per cui i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale. Riportava giurisprudenza di merito. Rilevava, inoltre che ai sensi del D.Lgs. n. 546 del
1992, art. 21 la notificazione della cartella "vale anche come notificazione del ruolo". Il ruolo è un elenco, formato dall'ente impositore in prospettiva della riscossione, che contiene i nominativi dei debitori e le somme dovute (D.P.R. n. 602 del 1973 , art. 10). Questo elenco è poi consegnato (D.P.R. n. 602 del
1973 , art. 24) all'agente della riscossione, che provvede alla predisposizione (D.P.R. n. 602 del 1973 , art. 25) e alla notificazione (D.P.R. n. 602 del 1973 , art. 26) ai singoli contribuenti delle cartelle di pagamento. Ne deriva, hanno precisato le sezioni unite (Cass., sez. un., 2 ottobre 2015, n. 19704), che il ruolo non solo è atto proprio ed esclusivo dell'ente impositore, ma, nella progressione dell'iter amministrativo di imposizione e riscossione, precede ogni attività dell'agente per la riscossione, della quale costituisce presupposto indefettibile. Rilevava, ancora, che l'iscrizione a ruolo avvenuta in violazione del beneficium excussionis, è illegittima e che tale illegittimità, , si riverbera sulla cartella impugnata, determinandone un vizio proprio”, citava giurisprudenza di legittimità. Precisava che, a mente dell'art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973 , il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede". Proprio da questa norma si ricava che la cartella di pagamento può essere alternativamente notificata al debitore iscritto a ruolo oppure al coobbligato. Orbene, poiché in caso di cessione di ramo d'azienda viene a instaurarsi fra il cedente e il cessionario un rapporto di solidarietà dipendente successiva, deve ritenersi consentita la notifica della cartella soltanto al primo, debitore principale, senza alcuna necessità di un'ulteriore notifica nei confronti del secondo, coobbligato solidale".
Rilevava, inoltre che, l'onere della prova è a carico del socio quando si verta in ipotesi di società non registrata (quindi è sul socio che incombe l'onere di provare che il creditore può agevolmente soddisfarsi sul patrimonio sociale) mentre è a carico del creditore nel caso della società registrata (s.n.c., s.a.s., s.a.
p.a.) che, quindi, deve provare l'insufficienza del patrimonio sociale;
- "scelta analoga a quella relativa alla società registrata è stata adottata in favore del cessionario d'azienda o di ramo di essa (ex art. 14 del D.
Lgs. n. 472 del 1997)". Conseguentemente l'onere della prova incombe sul creditore e, quindi, sull'A.F. che durante tutto il presente giudizio nulla ha provato, nemmeno indiziariamente, sull'incapienza del cedente con accoglimento del ricorso;
infatti: - "Se nessuna prova si riesce a dare, l'applicazione della regola suppletiva posta dall'art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario" (Cass. civ., SS.UU.,
16/12/2020, n. 28709, par.21); - "E l'accoglimento, totale o parziale, del ricorso non potrà che condurre al corrispondente annullamento della cartella nei confronti del socio. Il che esclude in radice che si ponga il problema della decadenza" (Cass. civ., SS.UU., 16/12/2020, n. 28709, par.21.1). ( Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lazio, Sez. XII, Sent., (data ud. 22/10/2024) 28/10/2024, n. 6488). Pertanto, non rientrando nella casistica di insufficienza di patrimonio sociale in caso di società registrata, la cartella di pagamento non poteva essere notificata anche al socio, e pertanto, si chiede l'annullamento dell'atto impugnato per beneficio excussionis.
ANNULLABILITA' DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO IMPUGNATA PER OMESSA NOTIFICA DELLA COMUNICAZIONE BONARIA PRESUPPOSTA AL RICORRENTE, OBBLIGATORIA PER LEGGE IN QUANTO COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITA'. Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato, con tutte le conseguenti, necessarie pronunce e statuizioni, compresa la condanna al rimborso di quanto fosse nel tempo coattivamente prelevato al contribuente, ovvero di quanto fosse costretto a dover pagare al solo fine di evitare l'adozione di possibili, future misure esecutive, con rivalutazione ed interessi, come per legge. Vinte le spese e gli onorari.
Allegava: 1) Cartella di pagamento n. 29320240014932727802; 2) Procura separata.
