CASS
Sentenza 13 marzo 2023
Sentenza 13 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2023, n. 10571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10571 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di IN OL, nato a [...] il [...], avverso la ordinanza in data 3/11/2022 del Tribunale di Salerno, sezione distrettuale per il riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Felicetta Marinelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 10571 Anno 2023 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 21/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 3 novembre 2022 (motivi depositati in pari data), - il Tribunale di Salerno ha confermato integralmente l'ordinanza emessa il 17 ottobre precedente dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera in relazione al delitto di tentata estorsione aggravata (dalle più persone riunite) commessa in concorso. Fatto commesso il 23 maggio 2022. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, deducendo i motivi in appresso sinteticamente descritti ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. Vizio esiziale di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per avere il Tribunale argomentato solo apparentemente ed in maniera apertamente illogica in riferimento a concretezza e attualità dei ravvisati pericula libertatis, evidenziando l'insussistenza di esigenze cautelari attuali (pericolo di reiterazione delle condotte ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.) e ineludibilità del vincolo coercitivo detentivo. Il Tribunale della cautela non avrebbe infatti tenuto conto della occasionalità della condotta, mai ripetuta oltre, della dedizione al lavoro onesto dell'indagato, del difetto di condizioni per la iterazione di una condotta del tutto occasionale. 2.2. I medesimi vizi sono denunziati anche con riferimento alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per l'aggravante contestata (aver agito nel concorso di due persone riunite) e ritenuta, atteso che dalla stessa descrizione della persona offesa si evince che il fratello UL restò lontano (seduto sullo scooter) da OL allorquando questi minacciò la persona, che dunque non poté avvertire una più energica sollecitazione per effetto della connpresenza attiva di due persone riunite (corpore ac verbis) nella minaccia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati, richiedendo entrambi alla Corte di legittimità un differente apprezzamento di circostanze di mero fatto;
non si confrontano inoltre con la motivazione precisa e puntuale della ordinanza impugnata ed indugiano nella iterazione degli argomenti già prospettati al giudice della cautela e da questi motivatamente respinti. 1.1. In tema di apprezzamento della gravità indiziaria per i fatti emersi all'attenzione investigativa per effetto delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, con il conforto di altro indiretto indizio dichiarativo e di ulteriore indice colloquiale- intercettivo - ove chiaro è il riferimento alla minaccia subita ad opera degli agenti per indurre il debitore di un pregresso rapporto illecito al sollecito adempimento - 2 il Tribunale del riesame ha esplicitamente trattato e disatteso, con adeguata motivazione, gli argomenti "di merito" oggi riproposti con i motivi di ricorso, con la conseguenza che la struttura giustificativa dell'ordinanza qui impugnata si salda con il provvedimento genetico per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo i giudici del gravame, esaminato le censure proposte dall'odierna parte ricorrente con criteri omogenei a quelli del primo giudice, in tal modo concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di gravità indiziaria posti a fondamento della decisione stessa. Il Tribunale della cautela si è poi ampiamente occupato di esporre le ragioni che hanno indotto a ritenere affidabile, nel cronologico divenire, l'estorto ed attendibile quanto da costui riferito, facendo peraltro riferimento anche a dati esterni dichiarativi ed intercettivi di conforto. Né, sulla genuinità del narrato, la difesa ha offerto concreti argomenti di smentita, avendo invece solo prospettato (senza nulla allegare in proposito) come la condotta del ricorrente intendesse in realtà solo favorire l'adempimento di una pregressa obbligazione naturale da debiti di gioco. L'argomento proposto all'attenzione del Tribunale (necessità di assolvere un debito di gioco pregresso) appare apertamente immaginifico e come tale il Tribunale lo ha valutato, con motivazione congrua, che non appare censurabile in questa sede. E' stato, infatti, ben esplicitato, nel duplice contesto motivazionale conforme, che, al di là della generica ragione di credito, il ricorrente è stato concretamente rafforzato dal fratello (condotto a bordo dello scooter e presente alla minaccia portata per l'adempimento di una ragione comune ai due) nel portare la sua domanda estorsiva, così rafforzatamente percepita dalla vittima. 1.2. Del resto, la minaccia volta all'adempimento di obbligazione naturale (debito di gioco) costituirebbe comunque elemento capace di integrare il "tipo estorsione" (Sez. 2, n. 7972 del 31/01/2013, Rv. 254995 - 01); come pure la compresenza all'atto della minaccia integra pacificamente l'ontologia della aggravante ritenuta (Sez. 2, n. 33210 del 15/06/2021, Rv. 281916 - 01), perfino a prescindere dalla percezione avvertita dalla vittima. 2. Del pari è a dirsi quanto ai ben rappresentati pericula libertatis, concretamente descritti, quanto a pericolo di reiterazione nel tempo di condotte consimili, in riferimento alla natura sostanziale delle ragioni creditorie, alla biografia criminale dell'agente ed alle modalità apertamente intimidatorie dell'azione che lasciano ipotizzare una pervicacia non contenibile, se non con la misura detentiva a carattere impeditivo generale. 2.1. In tale prospettiva, neppure la motivazione che sorregge la scelta della misura detentiva (ancorché non inframuraria) offre il fianco alle generiche censure mosse2 con il motivo di ricorso, dacché la ravvisata necessità del presidio detentivo - quale 3 misura impeditiva della libera circolazione a carattere generale - non necessita di ulteriori argomenti atti ad escludere la adeguatezza di misure meno afflittive, come invece esplicitamente richiesto in caso di applicazione della custodia in carcere dall'art. 275, comma 3, primo periodo. 