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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/12/2025, n. 18103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18103 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3619/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AR NZ Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TA NE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AB OL, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marianna CP_1 CodiceFiscale_2
Pagliai, giusta delega in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 12 e s.s. c.p.c. depositato in data 29.1.2025, Parte_1
ha chiesto di separarsi dalla coniuge, alle condizioni di cui all'atto CP_1
introduttivo.
Si è costituita in giudizio la quale si è associata alla domanda di separazione, CP_1
alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione. Successivamente, le parti hanno raggiunto il seguente accordo: 1)- I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto. 2)- I figli minori e saranno affidati in Per_1 Per_2
modo condiviso in favore di entrambi i genitori, i quali assumeranno disgiuntamente le decisioni afferenti la ordinaria amministrazione e congiuntamente quelle relative alle decisioni di maggior rilievo (salute, scuola, sport, attività ludiche e ricreative, residenza, ecc.). 3)- I figli minori Per_1
e saranno collocati a vivere prevalentemente presso la madre, alla quale sarà assegnata la casa Per_2
coniugale, con tutto quanto in essa contenuto, sita in Roma alla Via Pandosia n. 23. Il padre si allontanerà dalla casa coniugale entro il giorno 15.12.2025 e provvederà ad asportare da tale abitazione, in un secondo momento, i restanti effetti e beni personali e accessori di sua proprietà,
allorquando avrà reperito una stabile abitazione. 4)- Il padre, oltre a condurre la figlia a scuola nei giorni di propria spettanza ( ormai è autonomo in questo), potrà incontrare e tenere con sé i Per_1
minori secondo le seguenti modalità: a)- due pomeriggi a settimana (il martedì ed il giovedì) con pernotto, dall'uscita di scuola sino al riaccompagno a scuola il giorno successivo, fermo restando che, in merito alla figlia, tenuto conto delle difficoltà a quest'ultima riferibili, il pernotto presso il padre dovrà essere introdotto gradualmente, rispettando i tempi della bambina e secondo le indicazioni che saranno forni-te ai genitori dai terapeuti che hanno in carico il nucleo familiare e la minore stessa;
b)- a weekend alternati, dall'uscita di scuola del venerdì sino al lunedì mattina, con riaccompagno a scuola;
c)- metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternando ogni anno i periodi
23 - 30 dicembre e 31 dicembre - 6 gennaio;
d)- ad anni alterni l'intero periodo delle vacanze scolastiche pasquali;
e)- durante le vacanze scolastiche estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, 15 giorni a luglio e 15 giorni ad agosto, alternando ogni anno la prima e la seconda metà
di ogni mese. Nei periodi di vacanza scolastica e/o sospensione della attività didattica, il prelievo
(ore 16.00) ed il riaccompagno (entro le ore 09.00) dei figli avverrà presso la casa coniugale;
f)- i minori, poi, trascorreranno con il padre il giorno del di lui compleanno e quello della festa del papà,
anche in deroga alla ordinaria modalità di frequentazione, così come trascorreranno con la madre il compleanno di quest'ultima ed il giorno della festa della mamma;
g)- i minori trascorreranno con entrambi i genitori il giorno del proprio compleanno. 5)- Il padre, a titolo di contributo al mantenimento dei minori, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, che a tal fine sarà adito congiuntamente dai coniugi, trasferirà in favore dei figli la proprietà della propria quota del 50% della casa coniugale, sita in Roma alla Via Pandosia n. 23, int.17 posto al 4 piano e censito al
N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 892, parti-cella 34, sub 15 zona c. 3 categ. A/3 cl.3 vani 5
superficie catastali mq.80, escluse aree scoperte mq.80, rendita catastale euro 981,27, costituendo,
altresì, diritto di usufrutto vitalizio in favore della madre. 6)- La madre si accollerà il mutuo residuo, liberando il padre dalla titolarità del contratto di mutuo ed impegnandosi ad erogare mensilmente, in via integrale ed esclusiva, il pagamento dei ratei di mutuo residui della casa di Via
Pandosia 23 in Roma sino ad estinzione totale 7)- Il padre provvederà in via integrale ed esclusiva,
