Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 173
CGT2
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Mancanza del presupposto impositivo

    La Corte ha confermato la natura sinallagmatica del contributo consortile, che è dovuto solo in caso di effettivo vantaggio dall'attività consortile. La prova del beneficio si presume se vi è prova dell'approvazione del piano di classifica da parte del Consiglio regionale e l'inclusione del terreno del contribuente nel perimetro di contribuenza. Tali presupposti sono stati dimostrati dalle parti resistenti, e in difetto di prova contraria del contribuente, si presume l'esistenza del beneficio.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 173
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 173
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo