Sentenza 3 gennaio 2003
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FATTO 1. Con la sentenza n. 48/2024 la Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in parziale accoglimento dell'azione di responsabilità intentata dalla Procura contabile, condannava il sig. S. Cosimo al pagamento di euro 18.000, oltre interessi legali, in favore del Comune di Samatzai, nonché al pagamento di euro 3.000, oltre interessi legali, in favore dell'Unione dei Comuni del basso Campidano, a titolo di risarcimento per una ipotesi di danno all'immagine. 2. L'azione erariale era scaturita da una segnalazione inoltrata dal Nucleo PEF della Guardia di finanza, con la quale si comunicava che il sig. S. era stato condannato per il reato di peculato continuato di cui all'art. 314 …
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- 3. Il danno all’immagine della pubblica amministrazione va risarcito anche in ipotesi di reato comune commesso da pubblici dipendentiNadia Laface · https://www.filodiritto.com/ · 9 aprile 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/01/2003, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2003 |
Testo completo
I T T I E R I N E D IO N E IO Z I A Z L R A L T R с O S I A R B P G с I E A R R D A U E A U T Q A EPUBBLICA ITALIANA N T E T IN OME0 001 0 /03 E A E I S G R E G E T O A S M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto E que ripora_ SEZIONE PRIMA CIVILE (LM1.89/01) Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario Presidente DELLI PRISCOLI R.G.N. 15948/02 - Cron. 11 Dott. Ugo Riccardo - Rel. Consigliere PANEBIANCO Dott. Ugo VITRONE Consigliere Rep. 10 Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere Ud.12/11/02 Dott. Mario ADAMO Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIATANGREDI presso l'avvocato ANDREA LOMBARDI, ADIGE 39, e difeso dall'avvocato CARMEN CAVUOTO, rappresentato incalce al -margine del ricorso;
giusta procura ricorrente -
contro
MINISTERO GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHERSI 12 presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 - resistente 2041 avverso il decreto della Corte d'Appello di ROMA, -1- 02 (N 5313/02 R.G.A.D.)- depositato il 3/01/02 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il resistente l'Avvocato Palatiello che ha chiesto il rigetto del ricorso 0 la sua inammissibilità e deposita atto di costituzione;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
-2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO proposto nei confronti del Con ricorso Ministero della Giustizia avanti alla Corte d'Appello di Roma ai sensi degli artt. 3 e 6 della Legge 24.3.2001 n.89 GI NG chiedeva il riconoscimento del diritto ad un'equa riparazione per il pregiudizio che assumeva aver subito in conseguenza della non ragionevole durata del processo ancora pendente dinanzi al giudice di pace di Cervinara ed originato dall'opposizione proposta in data 18.1.1995 da VA D'SI al decreto ingiuntivo per £ 1.600.000 emesso dal Pretore di Avellino su sua richiesta. Si costituiva il Ministero che resisteva al ricorso. All'esito dell'udienza camerale del 13.12.2001 la Corte d'Appello con decreto depositato in data 23.1.2002 rigettava il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rilevava al riguardo che la causa civile in questione, pur essendo di modesto valore, non era di facile ed agevole soluzione in quanto aveva richiesto delicati accertamenti attraverso la disposta consulenza grafica a seguito dell'istanza di verificazione della scrittura presentata dallo 3 stesso NG che aveva disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce alle quietanze prodotte dalla controparte. Riteneva quindi che la ragionevole durata del processo poteva essere determinata in anni quattro dal Gennaio del 1995,gennaio data di notificazione dell'opposizione, e che, ridimensionato così il ritardo in circa anni due ed escluso un danno patrimoniale in quanto nemmeno dedotto, mancavano sufficienti elementi per ravvisare l'allegato pregiudizio non patrimoniale, non avendo il ricorrente provato in alcun modo né essendo desumibile in via presuntiva,per la modesta entità degli interessi dedotti in giudizio, che l'eccessiva durata del processo gli avesse comportato ansia, turbamento o disagio psichico. Avverso tale sentenza GI NG propone ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso GI NG denuncia violazione della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo ratificata in Italia con Legge 4.8.1955 n.848. Dopo aver elencato i numerosissimi rinvii