Accoglimento
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00925/2026REG.PROV.COLL.
N. 04287/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4287 del 2023, proposto dal signor-OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato IO Maria Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Benozzo Gozzoli, n. 34,
contro
il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore , ed il Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
nei confronti
dei signori -OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione IV, n. -OMISSIS- del 30 gennaio 2023, resa inter partes , concernente l’esito della rivalutazione per l’avanzamento al grado di Generale di Corpo d’Armata della Guardia di Finanza per l’anno 2019.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il consigliere IO SA e uditi per le parti l’avvocato Linda Cilia per l’avvocato IO Maria Caruso e l’avvocato dello Stato Emma Damiani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. -OMISSIS-/2022, proposto innanzi al T.a.r. Lazio, il signor -OMISSIS- aveva chiesto l’annullamento:
a ) del provvedimento di rivalutazione per l’avanzamento a Generale di Corpo d’Armata della Guardia di Finanza per l’anno 2019, emesso dalla Commissione Superiore di Avanzamento nella seduta del 5.7.2022 in esecuzione della sentenza della Sezione n. -OMISSIS- del 28 febbraio 2022;
b ) di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e connesso, ivi compresi gli atti ed i verbali della Commissione, i giudizi espressi, i criteri di valutazione, le schede personali e la graduatoria, nonché il decreto di approvazione della stessa, ove adottato;
c ) degli atti del procedimento di scrutinio, ivi comprese le operazioni compiute dalla Commissione ed il relativo verbale del 5.7.2022, la graduatoria di merito, la scheda di valutazione redatta, ai sensi del D.M. 29 novembre 2007, n. 266 dai componenti della Commissione, nonché la determinazione ministeriale di approvazione della graduatoria del 5 agosto 2022 (atti impugnati con i motivi aggiunti depositati il 3.11.2022).
2. A sostegno del gravame la parte aveva dedotto che, all’esito dell’archiviazione dei reati che gli erano stati contestati, la valutazione per il grado di Generale di Divisione per gli anni 2013, 2014 e 2015 sarebbe stata effettuata con un anno di ritardo e sarebbe stato collocato ai fini dell’avanzamento al grado di Generale di Corpo d’Armata per l’anno 2019 e per il 2020 indebitamente in posizione non utile per tale promozione. Ha quindi censurato le valutazioni riservate ai generali che hanno ottenuto l’avanzamento in considerazione del lungo periodo svolto di comando operativo e di insegnamento oltre al maggiore punteggio conseguito.
3. Nella resistenza dell’Amministrazione, il Tribunale adìto (Sezione IV) ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha dichiarato il ricorso principale ed i motivi aggiunti inammissibili e, comunque, improcedibili, nei sensi espressi in motivazione;
- ha compensato le spese di lite.
4. In particolare, il Tribunale ha rilevato che, come eccepito da parte resistente, “ a parte la valutazione del Generale -OMISSIS- (29,18/30), oggetto di impugnazione, le altre valutazioni sopra indicate non sono state contestate ” di talché vi sarebbe “ acquiescenza alla migliore valutazione riservata ai parigrado meglio collocatisi in graduatoria ”. Il ricorso, oltre che inammissibile, sarebbe comunque improcedibile, in quanto “ al momento del passaggio in decisione della controversia il Generale-OMISSIS-è risultato già collocato in quiescenza ”.
5. Avverso tale pronuncia il signor-OMISSIS-ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 2 maggio 2023 e depositato il 18 maggio 2023, articolando n. 3 motivi di gravame (pagine 4-41) così rubricati:
I) Error in procedendo sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 35, c. 1, lett. b) c.p.a . ; error in iudicando sotto il profilo della violazione degli artt. 21 e 34 del D. Lgs. 69/2001 ;
II) Error in procedendo sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 35, c. 1, lett. c) e 34, c. 3 c.p.a.; error in iudicando sotto il profilo della violazione dell’art. 34 del D. Lgs. 69/2001 ;
III) Error in procedendo sotto il profilo della violazione degli artt. 73, c. 3 e 2, c. 1 c.p.a.; violazione dell’art. 101 c.p.c.; violazione dell’art. 111 Cost.
IV) riproposizione dei motivi non esaminati in primo grado così rubricati:
1. Violazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 51 c.p.c. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento, dell’imparzialità, e della correttezza amministrativa.
2. Violazione degli artt. 12, 19, 21 e 27 del D. Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, nonché delle norme e dei criteri espressi nel D.M. 29 novembre 2007, n. 266. Eccesso di potere per illogicità, errore sui presupposti, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie .
5.1. Parte appellante, richiamando specifici precedenti anche di questo Consiglio di Stato, con il primo motivo lamenta che “ alcuna norma … prevede che il ricorrente, per conseguire l’annullamento della graduatoria impugnata per quanto lo riguarda, debba contestare tutte le posizioni poziori alla propria ” e richiama all’uopo quanto previsto dall’art. 34 del d.lgs. n. 69/2001. Evidenzia, altresì, che l’eccezione dell’Amministrazione presa in considerazione dal T.a.r. “ non era volta a contestare l’ammissibilità dell’intero ricorso, ma solo di una sua parte: quella riguardante l’eccesso di potere in senso relativo, con specifico riferimento alla valutazione del Gen. -OMISSIS- ”.