In data 25/02/2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate, la quale controdeduceva:
che il Ricorrente nulla contesta con riferimento al merito della pretesa tributaria, che, quindi, deve considerarsi definitivamente accertata e non più contestabile;
che la cartella di pagamento è perfettamente legittima, posto che, il ricorrente risulta coobbligata al pagamento del debito con la società più sopra indicata, perché essa ne era socia al tempo dell'insorgenza del debito (circostanza non smentita da controparte) di cui, pertanto, risponde in ragione dei principi regolanti la responsabilità personale del socio per le obbligazioni sociali, che – come noto- è declinata in seno agli artt. 2267 c.c. -per la società semplice-, 2291 c.c. – per la società in nome collettivo-, 2313 c.c. – per la società in accomandita semplice;
che il beneficium excussionis avendo la finalità di impedire al creditore di agire esecutivamente contro il condebitore solidale prima di aver escusso il debitore principale, operi solo in sede esecutiva, non impedisca la notificazione degli atti dell'ente di riscossione partecipativi della pretesa (a tale esecuzione eventualmente, meramente prodromici), non determini preclusioni per l'agente della riscossione, in termini di emissione e notificazione della cartella di pagamento nei confronti del coobbligato. Del resto la notifica della cartella di pagamento, non rappresentando un “atto proprio dell'esecuzione”, è legittimamente eseguita nei confronti del coobbligato, a prescindere dalla circostanza che la società debitrice sia stata (o meno) preventivamente escussa, poiché detta notifica attua, come detto, una fase necessaria e obbligata in quanto funzionale a concludere l'iter che conduce alla formazione del titolo esecutivo;
fase solo eventualmente prodromica e strumentale alla riscossione coattiva vera e propria.
Citava giurisprudenza di legittimità, precisando che, prima dell'escussione dei beni dell'obbligato principale, la notifica al coobbligato sussidiario dell'atto riscossivo non è inibita , infatti, non si configura alcuna impossibilità di notificare al coobbligato sussidiario la cartella prima dell'escussione dei beni dell'obbligato principale. È pur sempre il coobbligato beneficiato che deve far valere il beneficio
(addirittura provvedendo, qualora si applichi l'art. 2268 c.c., a indicare i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi), al fine d'impedire che inizi l'esecuzione vera e propria, oppure di bloccarla dopo che sia iniziata.”); ii. e la (pretesa) violazione del beneficium excussionis non configura alcun vizio della cartella e, in ogni caso non comporta la caducazione della pretesa rivolta al socio (“La violazione del beneficium excussionis non configura difatti un vizio proprio della cartella, perché la relativa deduzione è eccezione che va a integrare autonoma causa petendí d'impugnazione appartenente al perimetro dell'opposizione all'esecuzione. Inoltre, la mera violazione dell'ordine che il creditore deve seguire per far valere le proprie ragioni non può di per sé comportare la caducazione della pretesa rivolta al socio, ma al più può fondare la richiesta di sospensione dell'esecuzione”). Conseguentemente, la notifica della cartella effettuata nei confronti del socio è da considerarsi legittima;
che la cartella oggetto di impugnazione è stata emessa a seguito del controllo automatizzato ex art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972. Nello specifico, il Ricorrente contesta la mancata ricezione della comunicazione di irregolarità ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973, con conseguente violazione dell'art. 6 della L. 212/2000. In realtà, il Legislatore non prevede alcun obbligo di invio di tale comunicazione a pena di invalidità degli atti successivi, quali la cartella di pagamento. Difatti, lo stesso art 6. della L. 212/2000 impone la notifica solamente “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” e, quindi, non in tutti i casi di liquidazione della dichiarazione. A ciò si aggiunge la consolidata giurisprudenza che esclude l'obbligo di notificazione “ogni qualvolta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate” (Cass. N. 375/2019).
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato e condannare ex art. 15 del