3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 3.1. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna, ai sensi dell'art. 616 del codice di rito, al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Felicetta Marinelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 10571 Anno 2023 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 21/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 3 novembre 2022 (motivi depositati in pari data), - il Tribunale di Salerno ha confermato integralmente l'ordinanza emessa il 17 ottobre precedente dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera in relazione al delitto di tentata estorsione aggravata (dalle più persone riunite) commessa in concorso. Fatto commesso il 23 maggio 2022. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, deducendo i motivi in appresso sinteticamente descritti ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. Vizio esiziale di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per avere il Tribunale argomentato solo apparentemente ed in maniera apertamente illogica in riferimento a concretezza e attualità dei ravvisati pericula libertatis, evidenziando l'insussistenza di esigenze cautelari attuali (pericolo di reiterazione delle condotte ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.) e ineludibilità del vincolo coercitivo detentivo. Il Tribunale della cautela non avrebbe infatti tenuto conto della occasionalità della condotta, mai ripetuta oltre, della dedizione al lavoro onesto dell'indagato, del difetto di condizioni per la iterazione di una condotta del tutto occasionale. 2.2. I medesimi vizi sono denunziati anche con riferimento alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per l'aggravante contestata (aver agito nel concorso di due persone riunite) e ritenuta, atteso che dalla stessa descrizione della persona offesa si evince che il fratello UL restò lontano (seduto sullo scooter) da OL allorquando questi minacciò la persona, che dunque non poté avvertire una più energica sollecitazione per effetto della connpresenza attiva di due persone riunite (corpore ac verbis) nella minaccia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati, richiedendo entrambi alla Corte di legittimità un differente apprezzamento di circostanze di mero fatto;
non si confrontano inoltre con la motivazione precisa e puntuale della ordinanza impugnata ed indugiano nella iterazione degli argomenti già prospettati al giudice della cautela e da questi motivatamente respinti. 1.1. In tema di apprezzamento della gravità indiziaria per i fatti emersi all'attenzione investigativa per effetto delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, con il conforto di altro indiretto indizio dichiarativo e di ulteriore indice colloquiale- intercettivo - ove chiaro è il riferimento alla minaccia subita ad opera degli agenti per indurre il debitore di un pregresso rapporto illecito al sollecito adempimento - 2 il Tribunale del riesame ha esplicitamente trattato e disatteso, con adeguata motivazione, gli argomenti "di merito" oggi riproposti con i motivi di ricorso, con la conseguenza che la struttura giustificativa dell'ordinanza qui impugnata si salda con il provvedimento genetico per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo i giudici del gravame, esaminato le censure proposte dall'odierna parte ricorrente con criteri omogenei a quelli del primo giudice, in tal modo concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di gravità indiziaria posti a fondamento della decisione stessa. Il Tribunale della cautela si è poi ampiamente occupato di esporre le ragioni che hanno indotto a ritenere affidabile, nel cronologico divenire, l'estorto ed attendibile quanto da costui riferito, facendo peraltro riferimento anche a dati esterni dichiarativi ed intercettivi di conforto. Né, sulla genuinità del narrato, la difesa ha offerto concreti argomenti di smentita, avendo invece solo prospettato (senza nulla allegare in proposito) come la condotta del ricorrente intendesse in realtà solo favorire l'adempimento di una pregressa obbligazione naturale da debiti di gioco. L'argomento proposto all'attenzione del Tribunale (necessità di assolvere un debito di gioco pregresso) appare apertamente immaginifico e come tale il Tribunale lo ha valutato, con motivazione congrua, che non appare censurabile in questa sede. E' stato, infatti, ben esplicitato, nel duplice contesto motivazionale conforme, che, al di là della generica ragione di credito, il ricorrente è stato concretamente rafforzato dal fratello (condotto a bordo dello scooter e presente alla minaccia portata per l'adempimento di una ragione comune ai due) nel portare la sua domanda estorsiva, così rafforzatamente percepita dalla vittima. 1.2. Del resto, la minaccia volta all'adempimento di obbligazione naturale (debito di gioco) costituirebbe comunque elemento capace di integrare il "tipo estorsione" (Sez. 2, n. 7972 del 31/01/2013, Rv. 254995 - 01); come pure la compresenza all'atto della minaccia integra pacificamente l'ontologia della aggravante ritenuta (Sez. 2, n. 33210 del 15/06/2021, Rv. 281916 - 01), perfino a prescindere dalla percezione avvertita dalla vittima. 2. Del pari è a dirsi quanto ai ben rappresentati pericula libertatis, concretamente descritti, quanto a pericolo di reiterazione nel tempo di condotte consimili, in riferimento alla natura sostanziale delle ragioni creditorie, alla biografia criminale dell'agente ed alle modalità apertamente intimidatorie dell'azione che lasciano ipotizzare una pervicacia non contenibile, se non con la misura detentiva a carattere impeditivo generale. 2.1. In tale prospettiva, neppure la motivazione che sorregge la scelta della misura detentiva (ancorché non inframuraria) offre il fianco alle generiche censure mosse2 con il motivo di ricorso, dacché la ravvisata necessità del presidio detentivo - quale 3 misura impeditiva della libera circolazione a carattere generale - non necessita di ulteriori argomenti atti ad escludere la adeguatezza di misure meno afflittive, come invece esplicitamente richiesto in caso di applicazione della custodia in carcere dall'art. 275, comma 3, primo periodo. 3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 3.1. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna, ai sensi dell'art. 616 del codice di rito, al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023.