5.2. Con il secondo motivo contesta quanto opinato dal T.a.r. nel senso della improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, essendo questo connesso al grave danno morale subito ed al fatto di essersi espressamente riservato di agire in sede risarcitoria. Richiama all’uopo una precisa pronuncia dell’Adunanza plenaria. Evidenzia poi l’espressa previsione normativa “ che ammette la possibilità di una promozione anche successivamente al collocamento in quiescenza ” e che ha già presentato ai sensi dell’art. 30 c.p.a. specifico ricorso al T.a.r. Lazio per il risarcimento dei danni derivanti dal precedente provvedimento della C.S.A.
5.3. Con il terzo motivo evidenzia che - in base a quanto previsto dall’art. 73, comma 3, c.p.a. - il giudice doveva indicare in udienza entrambi i motivi di inammissibilità e improcedibilità del ricorso, in quanto rilevati d’ufficio e mai stati oggetto di contraddittorio. Ha quindi riproposto i motivi di primo grado non esaminati.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e dei motivi aggiunti con conseguente annullamento degli atti con gli stessi impugnati.
7. In data 24 maggio 2023 il Ministero dell’economia e finanze ed il Comando Generale della Guardia di Finanza si sono costituiti in giudizio.
8. In data 16 dicembre 2025 parte appellata ha depositato memoria al fine di invocare la declaratoria di inammissibilità del gravame per difetto dell’onere probatorio e di interessi, in quanto il Gen. -OMISSIS-, nei cui confronti sono mosse le contestazioni di parte appellante, è risultato non promosso. Ha quindi eccepito l’inammissibilità del gravame per le ragioni evidenziate dal T.a.r., stante l’“ acquiescenza alla migliore valutazione riservata ai parigrado meglio collocatisi in graduatoria ” e l’insussistenza del vizio di eccesso di potere sia assoluto che relativo. Ha, infine, rimarcato la pronuncia del T.a.r. Lazio (n.2417/2024 del 7 febbraio 2024), passata in giudicato, con cui è stata respinta qualsivoglia pretesa risarcitoria di carattere patrimoniale e non patrimoniale avanzata da controparte.
9. In data 17 dicembre 2025 parte appellante ha depositato a sua volta memoria. Evidenzia che il giudice di primo grado non ha segnalato alle parti in udienza di aver rilevato d’ufficio la possibile improcedibilità e inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti: questione poi posta a fondamento della propria decisione. Si insiste, quindi, per la rimessione al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 105, c. 1, c.p.a. con assorbimento degli altri motivi.
10. In data 30 dicembre 2025 parte appellante ha depositato memoria di replica, con la quale ha opposto che le eccezioni in rito di controparte sarebbero state tardivamente riproposte e comunque sarebbero infondate. Argomenta poi nel senso che l’avanzamento a scelta non è una procedura comparativa, ma per merito assoluto e che persiste l’interesse sotteso al gravame a prescindere dal collocamento dell’odierno appellante in quiescenza. Argomenta poi diffusamente nel senso della maggiore apprezzabilità del proprio curriculum evidenziando anche “ l’ingiustificata mancata assegnazione di un incarico di comando, per un periodo pari al 60% del tempo di permanenza nel grado di Generale di Divisione ”.
11. La causa, chiamata per la discussione all’udienza del 20 gennaio 2026, è stata trattenuta in decisione.
12. L’appello, per le ragioni di seguito specificate, è da reputare meritevole di accoglimento in ordine alla questione processuale, preliminare ed assorbente, relativa al sopravvenuto difetto d’interesse e del previo contraddittorio con conseguente rimessione della causa al primo giudice.
Premesso che la sentenza impugnata in prime cure si esprime solo in punto di rito, avendo il T.a.r. reputato il ricorso di primo grado ed i motivi aggiunti in parte inammissibili e, per il resto, improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, occorre verificare se, alla luce delle considerazioni di controparte, parte appellante abbia o meno ritualmente articolato le proprie difese a sostegno di quanto sul punto eccepito.
In particolare, parte appellante, con la memoria di replica del 30 dicembre 2025 ha, in primis , eccepito l’irritualità delle eccezioni in rito sollevate da controparte con l’atto defensionale del 16 dicembre 2025 essendo state tardivamente riproposte oltre il termine perentorio previsto dall’art. 101, c. 2., c.p.a.
Orbene, le questioni sul punto prospettate concernono i profili della vicenda di causa (siccome correlati alla posizione in graduatoria raggiunta dal Gen. -OMISSIS- e alla “ acquiescenza alla migliore valutazione riservata ai parigrado meglio collocatisi in graduatoria ”) che sono stati valorizzati dal T.a.r. al fine di rilevare l’inammissibilità del gravame. Ogni apprezzamento al riguardo deve, quindi, reputarsi assorbito dalla questione preliminare sollevata da parte appellante circa la mancata rituale instaurazione del relativo contraddittorio.