D. Lgs. 546/92 il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Allegava: Controdeduzioni.
In data 02/01/2026 il difensore del ricorrente depositava memorie difensive e riassumeva il contenuto dall'intera sentenza n. 28709/2020, in modo da contestualizzare correttamente gli estratti riportati dall'Ufficio che da soli, risultano fuorvianti:
1) la Corte tributaria aveva rimesso la questione della impugnabilità della cartella di pagamento notificata al socio in merito a debiti della società;
2) vi erano due orientamenti, uno maggioritario, che prevedeva che il beneficio di preventiva escussione operante esclusivamente in sede esecutiva ed uno minoritario, ovvero che in caso di ricorso al procedimento di riscossione di tributi mediante ruolo legittimamente l'obbligato in via sussidiaria faceva valere il beneficium excussionis con l'impugnazione della cartella di pagamento;
3) la giurisdizione è del giudice tributario, tenendo conto che sono sottratte alla giurisdizione tributaria le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata, mentre quelle scaturite dall'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella di pagamento o l'intimazione di pagamento, se autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie;
4) Che, citando i punti ripresi dall'Ufficio, il 16.1 afferma genericamente che non è impossibile notificare la cartella anche al coobbligato, mentre il 17 si riporta per intero :” Inoltre, la mera violazione dell'ordine che il creditore deve seguire per far valere le proprie ragioni non può di per sé comportare la caducazione della pretesa rivolta al socio, ma al più può fondare la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'atto riscossivo impugnato, ex art. 47 del d.lgs. n. 546/1992.”. 5) “18. Soprattutto, quel che conta, per poter affermare l'inoperatività della responsabilità sussidiaria, è, quanto al rapporto società/soci, la dimostrazione che la società ha la capacità patrimoniale di soddisfare i propri debiti (Cass. 8 luglio 1983,
n. 4606; 3 marzo 2011, n. 5136). La responsabilità sussidiaria può difatti scattare soltanto quando il creditore non riesca a soddisfarsi, in tutto o in parte, sui beni dell'obbligato principale. 18.1. Si tratta, quindi, di una questione di prova di esistenza, o di inesistenza, di quella capacità.”. Dal punto 18, ovvero il successivo di quelli riportati dall'Ufficio, la Suprema Corte di Cassazione a sezioni Unite, tenendo conto dei precedenti orientamenti e di tutte le premesse e ragionamenti giuridici effettuati ed indicati, si esprime con estrema chiarezza in quali casi è possibile effettuare la notificazione al coobligato ed in quali casi non lo è. Tale conclusione viene poi riassunta al punto 25, nella quale si esprime il principio di diritto:” 25. In definitiva, il ricorso va respinto, con l'affermazione del seguente principio di diritto: "In tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l'onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale;
se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l'amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti aliunde dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la società sia cancellata). Ne consegue che, se l'amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andrà respinto;
se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova si riesce a dare,
l'applicazione della regola suppletiva posta dall'art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario". Per la
Cassazione pertanto, il socio di SNC può impugnare la cartella di pagamento, con la precisazione che l'Amministrazione finanziaria deve provare l'insussistenza del patrimonio sociale ed eventualmente la cancellazione della società. In ogni caso, pur gravato dall'onere della prova, il contribuente offre ugualmente al Giudice adito la seguente documentazione: autocertificazione di sussistenza delle rimanenze, foto dei negozi di Indirizzo_2 e Indirizzo_1, tuttora regolarmente in attività. Concludeva insistendo in domanda con vittorie di spese e compensi, di cui chiedeva la distrazione in favore del difensore, ciò in ragione dell'art. 93 c.p.c.
In data 2/1/2026 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale controdeduceva:
che le modifiche normative introdotte dal decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 2019 e successivamente dal decreto legislativo 29 luglio 2024 n. 110 hanno determinato un significativo cambiamento della disciplina in materia di coobbligazione in via sussidiaria. A tal riguardo richiamava le previsioni contenute nell'art.
7-sexies, comma 3, della Legge n. 212/2000 (“Statuto dei diritti del contribuente”) – introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 219/2023 – che ha stabilito “[…] a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione [ndr 18 gennaio 2024], gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati”. Per effetto delle nuove normative, la cartella di pagamento, oltre al debitore principale, deve essere notificata anche nei confronti di ciascuno degli obbligati in via sussidiaria. Si rileva che il contribuente intestatario della cartella di pagamento così creata è reso edotto della richiamata novella normativa e, quindi, della motivazione che ex lege ha portato alla stampa e notifica dell'atto in argomento, atteso che la cartella reca sulla prima pagina, in un apposito riquadro, la seguente dicitura “Questa cartella è notificata all'obbligato sussidiario ai fini di cui all'art.
7- sexies, comma 3, della legge n. 212/2000”. Per completezza, si evidenzia che la cartella in questione verrà esclusa dalle procedure di riscossione coattiva qualora non ricorrano i presupposti. Nel caso in specie, l'atto opposto dall'odierno ricorrente è stato prodotto - e, quindi, notificato - in ottemperanza alla richiamata previsione normativa come si evince dalla dicitura riportata nella prima pagina della cartella impugnata;
ciò ferme le preclusioni esecutive in assenza dei relativi presupposti. Si ribadisce, pertanto, che la notifica dell'atto oggetto del ricorso risulta legittimamente notificato in ossequio della richiamata normativa, ancorché non oggetto di alcuna azione coattiva;
che il concessionario è privo di legittimazione passiva in relazione alla mancata notifica degli atti precedenti, siccome di competenza dell'ente creditore.
