Sentenza 13 maggio 2010
Massime • 1
Non viola il principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza la decisione di condanna per il reato di violenza sessuale consumata a fronte della contestazione di violenza tentata.
Commentario • 1
- 1. Correlazione tra accusa e sentenza: consentita diversa qualificazione del fatto (Cass. 422/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 novembre 2020
In tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di appello non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce del principio affermato da Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, essendo consentito all'imputato di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione. Il giudice, anche in sede di legittimità, può ad una diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto, purché prevedibile cioè non il frutto di un atto "a sorpresa" del giudice. In tale prospettiva il potere di attribuire una più grave qualificazione giuridica ai fatti accertati, qualora non esercitato dal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/05/2010, n. 27686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27686 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 13/05/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 992
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 42978/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pe.Gi. , nato il (omesso) ;
Avverso la Sentenza Corte di Appello di Roma, emessa il 16/07/09;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per Rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Gabrielli Antonio difensore di fiducia del ricorrente, Pe.Gi. .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Roma, con sentenza emessa il 16/07/09, confermava la sentenza del Tribunale di Cassino in data 21/09/07, appellata da Pe.Gi. , imputato dei reati di cui agli artt. 609 bis, 582 e 585 c.p., art. 576 c.p., n. 1, art. 61 c.p., n. 2
(come ritenuto in sentenza) e condannato alla pena di anni tre e mesi dieci di reclusione. L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e). In particolare il ricorrente esponeva:
1. che era stato violato il principio della correlazione tra accusa e sentenza, ex art. 521 c.p.p.; poiché l'imputato - cui era stato contestato al capo A) della rubrica il reato di tentata violenza sessuale - era stato poi riconosciuto colpevole del delitto di violenza sessuale consumata;
2. che, comunque, non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 609 bis c.p., essendosi esaurita la condotta dell'imputato nell'aggressione fisica nei confronti della donna, senza consumazione di alcun rapporto sessuale.
Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 13/05/2010, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1^ grado - i due provvedimenti si integrano a vicenda - ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione. In particolare i giudici di merito, mediante un esame analitico, puntuale ed esaustivo delle risultanze processuali, hanno accertato che Pe.Gi. - nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti - dopo essere entrato nell'abitazione di Ca.Ri. (sua conoscente) insieme con P.G. , afferrava per il braccio la Ca. , la trascinava con forza verso la camera da letto, la buttava a terra, la denudava strappandole la biancheria intima, si abbassava i pantaloni e tentava di avere una congiunzione carnale con la donna. La Ca. , tuttavia, opponeva resistenza, gridava, per cui il Pe. desisteva dalla sua condotta libidinosa ed usciva dall'abitazione della Ca. , unitamente a P.G. .
Ca.Ri. , poco dopo, si recava presso il pronto soccorso dell'Ospedale civile di (omesso) ove venivano riscontrate le lesioni di cui al capo b) della rubrica. Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie in esame, senza ombra di dubbio, gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, dei reati di cui agli artt. 609 bis e 582 c.p., come contestati in atti. Per contro le censure dedotte nel ricorso sono generiche, perché meramente ripetitive di quanto esposto in sede di Appello, già valutato e respinto con esauriente motivazione dalla Corte Territoriale. Sono, altresì, errate in diritto per le seguenti ragioni principali:
i. non vi è stata alcuna violazione della norma di cui all'art. 521 c.p.p.. Il fatto materiale contestato all'imputato è rimasto immutato per l'intera durata del processo. In ordine a tale fatto, l'imputato ha esercitato nella sua pienezza il suo diritto di difesa. La diversa qualificazione giuridica del fatto materiale contestato all'imputato (nella fattispecie art. 609 bis c.p. ossia violenza sessuale consumata, anziché tentata violenza sessuale, ex artt. 56, 609 bis c.p.) rientra nella facoltà e nei poteri del giudice ai sensi dell'art. 521 c.p.p., comma 1; senza alcuna violazione del diritto di difesa.
ii. La condotta libidinosa posta in essere dal Pe. -
caratterizzata da precisi contatti, violenti e lascivi, dell'uomo con il corpo della donna (contatti estesi anche alle parti intime della stessa, mediante i quali il Pe. aveva denudato Ca.Ri. , strappandole sia i vestiti che la biancheria) - realizza di per sè sola il reato consumato di violenza sessuale. Il tutto anche se il comportamento, violento e libidinoso dell'imputato non è proseguito sino alla copula vaginale.
Invero la condotta di Pe.Gi. - così come individuata in atti - costituisce rilevante e compiuta lesione della libertà di autodeterminazione di Ca.Ri. in ordine alla sua sfera sessuale. La manifesta infondatezza del ricorso non consente di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato di lesioni volontarie di cui al capo b), maturata il 07/11/09 epoca successiva alla decisione impugnata, emessa il 16/07/09.
Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Pe.Gi. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010