a corrispondere il pagamento di ogni voce di spesa derivante dal trasferimento della Sua proprietà
del 50% della casa coniugale in favore dei figli, mentre la madre corrisponderà, in via integrale ed esclusiva, il pagamento di ogni voce di spesa derivante dalla costituzione del diritto di usufrutto vitalizio in suo favore. 8)- Il padre corrisponderà, in ragione della quota del 25% sulla quota del
50%, il pagamento delle spese condominiali di carattere straordinario della casa coniugale, sino al raggiungimento della autonomia economica di ciascun figlio. 9)- Il padre corrisponderà, inoltre, in ragione della quota del 50%, il pagamento delle spese condominiali di carattere ordinario e solo quella straordinaria (relativa alla rateizzazione del decreto ingiuntivo in essere nei confronti del condominio) maturate sino al 10.12.2025, senza ulteriori spese e/o oneri condominiali ordinari successivi alla predetta data, come da estratto conto aggiornato e inviato dall'amministratore di condominio. 10)- Il padre erogherà, nella misura del 50%, il pagamento delle spese relative alla mensa scolastica di alle uscite didattiche giornaliere dei figli e alle spese inerenti il trasporto Per_2
pubblico e/o del carburante di eventuali mezzi di trasporto scelti di comune accordo da entrambi i genitori, oltre a quelle già previste dal Protocollo adottato dal Tribunale Ordinario di Roma in data
17.12.2014 quali voci di spesa straordinaria, previo consenso di entrambi i genitori;
in merito alle voci di spesa straordinaria di carattere obbligatorio occorrende ai figli, queste saranno effettuate da ciascun genitore senza previo consenso dell'altro. 11)- L'assegno unico sarà percepito, in via integrale ed esclusiva, dalla Dr.ssa ed il Dr. rinuncia alla richiesta di rimborso di CP_1 Pt_1
quanto già percepito in quanto versato per buoni fruttiferi postali in favore dei figli minori. 12)- Il
padre, nell'ipotesi di trasferte fuori Roma di lungo periodo (superiori alle tre settimane)
nell'eventualità in cui i figli siano impossibilitati a raggiungere il padre, provvederà al versamento di € 250 mensili in favore della signora salvo diverso accordo tra i genitori. Nel caso di CP_1 soggiorni brevi fuori Roma (per periodi non superiori a tre settimane), il padre provvederà per proprio conto e a proprie spese ad organizzare la gestione domiciliare dei figli tramite baby sitter scelta in accordo con la moglie;
tale baby sitter soggiornerà nella casa paterna con i minori, salvo diverso accordo tra i genitori. Le stesse regole si applicano su base di reciprocità in caso di trasferte della madre. 13)- L'automobile in uso al nucleo familiare e cointestata ad entrambi i coniugi resterà
nella esclusiva disponibilità della signora la quale, a proprie spese, effettuerà il passaggio di CP_1
proprietà in suo favore, facendosi carico, in via integrale ed esclusiva, a decorrere dal 10.12.2025,
delle spese dovute per l'assicurazione, il bollo auto, multe e sanzioni ed ogni ulteriore ed eventuale voce di spesa, facendo eccezione per ogni suddetta voce di spesa, ivi comprese multe e/o sanzioni,
tutto ciò che risale a data precedente al 10.12.2025.14)- Le predette condizioni, concordate nell'interesse esclusivo dei figli, nonché al fine di consentire al padre di reperire una diversa abitazione sita nei pressi della casa coniugale, devono ritenersi essenziali ai fini dell'accordo.
Il Giudice delegato, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per il parere.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Gli accordi intervenuti tra le parti vanno, dunque, omologati, essendo le condizioni concordate non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi delle parti e della prole. La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Le spese di lite vanno compensate, atteso l'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in Roma il 22.5.2010 (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n.00176, Parte II, Serie A05, dell'anno 2010);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11.12.2025
Il Giudice La Presidente
TA NE AR NZ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AR NZ Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TA NE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AB OL, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marianna CP_1 CodiceFiscale_2
Pagliai, giusta delega in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 12 e s.s. c.p.c. depositato in data 29.1.2025, Parte_1
ha chiesto di separarsi dalla coniuge, alle condizioni di cui all'atto CP_1
introduttivo.