Va peraltro da subito evidenziato che, come si illustrerà in prosieguo, risulta fondato quanto dedotto da parte appellante a proposito dell’insussistenza delle ragioni prospettate dal T.a.r. ai fini della declaratoria di improcedibilità del gravame, non potendosi escludere la persistenza dell’interesse ad esso sotteso a fini risarcitori.
Occorre però verificare, in primis , se sia fondato quanto rilevato dal T.a.r. nel senso dell’inammissibilità del ricorso di prime cure in ragione del fatto che parte appellante non potrebbe conseguire la sospirata promozione in caso di esito favorevole del giudizio in considerazione della posizione assunta in graduatoria. Tale interesse, si osserva, non potrebbe infatti essere colto in astratto bensì in concreto.
Assume pertanto rilievo preliminare e potenzialmente assorbente quanto, al riguardo, eccepito da parte appellante con il terzo motivo, ove deduce “ la violazione del principio del contraddittorio da parte del giudice di primo grado, che ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità e improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti senza segnalarlo alle parti in udienza ”.
Emerge così una specifica questione che attiene alla pretermissione del necessario contraddittorio propedeutico alla disamina delle questioni processuali esaminate dal T.a.r. e non prospettate dalle parti.
Andrebbe quindi disposta, se fondata, la rimessione della causa al primo giudice, con assorbimento degli altri motivi, ex art. 105, c. 1, c.p.a. che così statuisce: “ Il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado soltanto se è mancato il contraddittorio, oppure è stato leso il diritto di difesa di una delle parti, ovvero dichiara la nullità della sentenza, o riforma la sentenza o l'ordinanza che ha declinato la giurisdizione o ha pronunciato sulla competenza o ha dichiarato l'estinzione o la perenzione del giudizio ”.
Ebbene occorre precisare che, come emerge in sentenza, << nella memoria del 20.12.2022 l’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso “ per difetto di interesse ” >>. Su tale questione il contraddittorio si sarebbe quindi sviluppato.
Osserva però parte appellante che “ Tale eccezione di RT ... non era volta a contestare l’ammissibilità dell’intero ricorso, ma solo di una sua parte: quella riguardante l’eccesso di potere in senso relativo, con riferimento alla valutazione del Gen. -OMISSIS- ”.
Tale riflessione trova riscontro nella suddetta memoria che presenta il seguente tenore: “ l’inammissibilità della censura per difetto di interesse, atteso che la collocazione del Generale -OMISSIS- in posizione di graduatoria non utile ai fini dell’avanzamento al grado superiore per l’anno 2019 risulta non idonea a produrre concreti pregiudizi in danno del ricorrente ”. Non si rinviene quindi, in seno a tale atto difensivo, alcuna eccezione di inammissibilità integrale del ricorso in maniera da potersi ritenere che il relativo contraddittorio sia stato opportunamente sollevato.
Ebbene anche la seconda questione processuale affrontata dal giudice di prime cure, quella relativa alla improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non è stata sollevata ritualmente non essendosi anche su queste sollecitate le specifiche riflessioni delle parti, fermo restando che non è dato reputarsi condivisibile quanto opinato sul punto dal T.a.r. non potendosi escludere l’interesse della parte. In primo grado aveva infatti prospettato l’esigenza risarcitoria sottesa alla proposizione del gravame nell’auspicato annullamento dell’atto impugnato (cfr memoria di replica del 4.1. 2023:
“in relazione anche a questi eventi e comunque all’intera vicenda, non esclusi gli esiti del presente giudizio, il ricorrente ribadisce la più ampia riserva di agire in sede risarcitoria (cfr. A.P. n. 8/2022)” ).
Ciò che ad ogni modo assume rilievo preliminare ed assorbente è rappresentato dal fatto che, come dedotto da parte appellante, il contraddittorio non si è sviluppato correttamente in quanto entrambe le questioni afferenti alla rituale proposizione del gravame non sono state esattamente prospettate nel corso del giudizio in maniera da potersi reputare instaurato il necessario contraddittorio.
Ne consegue che, come dedotto, le relative statuizioni del giudice di prime cure sono state assunte in violazione del richiamato principio processuale inteso ad assicurare il necessario confronto dialettico tra le parti, cosicché deve reputarsi fondato quanto dedotto da parte appellante al fine di suffragare la, preliminare ed assorbente, richiesta di rimessione della causa al T.a.r. Lazio ex art. 105, comma 1, c.p.a. Ogni altra questione prospettata dalle parti, in rito o nel merito, deve reputarsi quindi assorbita.
13. Tanto premesso, l’appello è meritevole di accoglimento con conseguente annullamento dell’impugnata sentenza e la rimessione della causa al T.a.r. Lazio per assumere ogni decisione sia sul piano del rito che del merito.
14. La statuizione in rito del gravame in esame giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 4287/2023), lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata sentenza e dispone la rimessione al T.a.r. Lazio della trattazione della causa ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.
Spese di grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante ed ogni altra persona fisica menzionata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IO MI, Presidente
IO SA, Consigliere, Estensore
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO SA | IO MI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.