Concludeva chiedendo: via principale: dichiarare la legittimità dell'attività di riscossione;
rigettare il ricorso;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Faceva salvezza di ogni altro diritto ed azione e contestuale riserva di presentazione di ulteriore memoria difensiva.
All'udienza del 23/01/2026 la controversia è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva ed osserva:
che la pretesa di pagamento relativa ad IVA anno 2021 per l'anno 2020, nonché alle somme nascenti dal mod. 770/21 per il 2020;
che il ricorrente nella qualità di socio amministratore, così come lo stesso si qualifica in seno al ricorso, non ha mai contestato la debenza delle somme portate nell'atto impugnato;
che il debitore principale delle imposte é la società “Società_1
”, ove il ricorrente è socio ed amministratore;
che trattandosi di società di persone il socio è responsabile coobbligato;
che infondata è l'eccezione in ricorso nella parte in cui si invoca la nullità dell'atto impugnato per violazione del principio del beneficium excussionis, posto che, la notifica della cartella di pagamento non
è un atto esecutivo, che possa violare il principio del beneficiun excussionis , ma rappresenta, semplicemente, la legittima e dovuta notifica del titolo, necessaria ed indispensabile non solo per inibire il decorso di ogni termine pregiudizievole nei confronti del socio, ma anche per la formazione del titolo da utilizzare qualora ricorrano le condizioni di fatto e di diritto, con salvezza, in sede di esecuzione di ogni diritto del socio, infatti, giova ribadire, il citato principio opere solo in sede esecutiva;
che la notifica della cartella di pagamento, non rappresenta un “atto proprio dell'esecuzione”, per cui nulla impedisce che la stessa possa essere legittimamente notificata al coobbligato, a prescindere dalla circostanza che la società debitrice debba essere preventivamente escussa;
che l'art.
7-sexies, comma 3, della Legge n. 212/2000 introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g), del D.Lgs.
n. 219/2023, stabilisce che “[…] a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
[ndr 18 gennaio 2024], gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati”, pertanto, la cartella di pagamento, oltre al debitore principale, deve essere notificata anche nei confronti di ciascuno degli obbligati in via sussidiaria e, ciò, evidentemente, non solo per evitare il decorso di termini pregiudizievoli, ma anche per costituire il titolo sulla base del quale, eventualmente, agire nei confronti del socio coobbligato qualora ne ricorrano le condizioni di fatto e di diritto, così come stabilite dalla legge, rimanendo impregiudicato ogni diritto che il socio coobbligato può fare valere in sede di esecuzione e solo in sede di esecuzione, posto che, come nel caso in esame, nella certezza della debenza dell'imposta, la notifica del titolo al socio coobbligato è sempre legittima.
che va disattesa e respinta l'eccezione in ricorso relativa alla nullità dell'atto impugnato per omessa notifica dell'avviso bonario, posto che, la cartella di pagamento è stata emessa a seguito del controllo automatizzato ex art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972, per cui trattandosi di imposte dichiarate e non versate, non ricorrendo alcuna incertezza sulle somme dovute, non ricorre alcun obbligo normativo di notificare l'avviso bonario, sul punto si è pronunciata con orientamento costante e pacifico la Corte di cassazione ex multis ordinanza 8318/2018, secondo la quale “ l'invio dell'avviso bonario (comunicazione di irregolarità) a seguito di controlli automatizzati sulla liquidazione delle imposte (articoli 36-bis del Dpr
600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972) non è necessario in caso di omissione o carenza di versamenti. Per l'effetto, la Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato.
La particolarità della controversia, giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 12, rigetta il ricorso. Compensa spese.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Presidente
LOPES SANTO, Relatore
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 179/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando 1 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse 51 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240014932727802 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 181/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste in ricorso e al principio di diritto sancito dalle sezioni unite della Cassazione con sentenza n.28709/2020.
Parte resistente si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 10/01/2025 il sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione e contro l'Agenzia delle Entrate, avverso la cartella di pagamento n.
29320240014932727802 relativa ad IVA anno 2021( anno d'imposta 2020 ) e mod. 770/21, (anno d'imposta 2020).
