Art. 1.
Le cauzioni che gli appaltatori dei magazzini di vendita dei generi di monopolio sono tenuti a versare, a garanzia della gestione e delle dotazioni loro affidate, possono essere costituite anche mediante polizza fideiussoria emessa da istituti o enti assicuratori, autorizzati ai sensi degli articoli 18 e 31, regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 , o mediante fideiussione prestata da banche di diritto pubblico o da banche di interesse nazionale.
Il contratto tra l'appaltatore e l'istituto assicuratore o la banca deve essere stipulato in conformita' dello schema allegato alla presente legge.
Le cauzioni che gli appaltatori dei magazzini di vendita dei generi di monopolio sono tenuti a versare, a garanzia della gestione e delle dotazioni loro affidate, possono essere costituite anche mediante polizza fideiussoria emessa da istituti o enti assicuratori, autorizzati ai sensi degli articoli 18 e 31, regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 , o mediante fideiussione prestata da banche di diritto pubblico o da banche di interesse nazionale.
Il contratto tra l'appaltatore e l'istituto assicuratore o la banca deve essere stipulato in conformita' dello schema allegato alla presente legge.