disposti in quella causa senza alcuna per varie ragioni, non ultima laistruttoria 4 mancata comparizione per svariate udienze del C.T.U., deduce il ricorrente che, avendo la Legge n.89/01 richiamato le ipotesi di violazione 1 della Convenzione dei Diritti dell'art. 6 par. dell'Uomo in relazione alla durata ragionevole del processo, l'equa riparazione non può essere diversa, nei presupposti e nell'entità, rispetto a quella riconosciuta dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), con la conseguenza che essa non può subire i limiti desumibili dall'art. 2056 C.C. richiamato dalla legge nazionale e sussiste ogni qualvolta una controversia giudiziaria civile abbia una durata che eccede quella ragionevole secondo i meccanismi individuati dalla Corte Europea ed indipendentemente dall'esito, per il ricorrente, del giudizio. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della stessa Legge n.89/01. Dopo averne richiamato l'art. n.2 in base al quale il giudice, nell'accertare la violazione, considera la complessità del caso, il comportamento delle parti del giudice del procedimento nonché di ogni altra autorità chiamata a concorrervi, deduce che nel caso in esame l'oggetto della causa non era assolutamente S complesso e la sua trattazione si sarebbe dovuto risolvere in pochi mesi e che comunque, secondo la Corte di Strasburgo, il termine ragionevole per la durata dei processi civili è di tre anni. Sostiene inoltre, in ordine alla quantificazione dell'indennizzo, che detta Corte, per il pregiudizio morale dipendente dalla incertezza e dall'ansia circa l'esito del giudizio con ripercussioni sull'interessato, anche di salute, liquida di regola £ 2.000.000 per ogni anno eccedente la durata ragionevole per i procedimenti di primo grado;
ciò per il fatto stesso del ritardo, indipendentemente dalle ripercussioni di carattere patrimoniale. Con il terzo motivo il ricorrente, nel denunciare omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, lamenta che la Corte d'Appello поп abbia fornito alcuna motivazione in ordine alla condanna alle spese processuali e che avrebbe dovuto riconoscere il diritto all'equa riparazione indipendentemente dalla prova del danno subito e dal valore della controversia. Il ricorso, da esaminarsi nel suo complesso per l'intima connessione logica e giuridica dei tre motivi in cui è articolato, è infondato. 6 Il problema relativo al danno non patrimoniale previsto dall'art. 1 comma 1 della Legge 24.3.2001 n.89 in relazione alla non ragionevole durata del processo di cui all'art. 6 par. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata in Roma 4.11.1950, resa esecutiva con Legge 4.8.1955 ed entrata in vigore per l'Italia il 26.10.1955 vale a dire se - tale danno, riferibile in ogni caso al periodo eccedente tale durata, debba essere provato dalla parte che lo deduce 0 sia da considerare "in re ipsa" in quanto discendente automaticamente dalla accertata violazione di tale norma - è stato già affrontato varie volte da questa Corte che, con un orientamento ormai costante (Cass. 11987/02; Cass.15852/02; Cass. 15449/02), ha escluso l'automaticità di un tale riconoscimento sul rilievo che la previsione normativa correla il diritto all'equa riparazione alla presenza di un danno conseguente ("per effetto") alla non ragionevole durata del processo. Il Collegio ritiene di dover dare continuità a tale interpretazione, non potendosi negare, in considerazione del dato testuale testè considerato, la necessità della presenza di un danno effettivo, sia esso patrimoniale о non patrimoniale, quale conseguenza dell'eccessiva durata del processo. E evidente quindi l'esigenza che risultino provati, sia pure attraverso il ricorso da parte del giudice di merito a presunzioni od a nozioni di esperienza, le sofferenze ed i patemicomune d'animo che, in relazione al caso concreto, l'interessato assume di aver subito per derivata dalla prolungatal'incertezza e l'ansia attesa dell'esito del giudizio. Né a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi per il solo fatto che si è in presenza, come è unanimamente riconosciuto, non già di una richiesta di risarcimento conseguente ad un'attività giudiziaria illecita per la quale sussiste già un apposito istituto introdotto con la Legge 117/88 sulla responsabilità civile dei magistrati, ma di una domanda di "equa riparazione" che dà luogo ad un'obbligazione "ex lege" avente per contenuto il pagamento di un'indennità. Se è vero infatti che nell'ipotesi di illecito aquiliano l'esigenza della prova sul