CASS
Sentenza 22 maggio 2023
Sentenza 22 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2023, n. 21997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21997 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da El DE ID, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 27/09/2022 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le richieste del difensore della parte civile "Gruppo Torinese Trasporti" s.p.a., avv. Alberto Scapaticci, che ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese ed onorari, come da nota depositata;
lette le richieste del difensore ricorrente, avv. Giovanni Arturo Botti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. El IDe, attraverso il proprio difensore, chiede alla Corte di cassazione di annullare la sentenza della Corte di appello di Torino del 27 settembre scorso, che ne ha confermato la condanna per i delitti di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile "Gruppo Torinese Trasporti" s.p.a., azienda presso la quale prestava servizio la persona offesa, con il ruolo di verificatore dei titoli di viaggio. Penale Sent. Sez. 6 Num. 21997 Anno 2023 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 28/04/2023 2. Con un unico motivo di ricorso egli deduce la violazione della legge processuale e la manifesta illogicità della motivazione con la quale è stata respinta l'eccezione di nullità della sentenza appellata, derivata dall'irrituale dichiarazione di assenza dell'imputato, resa pur in assenza di prova della certa conoscenza del processo da parte sua. Egli, infatti, ha eletto domicilio nell'immediatezza dei fatti presso il difensore nominatogli d'ufficio, al quale sono state effettuate tutte le notifiche successive, ma con il quale non ha avuto più alcun contatto. 3. Il Procuratore generale ed i difensori della parte civile e del ricorrente hanno rassegnato conclusioni scritte, nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è fondato. 2. La notifica all'imputato degli atti introduttivi del giudizio, effettuata mediante la consegna al difensore d'ufficio domiciliatario, ove non sia stata accertata la reale instaurazione di un rapporto professionale dal quale siano derivate l'effettiva conoscenza del processo o la volontaria sottrazione alla sua conoscenza da parte del giudicabile, comporta la nullità della dichiarazione di assenza. Al fine di procedere in assenza, infatti, non è sufficiente la regolarità formale delle notifiche che precedono l'instaurazione del giudizio, ma occorre altresì la verifica della effettiva conoscenza, da parte del destinatario, dell'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" (vds. Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716; Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420; Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931, in motivazione;
Sez. 6, n. 19420 del 05/04/2022, AY Woldegebriel Ruta, Rv. 283264; Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680; Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, Shimi, Rv. 277210). 3. Nello specifico, i giudici d'appello hanno ritenuto che l'imputato si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento, avendo egli avuto precisa e completa notizia dei fatti di cui era chiamato a rispondere e del difensore d'ufficio nominatogli, in occasione del verbale d'identificazione redatto in occasione del suo fermo nell'immediatezza dei fatti. Ma - come reso esplicito dalle Sezioni unite nella citata "sentenza Ismail" - la conoscenza deve riguardare l'avvio di un processo, ovvero l'accusa formalizzata in un atto di deferimento dinanzi al giudice. E la volontaria sottrazione ad essa deve 2/ rendersi manifesta con condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto al relativo coefficiente psicologico. L'art. 420-bis, cod. proc. pen., non ne tipizza nessuna, per cui è rimesso all'interprete, di volta in volta, verificare se sia possibile dedurre una tale situazione dalle emergenze fattuali. Certamente - hanno spiegato le Sezioni unite - non possono farsi rientrare automaticamente in tale àmbito la semplice irreperibilità o l'elezione di domicilio in sé e per sé, come pure la manifesta mancanza di diligenza informativa od anche l'indicazione di un domicilio falso, pur se apparentemente valido. Si tratta, infatti, di circostanze senza dubbio significative ma non determinanti, su di un piano solo astratto, per potere affermare la ricorrenza della volontaria sottrazione, che perciò debbono essere valutate nei casi concreti: se si esaspera il concetto di "mancata diligenza" sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in iudicium e procedere in assenza, si farebbe una mera operazione di sostituzione dell'etichetta, tornando alle preesistenti presunzioni legali. 4. Da tanto consegue la nullità assoluta ed insanabile del processo, dovendo la citazione dell'imputato reputarsi omessa (Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221402). Dev'essere dunque annullata non soltanto la sentenza impugnata, ma anche di quella di primo grado, essendo la nullità verificatasi anteriormente ad essa. Il processo dev'essere perciò rimesso al primo giudice, per la rinnovazione del giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Torino, per l'ulteriore corso. Così deciso il 28 aprile 2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le richieste del difensore della parte civile "Gruppo Torinese Trasporti" s.p.a., avv. Alberto Scapaticci, che ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese ed onorari, come da nota depositata;
