Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 925
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Accoglimento
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Accolto
    Error in procedendo sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 35, c. 1, lett. b) c.p.a.; error in iudicando sotto il profilo della violazione degli artt. 21 e 34 del D. Lgs. 69/2001

    Il Consiglio di Stato ha rilevato che l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Amministrazione in primo grado riguardava specificamente la posizione del Generale -OMISSIS- e non l'intero ricorso. Di conseguenza, il contraddittorio su una possibile inammissibilità generale non si è correttamente instaurato.

  • Accolto
    Error in procedendo sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 35, c. 1, lett. c) e 34, c. 3 c.p.a.; error in iudicando sotto il profilo della violazione dell’art. 34 del D. Lgs. 69/2001

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'interesse ad agire potesse persistere anche ai fini risarcitori, nonostante il collocamento in quiescenza dell'appellante. Ha inoltre evidenziato la mancata instaurazione di un contraddittorio specifico su tale questione.

  • Accolto
    Error in procedendo sotto il profilo della violazione degli artt. 73, c. 3 e 2, c. 1 c.p.a.; violazione dell’art. 101 c.p.c.; violazione dell’art. 111 Cost.

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata la doglianza dell'appellante riguardo alla mancata instaurazione del contraddittorio su questioni processuali rilevate d'ufficio dal TAR, in violazione dell'art. 105, comma 1, c.p.a.

  • Altro
    Riproposizione dei motivi non esaminati in primo grado: Violazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 51 c.p.c. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento, dell’imparzialità, e della correttezza amministrativa.

    Questi motivi sono stati assorbiti dalla decisione del Consiglio di Stato di rimettere la causa al TAR per mancata instaurazione del contraddittorio.

  • Altro
    Riproposizione dei motivi non esaminati in primo grado: Violazione degli artt. 12, 19, 21 e 27 del D. Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, nonché delle norme e dei criteri espressi nel D.M. 29 novembre 2007, n. 266. Eccesso di potere per illogicità, errore sui presupposti, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie.

    Questi motivi sono stati assorbiti dalla decisione del Consiglio di Stato di rimettere la causa al TAR per mancata instaurazione del contraddittorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 925
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 925
    Data del deposito : 4 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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