Eccepiva:
ANNULLABILITA' DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO IMPUGNATA PER DIFETTO DI
LEGITTIMAZIONE PASSIVA - BENEFICIO EXCUSSIONIS DEL SINGOLO SOCIO RISPETTO AL
DEBITORE PRINCIPALE. Precisava che il ricorrente è socio amministratore della “ Società_1” con sede legale a Catania in Indirizzo_1, e CF: P.IVA_1, ed alla data odierna, la società si trova in stato di piena attività, invero, in tema di società in nome collettivo, l'art. 2304 c.c. stabilisce il c.d. beneficium excussionis, ovvero il principio per cui i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale. Riportava giurisprudenza di merito. Rilevava, inoltre che ai sensi del D.Lgs. n. 546 del
1992, art. 21 la notificazione della cartella "vale anche come notificazione del ruolo". Il ruolo è un elenco, formato dall'ente impositore in prospettiva della riscossione, che contiene i nominativi dei debitori e le somme dovute (D.P.R. n. 602 del 1973 , art. 10). Questo elenco è poi consegnato (D.P.R. n. 602 del
1973 , art. 24) all'agente della riscossione, che provvede alla predisposizione (D.P.R. n. 602 del 1973 , art. 25) e alla notificazione (D.P.R. n. 602 del 1973 , art. 26) ai singoli contribuenti delle cartelle di pagamento. Ne deriva, hanno precisato le sezioni unite (Cass., sez. un., 2 ottobre 2015, n. 19704), che il ruolo non solo è atto proprio ed esclusivo dell'ente impositore, ma, nella progressione dell'iter amministrativo di imposizione e riscossione, precede ogni attività dell'agente per la riscossione, della quale costituisce presupposto indefettibile. Rilevava, ancora, che l'iscrizione a ruolo avvenuta in violazione del beneficium excussionis, è illegittima e che tale illegittimità, , si riverbera sulla cartella impugnata, determinandone un vizio proprio”, citava giurisprudenza di legittimità. Precisava che, a mente dell'art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973 , il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede". Proprio da questa norma si ricava che la cartella di pagamento può essere alternativamente notificata al debitore iscritto a ruolo oppure al coobbligato. Orbene, poiché in caso di cessione di ramo d'azienda viene a instaurarsi fra il cedente e il cessionario un rapporto di solidarietà dipendente successiva, deve ritenersi consentita la notifica della cartella soltanto al primo, debitore principale, senza alcuna necessità di un'ulteriore notifica nei confronti del secondo, coobbligato solidale".
Rilevava, inoltre che, l'onere della prova è a carico del socio quando si verta in ipotesi di società non registrata (quindi è sul socio che incombe l'onere di provare che il creditore può agevolmente soddisfarsi sul patrimonio sociale) mentre è a carico del creditore nel caso della società registrata (s.n.c., s.a.s., s.a.
p.a.) che, quindi, deve provare l'insufficienza del patrimonio sociale;
- "scelta analoga a quella relativa alla società registrata è stata adottata in favore del cessionario d'azienda o di ramo di essa (ex art. 14 del D.
Lgs. n. 472 del 1997)". Conseguentemente l'onere della prova incombe sul creditore e, quindi, sull'A.F. che durante tutto il presente giudizio nulla ha provato, nemmeno indiziariamente, sull'incapienza del cedente con accoglimento del ricorso;
infatti: - "Se nessuna prova si riesce a dare, l'applicazione della regola suppletiva posta dall'art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario" (Cass. civ., SS.UU.,
16/12/2020, n. 28709, par.21); - "E l'accoglimento, totale o parziale, del ricorso non potrà che condurre al corrispondente annullamento della cartella nei confronti del socio. Il che esclude in radice che si ponga il problema della decadenza" (Cass. civ., SS.UU., 16/12/2020, n. 28709, par.21.1). ( Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lazio, Sez. XII, Sent., (data ud. 22/10/2024) 28/10/2024, n. 6488). Pertanto, non rientrando nella casistica di insufficienza di patrimonio sociale in caso di società registrata, la cartella di pagamento non poteva essere notificata anche al socio, e pertanto, si chiede l'annullamento dell'atto impugnato per beneficio excussionis.
ANNULLABILITA' DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO IMPUGNATA PER OMESSA NOTIFICA DELLA COMUNICAZIONE BONARIA PRESUPPOSTA AL RICORRENTE, OBBLIGATORIA PER LEGGE IN QUANTO COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITA'. Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato, con tutte le conseguenti, necessarie pronunce e statuizioni, compresa la condanna al rimborso di quanto fosse nel tempo coattivamente prelevato al contribuente, ovvero di quanto fosse costretto a dover pagare al solo fine di evitare l'adozione di possibili, future misure esecutive, con rivalutazione ed interessi, come per legge. Vinte le spese e gli onorari.