Si è costituita in giudizio la quale si è associata alla domanda di separazione, CP_1
alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione. Successivamente, le parti hanno raggiunto il seguente accordo: 1)- I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto. 2)- I figli minori e saranno affidati in Per_1 Per_2
modo condiviso in favore di entrambi i genitori, i quali assumeranno disgiuntamente le decisioni afferenti la ordinaria amministrazione e congiuntamente quelle relative alle decisioni di maggior rilievo (salute, scuola, sport, attività ludiche e ricreative, residenza, ecc.). 3)- I figli minori Per_1
e saranno collocati a vivere prevalentemente presso la madre, alla quale sarà assegnata la casa Per_2
coniugale, con tutto quanto in essa contenuto, sita in Roma alla Via Pandosia n. 23. Il padre si allontanerà dalla casa coniugale entro il giorno 15.12.2025 e provvederà ad asportare da tale abitazione, in un secondo momento, i restanti effetti e beni personali e accessori di sua proprietà,
allorquando avrà reperito una stabile abitazione. 4)- Il padre, oltre a condurre la figlia a scuola nei giorni di propria spettanza ( ormai è autonomo in questo), potrà incontrare e tenere con sé i Per_1
minori secondo le seguenti modalità: a)- due pomeriggi a settimana (il martedì ed il giovedì) con pernotto, dall'uscita di scuola sino al riaccompagno a scuola il giorno successivo, fermo restando che, in merito alla figlia, tenuto conto delle difficoltà a quest'ultima riferibili, il pernotto presso il padre dovrà essere introdotto gradualmente, rispettando i tempi della bambina e secondo le indicazioni che saranno forni-te ai genitori dai terapeuti che hanno in carico il nucleo familiare e la minore stessa;
b)- a weekend alternati, dall'uscita di scuola del venerdì sino al lunedì mattina, con riaccompagno a scuola;
c)- metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternando ogni anno i periodi
23 - 30 dicembre e 31 dicembre - 6 gennaio;
d)- ad anni alterni l'intero periodo delle vacanze scolastiche pasquali;
e)- durante le vacanze scolastiche estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, 15 giorni a luglio e 15 giorni ad agosto, alternando ogni anno la prima e la seconda metà
di ogni mese. Nei periodi di vacanza scolastica e/o sospensione della attività didattica, il prelievo
(ore 16.00) ed il riaccompagno (entro le ore 09.00) dei figli avverrà presso la casa coniugale;
f)- i minori, poi, trascorreranno con il padre il giorno del di lui compleanno e quello della festa del papà,
anche in deroga alla ordinaria modalità di frequentazione, così come trascorreranno con la madre il compleanno di quest'ultima ed il giorno della festa della mamma;
g)- i minori trascorreranno con entrambi i genitori il giorno del proprio compleanno. 5)- Il padre, a titolo di contributo al mantenimento dei minori, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, che a tal fine sarà adito congiuntamente dai coniugi, trasferirà in favore dei figli la proprietà della propria quota del 50% della casa coniugale, sita in Roma alla Via Pandosia n. 23, int.17 posto al 4 piano e censito al
N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 892, parti-cella 34, sub 15 zona c. 3 categ. A/3 cl.3 vani 5
superficie catastali mq.80, escluse aree scoperte mq.80, rendita catastale euro 981,27, costituendo,
altresì, diritto di usufrutto vitalizio in favore della madre. 6)- La madre si accollerà il mutuo residuo, liberando il padre dalla titolarità del contratto di mutuo ed impegnandosi ad erogare mensilmente, in via integrale ed esclusiva, il pagamento dei ratei di mutuo residui della casa di Via
Pandosia 23 in Roma sino ad estinzione totale 7)- Il padre provvederà in via integrale ed esclusiva,
a corrispondere il pagamento di ogni voce di spesa derivante dal trasferimento della Sua proprietà