danno sarebbe stata quanto mai evidente in virtù dell'art. 2043 C.C., a diverse conclusioni però non può pervenirsi sulla base della ritenuta natura indennitaria dell'equa riparazione, ostandovi la previsione normativa che ricollega chiaramente il Suo riconoscimento alla dimostrazione del danno. Del pari non preclude una tale interpretazione la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (C.E.D.U.) la quale ha riconosciuto con innumerevoli decisioni il diritto all'indennità conseguente al danno non patrimoniale unicamente sulla base dell'accertata violazione della durata non ragionevole del procedimento, senza richiedere la prova dell'effettivo pregiudizio subito dal ricorrente. I principi elaborati dalla C.E.D.U. non hanno infatti un diretto carattere vincolante per il giudice interno, diversamente da quanto avviene per le sentenze della Corte di giustizia europea di Lussemburgo, anche se non possono non essere tenuti presenti nell'interpretazione della Legge 89/01 in considerazione del rinvio da essa operato all'art. 1 sopra richiamato e della finalità della6 par. norma volta ad introdurre un meccanismo interno idoneo а dare concreta attuazione all'esigenza di porre rimedio alle conseguenze delle violazioni della Convenzione. Ma, pur in presenza di una tale consolidata 9 giurisprudenza europea, l'interprete non può prescindere dal dato normativo di riferimento il quale riconosce chiaramente il diritto all'equa riparazione solo in presenza di un danno conseguente ("per effetto") alla violazione del rispetto del termine ragionevole delmancato procedimento, con espresso richiamo, peraltro, ai fini della sua determinazione, all'art. 2056 C.C. che, rimandando a sua volta agli artt. 1223, 1226 e 1227 C.C., fissa i criteri da adottare nella individuazione dell'effettivo danno e del nesso di causalità. Né può ritenersi pertinente il richiamo operato dal ricorrente alla decisione di questa Corte (Cass. 7713/00, ma anche Cass. 6507/01) che considera risarcibili le lesioni di diritti di rilevanza costituzionale per il fatto in sé della lesione (danno evento) indipendentemente dalle conseguenze che esse possono comportare (danno conseguenza). Tale giurisprudenza fa riferimento infatti a fondamentali della persona garantiti dadiritti norme costituzionali immediatamente precettive e la cui violazione "non può rimanere senza la sanzione minima risarcitoria", come affermato dalla Corte 10 Costituzionale con la sentenza n. 184 del 1986 in relazione al diritto alla salute ed al danno biologico. Il diritto alla ragionevole durata del processo, la cui violazione prescinde dall'esito favorevole o sfavorevole che esso ha avuto per il soggetto che lo fa valere, trova la sua fonte invece nella legge ordinaria (89/01) e non già nell'art. 111 Cost. il quale, relativamente al profilo in esame (comma 2), contiene una previsione meramente programmatica, valida come parametro di verifica della legittimità della legge e non già ai fini dell'insorgenza di un diritto soggettivo del singolo. A tali principi la Corte d'Appello ha mostrato di essersi attenuta mentre le considerazioni sull'assoluta mancanzaespresse nel caso concreto di elementi idonei per ravvisare, sia pure attraverso presunzioni, la presenza dei turbamenti o dei disagi psichici lamentati dal ricorrente per il perdurare, oltre il ragionevole, dell'incertezza in ordine all'esito del processo, costituisce una valutazione di merito insindacabile in questa sede e sufficientemente motivata del resto sul rilievo della "obiettiva modesta entità dell'interesse 11 tutelato in giudizio" (pagamento della somma di £ 1.600.000). Le esposte considerazioni assorbono ogni valutazione sul giudizio espresso dalla Corte d'Appello sulla durata del processo che ha ritenuto in massima parte giustificata. Per quanto riguarda infine la specifica doglianza relativa alla condanna alle spese, si osserva che l'espresso richiamo al principio della soccombenza costituisce un'adeguata motivazione. Tenuto conto della natura delle questioni trattate e della recente entrata in vigore della legge, si ritiene di compensare fra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità. Roma, 12.11.2002 Мдо Riumt Ролином ми нее влов Il Consigliere est. Il Presidente Recenste E E I N IL CANCELLIERE N T O I T O I I Z Domenico Mazze Z R A I A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S R D R A T E P I S I I Prima Sezione Civile R L G Depositato in Canceliaria L E A O R U - 3 GEN. 2003 B Q A E A A D A T I T R GENERE E E T E G T N G A E O 12 M S S E