Allegava: 1) Cartella di pagamento n. 29320240014932727802; 2) Procura separata.
In data 25/02/2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate, la quale controdeduceva:
che il Ricorrente nulla contesta con riferimento al merito della pretesa tributaria, che, quindi, deve considerarsi definitivamente accertata e non più contestabile;
che la cartella di pagamento è perfettamente legittima, posto che, il ricorrente risulta coobbligata al pagamento del debito con la società più sopra indicata, perché essa ne era socia al tempo dell'insorgenza del debito (circostanza non smentita da controparte) di cui, pertanto, risponde in ragione dei principi regolanti la responsabilità personale del socio per le obbligazioni sociali, che – come noto- è declinata in seno agli artt. 2267 c.c. -per la società semplice-, 2291 c.c. – per la società in nome collettivo-, 2313 c.c. – per la società in accomandita semplice;
che il beneficium excussionis avendo la finalità di impedire al creditore di agire esecutivamente contro il condebitore solidale prima di aver escusso il debitore principale, operi solo in sede esecutiva, non impedisca la notificazione degli atti dell'ente di riscossione partecipativi della pretesa (a tale esecuzione eventualmente, meramente prodromici), non determini preclusioni per l'agente della riscossione, in termini di emissione e notificazione della cartella di pagamento nei confronti del coobbligato. Del resto la notifica della cartella di pagamento, non rappresentando un “atto proprio dell'esecuzione”, è legittimamente eseguita nei confronti del coobbligato, a prescindere dalla circostanza che la società debitrice sia stata (o meno) preventivamente escussa, poiché detta notifica attua, come detto, una fase necessaria e obbligata in quanto funzionale a concludere l'iter che conduce alla formazione del titolo esecutivo;
fase solo eventualmente prodromica e strumentale alla riscossione coattiva vera e propria.
Citava giurisprudenza di legittimità, precisando che, prima dell'escussione dei beni dell'obbligato principale, la notifica al coobbligato sussidiario dell'atto riscossivo non è inibita , infatti, non si configura alcuna impossibilità di notificare al coobbligato sussidiario la cartella prima dell'escussione dei beni dell'obbligato principale. È pur sempre il coobbligato beneficiato che deve far valere il beneficio
(addirittura provvedendo, qualora si applichi l'art. 2268 c.c., a indicare i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi), al fine d'impedire che inizi l'esecuzione vera e propria, oppure di bloccarla dopo che sia iniziata.”); ii. e la (pretesa) violazione del beneficium excussionis non configura alcun vizio della cartella e, in ogni caso non comporta la caducazione della pretesa rivolta al socio (“La violazione del beneficium excussionis non configura difatti un vizio proprio della cartella, perché la relativa deduzione è eccezione che va a integrare autonoma causa petendí d'impugnazione appartenente al perimetro dell'opposizione all'esecuzione. Inoltre, la mera violazione dell'ordine che il creditore deve seguire per far valere le proprie ragioni non può di per sé comportare la caducazione della pretesa rivolta al socio, ma al più può fondare la richiesta di sospensione dell'esecuzione”). Conseguentemente, la notifica della cartella effettuata nei confronti del socio è da considerarsi legittima;
che la cartella oggetto di impugnazione è stata emessa a seguito del controllo automatizzato ex art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972. Nello specifico, il Ricorrente contesta la mancata ricezione della comunicazione di irregolarità ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973, con conseguente violazione dell'art. 6 della L. 212/2000. In realtà, il Legislatore non prevede alcun obbligo di invio di tale comunicazione a pena di invalidità degli atti successivi, quali la cartella di pagamento. Difatti, lo stesso art 6. della L. 212/2000 impone la notifica solamente “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” e, quindi, non in tutti i casi di liquidazione della dichiarazione. A ciò si aggiunge la consolidata giurisprudenza che esclude l'obbligo di notificazione “ogni qualvolta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate” (Cass. N. 375/2019).