lette le richieste del difensore ricorrente, avv. Giovanni Arturo Botti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. El IDe, attraverso il proprio difensore, chiede alla Corte di cassazione di annullare la sentenza della Corte di appello di Torino del 27 settembre scorso, che ne ha confermato la condanna per i delitti di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile "Gruppo Torinese Trasporti" s.p.a., azienda presso la quale prestava servizio la persona offesa, con il ruolo di verificatore dei titoli di viaggio. Penale Sent. Sez. 6 Num. 21997 Anno 2023 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 28/04/2023 2. Con un unico motivo di ricorso egli deduce la violazione della legge processuale e la manifesta illogicità della motivazione con la quale è stata respinta l'eccezione di nullità della sentenza appellata, derivata dall'irrituale dichiarazione di assenza dell'imputato, resa pur in assenza di prova della certa conoscenza del processo da parte sua. Egli, infatti, ha eletto domicilio nell'immediatezza dei fatti presso il difensore nominatogli d'ufficio, al quale sono state effettuate tutte le notifiche successive, ma con il quale non ha avuto più alcun contatto. 3. Il Procuratore generale ed i difensori della parte civile e del ricorrente hanno rassegnato conclusioni scritte, nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è fondato. 2. La notifica all'imputato degli atti introduttivi del giudizio, effettuata mediante la consegna al difensore d'ufficio domiciliatario, ove non sia stata accertata la reale instaurazione di un rapporto professionale dal quale siano derivate l'effettiva conoscenza del processo o la volontaria sottrazione alla sua conoscenza da parte del giudicabile, comporta la nullità della dichiarazione di assenza. Al fine di procedere in assenza, infatti, non è sufficiente la regolarità formale delle notifiche che precedono l'instaurazione del giudizio, ma occorre altresì la verifica della effettiva conoscenza, da parte del destinatario, dell'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" (vds. Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716; Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420; Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931, in motivazione;
Sez. 6, n. 19420 del 05/04/2022, AY Woldegebriel Ruta, Rv. 283264; Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680; Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, Shimi, Rv. 277210). 3. Nello specifico, i giudici d'appello hanno ritenuto che l'imputato si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento, avendo egli avuto precisa e completa notizia dei fatti di cui era chiamato a rispondere e del difensore d'ufficio nominatogli, in occasione del verbale d'identificazione redatto in occasione del suo fermo nell'immediatezza dei fatti. Ma - come reso esplicito dalle Sezioni unite nella citata "sentenza Ismail" - la conoscenza deve riguardare l'avvio di un processo, ovvero l'accusa formalizzata in un atto di deferimento dinanzi al giudice. E la volontaria sottrazione ad essa deve 2/ rendersi manifesta con condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto al relativo coefficiente psicologico. L'art. 420-bis, cod. proc. pen., non ne tipizza nessuna, per cui è rimesso all'interprete, di volta in volta, verificare se sia possibile dedurre una tale situazione dalle emergenze fattuali. Certamente - hanno spiegato le Sezioni unite - non possono farsi rientrare automaticamente in tale àmbito la semplice irreperibilità o l'elezione di domicilio in sé e per sé, come pure la manifesta mancanza di diligenza informativa od anche l'indicazione di un domicilio falso, pur se apparentemente valido. Si tratta, infatti, di circostanze senza dubbio significative ma non determinanti, su di un piano solo astratto, per potere affermare la ricorrenza della volontaria sottrazione, che perciò debbono essere valutate nei casi concreti: se si esaspera il concetto di "mancata diligenza" sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in iudicium e procedere in assenza, si farebbe una mera operazione di sostituzione dell'etichetta, tornando alle preesistenti presunzioni legali. 4. Da tanto consegue la nullità assoluta ed insanabile del processo, dovendo la citazione dell'imputato reputarsi omessa (Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221402). Dev'essere dunque annullata non soltanto la sentenza impugnata, ma anche di quella di primo grado, essendo la nullità verificatasi anteriormente ad essa. Il processo dev'essere perciò rimesso al primo giudice, per la rinnovazione del giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Torino, per l'ulteriore corso. Così deciso il 28 aprile 2023.