del 50% della casa coniugale in favore dei figli, mentre la madre corrisponderà, in via integrale ed esclusiva, il pagamento di ogni voce di spesa derivante dalla costituzione del diritto di usufrutto vitalizio in suo favore. 8)- Il padre corrisponderà, in ragione della quota del 25% sulla quota del
50%, il pagamento delle spese condominiali di carattere straordinario della casa coniugale, sino al raggiungimento della autonomia economica di ciascun figlio. 9)- Il padre corrisponderà, inoltre, in ragione della quota del 50%, il pagamento delle spese condominiali di carattere ordinario e solo quella straordinaria (relativa alla rateizzazione del decreto ingiuntivo in essere nei confronti del condominio) maturate sino al 10.12.2025, senza ulteriori spese e/o oneri condominiali ordinari successivi alla predetta data, come da estratto conto aggiornato e inviato dall'amministratore di condominio. 10)- Il padre erogherà, nella misura del 50%, il pagamento delle spese relative alla mensa scolastica di alle uscite didattiche giornaliere dei figli e alle spese inerenti il trasporto Per_2
pubblico e/o del carburante di eventuali mezzi di trasporto scelti di comune accordo da entrambi i genitori, oltre a quelle già previste dal Protocollo adottato dal Tribunale Ordinario di Roma in data
17.12.2014 quali voci di spesa straordinaria, previo consenso di entrambi i genitori;
in merito alle voci di spesa straordinaria di carattere obbligatorio occorrende ai figli, queste saranno effettuate da ciascun genitore senza previo consenso dell'altro. 11)- L'assegno unico sarà percepito, in via integrale ed esclusiva, dalla Dr.ssa ed il Dr. rinuncia alla richiesta di rimborso di CP_1 Pt_1
quanto già percepito in quanto versato per buoni fruttiferi postali in favore dei figli minori. 12)- Il
padre, nell'ipotesi di trasferte fuori Roma di lungo periodo (superiori alle tre settimane)
nell'eventualità in cui i figli siano impossibilitati a raggiungere il padre, provvederà al versamento di € 250 mensili in favore della signora salvo diverso accordo tra i genitori. Nel caso di CP_1 soggiorni brevi fuori Roma (per periodi non superiori a tre settimane), il padre provvederà per proprio conto e a proprie spese ad organizzare la gestione domiciliare dei figli tramite baby sitter scelta in accordo con la moglie;
tale baby sitter soggiornerà nella casa paterna con i minori, salvo diverso accordo tra i genitori. Le stesse regole si applicano su base di reciprocità in caso di trasferte della madre. 13)- L'automobile in uso al nucleo familiare e cointestata ad entrambi i coniugi resterà
nella esclusiva disponibilità della signora la quale, a proprie spese, effettuerà il passaggio di CP_1
proprietà in suo favore, facendosi carico, in via integrale ed esclusiva, a decorrere dal 10.12.2025,
delle spese dovute per l'assicurazione, il bollo auto, multe e sanzioni ed ogni ulteriore ed eventuale voce di spesa, facendo eccezione per ogni suddetta voce di spesa, ivi comprese multe e/o sanzioni,
tutto ciò che risale a data precedente al 10.12.2025.14)- Le predette condizioni, concordate nell'interesse esclusivo dei figli, nonché al fine di consentire al padre di reperire una diversa abitazione sita nei pressi della casa coniugale, devono ritenersi essenziali ai fini dell'accordo.
Il Giudice delegato, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per il parere.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Gli accordi intervenuti tra le parti vanno, dunque, omologati, essendo le condizioni concordate non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi delle parti e della prole. La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Le spese di lite vanno compensate, atteso l'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in Roma il 22.5.2010 (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n.00176, Parte II, Serie A05, dell'anno 2010);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11.12.2025
Il Giudice La Presidente
TA NE AR NZ