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato e condannare ex art. 15 del
D. Lgs. 546/92 il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Allegava: Controdeduzioni.
In data 02/01/2026 il difensore del ricorrente depositava memorie difensive e riassumeva il contenuto dall'intera sentenza n. 28709/2020, in modo da contestualizzare correttamente gli estratti riportati dall'Ufficio che da soli, risultano fuorvianti:
1) la Corte tributaria aveva rimesso la questione della impugnabilità della cartella di pagamento notificata al socio in merito a debiti della società;
2) vi erano due orientamenti, uno maggioritario, che prevedeva che il beneficio di preventiva escussione operante esclusivamente in sede esecutiva ed uno minoritario, ovvero che in caso di ricorso al procedimento di riscossione di tributi mediante ruolo legittimamente l'obbligato in via sussidiaria faceva valere il beneficium excussionis con l'impugnazione della cartella di pagamento;
3) la giurisdizione è del giudice tributario, tenendo conto che sono sottratte alla giurisdizione tributaria le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata, mentre quelle scaturite dall'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella di pagamento o l'intimazione di pagamento, se autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie;
4) Che, citando i punti ripresi dall'Ufficio, il 16.1 afferma genericamente che non è impossibile notificare la cartella anche al coobbligato, mentre il 17 si riporta per intero :” Inoltre, la mera violazione dell'ordine che il creditore deve seguire per far valere le proprie ragioni non può di per sé comportare la caducazione della pretesa rivolta al socio, ma al più può fondare la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'atto riscossivo impugnato, ex art. 47 del d.lgs. n. 546/1992.”. 5) “18. Soprattutto, quel che conta, per poter affermare l'inoperatività della responsabilità sussidiaria, è, quanto al rapporto società/soci, la dimostrazione che la società ha la capacità patrimoniale di soddisfare i propri debiti (Cass. 8 luglio 1983,
n. 4606; 3 marzo 2011, n. 5136). La responsabilità sussidiaria può difatti scattare soltanto quando il creditore non riesca a soddisfarsi, in tutto o in parte, sui beni dell'obbligato principale. 18.1. Si tratta, quindi, di una questione di prova di esistenza, o di inesistenza, di quella capacità.”. Dal punto 18, ovvero il successivo di quelli riportati dall'Ufficio, la Suprema Corte di Cassazione a sezioni Unite, tenendo conto dei precedenti orientamenti e di tutte le premesse e ragionamenti giuridici effettuati ed indicati, si esprime con estrema chiarezza in quali casi è possibile effettuare la notificazione al coobligato ed in quali casi non lo è. Tale conclusione viene poi riassunta al punto 25, nella quale si esprime il principio di diritto:” 25. In definitiva, il ricorso va respinto, con l'affermazione del seguente principio di diritto: "In tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l'onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale;
se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l'amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti aliunde dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la società sia cancellata). Ne consegue che, se l'amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andrà respinto;
se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova si riesce a dare,
l'applicazione della regola suppletiva posta dall'art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario". Per la
Cassazione pertanto, il socio di SNC può impugnare la cartella di pagamento, con la precisazione che l'Amministrazione finanziaria deve provare l'insussistenza del patrimonio sociale ed eventualmente la cancellazione della società. In ogni caso, pur gravato dall'onere della prova, il contribuente offre ugualmente al Giudice adito la seguente documentazione: autocertificazione di sussistenza delle rimanenze, foto dei negozi di Indirizzo_2 e Indirizzo_1, tuttora regolarmente in attività. Concludeva insistendo in domanda con vittorie di spese e compensi, di cui chiedeva la distrazione in favore del difensore, ciò in ragione dell'art. 93 c.p.c.
In data 2/1/2026 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale controdeduceva:
che le modifiche normative introdotte dal decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 2019 e successivamente dal decreto legislativo 29 luglio 2024 n. 110 hanno determinato un significativo cambiamento della disciplina in materia di coobbligazione in via sussidiaria. A tal riguardo richiamava le previsioni contenute nell'art.
7-sexies, comma 3, della Legge n. 212/2000 (“Statuto dei diritti del contribuente”) – introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 219/2023 – che ha stabilito “[…] a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione [ndr 18 gennaio 2024], gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati”. Per effetto delle nuove normative, la cartella di pagamento, oltre al debitore principale, deve essere notificata anche nei confronti di ciascuno degli obbligati in via sussidiaria. Si rileva che il contribuente intestatario della cartella di pagamento così creata è reso edotto della richiamata novella normativa e, quindi, della motivazione che ex lege ha portato alla stampa e notifica dell'atto in argomento, atteso che la cartella reca sulla prima pagina, in un apposito riquadro, la seguente dicitura “Questa cartella è notificata all'obbligato sussidiario ai fini di cui all'art.
