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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 08/01/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 77/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ERCOLANI GIORGIO, Presidente
DE ROSA LUISA, Relatore
SALVO MICHELE, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1881/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R200840/2024 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R200840/2024 IRAP 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4518/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L., in persona del legale rappresentante dott. Rappresentante_1, ha presentato ricorso, notificato in data 16 aprile 2025, avverso l'avviso, notificato a mezzo PEC in data 20 febbraio 2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano ha accertato con riferimento all'anno 2019:
- ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. c) e dell'art. 40 del D.P.R. 600/73 un maggior imponibile di € 2.666.807,00, con una maggiore IRES pari a € 640.033,00, oltre a sanzioni e interessi;
- ai sensi degli artt. 5, 11, 24 e 25 del D.Lgs. 446/97 un maggior valore della produzione netta di € 2.666.807,00, con una maggiore IRAP pari a € 104.005,00, oltre a sanzioni e interessi.
La ricorrente eccepisce la validità dell'avviso di accertamento impugnato sulla base delle seguenti motivazioni:
- violazione delle disposizioni in materia di contraddittorio preventivo obbligatorio;
- assenza di motivazione;
- infondatezza delle argomentazioni proposte e conseguente inesistenza della violazione contestata;
- mancata considerazione della valenza degli Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale;
- accertamento induttivo non consentito.
Chiede, pertanto, di dichiarare la nullità, l'annullamento o l'illegittimità dell'atto impugnato, con conseguente dichiarazione di non debenza di imposta, relativi interessi ritenuti dovuti e sanzioni irrogate;
con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre all'I.V.A. e al contributo per la Cassa di Previdenza.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano, costituitasi in giudizio con comparsa regolarmente depositata telematicamente, nel confermare la correttezza del proprio operato, contesta le argomentazioni difensive della ricorrente.
In particolare, entra nel merito di ciascuna eccezione sollevata dalla ricorrente ritenendo che le stesse siano infondate in fatto e in diritto.
Chiede, pertanto, nel merito, il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
Con memoria depositata telematicamente, l'Ufficio dichiara di aver annullato in autotutela la pretesa inerente all'avviso di accertamento n. T9D03R200840/2025 relativo all'anno d'imposta 2019 e chiede di dichiarare, come da intesa tra le parti, la compensazione delle spese di lite relative con il solo ristoro da parte dell'Ufficio del contributo unificato versato dalla ricorrente per l'iscrizione a ruolo del ricorso de quo, per l'importo di
€ 1.500,00. Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2025, sono presenti per la ricorrente il dott. Difensore_1 in collegamento da remoto nonché il rappresentante dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, preso atto che le parti hanno conciliato la controversia a spese di lite compensate, accordo che prevede il pagamento da parte dell'Ufficio a favore della società contribuente del solo contributo unificato (CUT) nell'importo di € 1.500,00, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
spese compensate ad eccezione del ristoro da parte dell'Ufficio del CUT pari a € 1.500,00 versato dalla contribuente.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
spese compensate ad eccezione del ristoro da parte dell'Ufficio del CUT pari a € 1500,00 versato dal contribuente.
Così deciso in Camera di consiglio
Milano, lì 2 dicembre 2025
Il Relatore Il Presidente
SA De OS GI AN
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ERCOLANI GIORGIO, Presidente
DE ROSA LUISA, Relatore
SALVO MICHELE, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1881/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R200840/2024 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R200840/2024 IRAP 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4518/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L., in persona del legale rappresentante dott. Rappresentante_1, ha presentato ricorso, notificato in data 16 aprile 2025, avverso l'avviso, notificato a mezzo PEC in data 20 febbraio 2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano ha accertato con riferimento all'anno 2019:
- ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. c) e dell'art. 40 del D.P.R. 600/73 un maggior imponibile di € 2.666.807,00, con una maggiore IRES pari a € 640.033,00, oltre a sanzioni e interessi;
- ai sensi degli artt. 5, 11, 24 e 25 del D.Lgs. 446/97 un maggior valore della produzione netta di € 2.666.807,00, con una maggiore IRAP pari a € 104.005,00, oltre a sanzioni e interessi.
La ricorrente eccepisce la validità dell'avviso di accertamento impugnato sulla base delle seguenti motivazioni:
- violazione delle disposizioni in materia di contraddittorio preventivo obbligatorio;
- assenza di motivazione;
- infondatezza delle argomentazioni proposte e conseguente inesistenza della violazione contestata;
- mancata considerazione della valenza degli Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale;
- accertamento induttivo non consentito.
Chiede, pertanto, di dichiarare la nullità, l'annullamento o l'illegittimità dell'atto impugnato, con conseguente dichiarazione di non debenza di imposta, relativi interessi ritenuti dovuti e sanzioni irrogate;
con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre all'I.V.A. e al contributo per la Cassa di Previdenza.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano, costituitasi in giudizio con comparsa regolarmente depositata telematicamente, nel confermare la correttezza del proprio operato, contesta le argomentazioni difensive della ricorrente.
In particolare, entra nel merito di ciascuna eccezione sollevata dalla ricorrente ritenendo che le stesse siano infondate in fatto e in diritto.
Chiede, pertanto, nel merito, il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
Con memoria depositata telematicamente, l'Ufficio dichiara di aver annullato in autotutela la pretesa inerente all'avviso di accertamento n. T9D03R200840/2025 relativo all'anno d'imposta 2019 e chiede di dichiarare, come da intesa tra le parti, la compensazione delle spese di lite relative con il solo ristoro da parte dell'Ufficio del contributo unificato versato dalla ricorrente per l'iscrizione a ruolo del ricorso de quo, per l'importo di
€ 1.500,00. Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2025, sono presenti per la ricorrente il dott. Difensore_1 in collegamento da remoto nonché il rappresentante dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, preso atto che le parti hanno conciliato la controversia a spese di lite compensate, accordo che prevede il pagamento da parte dell'Ufficio a favore della società contribuente del solo contributo unificato (CUT) nell'importo di € 1.500,00, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
spese compensate ad eccezione del ristoro da parte dell'Ufficio del CUT pari a € 1.500,00 versato dalla contribuente.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
spese compensate ad eccezione del ristoro da parte dell'Ufficio del CUT pari a € 1500,00 versato dal contribuente.
Così deciso in Camera di consiglio
Milano, lì 2 dicembre 2025
Il Relatore Il Presidente
SA De OS GI AN