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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. X, sentenza 27/02/2026, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 838/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
CO GUIDO, Giudice monocratico in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2674/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250010338843000 REGISTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4786/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto:
Con ricorso RGR n. 2674/2025 Ricorrente_1 S.P.A., rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_2, propone opposizione avverso cartella esattoriale n. 06820250010338843000, che espone un importo di € 363,00 complessivi, a titolo di imposta di registro, interessi e sanzioni per l'anno 2019 a seguito dell'avviso di liquidazione presupposto n.
18/3T/005647/000/001/2019.
Formula eccezioni in fatto ed in diritto, chiedendo che sia accertata l'illegittimità dell'atto opposto, fondando soprattutto:
SULLA ILLEGITTIMA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI OGGETTO
DELL'AVVISO DI LIQUIDAZIONE PRESUPPOSTO 18/3T/005647/000/001/2019 IN RAGIONE DELLA
PENDENZA DEL RELATIVO GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
nonché:
SULLA ILLEGITTIMITÀ DELL'IMPOSTA PORTATA IN RISCOSSIONE.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate, la quale in quella sede ribadisce le proprie ragioni e chiede il rigetto.
Con successiva memoria, la ricorrente riferisce che ancora successivamente l'ufficio ha annullato il proprio atto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente che aveva provveduto alla formulazione dell'atto impugnato, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria.
Va quindi osservato, nel merito della controversia, che il contratto risultava cessato anticipatamente, rispetto al previsto, poiché la risoluzione era intervenuta il 14 aprile 2019 e, dunque, era stata correttamente versata l'imposta di registro dovuta in questo caso, secondo la previsione dell'art. 17 del D. P.R. n. 131/86 TUR, pari ad € 67,00.
La circostanza, ben chiara fin dall'inizio della presente controversia, veniva tuttavia disattesa dall'Ente fiscale, per essere poi presa in dovuta considerazione, dall'Agenzia delle entrate, solo successivamente alla sua stessa costituzione in giudizio, con la quale aveva controdedotto, richiedendo il rigetto del ricorso, con condanna alle spese , ricorso del quale veniva poi riconosciuta la fondatezza, tanto da formalizzare tardivo annullamento del ruolo.
Tale riconoscimento, quindi, delle ragioni della parte ricorrente interviene ad ulteriore conferma della concreta fondatezza delle ragioni esposte in gravame e comporta necessariamente l'accoglimento del ricorso proposto con RGR n. 2674/2025.
Purtuttavia, la richiesta formulata da parte ricorrente, nelle proprie memorie, di procedere a compensazione delle spese di lite costituisce giusto motivo per deciedere in tal senso.
Va dunque accolto il ricorso, disattendendo la richiesta di estinzione, stante la tardività dell'annullamento dell'atto impugnato, provvedendo in maniera integralmente compensativa sulla regolazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE IN COMPOSIZIONE MONCRATICA ACCOGLIE IL RICORSO E COMPENSA LE SPESE.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
CO GUIDO, Giudice monocratico in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2674/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250010338843000 REGISTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4786/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto:
Con ricorso RGR n. 2674/2025 Ricorrente_1 S.P.A., rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_2, propone opposizione avverso cartella esattoriale n. 06820250010338843000, che espone un importo di € 363,00 complessivi, a titolo di imposta di registro, interessi e sanzioni per l'anno 2019 a seguito dell'avviso di liquidazione presupposto n.
18/3T/005647/000/001/2019.
Formula eccezioni in fatto ed in diritto, chiedendo che sia accertata l'illegittimità dell'atto opposto, fondando soprattutto:
SULLA ILLEGITTIMA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI OGGETTO
DELL'AVVISO DI LIQUIDAZIONE PRESUPPOSTO 18/3T/005647/000/001/2019 IN RAGIONE DELLA
PENDENZA DEL RELATIVO GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
nonché:
SULLA ILLEGITTIMITÀ DELL'IMPOSTA PORTATA IN RISCOSSIONE.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate, la quale in quella sede ribadisce le proprie ragioni e chiede il rigetto.
Con successiva memoria, la ricorrente riferisce che ancora successivamente l'ufficio ha annullato il proprio atto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente che aveva provveduto alla formulazione dell'atto impugnato, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria.
Va quindi osservato, nel merito della controversia, che il contratto risultava cessato anticipatamente, rispetto al previsto, poiché la risoluzione era intervenuta il 14 aprile 2019 e, dunque, era stata correttamente versata l'imposta di registro dovuta in questo caso, secondo la previsione dell'art. 17 del D. P.R. n. 131/86 TUR, pari ad € 67,00.
La circostanza, ben chiara fin dall'inizio della presente controversia, veniva tuttavia disattesa dall'Ente fiscale, per essere poi presa in dovuta considerazione, dall'Agenzia delle entrate, solo successivamente alla sua stessa costituzione in giudizio, con la quale aveva controdedotto, richiedendo il rigetto del ricorso, con condanna alle spese , ricorso del quale veniva poi riconosciuta la fondatezza, tanto da formalizzare tardivo annullamento del ruolo.
Tale riconoscimento, quindi, delle ragioni della parte ricorrente interviene ad ulteriore conferma della concreta fondatezza delle ragioni esposte in gravame e comporta necessariamente l'accoglimento del ricorso proposto con RGR n. 2674/2025.
Purtuttavia, la richiesta formulata da parte ricorrente, nelle proprie memorie, di procedere a compensazione delle spese di lite costituisce giusto motivo per deciedere in tal senso.
Va dunque accolto il ricorso, disattendendo la richiesta di estinzione, stante la tardività dell'annullamento dell'atto impugnato, provvedendo in maniera integralmente compensativa sulla regolazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE IN COMPOSIZIONE MONCRATICA ACCOGLIE IL RICORSO E COMPENSA LE SPESE.