7- sexies, comma 3, della legge n. 212/2000”. Per completezza, si evidenzia che la cartella in questione verrà esclusa dalle procedure di riscossione coattiva qualora non ricorrano i presupposti. Nel caso in specie, l'atto opposto dall'odierno ricorrente è stato prodotto - e, quindi, notificato - in ottemperanza alla richiamata previsione normativa come si evince dalla dicitura riportata nella prima pagina della cartella impugnata;
ciò ferme le preclusioni esecutive in assenza dei relativi presupposti. Si ribadisce, pertanto, che la notifica dell'atto oggetto del ricorso risulta legittimamente notificato in ossequio della richiamata normativa, ancorché non oggetto di alcuna azione coattiva;
che il concessionario è privo di legittimazione passiva in relazione alla mancata notifica degli atti precedenti, siccome di competenza dell'ente creditore.
Concludeva chiedendo: via principale: dichiarare la legittimità dell'attività di riscossione;
rigettare il ricorso;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Faceva salvezza di ogni altro diritto ed azione e contestuale riserva di presentazione di ulteriore memoria difensiva.
All'udienza del 23/01/2026 la controversia è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva ed osserva:
che la pretesa di pagamento relativa ad IVA anno 2021 per l'anno 2020, nonché alle somme nascenti dal mod. 770/21 per il 2020;
che il ricorrente nella qualità di socio amministratore, così come lo stesso si qualifica in seno al ricorso, non ha mai contestato la debenza delle somme portate nell'atto impugnato;
che il debitore principale delle imposte é la società “Società_1
”, ove il ricorrente è socio ed amministratore;
che trattandosi di società di persone il socio è responsabile coobbligato;
che infondata è l'eccezione in ricorso nella parte in cui si invoca la nullità dell'atto impugnato per violazione del principio del beneficium excussionis, posto che, la notifica della cartella di pagamento non
è un atto esecutivo, che possa violare il principio del beneficiun excussionis , ma rappresenta, semplicemente, la legittima e dovuta notifica del titolo, necessaria ed indispensabile non solo per inibire il decorso di ogni termine pregiudizievole nei confronti del socio, ma anche per la formazione del titolo da utilizzare qualora ricorrano le condizioni di fatto e di diritto, con salvezza, in sede di esecuzione di ogni diritto del socio, infatti, giova ribadire, il citato principio opere solo in sede esecutiva;
che la notifica della cartella di pagamento, non rappresenta un “atto proprio dell'esecuzione”, per cui nulla impedisce che la stessa possa essere legittimamente notificata al coobbligato, a prescindere dalla circostanza che la società debitrice debba essere preventivamente escussa;
che l'art.
7-sexies, comma 3, della Legge n. 212/2000 introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g), del D.Lgs.
n. 219/2023, stabilisce che “[…] a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
[ndr 18 gennaio 2024], gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati”, pertanto, la cartella di pagamento, oltre al debitore principale, deve essere notificata anche nei confronti di ciascuno degli obbligati in via sussidiaria e, ciò, evidentemente, non solo per evitare il decorso di termini pregiudizievoli, ma anche per costituire il titolo sulla base del quale, eventualmente, agire nei confronti del socio coobbligato qualora ne ricorrano le condizioni di fatto e di diritto, così come stabilite dalla legge, rimanendo impregiudicato ogni diritto che il socio coobbligato può fare valere in sede di esecuzione e solo in sede di esecuzione, posto che, come nel caso in esame, nella certezza della debenza dell'imposta, la notifica del titolo al socio coobbligato è sempre legittima.
che va disattesa e respinta l'eccezione in ricorso relativa alla nullità dell'atto impugnato per omessa notifica dell'avviso bonario, posto che, la cartella di pagamento è stata emessa a seguito del controllo automatizzato ex art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972, per cui trattandosi di imposte dichiarate e non versate, non ricorrendo alcuna incertezza sulle somme dovute, non ricorre alcun obbligo normativo di notificare l'avviso bonario, sul punto si è pronunciata con orientamento costante e pacifico la Corte di cassazione ex multis ordinanza 8318/2018, secondo la quale “ l'invio dell'avviso bonario (comunicazione di irregolarità) a seguito di controlli automatizzati sulla liquidazione delle imposte (articoli 36-bis del Dpr
600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972) non è necessario in caso di omissione o carenza di versamenti. Per l'effetto, la Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato.
La particolarità della controversia, giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 12, rigetta il ricorso. Compensa spese.